L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela
del paesaggio, di antichita' e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n.
1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 2677 del 10 agosto 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre
1991, con il quale l'intero territorio comunale di Favignana e' stato
dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e
dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 6095 del 25 maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 26 giugno 1993,
con il quale, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali
ed ambientali di Trapani, parte del territorio comunale di Favignana
e' stato sottoposto, nelle more dell'approvazione del piano
territoriale paesistico, al vincolo di temporanea immodificabilita'
di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91;
Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale e'
stata istruita la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo
comma, del R.D. n. 1357/40;
Esaminato il piano territoriale paesistico del territorio delle
Isole Egadi redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5
della legge regionale n. 149/39 e dell'art. 1 bis della legge n.
431/85, dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di
Trapani, all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota prot.
n. 2422 del 7 novembre 1988 e decreto n. 6335 del 2 luglio 1993;
Esaminato il verbale della seduta del 15 giugno 1994, nella quale
l'anzidetta speciale commissione ha espresso parere favorevole
all'approvazione del suddetto piano territoriale paesistico;
Accertato, giusta certificazione del comune di Favignana prot. n.
18363 del 13 dicembre 1994, che il predetto verbale e' stato
pubblicato all'albo pretorio del comune di Favignana e depositato
nella segreteria del comune stesso dal 31 agosto 1994 al 30 novembre
1994, cosi' come prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n.
1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39, e che
sono stati contestualmente pubblicati e depositati gli elaborati
grafici del piano territoriale paesistico, la sua parte motiva e
descrittiva e le norme di uso del territorio;
Viste le opposizioni, i reclami e le proposte, ritualmente
formulate avverso il suddetto piano, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 della legge n. 1497/39, qui trasmessi con nota della
Soprintendenza di Trapani n. 5157 del 7 giugno 1995 ed, in
particolare:
1) opposizione proposta da Antonino Poma, che, nella qualita' di
proprietario di un immobile sito a Favignana, localita' Timponello, e
del complesso denominato Orsa Maggiore con caratteristiche di
insediamento turistico di tipo residenziale ed agricolo, ivi
ricadente, con atto pervenuto il 21 febbraio 1995, ha ritenuto
incompatibile quanto previsto dal piano territoriale paesistico,
ambito 34, lett. a), con il contenuto dei punti b) e c) dello stesso
ambito, nella parte in cui le opere infrastrutturali cola' consentite
non vengono individuale e non vengono fatte coincidere con
l'eliminazione dei rifiuti dal sito e con il recupero di questo a
sede di impianti sportivi e per il tempo libero. L'opponente ritiene
inoltre che nell'area sarebbero efficaci, stante l'azione dei venti,
le schermature arboree di cui al suddetto ambito 34, e rileva,
infine, che le previsioni dell'ambito 18 del piano, meglio si
riferiscono all'ambito 34, dove il complesso Orsa Maggiore avrebbe
recuperato i valori della cava. Per quanto sopra esposto egli chiede
che vengano unificate le previsioni degli ambiti 33, 34 e 35 in
ordine alle attivita' compatibili, escludendo da queste le
infrastrutture ambientalmente incompatibili, quali discariche di
qualsiasi genere e specialita'; propone che venga vincolata ad
ecomuseo la zona della cava esausta - coincidente con il
summenzionato complesso - piuttosto che l'area della cava in
funzione, come erroneamente previsto dall'ambito 18;
2) opposizione proposta da Anna Maria Ponzo, che, nella qualita'
di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana,
contrada Miraglia, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha
ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito
10, nella parte in cui assoggettano qual lotto di terreno al regime
normativo della tutela orientata come ambito di interesse
naturalistico e paesistico avente alta sensibilita' sotto il profilo
paesistico, azzerino la potenzialita' edificatoria del lotto. Cio'
mentre il terreno sarebbe un comunissimo campo chiuso, privo di
caratteri di pregio, i quali non sarebbero comunque tutelabili con
l'eccessiva restrittiva' delle norme contenute nel piano, che non
tengono conto dell'abbandono dell'attivita' agricola da parte degli
isolani; sarebbe al contrario la molla dell'edificazione di residenze
sparse nell'agro a scongiurare il progressivo degrado dell'ambiente.
