L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805; Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto n. 2677 del 10 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, con il quale l'intero territorio comunale di Favignana e' stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il decreto n. 6095 del 25 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 26 giugno 1993, con il quale, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, parte del territorio comunale di Favignana e' stato sottoposto, nelle more dell'approvazione del piano territoriale paesistico, al vincolo di temporanea immodificabilita' di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91; Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale e' stata istruita la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del R.D. n. 1357/40; Esaminato il piano territoriale paesistico del territorio delle Isole Egadi redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge regionale n. 149/39 e dell'art. 1 bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota prot. n. 2422 del 7 novembre 1988 e decreto n. 6335 del 2 luglio 1993; Esaminato il verbale della seduta del 15 giugno 1994, nella quale l'anzidetta speciale commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto piano territoriale paesistico; Accertato, giusta certificazione del comune di Favignana prot. n. 18363 del 13 dicembre 1994, che il predetto verbale e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Favignana e depositato nella segreteria del comune stesso dal 31 agosto 1994 al 30 novembre 1994, cosi' come prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39, e che sono stati contestualmente pubblicati e depositati gli elaborati grafici del piano territoriale paesistico, la sua parte motiva e descrittiva e le norme di uso del territorio; Viste le opposizioni, i reclami e le proposte, ritualmente formulate avverso il suddetto piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 1497/39, qui trasmessi con nota della Soprintendenza di Trapani n. 5157 del 7 giugno 1995 ed, in particolare: 1) opposizione proposta da Antonino Poma, che, nella qualita' di proprietario di un immobile sito a Favignana, localita' Timponello, e del complesso denominato Orsa Maggiore con caratteristiche di insediamento turistico di tipo residenziale ed agricolo, ivi ricadente, con atto pervenuto il 21 febbraio 1995, ha ritenuto incompatibile quanto previsto dal piano territoriale paesistico, ambito 34, lett. a), con il contenuto dei punti b) e c) dello stesso ambito, nella parte in cui le opere infrastrutturali cola' consentite non vengono individuale e non vengono fatte coincidere con l'eliminazione dei rifiuti dal sito e con il recupero di questo a sede di impianti sportivi e per il tempo libero. L'opponente ritiene inoltre che nell'area sarebbero efficaci, stante l'azione dei venti, le schermature arboree di cui al suddetto ambito 34, e rileva, infine, che le previsioni dell'ambito 18 del piano, meglio si riferiscono all'ambito 34, dove il complesso Orsa Maggiore avrebbe recuperato i valori della cava. Per quanto sopra esposto egli chiede che vengano unificate le previsioni degli ambiti 33, 34 e 35 in ordine alle attivita' compatibili, escludendo da queste le infrastrutture ambientalmente incompatibili, quali discariche di qualsiasi genere e specialita'; propone che venga vincolata ad ecomuseo la zona della cava esausta - coincidente con il summenzionato complesso - piuttosto che l'area della cava in funzione, come erroneamente previsto dall'ambito 18; 2) opposizione proposta da Anna Maria Ponzo, che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, contrada Miraglia, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 10, nella parte in cui assoggettano qual lotto di terreno al regime normativo della tutela orientata come ambito di interesse naturalistico e paesistico avente alta sensibilita' sotto il profilo paesistico, azzerino la potenzialita' edificatoria del lotto. Cio' mentre il terreno sarebbe un comunissimo campo chiuso, privo di caratteri di pregio, i quali non sarebbero comunque tutelabili con l'eccessiva restrittiva' delle norme contenute nel piano, che non tengono conto dell'abbandono dell'attivita' agricola da parte degli isolani; sarebbe al contrario la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro a scongiurare il progressivo degrado dell'ambiente. In tal senso l'opponente invoca la stessa relazione di supporto al piano - pagg. 27 e 28 - e, ritenendo che dalla relazione stessa non emergano particolari situazioni di rarita' biologiche o angoli panoramici di particolare pregio, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico laddove questo obbligherebbe a mantenere il suddescritto terreno a macchia aperta e garighe; 3) opposizione proposta da Leonarda e Stella Casubolo, che, nella qualita' di proprietarie di alcuni appezzamenti di terreno a Favignana, contrada Piana, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, hanno ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 22, nella parte in cui inseriscono quei terreni nell'ambito del paesaggio agrario di valore storico-ambientale, neghino l'attuale vocazione del territorio. Secondo le opponenti, le attivita' che il piano individua come compatibili con le finalita' di tutela (agropastorali, scientifico-culturali, escursionismo, didattico-ricreative, agriturismo), risulterebbero improbabili, soprattutto perche' l'art. 7.5 delle norme di attuazione non consente nuove edificazioni ma soltanto lo sfruttamento delle volumetrie disponibili. Sotto tale profilo, il piano introdurrebbe un vincolo che dovrebbe essere prerogativa del P.R.G. e che risulterebbe immotivato, perche' i terreni in questione sarebbero dei comunissimi campi chiusi, uguali a tanti altri. Rilevato che le impugnate previsioni del piano non tengono conto dell'avvenuto abbandono dell'attivita' agricola, con la conseguenza che senza la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro sarebbe impossibile ostacolare il degrado dell'ambiente, le opponenti si dicono perplesse anche perche' il piano penalizza la tendenza edificatoria dei terreni di loro proprieta', che ricadrebbero, invece, in un ambito gia' moderatamente urbanizzato, mentre, nell'ambito 26, che presenta una minore antropizzazione, consentirebbe incongruenti interventi edilizi. Per queste motivazioni, esse chiedono la rettifica del piano territoriale paesistico; 4) opposizione proposta dalla Cielomar s.r.l., che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada cala Rossa, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 14, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della tutela orientata come ambito del paesaggio della cava avente alta sensibilita' sotto il profilo paesistico, neghino la trasformabilita' urbanistico-edilizia del terreno, in contraddizione non soltanto con la tipologia edilizia dell'area, ma con il parere favorevole reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani ad un piano di lottizzazione predisposto dalla societa' opponente, ricadente sul medesimo terreno. Sotto tale profilo, le previsioni del piano risulterebbero immotivate e non supportate dallo stato dei luoghi: il terreno in questione avrebbe caratteri molto comuni nell'isola e non rivestirebbe alcun pregio scientifico, ecologico, estetico, dei quali, tra l'altro, la relazione del piano non fa cenno, mentre le norme di attuazione, inspiegabilmente, sottopongono detti ambienti a rigorosissima tutela. Per queste motivazioni, la societa' opponente, rilevato che l'intera filosofia del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico; 5) opposizione proposta dalla Media s.r.l., che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno a Favignana, tra la strada di collegamento Cimitero-Porto e la strada comunale Frascia, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 32, nella parte in cui inseriscono quel lotto di terreno nell'ambito del paesaggio urbano degradato, dove sono indicate come attivita' compatibili con le finalita' di tutela solo le attivita' di attrezzature e didattico-ricreative, escludendo gli interventi di tipo edilizio, siano prive di motivazioni e contraddette sia dallo stato dei luoghi, ove di recente e' stato realizzato un complesso residenziale, sia dal parere favorevole reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani al progetto, predisposto dalla societa' opponente, di realizzazione di 8 mini alloggi. Per queste motivazioni, la societa' opponente, rilevato che l'intera filosofia del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico; 