Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade La sicurezza della circolazione lungo le strade ed autostrade e' strettamente connessa alla qualita' di realizzazione ed al livello di manutenzione e di servizio non solo della piattaforma stradale ma anche delle pertinenze di esercizio di seguito elencate: a) apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti; b) barriere di sicurezza; c) barriere fonoassorbenti; d) impianti elettrici; e) impianti di illuminazione; f) impianti di ventilazione; g) impianti tecnologici per l'edilizia civile ed industriale; h) impianti di telecomunicazioni; i) segnaletica verticale e orizzontale. Pertanto considerato che nell'ambito di tali categorie di beni e' determinante, per il raggiungimento del suddetto obiettivo, la rispondenza dei prodotti forniti a precisi criteri di qualita' e considerato altresi' che il rispetto di detti criteri di qualita' contribuisce ad una piu' funzionale ed economica gestione della rete da parte degli enti in indirizzo, si impartiscono le seguenti direttive. I beni da fornire per la realizzazione delle sopraelencate pertinenze di esercizio nell'ambito delle strade e delle relative pertinenze di servizio devono comunque essere stati prodotti nel rispetto del principio della qualita', in conformita' ai requisiti delle specifiche tecniche predisposte da ciascun ente proprietario e che fanno riferimento alle norme nazionali di recepimento delle direttive europee nonche' alle altre norme nazionali ed alle prescrizioni tecniche in vigore. Pertanto, indipendentemente dal sistema di affidamento individuato in applicazione della normativa vigente, nei bandi di gara, oltre alle informazioni di rito dovra' essere indicato che: per le gare il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA esclusa), in sede di offerta i concorrenti dovranno presentare, oltre alla documentazione di rito, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata (in caso di associazioni temporanee di imprese una dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione), nella quale viene attestato che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche dell'ente e secondo i criteri che assicurano la qualita' della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, rilasciando la relativa dichiarazione di conformita' ai sensi della norma EN 45014. A decorrere dal 1 gennaio 1997 detta dichiarazione di conformita' sara' sostituita da una certificazione rilasciata da un organismo di ispezione operante in accordo alle norme in materia; per le gare il cui importo eguagli o superi la soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA esclusa), in sede di offerta i concorrenti dovranno dichiarare, oltre a quanto previsto dal precedente punto, che si approvvigioneranno da fornitori, della Unione europea o di Paesi terzi, che operano con sistema di qualita' aziendale, rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9000, con certificazione di qualita' rilasciata da enti certificatori accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000. Al fine di consentire alle imprese interessate di adeguarsi alle presenti direttive, le stesse dovranno essere applicate dagli enti in indirizzo dopo tre mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: BARATTA