Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade
  La sicurezza della circolazione lungo le strade  ed  autostrade  e'
strettamente connessa alla qualita' di realizzazione ed al livello di
manutenzione  e  di  servizio  non solo della piattaforma stradale ma
anche delle pertinenze di esercizio di seguito elencate:
    a) apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti  e
viadotti;
    b) barriere di sicurezza;
    c) barriere fonoassorbenti;
    d) impianti elettrici;
    e) impianti di illuminazione;
    f) impianti di ventilazione;
    g) impianti tecnologici per l'edilizia civile ed industriale;
    h) impianti di telecomunicazioni;
    i) segnaletica verticale e orizzontale.
  Pertanto  considerato  che nell'ambito di tali categorie di beni e'
determinante,  per  il  raggiungimento  del  suddetto  obiettivo,  la
rispondenza  dei  prodotti  forniti  a  precisi criteri di qualita' e
considerato altresi' che il rispetto di  detti  criteri  di  qualita'
contribuisce  ad una piu' funzionale ed economica gestione della rete
da parte  degli  enti  in  indirizzo,  si  impartiscono  le  seguenti
direttive.
  I   beni  da  fornire  per  la  realizzazione  delle  sopraelencate
pertinenze di esercizio nell'ambito delle  strade  e  delle  relative
pertinenze  di  servizio  devono  comunque  essere stati prodotti nel
rispetto del principio della qualita', in  conformita'  ai  requisiti
delle  specifiche tecniche predisposte da ciascun ente proprietario e
che fanno riferimento  alle  norme  nazionali  di  recepimento  delle
direttive   europee  nonche'  alle  altre  norme  nazionali  ed  alle
prescrizioni tecniche in vigore.
  Pertanto, indipendentemente dal sistema di affidamento  individuato
in  applicazione  della  normativa  vigente, nei bandi di gara, oltre
alle informazioni di rito dovra' essere indicato che:
   per le gare il cui importo sia inferiore alla  soglia  comunitaria
delle  200.000  ECU  (IVA  esclusa), in sede di offerta i concorrenti
dovranno  presentare,  oltre  alla  documentazione   di   rito,   una
dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'impresa,  con  firma
autenticata (in  caso  di  associazioni  temporanee  di  imprese  una
dichiarazione     per    ciascuna    delle    imprese    partecipanti
all'associazione), nella quale viene attestato che i  loro  fornitori
realizzeranno  la fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche
dell'ente e secondo  i  criteri  che  assicurano  la  qualita'  della
fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, rilasciando la
relativa  dichiarazione di conformita' ai sensi della norma EN 45014.
A decorrere dal 1 gennaio 1997  detta  dichiarazione  di  conformita'
sara'  sostituita da una certificazione rilasciata da un organismo di
ispezione operante in accordo alle norme in materia;
   per le gare il cui importo eguagli o superi la soglia  comunitaria
delle  200.000  ECU  (IVA  esclusa), in sede di offerta i concorrenti
dovranno dichiarare, oltre a quanto previsto  dal  precedente  punto,
che  si  approvvigioneranno  da  fornitori, della Unione europea o di
Paesi  terzi,  che  operano  con  sistema  di   qualita'   aziendale,
rispondente   alle   norme   internazionali  UNI  EN  ISO  9000,  con
certificazione   di   qualita'   rilasciata   da  enti  certificatori
accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.
  Al fine di consentire alle imprese interessate  di  adeguarsi  alle
presenti direttive, le stesse dovranno essere applicate dagli enti in
indirizzo  dopo  tre  mesi  dalla  loro  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
                                                 Il Ministro: BARATTA