6) opposizione proposta da Giuseppe Novara e Liliana Maida, che, nella qualita' di proprietari di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada Stornello, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, hanno ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 10, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della tutela orientata come ambito di interesse naturalistico e paesistico, azzerino la potenzialita' edificatoria del lotto merce' l'indicazione, tra le attivita' consentite, di improbabili attivita' culturali-scientifiche e didattico-ricreative. Per gli opponenti, dette previsioni di piano sono del tutto carenti di motivazioni, e non danno conto dell'iter logico seguito dall'amministrazione per imporre dei vincoli tanto rigidi in una zona dove la stessa soprintendenza ha di recente autorizzato interventi edificatori. In realta', per gli opponenti, il terreno avrebbe caratteri assai comuni sull'isola, e, in particolare, quelli del limitrofo ambito 26, assoggettato ad una minore tutela. Le impugnate previsioni non terrebbero conto dell'avvenuto abbandono dell'attivita' agricola da parte degli isolani e del fatto che senza la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro non sarebbe possibile alcun rimedio al progressivo degrado dell'ambiente. In tal senso gli opponenti, rilevato che dalla relazione del piano non emergono, nel terreno in questione, situazioni di rarita' biologiche o angoli panoramici di particolare pregio tali da giustificare i divieti contenuti nelle norme di attuazione, e che l'intera filosofia del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente urbanistico, chiedono la rettifica del piano territoriale paesistico; 7) opposizione proposta da Gustavo Ponze', che, nella qualita' di proprietario di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada Bosco, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 2 - carta delle emergenze archeologiche - nella parte in cui inserisce quel terreno in un'area tutelata d'interesse archeologico presunto, siano errate ed illegittime. Cio' perche' basate su motivazioni oltremodo datate (una pubblicazione del 1870), senza alcuna indagine recente che giustifichi l'introduzione di limitazioni incongrue rispetto all'esercizio dell'attivita' agricola, nel tempo consolidato su quell'area. In tal senso l'opponente chiede la rettifica del piano territoriale paesistico; 8) opposizione proposta dalla AZ Alimentari di Michela Ingoglia & C. s.n.c., che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno nel vecchio centro urbano di Favignana, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto illegittime ed erronee le previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 11b, carta della conservazione e della trasformazione del territorio - nella parte in cui hanno inserito quel terreno nell'ambito 21, assoggettandolo alla normativa di attuazione che per le cave urbane da considerare giardino storico non consente nessuna trasformazione della vegetazione arborea ne' nuove edificazioni. Per la societa' opponente, una tutela vincolistica estesa a tutte le cave del centro storico di Favignana e' eccessiva ed e' stata assunta in maniera del tutto apodittica, senza tenere conto del fatto che non tutte le cave sono un giardino, ma soltanto quelle che sono pertinenza viva di un immobile residenziale; il migliore sistema di tutela delle cave giardino sarebbe invece, per l'opponente, quello di consentirvi l'edificazione, come anche ritenuto dal C.R.U. nella direttiva n. 82 del 29 giugno 1983 e dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, la quale ha infatti autorizzato l'edificazione in area occupata da cave, come nella limitrofa via Esperanto. La contraddittorieta' con questi pareri tecnici impone, per l'opponente, la rettifica delle cennate previsioni del piano; 9) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di titolare di una industria estrattiva di calcarenite a Favignana, contrada Crocitta - Torretta, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto errate nel merito, nonche' illegittime, le previsioni del piano territoriale paesistico, laddove nell'ambito 18 - queste ritengono incompatibile l'attivita' estrattiva e ne prevedono la documentazione con la realizzazione di un museo all'aperto; nonche' le previsioni dell'ambito 16, che impediscono l'esercizio dell'attivita' estrattiva in un'area di cava limitrofa, in quanto ritenuta zona archeologica. L'opponente rileva in primo luogo che il divieto generalizzato dell'apertura e dell'esercizio di nuove cave, contenuto nell'ambito 18, e' ingiustificato e contrasta con l'importanza del materiale estratto per il patrimonio edilizio e storico-monumentale di gran parte della Sicilia; la previsione in questione inoltre disattende l'importanza occupazionale dell'attivita' e, nella parte in cui prevede la musealizzazione del sito, a testimonianza dell'esercizio dell'attivita' di cava, e' eccessivamente generica, anche perche' non indica tempi e modi di gestione del museo, che ricadrebbe anche su porzioni territoriali ove insistono civili abitazioni. In secondo luogo, l'interesse archeologico dell'area ricadente nell'ambito 16 non sarebbe suffragato dai ritrovamenti, aventi modesta rilevanza. L'imprenditore opponente rileva che su quest'ultima area la soprintendenza aveva rilasciato parere favorevole alla ripresa dell'attivita', giusta nota del 15 aprile 1991 e, anche per questo motivo, chiede che le previsioni del piano vengano modificate nel senso di consentire l'esercizio delle cave summenzionate; 10) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di proprietario di un immobile sito a Favignana, contrada Bue Marino, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto errata nel merito, oltre che illegittima, la previsione del piano territoriale paesistico, ambito 13, laddove individua il suddetto terreno tra le aree di particolare interesse naturalistico-storico testimoniale. Secondo l'opponente, l'area di cui trattasi, che non e' mai stata interessata da alcuna escavazione, non possederebbe alcun elemento che giustifichi l'inserimento nel cennato ambito territoriale. Le previsioni di piano sarebbero allora prive di motivazione e di fatto comporterebbero l'espropriazione di un terreno edificabile, per il quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, in data 4 febbraio 1991, aveva approvato apposito piano di lottizzazione convenzionata. Dette motivazioni supportano la richiesta di una rettifica delle cennate previsioni del piano; 11) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di proprietario di un terreno vasto circa un ettaro sito a Favignana, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto inopportuna nonche' illegittima la previsione del piano territoriale paesistico, ambito 34, laddove individua il suddetto terreno tra le aree destinate a recupero ambientale e paesistico. La zona, infatti, secondo l'opponente e' perfettamente normale, non presenta caratteri di particolare degrado, ne' il piano da' alcuna indicazione in ordine ad una scelta che appare, quindi, priva di motivazioni e contraddetta dal parere favorevole espresso in data 4 febbraio 1991 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani ad un piano di lottizzazione presentato dal proprietario, il quale, per le cennate motivazioni, chiede la rettifica delle previsioni del piano; 12) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di proprietario di un immobile sito in Favignana, contrada Mulino a Vento, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto inopportuna e illegittima la previsione del piano territoriale paesistico, tavola 2, laddove individua la necessita' di creare un'area tutelata d'interesse archeologico presunto estesa circa 10 ettari in localita' Mulino a Vento, comprendendo anche il terreno di proprieta' dell'opponente. Questi, avendo anche partecipato alle campagne di scavo ivi effettuate, esclude che i ritrovamenti, di modesta entita', giustifichino l'imposizione di un vincolo su un'area di siffatta estensione. Per questo motivo, egli chiede la rettifica delle previsioni di piano; 13) opposizione proposta da Francesco Cernigliaro, che, nella qualita' di proprietario di un immobile sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione e l'analisi territoriale del piano territoriale paesistico si pongono in contrasto con la realta' locale, classificando l'ambito 12 di Marettimo come sistema umano rurale mentre esiste cola' una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in data 9 novembre 1992 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani. Per questo