IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto  il  decreto-legge  13  luglio  1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 343;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto di  cui  all'art.
1,  comma  2,  lettera  c),  della  legge n. 343/1995 sopraindicata a
sostegno della ristrutturazione del settore per le finalita'  di  cui
all'art. 21 della legge n. 84/1994 surrichiamata;
  Considerato   che   gli  interventi  predetti  sono  esclusivamente
finalizzati a favorire il riequilibrio  gestionale  e  l'operativita'
delle  compagnie-imprese  e non comportano distorsioni indebite nelle
situazioni concorrenziali;
  Considerata la necessita' di individuare criteri  e  modalita'  per
l'attuazione  degli  interventi  medesimi  in  conformita'  a  quanto
previsto  dalla  legge  n.  343/1995  ed   in   misura   adeguata   e
proporzionale alle esigenze di ristrutturazione;
  Considerato  che  nel  corso  dell'iter parlamentare della legge n.
343/1995 sono state  illustrate,  alla  Commissione  della  Comunita'
europea,  fornendo  idonea  documentazione,  le finalita' della legge
medesima e gli  obiettivi  che  il  Governo  intende  perseguire  per
favorire  la  realizzazione  del  nuovo  assetto portuale di cui alla
legge n. 84/1994;
  Visto che la  Commissione  della  Comunita'  europea  e'  stata  di
recente  nuovamente informata della difficile situazione in cui versa
la portualita' italiana nell'imminenza della conclusione del  periodo
di  transizione  previsto  dalla riforma di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84,  e  della  necessita'  di  non  ritardare  ulteriormente
l'attuazione  delle  misure  di  sostegno previste, a tal fine, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 343,  e  che  tali  misure  rappresentano  un
ultimo   intervento  strettamente  necessario  al  completamento  del
processo di liberalizzazione dei porti.
  Considerato che il Consiglio dei Ministri nel corso della  riunione
del 2 maggio 1996, ha preso atto dell'urgenza di dare attuazione alle
misure  di sostegno e delle comunicazioni rese alla Commissione della
Comunita' europea;
  Visto che nella riunione del 13 maggio 1996 il rappresentante delle
autorita' portuali, le rappresentanze delle organizzazioni  sindacali
dei   lavoratori   portuali   a   carattere   nazionale  maggiormente
rappresentative,  le  rappresentanze  degli  utenti  portuali  ed  il
rappresentante  dell'Associazione  nazionale  delle compagnie-imprese
portuali sono stati sentiti in ordine ai criteri e modalita' ai  fini
dell'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 343/1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli interventi da erogare alle compagnie che non fruiscono degli
sgravi   degli  oneri  sociali  di  cui  alla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 261 del 1991 sono comprensivi di  una  quota  parte
del  70  per  cento di 100 miliardi in misura proporzionale al numero
dei lavoratori e degli addetti in organico alla  data  del  18  marzo
1995 e di una quota parte del restante 30 per cento.
  2.  Ai  fini dell'individuazione della quota parte del 30 per cento
sono tenuti presenti i seguenti criteri:
    a) la situazione economico-finanziaria al 31  dicembre  1995  con
particolare riferimento ai bilanci degli anni 1992, 1993 e 1994 ed al
grado di esigibilita' dei crediti esposti;
    b)  la  strategicita'  dei  porti  per  l'economia del Paese e la
valenza sul piano operativo  e  funzionale  delle  compagnie  che  vi
operano;
    c) i piani di risanamento della gestione;
    d) i progetti di investimento a breve-medio termine;
    e) i programmi operativi a breve termine.