IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 343; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 343/1995 sopraindicata a sostegno della ristrutturazione del settore per le finalita' di cui all'art. 21 della legge n. 84/1994 surrichiamata; Considerato che gli interventi predetti sono esclusivamente finalizzati a favorire il riequilibrio gestionale e l'operativita' delle compagnie-imprese e non comportano distorsioni indebite nelle situazioni concorrenziali; Considerata la necessita' di individuare criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi medesimi in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 343/1995 ed in misura adeguata e proporzionale alle esigenze di ristrutturazione; Considerato che nel corso dell'iter parlamentare della legge n. 343/1995 sono state illustrate, alla Commissione della Comunita' europea, fornendo idonea documentazione, le finalita' della legge medesima e gli obiettivi che il Governo intende perseguire per favorire la realizzazione del nuovo assetto portuale di cui alla legge n. 84/1994; Visto che la Commissione della Comunita' europea e' stata di recente nuovamente informata della difficile situazione in cui versa la portualita' italiana nell'imminenza della conclusione del periodo di transizione previsto dalla riforma di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e della necessita' di non ritardare ulteriormente l'attuazione delle misure di sostegno previste, a tal fine, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, e che tali misure rappresentano un ultimo intervento strettamente necessario al completamento del processo di liberalizzazione dei porti. Considerato che il Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 2 maggio 1996, ha preso atto dell'urgenza di dare attuazione alle misure di sostegno e delle comunicazioni rese alla Commissione della Comunita' europea; Visto che nella riunione del 13 maggio 1996 il rappresentante delle autorita' portuali, le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali ed il rappresentante dell'Associazione nazionale delle compagnie-imprese portuali sono stati sentiti in ordine ai criteri e modalita' ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 343/1995; Decreta: Art. 1. 1. Gli interventi da erogare alle compagnie che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 sono comprensivi di una quota parte del 70 per cento di 100 miliardi in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995 e di una quota parte del restante 30 per cento. 2. Ai fini dell'individuazione della quota parte del 30 per cento sono tenuti presenti i seguenti criteri: a) la situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 1995 con particolare riferimento ai bilanci degli anni 1992, 1993 e 1994 ed al grado di esigibilita' dei crediti esposti; b) la strategicita' dei porti per l'economia del Paese e la valenza sul piano operativo e funzionale delle compagnie che vi operano; c) i piani di risanamento della gestione; d) i progetti di investimento a breve-medio termine; e) i programmi operativi a breve termine.