motivo, e segnatamente per il contrasto con detto diritto acquisito, l'opponente chiede che vengano ripristinati nell'ambito 12, i requisiti urbanistici dettati dal programma di fabbricazione vigente; 14) opposizione proposta da Giuseppa e Giuseppe Li Volsi, i quali, nella qualita' di proprietari dell'immobile sito a Levanzo, catastalmente distinto al foglio 16, particella 99, ricompreso nelle previsioni del piano tra le aree archeologiche, e precisamente come facente parte della Grotta Grande o Cascavaddu, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non e' in realta' compresa nell'area Grotta; 15) opposizione proposta dalla Egadi Tourist s.r.l. e da Pietro Portale, in nome proprio e nella qualita' di procuratore di Carmela, Anna Maria e Salvatore Portale, i quali, come proprietari dell'immobile sito a Favignana, contrada Lanterna o Giorgi, premesso che su detta area essi hanno presentato un progetto per la realizzazione di un complesso insediativo autonomo ad uso collettivo, che detto progetto e' stato assentito dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani in data 9 aprile 1990 e che il 10 febbraio 1993, e' stata stipulata con il comune di Favignana la convenzione relativa al piano di lottizzazione compreso in quel progetto, fanno presente che l'inclusione del loro terreno nel vincolo di immodificabilita' temporanea dell'isola e' illegittima, perche' non ha tenuto conto dell'autorizzazione gia' rilasciata dalla Soprintendenza procedente al detto progetto. Chiedono che venga inserita una norma transitoria delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico che consenta di completare le opere pubbliche o private gia' autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 alla data di adozione del piano territoriale paesistico, purche' non contrastino con le prescrizioni del piano; 16) opposizione proposta da Giuseppe Campo + n. 69 altri firmatari, proprietari terrieri e abitanti di Levanzo, i quali, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, rilevano che le previsioni delle norme di attuazione del piano si palesano in contrasto con l'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, perche' non contribuiscono alla valorizzazione del territorio, ma ne comportano la mummificazione, vagheggiando uno sviluppo economico legato esclusivamente all'attivita' agricola e silvo-pastorale, determinando l'abbandono totale del territorio, in quanto si pongono contro le necessita' della comunita' locale. Essi postulano allora una piu' approfondita e attenta analisi delle caratteristiche del territorio, che consenta di chiarire i criteri di perimetrazione dei diversi ambiti, stante che aree che presentano connotati sostanzialmente omogenei sono state illogicamente incluse in ambiti diversi, soggetti a disciplina tutt'altro differenziata, e, in ultima analisi, di individuare le aree che sicuramente si prestano ad ospitare interventi edilizi di tipo non intensivo. Per detti motivi essi chiedono che le norme relative agli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del piano territoriale paesistico vengano riviste e che vengano consentiti interventi di microedificazione abitativa, turistica e agricola al fine di garantire uno sviluppo economico possibile e reale dell'isola di Levanzo; 17) opposizione presentata dall'A.C.LE. - Associazione culturale Levanzo, che con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, previa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento per la pianificazione territoriale paesistica, rileva che l'individuazione delle aree di particolare interesse ambientale ... deve essere circoscritta ad aree ed immobili specifici e determinati ed adottati a seguito di una specifica indagine, mentre, in sede di redazione del piano territoriale paesistico, a Levanzo nessuno ha avuto il piacere di vedere tecnici o funzionari della Soprintendenza. L'iter procedimentale sarebbe poi illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990: infatti, non sarebbe stata soddisfatta l'esigenza, sancita da quella legge, di una partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei privati proprietari delle aree ricadenti nelle previsioni del piano territoriale paesistico. A supporto della rilevanza di detta mancata partecipazione sulla legittimita' del procedimento, si riportano decisioni giurisprudenziali relative alla legge n. 1089/39, ma, per l'opponente, estensibili anche per i vincoli ex legge n. 1497/39. A parte detto vizio, concretatosi nella mancata comunicazione a tutti gli interessati dell'avvio del procedimento, l'associazione rileva che le previsioni del piano territoriale paesistico sono globalmente da bloccare e rivedere, perche' penalizzanti per le persone e l'ambiente; 18) opposizione presentata dall'A.C.LE. - Associazione culturale Levanzo, che con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, esplicitando quanto gia' rilevato nell'opposizione sub. 17), sostiene che le previsioni del piano territoriale paesistico comportano l'abbandono delle Egadi da parte dei loro abitanti, i quali per generazioni ne hanno invece salvaguardato l'immagine, perche' le norme di attuazione imporrebbero restrizioni che ci impediranno di respirare. La validita' di detta normativa e' revocata in dubbio dall'opponente, sotto il profilo dell'assenza di sopralluoghi da parte di chi ha imposto dette misure restrittive; invocando gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, l'associazione sopra indicata fa' presente che le previsioni del piano territoriale paesistico impediscono l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini delle Egadi: essi vivono, infatti, di turismo e del relativo indotto, mentre il piano non consentira' la fruizione delle spiagge e dei paesaggi ai turisti ed impedira' di prestare i soccorsi. In tal senso, viene considerata eccessivamente restrittiva la previsione dell'art. 9 b/4, lett. h) delle norme di attuazione che consente di realizzare a Favignana, ma non nelle altre isole, una piattaforma per l'atterraggio dell'elisoccorso, senza, tuttavia, consentire la costruzione di una strada carrabile fino a quella piattaforma. Le disposizioni del piano territoriale paesistico, definito falso e incostituzionale, iniquo e aberrante vengono allora complessivamente censurate perche' disposizioni illegittime che creano danno economico ed all'ambiente, generano incertezza giuridica, vanificano e frustano (sic) ogni intervento programmatico pubblico e privato; 19) opposizione proposta da Salvatore Campo e Antonia Emilia Torrente, che, nella qualita' di proprietari di un lotto di terreno sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione e l'analisi territoriale del piano territoriale paesistico si pongono in contrasto con la realta' locale, classificando l'ambito 12 di Marettimo come sistema umano rurale mentre esiste ivi una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in data 23 luglio 1992 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani. Per questo motivo, e segnatamente per il contrasto con detto diritto acquisito, l'opponente chiede che vengano ripristinati nell'ambito 12 i requisiti urbanistici dettati dal programma di fabbricazione vigente; 20) opposizione proposta da Adele Docci, erede di Alberto Bevilacqua, che, nella qualita' di proprietaria dell'immobile sito a Levanzo, catastalmente distinto al foglio 16, particella 98, ricompreso nelle previsioni del piano tra le aree archeologiche, e precisamente come facente parte della Grotta grande o Cascavaddu, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non e' in realta' compresa nell'area della Grotta; 21) opposizione proposta dal consiglio comunale di Favignana, giusta deliberazione n. 25 del 27 febbraio 1995, pervenuta il 28 febbraio 1995. Con detto atto il consiglio comunale di Favignana chiede la rielaborazione del piano in quanto lo stesso non e' coordinato con il P.R.G. in itinere. In particolare, si eccepisce che il piano territoriale paesistico assume una penetrante e perspicua valenza urbanistica, che riduce il P.R.G. in fieri ad una mera esercitazione scientifico-urbanistica, circostanza che risulta tanto piu' inaccettabile, laddove si pensi che nel piano territoriale paesistico manca del tutto lo studio socio-economico, al contrario elemento essenziale del P.R.G.: cio' non ha impedito al piano territoriale paesistico di indirizzare l'attivita' economica della popolazione verso settori produttivi inesistenti o antieconomici, con la conseguenza di determinare l'abbandono del territorio ed il suo degrado: l'arcipelago e', infatti, proiettato verso il turismo, la pesca e l'artigianato e non, come auspicato dal piano (senza peraltro alcuna analisi economica a sostegno), verso l'attivita' agro-turistica. La divergenza tra piano territoriale paesistico e P.R.G. riguarda anche le previsioni che concernono le opere pubbliche e private: a tal proposito, l'amministrazione opponente richiama il carcere, elemento trainante per l'economia dell'isola di Favignana, che il piano territoriale paesistico ha localizzato in contrada Arena, pur con la previsione di vincoli di natura archeologica che, se pur calati senza alcun preventivo accertamento, hanno fatto venir meno la disponibilita' dell'area; i redattori del P.R.G. hanno, invece, ritenuto corretta l'ubicazione del carcere in contrada Mustazzello. Le previsioni del piano territoriale paesistico renderebbero irrealizzabili altre opere pubbliche, alcune delle quali in avanzato stato di iter burocratico. Le previsioni del piano paesistico hanno, per l'opponente, una innegabile valenza urbanistica, contraddicono le indicazioni del C.R.U., ove e' comunque presente il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Trapani, e, senza un attento studio, pongono vincoli di immodificabilita' in aree antropizzate, mentre consentono l'insediamento di attrezzature e residenze turistiche in una zona (ambito 26) invece, del tutto incontaminata, anche per le sue stesse caratteristiche ambientali, con cio' contraddicendo le vocazioni insediative spontanee. I vincoli archeologici imposti con il piano sono, evidentemente, privi di alcuna analisi doverosamente dettagliata e contrastano con l'analisi geomorfologica delle stesse aree. Sono riportati, senza alcuna motivazione, i vincoli caducati per effetto della sentenza del T.A.R. che ha rilevato nel decreto assessoriale del 1991, che li aveva imposti un macroscopico difetto di motivazione. Sono inoltre prive di ogni riferimento alla normativa vigente e alle peculiari caratteristiche delle diverse zone, le estese fasce di rispetto e di inedificabilita' che il piano introdurrebbe senza alcun serio supporto ambientale e con la conseguenza di penalizzare terreni aventi le stesse caratteristiche di altri al contrario non soggetti agli stessi divieti. Vengono infine censurate, perche' giudicate vessatorie, alcune disposizioni di dettaglio, e precisamente l'art. 31, che prescrive che venga sottoposta al preventivo parere della commissione edilizia comunale l'eliminazione delle piante di medio e alto fusto; l'art. 48, che prescrive il biancheggiamento delle impermeabilizzazioni con guaine bituminose o in asfalto, e vieta l'utilizzo a solarium o altro delle coperture degli ultimi piani; l'art. 56, che vieta l'illuminazione esterna con lampade a neon o, comunque, in maniera che alteri le caratteristiche dell'ambiente circostante; soprattutto, l'art. 70, laddove prevede che le opere in corso di esecuzione o, comunque, autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 possono essere completate soltanto se conformi alle prescrizioni del piano adottato. L'amministrazione opponente censura la mancata valutazione di ogni esigenza locale, anche perche', in dispregio al principio statuito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 2 marzo 1962, non e' stato consultato ne' il comune, ne' il suo ufficio tecnico: auspica la rielaborazione del piano, mediante un'attenta e ponderata indagine effettiva sul territorio; 22) opposizione presentata da Adriana Gandolfo + 161 altri firmatari, proprietari di immobili siti nelle isole Egadi, i quali, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, permettono che ogni atto di governo e di pianificazione del territorio deve considerare lo stesso come apparato, e quindi come insieme di tutti gli elementi che coesistono in un certo spazio; il piano non puo', quindi, prendere in esame soltanto i fattori di natura tecnica, ma deve necessariamente riferirsi alla normativa attualmente vigente sul territorio (e, quindi, alle connesse aspettative) e alla struttura delle proprieta'. Sotto tale profilo, per gli opponenti, il piano territoriale paesistico e' carente, in quanto non ha raccolto il consenso di chi con questo strumento in fin dei conti dovra' convivere e non e' supportato da un indispensabile studio socio-economico della realta' isolana. Gli opponenti dissentono anche dalle scelte tecniche del piano, che, di fatto, finirebbero con l'espropriare le proprieta' di centinaia di famiglie, introducendo gravi limitazioni all'uso del territorio, senza alcuna motivazione al riguardo; che appongono norme di salvaguardia all'assetto vegetazionale delle isole, pur definendo lo stesso molto comune e caratterizzato da superfici incolte che si propone di salvaguardare il patrimonio archeologico delle isole mediante vincoli spropositati, privi di fondamento e corredati da censurabili motivazioni tecnico-scientifiche; che ha una valenza urbanistica (indirizzando lo sviluppo verso determinati settori produttivi, imponendo distacchi dalle strade), senza averne ne' i presupposti, ne' gli strumenti. I firmatari dell'opposizione esprimono perplessita' in ordine alla scelta di incentivare l'edificazione nella contrada Bosco (ambito 26), che e' priva di infrastrutture, e ritengono che, al contrario, doveva essere privilegiato lo sviluppo della parte orientale dell'isola, gia' completamente infrastrutturata. Essi non condividono l'imposizione di un modello di sviluppo agricolo che e' stato ormai abbandonato dalla popolazione e non ritengono proponibile l'attivita' agrituristica, per la quale mancano le strutture. Agli opponenti preoccupa, infine, la congerie di norme che mirano a burocratizzare anche aspetti marginali della vita di ognuno ... con la conseguente paralisi di ogni tipo di iniziativa e esprimono l'opinione che le previsioni di piano finiscano con l'incentivare l'esodo dalle isole. Per dette motivazioni, essi chiedono la rielaborazione del piano territoriale paesistico; 23) opposizione presentata dalla Miramare Camping - Village s.r.l., che, quale proprietaria di un terreno, adibito in parte a campeggio, sito a Favignana, localita' Costicella, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto gravemente pregiudizievoli le previsioni del piano territoriale paesistico, nella parte in cui inseriscono quel lotto di terreno nell'ambito 25 - ambito agricolo in parte compromesso da insediamento - con conseguente rispetto del litorale sono a mt. 300 dalla linea di battigia. Cio' in quanto il piano territoriale paesistico non tiene conto delle previsioni della legge regionale n. 14/82, che, invece, consente di realizzare all'interno dei campeggi, entro una certa volumetria, manufatti allestiti per il pernottamento. Tanto giustifica la richiesta di ripristinare nell'ambito 25 i requisiti urbanistici dettati dalla legge regionale n. 14/82 e dal programma di fabbricazione vigente; 24) opposizione presentata dalla FA.CO - Favignana Costruzioni s.r.l., che, quale proprietaria di un appezzamento di terreno, sito a Favignana, zona Grotta Perciata, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 22, nella parte in cui consentono, in quel lotto di terreno, l'esclusivo esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali, si risolvano nell'illegittima imposizione di un vincolo di inedificabilita'. La illegittimita' del vincolo deriva, per la societa' opponente, dall'illogicita' manifesta e dalla carenza di motivazione delle disposizioni in esame: infatti, mentre l'art. 6, lett. d), e il capoverso dell'art. 10 individuano detta zona, sulla base dell'esame delle sue caratteristiche geomorfologiche e biologiche, come ambito di trasformazione, inopinatamente, e senza alcuna motivazione che dia conto delle ragioni che hanno determinato la scelta dell'amministrazione, il successivo art. 10, punto a.1, consente la sola attivita' agro-silvo-pastorale. Per l'opponente, si tratta di una previsione evidentemente illogica e immotivata e, pertanto, in contrasto con la legge n. 241/90 e con il costante indirizzo giurisprudenziale in tema di giusta motivazione. Le censurate previsioni vengono inoltre valutate non conformi alla legge n. 431/85, in quanto appaiono preordinate ad una aprioristica, generalizzata e illogica cristallizzazione del territorio, mentre la norma anzidetta aveva fatto evolvere la tutela del paesaggio verso criteri gestionali e dinamici: sotto tale profilo, dette previsioni di piano si risolvono nell'espropriazione di fatto del diritto della opponente, che ne chiede, quindi, la modifica; 25) opposizione presentata da Margherita campo, che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 7, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della tutela integrale, dove non e' consentito nessun tipo di trasformazione urbanistica o edilizia, si appalesano errate, nonche' illegittime. Cio' perche' il terreno non avrebbe caratteri di pregio tali da giustificare simile divieto, senza che, tra l'altro, il piano territoriale paesistico contenga motivazioni a supporto dell'inserimento del terreno medesimo nell'area di conservazione. Per dette motivazioni, l'opponente, ritenendo che l'ambiente in questione abbia il carattere, invero assai comune, della macchio e gariche, e fatto presente che l'area era stata inserita nella riserva orientata oggi caducata dalla nota sentenza del T.A.R. di Palermo, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico; 26) opposizione proposta dall'ing. Antonino Campo & C. Costruzioni ed Impianti s.n.c., che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Favignana, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto erronee ed illegittime le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 19, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo degli ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale, per i quali e' esclusa ogni trasformazione urbanistica ed edilizia. Cio' perche' l'inserimento del terreno in questione in detto ambito appare privo di motivazioni, non apparendo in tal senso sufficiente che la zona sia classificata come zona a livello di sensibilita' "MA": valutazione questa che, per l'opponente, appare meramente soggettiva non essendo fondata su riscontri obiettivi. L'opponente, fatto presente che nell'area esistono altri insediamenti regolarmente autorizzati, che la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani aveva gia' autorizzato la costruzione di due immobili sul terreno in argomento, giusta parere del 29 febbraio 1992, e che l'area in esame era stata inserita nella zona B della riserva naturale decaduta per la nota decisione del T.A.R., chiede la modifica del piano in esame; 27) opposizione proposta dall'ing. Antonio Campo & C. Costruzioni ed Impianti s.n.c., che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, nel vecchio centro urbano, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto illegittime ed errate nel merito le previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 11b - carta della conservazione e della trasformazione del territorio - nella parte in cui hanno inserito quel terreno nell'ambito 30, assoggettandolo alla normativa di attuazione di cui all'art. 10, lett. b.1, che non consente ne' costruzioni, ne' parcheggi, ne' scivoli all'interno delle cave urbane. Per la societa' opponente, il modo con cui il piano territoriale paesistico ha trattato il tema delle cave nel centro urbano appare in contraddizione con il modo di costruire consolidato per secoli, senza che sussistano motivazioni per un indirizzo che si pone come una inversione di tendenza rispetto alla direttiva del C.R.U. n. 82 del 29 giugno 1983 e ai pareri della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, che ha autorizzato l'inserimento di complessi edilizi nell'area delle cave, come nella vicina via Esperanto. Cio' deve ritenersi dovuto, per la societa' opponente, ad una imprecisa conoscenza dei luoghi, perche' la tutela dei giardini nelle cave sarebbe assicurata solo dove insistono abitazioni. Quanto sopra impone, per l'opponente, la rettifica delle cennate previsioni del piano; 28) opposizione proposta dal Ministero di grazia e giustizia, che, con atto pervenuto il 10 dicembre 1994, premesso che per la realizzazione a Favignana di un nuovo complesso penitenziario era stata scelta un'area ricadente in contrada Mustazzello, all'uopo destinata dal consiglio comunale di Favignana con delibera del 2 agosto 1988 e che, in considerazione dei vincoli paesistici gravanti su detta area, era stata concordata una nuova allocazione della struttura carceraria in contrada Arena, rileva che quest'ultima zona e' sottoposta dal piano territoriale paesistico a misure di salvaguardia archeologiche. Queste impongono un ridimensionamento dell'area di sedime del carcere tale da rendere la struttura inidonea alla sua funzione. Permanendo l'esigenza di realizzare a Favignana un penitenziario, la cui migliore sede rimane quella di contrada Mustazzello, l'amministrazione opponente chiede una variante al piano territoriale paesistico che preveda la riconferma dell'area in contrada Mustazzello quale area di sedime per la costruzione della nuova casa di reclusione; Viste le opposizioni ed osservazioni avverso il suddetto piano presentate oltre i termini di legge, qui trasmesse con la nota della Soprintendenza di Trapani n. 6157 del 7 giugno 1995, ed, in particolare: 1) opposizione presentata dalla Agricola Levanzana s.r.l., che, quale proprietaria di aree e manufatti nell'isola di Levanzo, con atto pervenuto il 6 marzo 1995 ha rilevato che la metodologia del piano contrasta con le disposizioni contenute nell'art. 1 bis della legge n. 431/85, in quanto detto piano, piu' che la valorizzazione del territorio, comporta una mummificazione dello stesso territorio, vagheggiando uno sviluppo economico, legato all'attivita' agricola e silvo-pastorale, che e' contrario alle tendenze del mercato. Piuttosto che tali utopistiche indicazioni, la societa' auspica una piu' attenta analisi del territorio, che possa individuare le aree che si prestano ad ospitare interventi edilizi non intensivi e che possa rendere giustizia dei criteri del tutto incomprensibili, con i quali e' stata effettuata la perimetrazione dei singoli ambiti, la quale determina l'assoggettamento a una diversa disciplina di aree sostanzialmente omogenee. Per questi motivi, la societa' opponente chiede la revisione degli ambiti e delle norme, per consentire interventi di microedificazione a scopo turistico stagionale; Ritenuto opportuno pronunziarsi in ordine a tutti i suesposti reclami, opposizioni e proposte, anche se tardivi, e acquisito in merito il parere della speciale commissione, espresso nella seduta del 29 settembre 1995, e le controdeduzioni della competente soprintendenza; trasmesse con nota prot. n. 7472 del 20 luglio 1993; Ritenuto sulla scorta dei suddetti pareri, di dovere rigettare le seguenti opposizioni e reclami in quanto: - con riferimento all'opposizione descritta sub. 1), proposta da Antonio Poma, e alla richiesta, ivi contenuta, di vincolare ad eco-museo l'area della cava abbandonata, si rileva la non corrispondenza della richiesta medesima a un interesse generale e, piu' specificatamente, all'interesse pubblico cui presiede questa amministrazione. L'area anzidetta risulta, infatti, gia' impegnata da un complesso turistico, che si appartiene all'opponente, e la destinazione proposta non inciderebbe in alcun modo sulle condizioni di conservazione del luogo; - con riferimento alle opposizioni proposte da Anna Maria Ponzo, Cielomar s.r.l., Giuseppe Novara e Liliana Maida, Diego Gandolfo, Margherita Campo, ing. Antonino Campo s.n.c., rispettivamente descritte sub. 2), 4), 6), 10), 25) e 26), e al rilievo ad esse comune, secondo il quale i caratteri paesaggistici del territorio sarebbero privi di interesse e non giustificherebbero, comunque, le previsioni restrittive adottate dal piano, si osserva che le esigenze di tutela recepite dal piano territoriale paesistico non corrispondono soltanto alle componenti botaniche delle varie aree, ma, soprattutto, all'interesse pubblico, dettato dalle caratteristiche del sito, alla conservazione di tali ambiti territoriali o perche' facenti parte della costa, ovvero perche' parti di emergenze paesaggistiche e geologiche. In tutti questi casi, non rileva, ai fini della tutela paesaggistica dei luoghi, la rarita' o meno dei caratteri naturali delle aree considerate dal piano territoriale paesistico. Il concetto di paesaggio, nella concezione fatta propria dalla legge n. 431/85 e postulata dalla pianificazione ivi prescritta, con corrisponde, infatti, alla valenza estetica di un determinato sito e, quindi, alla sua maggiore o minore attrattiva o singolarita', ma piuttosto alla forma ed all'immagine dell'ambiente globalmente considerato, e come tale suscettibile di essere protetto ogni volta che possano intervenire incontrollate modificazioni della realta' naturale. Le previsioni del piano, censurate agli opponenti, sono, quindi, corrispondenti allo stato dei luoghi e si palesano legittime, intervenendo a salvaguardia di beni di interesse paesaggistico rilevante in se', come infungibili risorse paesaggistiche, scenografiche e ambientali, o per le loro caratteristiche naturalistiche e storico testimoniali, la cui configurazione verrebbe irreparabilmente sconvolta da trasformazioni edilizie anche minime. La singolarita' e l'importanza dei beni protetti e' del resto facilmente ricavabile dalla lettura degli elaborati del piano, ai quali si rinvia; - con riferimento all'opposizione descritta sub. 3), proposta da Leonardo e Stella Casubolo e al rilievo, ivi contenuto, secondo il quale il piano territoriale paesistico non corrisponde alle attuali tendenze di sfruttamento edilizio del territorio, si rileva che il piano paesistico, se pure deve muovere le mosse dall'analisi dei luoghi (sotto tale profilo, l'area su cui verte l'opposizione risulta utilizzata per colture erbacee e mosaici di coltura), non deve risolversi nella mera certificazione dell'attuale condizione dell'ambiente, ma ben puo' e deve indicare - sulla base dello stato del paesaggio e delle sue potenzialita' - i criteri tecnico-scientifici dello sviluppo territoriale; - con riferimento al rilievo, comune alle opposizioni sopra descritte sub 4), 5 (Media s.r.l.), 10, 11 (Diego Gandolfo), 13 (Francesco Cernigliaro) 15 (Egadi Tourist s.r.l.), 19 (Salvatore Campo e Antonia Emilia Torrente) e 26, secondo il quale le previsioni del piano territoriale paesistico sarebbero in contrasto con precedenti autorizzazioni di volta in volta rilasciate precedentemente dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, si osserva che questa circostanza non si risolve in un vizio logico-procedurale del piano territoriale paesistico e non incide sulla validita' delle sue analisi, stante anche la intervenuta immodificabilita' del territorio, giusto decreto n. 6095 del 25 maggio 1993 e la sua attuale conservazione. Detta circostanza e la successiva acquisizione delle risultanze del piano giustificano, piuttosto, una rimeditazione, da parte della competente autorita', dei provvedimenti autorizzativi efficaci ma ancora non eseguiti; - quanto al rilievo, contenuto nelle opposizioni descritte sub. 7) (Gustavo Ponze'), 12 (Diego Gandolfo), 14 (Giuseppa e Giuseppe Li Volsi) e 20 (Adele Docci), secondo il quale le limitazioni imposte dal piano non corrispondono a motivazioni archeologicamente fondate, si osserva che, al contrario, precedenti indagini e ritrovamenti sorreggono le previsioni del piano territoriale paesistico, le quali, del resto, non si concretano in un vincolo archeologico, ma nella prescrizione di effettuare saggi archeologici prima di ogni intervento che si voglia eventualmente porre in essere in quei luoghi. In particolare, nel terreno sito in contrada Bosco a Favignana (opposizione n. 7), gli studi condotti, i cui risultati sono riportati nelle schede archeologiche 32 e 34 del piano, dimostrano l'interesse archeologico e paleontologico del sito, indicando con certezza la presenza di testimonianze archeologiche; nell'area di Mulino a Vento a Favignana (opposizione n. 12), il ritrovamento di una tomba a grotticella con ceramiche di impasto configura una presumibile presenza archeologica, da accertare con apposite indagini; il terreno prossimo alla Grotta Grande o Cascavaddu a Levanzo, nella quale sono stati rinvenuti oggetti preistorici, e' da intendersi archeologicamente connesso alla grotta e, pertanto, soggetto ad indagini prima di ogni eventuale intervento (opposizioni 14 e 20); - quanto alle opposizioni descritte sub. 8) e sub. 27), rispettivamente proposte dalla AZ Alimentari s.n.c. e dalla ing. Campo Antonino s.n.c., si rileva che le cave urbane alle quali si riferiscono gli opponenti sono un elemento caratterizzante il tessuto urbano di Favignana: esse costituiscono delle corti interne agli isolati, utilizzati da sempre come orti e giardini. Il piano territoriale paesistico sancisce opportunamente la loro tutela, che deve estendersi anche laddove non sia presente un vero e proprio giardino, sia per la potenzialita' del bene (non compromesso dal transeunte stato di abbandono), sia perche' la collocazione delle cave nel centro storico comporta, evidentemente, il loro assoggettamento alla particolare tutela prevista per il tessuto urbano; - quanto all'opposizione descritta sub. 9), proposta da Diego Gandolfo, si rileva che il piano, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, consente la prosecuzione dell'attivita' estrattiva nei limiti delle autorizzazioni gia' rilasciate, con l'obbligo di procedere al recupero ambientale. Questa disposizione, contenuta nell'art. 64, va correlata a quella dell'art. 9, che prevede negli ambiti del paesaggio della cava la realizzazione di un museo all'aperto. E' questa una disposizione evidentemente programmatica, la cui lettura deve avvenire in modo sistematico con le altre norme di piano e non gia', come risulta dalla prospettata opposizione, in modo del tutto decontestualizzato. Quanto al divieto di aprire nuove cave, esso, prima che dal piano paesistico, era stato disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 24/91, norma di salvaguardia che rinvia ad apposito momento di programmazione (piano regionale delle cave); - con riferimento al rilievo contenuto nell'opposizione descritta sub. 11), proposta da Diego Gandolfo, secondo il quale nell'area su cui essa verte non vi sarebbero situazioni tali da giustificare l'imposizione di un recupero ambientale e paesistico, si rileva che il degrado attuale di questo territorio e' al contrario testimoniato dalla prossimita' ad una discarica incontrollata, abbandonata, che si e' tentato senza successo di ricoprire mediante terreno vegetale o sfabbricidi: coerentemente dunque il piano prescrive un piano esecutivo di riqualificazione ambientale, che preveda adeguati interventi di bonifica compatibili con il paesaggio agricolo e con le valenze paesaggistiche dell'area di Cala Rossa, finalizzata alla rimozione dei detrattori e alla bonifica del territorio; - con riferimento all'opposizione descritta sub. 16), proposta da Giuseppe Campo e altri, si rileva che le disposizioni contenute nelle norme di attuazione del piano territoriale paesistico sono in realta' del tutto conformi alla lettera e alla ratio della legge n. 431/85, in quanto dirette a salvaguardare l'identita' storico-culturale, la qualita' dell'ambiente e le risorse territoriali. I criteri stabiliti dal piano territoriale paesistico tendono a uno sviluppo compatibile con l'ambiente e corrispondono, cosi' come la perimetrazione degli ambiti territoriali, a una attenta analisi degli aspetti geologici, morfologici e vegetazionali e delle trasformazioni antropiche, cosi' come e' dato rilevare dalle tavole di analisi, facenti parte integrante e sostanziale del piano, al cui contenuto si rinvia; - con riferimento alle opposizioni descritte sub. 17) e 18), entrambe proposte dall'associazione A.C.LE., e alle osservazioni della Agricolo Levanzana s.r.l., peraltro irrituali, perche' prodotte dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, si rileva che il lamentato difetto di istruttoria e' insussistente. Al contrario, la documentazione analitica e descrittiva del piano territoriale paesistico, contiene l'ampio supporto motivazionale delle previsioni del piano, che discendono dalla natura dei luoghi. I vari ambiti territoriali nei quali il piano divide l'isola di Levanzo e le conseguenti previsioni normative, discendono infatti dalle specifiche emergenze geomorfologiche, botanico-vegetazionali e geologiche riscontrabili sul territorio e corrispondono alle loro esigenze di tutela. Va in questa direzione l'opzione effettuata dal piano territoriale paesistico rispetto all'attivita' agricola, dettata al di la' della crisi contingente del settore, dalla necessita' di salvaguardare la potenzialita' del suolo: sotto tale profilo, la norma contenuta nell'art. 75 non limita l'agro-turismo, ma tende a regolamentare l'esercizio, ponendosi, comunque, come norma residuale rispetto alle previsioni della legge n. 730/85 e delle leggi regionali n. 25/94 e n. 71/78, la piena operativita' delle quali non e' revocata in dubbio. Nessuna conseguenza comporta la mancata cognizione preventiva da parte dell'opponente delle fasi istruttorie e degli accertamenti attraverso i quali la competente autorita' ha acquisito la conoscenza del territorio trasfusa nello strumento pianificatorio: quest'ultimo e', infatti, atto di programmazione, e quindi e' escluso dai procedimenti dei quali debba darsi la comunicazione di avvio. La priorita' dell'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio, fondata sull'art. 9 della Costituzione, e il carattere di generalita' degli atti della tutela paesaggistica, hanno del resto indotto la giurisprudenza (T.A.R. Abruzzo, 28 ottobre 1993, n. 527) ad escludere che del procedimento di imposizione del vincolo di notevole interesse ambientale (e quindi, a maggior ragione, del piano paesistico) debba darsi comunicazione dell'avvio al comune. Cio' perche' non puo' darsi della legge n. 241/90 e dei principi da essa accolti una interpretazione tesa ad espanderne senza limiti l'applicazione. Se il comune non e' parte necessaria del procedimento, deve evidentemente ritenersi che neppure lo sia l'associazione opponente. Ne' sono condivisibili le censure di incostituzionalita' del piano territoriale paesistico. E', infatti, noto che la tutela del paesaggio, e il potere-dovere conseguentemente attribuito dall'ordinamento all'Amministrazione dei beni culturali, con il concorso di tutte le pubbliche istruzioni, si configurano come strumento per raggiungere una regolazione degli interventi che contribuisca all'attuazione dei fini costituzionali e, fra essi, alla trasformazione sociale imposta dall'art. 3, comma 2, della Costituzione. E' nel quadro di questa norma fondamentale che si sostanzia la tutela paesistica, mirante con lo strumento urbanistico di pianificazione, obbligatoriamente previsto dalla legge n. 431/85, a regolare gli interventi umani sul territorio in modo da conservare la continuita' culturale della comunita' e migliorare la qualita' della vita e le possibilita' di sviluppo della persona; - con riferimento all'opposizione descritta sub. 21), proposta dal consiglio comunale di Favignana e ad alcuni dei rilievi ivi contenuti che assorbono tra l'altro le doglianze riportate nell'opposizione n. 22), proposta da Adriana Gandolfo ed altri, si osserva preliminarmente che il piano territoriale paesistico e il P.R.G. sono due strumenti autonomi, del tutto diversi quanto a presupposti e contenuti. Ne consegue che un P.R.G. in corso di formazione non puo' non precludere all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali l'esercizio della potesta' di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la tutela paesistica di quel sito. Tra questi rientra evidentemente il piano territoriale paesistico, con il quale vengono regolati i processi di trasformazione di un territorio di particolare interesse paesaggistico, gia' sottoposto, per effetto del citato decreto n. 2677/91, al regime previsto dalla legge n. 1497/39. Scopo del piano e' quello di impedire che l'utilizzo di quel territorio avvenga in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica e, per tale finalita', viene stabilito a priori - superando l'episodicita' inevitabilmente connessa ai semplici interventi autorizzativi - l'uso che puo' essere consentito per ciascuna zona e pertanto, anche il divieto di costruzione, ove, questa appaia pregiudizievole alla bellezza panoramica che si intende proteggere. Il regime di utilizzazione previsto e' dettato dalla valenza paesaggistica delle varie aree, dimostrata dalle analisi che corredano lo strumento. Sotto questo profilo, il piano territoriale paesistico si e' tradotto nella programmazione dell'azione di salvaguardia di un territorio gia' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39, ma non ha comportato nuovi o maggiori vincoli. In particolare, con il piano territoriale paesistico non sono state reiterate le misure di salvaguardia correlate alla riserva naturale caducata da una decisione del giudice amministrativo; e cio' oltretutto, per l'assoluta diversita' della fattispecie, che rientra nelle attribuzioni di altro ramo dell'Amministrazione regionale. Ne' sono stati imposti vincoli archeologici. La sovrapposizione delle previsioni del piano territoriale paesistico a quelle del P.R.G. in fieri rientra nell'ambito delle previsioni normative, che conferiscono al primo il compito di individuare limiti allo sviluppo urbano per le finalita' della tutela del paesaggio, rimanendo invece deferita alla pianificazione urbanistica la regolamentazione dello sviluppo. Per l'analisi del paesaggio e delle sue trasformazioni, si e' reso necessario, comunque, al contrario di quanto adombrato dall'opponente, uno studio della realta' socio economica delle isole che, piu' specificatamente, ha avuto riguardo alle risorse naturalistiche e culturali. Queste sono limitate, e vanno di conseguenza tutelate e preservate: la loro utilizzazione, soprattutto per processi di trasformazione insediative deve prendere le mosse dalle potenzialita' che essi offrono e deve garantire il permanere dei loro caratteri essenziali. Si rileva ancora che le indicazioni del piano relative all'ambito 26 non sono in contrasto ne' con lo stato dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di alcuni insediamenti turistico alberghieri e residenziali, ne' con la finalita' di tutela propria del piano territoriale paesistico: sotto tale profilo, la lettura delle norme di piano data dall'opponente e' fortemente incompleta, non considerando che, giusta il disposto della rubrica A.2, punto 4, gli interventi consentiti debbono avere i caratteri dell'insediamento agricolo e, soprattutto, potranno essere realizzati soltanto se previsti dal P.R.G. e attuati attraverso piani esecutivi. Quanto all'asserita mancanza di collaborazione tra la Soprintendenza procedente e il comune, va in contrario osservato che detta collaborazione risulta essere stata attivata dalla Soprintendenza con nota n. 1074 del 5 febbraio 1993. In successivi momenti, venivano chiesti e acquisiti dal comune elementi utili alla redazione del piano territoriale paesistico (cfr. note prot. n. 8655 del 6 ottobre 1993 e prot. n. 4620/ut del 18 novembre 1993) e venivano forniti, su richiesta del comune, elementi desunti dal piano paesistico allora in corso di redazione (cfr. nota prot. n. 10844 del 9 dicembre 1993): e' quindi destituita di fondamento la censura all'uopo sollevata dall'organo consiliare. Le ulteriori doleances, afferenti il merito delle previsioni di piano, non dimostrano, in generale, la non idoneita' di quelle disposizioni e del piano territoriale paesistico nel suo complesso, ad assolvere alle funzioni dovute che sono quelle di fissare le condizioni che consentano ad altri e diversi strumenti di pianificazione di prevedere uno sviluppo socio-economico e urbanistico che non comprometta le realta' culturali e paesaggistiche delle isole Egadi; - con riferimento all'opposizione proposta dalla FA.CO. s.r.l. descritta sub. 24), si rileva che le previsioni adottate per la zona su cui verte l'opposizione (art. 10) sono motivate, come e' dato rilevare dagli elaborati del piano, dalla presenza nell'ambito 22 di colture erbacee e dalla accertata potenzialita' della risorsa agricola; - con riferimento all'opposizione descritta sub. 28), proposta dal Ministero di grazia e giustizia, e al rilievo ivi contenuto, secondo il quale l'area in contrada Mustazzello a Favignana, sarebbe la piu' idonea ad ospitare la costruzione della nuova casa di reclusione, si osserva che, sulla base del forte impatto ambientale e paesistico di quell'opera, la sua allocazione ipotizzabile e' quella nella contrada Arena, come inequivocamente risulta dai criteri all'uopo individuati dall'art. 69 delle norme di piano. La contrada Mustazzello e' inidonea, dal punto di vista paesistico e ambientale, ad ospitare un'opera cosi' impegnativa, che ne stravolgerebbe l'aspetto, caratterizzata dal paesaggio agricolo a campi chiusi, testimonianza della cultura tradizionale isolana. Ritenuto, sulla scorta dei suddetti pareri, di dovere parzialmente accogliere alcuni dei sopra descritti reclami e opposizioni e, in particolare: - nell'opposizione descritta sub 1), laddove si rileva, l'opportunita' di unificare quanto previsto negli ambiti 33, 34 e 35 circa le attivita' compatibili e gli interventi ammessi, al fine di escludere la realizzazione di infrastrutture ed impianti nell'ambito 34. Si ritiene di dovere condividere e fare proprie queste considerazioni, perche' preordinate al recupero ambientale della cava e del suo intorno e, quindi, corrispondenti agli scopi del piano paesistico; - nell'opposizione descritta sub 3), laddove si rileva che l'art. 7.5, non consentendo nuove edificazioni, di fatto impedirebbe l'esercizio delle attivita' che il P.T.P. vorrebbe invece incentivare (agropastorizia, escursionismo, ecc.). Si ritiene opportuno chiarire detta norma, precisando che essa ha valore di norma residuale rispetto alle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio delle attivita' agrituristiche (legge n. 730/85; leggi regionale n. 71/78 e n. 25/94); - nell'opposizione descritta sub 5), laddove si rileva una valenza marcatamente urbanistica del P.T.P., che finirebbe per impartire prescrizioni che la legge non demanda a questo tipo di strumento. Si ritiene, pur nell'inconsistenza del rilievo, di dovere integrare la normativa di piano, precisando che i singoli progetti, nell'ambito in argomento, dovranno corrispondere alla pianificazione esecutiva comunale, o, in sua assenza, a specifici progetti di riqualificazione ambientale di iniziativa privata; - nelle opposizioni descritte sub. 7), 12), 14), 20 e 28), laddove si rileva l'introduzione di vincoli archeologici mediante il P.T.P. Cosi' non e', limitandosi le censurate disposizioni di piano a prescrivere, in alcune aree motivatamente individuate, l'effettuazione di indagini archeologiche in occasione di eventuali interventi in quelle zone. Si ritiene di dovere chiarire, in tal senso, le norme di piano: - nelle opposizioni descritte sub 15) e 21), laddove si rileva che l'art. 70, nella sua attuale formulazione, impedisce l'esecuzione delle opere autorizzate dalla Soprintendenza e di quelli i cui lavori siano gia' iniziati, se in contrasto con le norme del P.T.P. Si ritiene che il testo della disposizione anzi cennata debba essere rivisto in conformita' ai criteri generali sull'efficacia dei provvedimenti nel tempo, e agli indirizzi interpretativi sulla inoperativita' dei vincoli sopravvenuti alle opere gia' intraprese (Cass., III, 22 maggio 1987, n. 1137); - nell'opposizione descritta sub 21), laddove si reputa vessatoria, tra le altre, la disposizione dell'art. 48, che vieta l'utilizzo a solarium o altro delle coperture degli ultimi piani. Si ritiene che, in conformita' alla ratio della norma, essa debba essere integrata, precisando che cio' che si vuole inibire e' la crescita e il profilare di strutture fisse sui lastrici solari; - nell'opposizione descritta sub 23), proposta della Miramare Camping-Village s.r.l., laddove si rileva il contrasto tra i divieti previsti dal piano nell'ambito 25 e le previsioni della legge regionale n. 14/82, che consente di realizzare, nelle aree di campeggio, manufatti allestiti per il pernottamento. Si ritiene indispensabile chiarire le disposizioni in argomento, precisando che le stesse hanno valore residuale e non comportano limiti o divieti all'applicazione della suddetta legge regionale n. 14/82, cosi' come di ogni altra norma vigente; - nell'opposizione descritta sub 28) laddove non si condivide la individuazione dell'area ove realizzare una nuova struttura carceraria. Nel confermare le valutazioni e le analisi in merito espresse nel piano, si ritiene utile precisare il disposto della norma che si riferisce a detta infrastruttura; - nei rilievi espressi dall'Agricola Levanzana s.r.l., dai quali si evince che, nell'isola di Levanzo, gli ambiti territoriali 8 e 9 sono riportati nella tav. 10 del piano, ma non sono citati nll'art. 9, lett. a) delle norme. E' questa una omissione derivata da un mero errore materiale, e si ritiene debba provvedersi in merito apportando le dovute integrazioni al testo dell'art. 9, lett. a), delle norme di piano. Ritenuto di dovere, conseguentemente, modificare il testo di alcune norme facenti parte del P.T.P. precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente: "Art. 7, punto 5, quarto comma: Ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche non sono consentite nuove costruzioni se non nel rispetto delle norme vigenti; sono invece consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate"; "Art. 9, lett. a.1), secondo comma: Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; a Levanzo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; a Marettimo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; a Marone ambito 1"; "Art. 10, lett. a.2), punto 4, lett. i): Nell'ambito 25 la presenza di aree attrezzate con impianti sportivi e con residenza turistico-ricettiva richiede, se non nel rispetto delle norme vigenti, l'inedificabilita' delle aree ricadenti nella zona di rispetto della costa; la tutela con conseguente inedificabilita' del versante collinare e il recupero della cava esistente, la tutela delle aree agricole piu' pianeggianti sulle quali sono possibili limitati interventi finalizzati a soddisfare il bisogno di attrezzature "senza cubatura" che dovranno inserirsi nel paesaggio senza alterare la percezione del versante collinare da punti di vista anche ravvicinati e ponendo particolare attenzione ai parametri di visibilita' dal mare"; "Art. 10, lett. C2, n. 2: Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita' forestali, agropastorali, didattico ricreativo. Gli interventi dovranno essere definiti attraverso un piano di recupero ambientale e devono essere compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di Cala Rossa e devono essere finalizzati al recupero ambientale, alla rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica cosi' come previsto dalle norme"; "Art. 10, lett. c.3), punto 4, cpv. sub a): Interventi di riqualificazione ambientale e riordino urbano subordinati a pianificazione esecutiva comunale o, in mancanza di questa, a singoli interventi di iniziativa privata, con particolare attenzione agli aspetti di qualificazione paesistico ambientale"; "Art. 40, primo comma: Al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il piu' possibile integro, si sono individuate delle aree di rispetto"; "Art. 48, secondo comma: Per tutti gli edifici ricadenti nel centro storico e' fatto divieto di utilizzare le coperture degli ultimi piani degli edifici a solarium o altro con l'uso di strutture fisse"; "Art. 69, secondo comma, primo alinea: Sia localizzata in aree gia' fortemente urbanizzate, di cui all'art. 10, lett. a.3), come e' nella tradizione di Favignana"; "Art. 70: Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere realizzate se non in contrasto con le sue prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, iniziate in data anteriore all'imposizione del vincolo di immodificabilita' temporanee di cui alla legge regionale n. 15/91 possono essere completate, anche in contrasto con le norme di piano, solo se la realizzazione di essi rispetti tempi, forme e modalita' delle autorizzazioni connesse". Ritenuto inoltre, su proposta della speciale commissione, di correggere la tav. 10 degli elaborati di piano onde eliminare la discordanza riscontrata tra questa e la norma contenuta all'art. 10, lett. a.1) punto 2, laddove tra le attivita' compatibili negli ambiti del paesaggio agrario di valore storico ambientale non e' menzionata, al contrario di quanto avviene nella tav. 10, quella residenziale turistica; Ritenuto, infine, su proposta della speciale commissione, di dovere apportare le correzioni materiali meglio evidenziate nel verbale del 29 settembre 1995, all'art. 9, lett. a), all'art. 9 lett. b.1) e all'art. 9, lett. b.2) delle norme di attuazione; Ritenuto per il testo di confermare integralmente il contenuto del piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati, cosi' come in precedenza adottati e pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39; Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio di Favignana, in considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto piano territoriale paesistico, compilato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, in conformita' ai pareri della speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40; Rilevato che l'approvazione del piano territoriale paesistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire, preventivamente, la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali; Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina, tuttavia, una lesione indennizzabile, perche' rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nella cosa e che e' preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di essa; Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il piano territoriale paesistico delle Isole Egadi, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni, sopra meglio evidenziate; Ritenuto di dovere, conseguentemente, sottoporre il territorio di Favignana alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del piano territoriale paesistico, che integra, regolamentandolo, il vincolo paesaggistico di cui al decreto n. 2677 del 10 agosto 1991; Decreta: Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, e' approvato il piano territoriale paesaggistico delle Isole Egadi, risultante dagli elaborati grafici, dalla relazione generale, dalle norme di attuazione e dalle schede descrittive che, unitamente ai verbali delle sedute del 15 giugno 1994 e del 29 settembre 1995 della speciale commissione di cui al R.D. n. 1357/1940, si allegano al presente decreto come parte integrante e sostanziale.