In tal senso l'opponente invoca la stessa relazione di supporto al
piano - pagg. 27 e 28 - e, ritenendo che dalla relazione stessa non
emergano particolari situazioni di rarita' biologiche o angoli
panoramici di particolare pregio, chiede la rettifica del piano
territoriale paesistico laddove questo obbligherebbe a mantenere il
suddescritto terreno a macchia aperta e garighe;
3) opposizione proposta da Leonarda e Stella Casubolo, che, nella
qualita' di proprietarie di alcuni appezzamenti di terreno a
Favignana, contrada Piana, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995,
hanno ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico,
ambito 22, nella parte in cui inseriscono quei terreni nell'ambito
del paesaggio agrario di valore storico-ambientale, neghino l'attuale
vocazione del territorio. Secondo le opponenti, le attivita' che il
piano individua come compatibili con le finalita' di tutela
(agropastorali, scientifico-culturali, escursionismo,
didattico-ricreative, agriturismo), risulterebbero improbabili,
soprattutto perche' l'art. 7.5 delle norme di attuazione non consente
nuove edificazioni ma soltanto lo sfruttamento delle volumetrie
disponibili. Sotto tale profilo, il piano introdurrebbe un vincolo
che dovrebbe essere prerogativa del P.R.G. e che risulterebbe
immotivato, perche' i terreni in questione sarebbero dei comunissimi
campi chiusi, uguali a tanti altri. Rilevato che le impugnate
previsioni del piano non tengono conto dell'avvenuto abbandono
dell'attivita' agricola, con la conseguenza che senza la molla
dell'edificazione di residenze sparse nell'agro sarebbe impossibile
ostacolare il degrado dell'ambiente, le opponenti si dicono perplesse
anche perche' il piano penalizza la tendenza edificatoria dei terreni
di loro proprieta', che ricadrebbero, invece, in un ambito gia'
moderatamente urbanizzato, mentre, nell'ambito 26, che presenta una
minore antropizzazione, consentirebbe incongruenti interventi
edilizi. Per queste motivazioni, esse chiedono la rettifica del piano
territoriale paesistico;
4) opposizione proposta dalla Cielomar s.r.l., che, nella qualita'
di proprietaria di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada
cala Rossa, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che
le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 14, nella
parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo
della tutela orientata come ambito del paesaggio della cava avente
alta sensibilita' sotto il profilo paesistico, neghino la
trasformabilita' urbanistico-edilizia del terreno, in contraddizione
non soltanto con la tipologia edilizia dell'area, ma con il parere
favorevole reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Trapani ad un piano di lottizzazione predisposto dalla
societa' opponente, ricadente sul medesimo terreno. Sotto tale
profilo, le previsioni del piano risulterebbero immotivate e non
supportate dallo stato dei luoghi: il terreno in questione avrebbe
caratteri molto comuni nell'isola e non rivestirebbe alcun pregio
scientifico, ecologico, estetico, dei quali, tra l'altro, la
relazione del piano non fa cenno, mentre le norme di attuazione,
inspiegabilmente, sottopongono detti ambienti a rigorosissima tutela.
Per queste motivazioni, la societa' opponente, rilevato che l'intera
filosofia del piano risulta improntata a scelte di carattere
marcatamente urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale
paesistico;
5) opposizione proposta dalla Media s.r.l., che, nella qualita' di
proprietaria di un appezzamento di terreno a Favignana, tra la strada
di collegamento Cimitero-Porto e la strada comunale Frascia, con atto
pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del
piano territoriale paesistico, ambito 32, nella parte in cui
inseriscono quel lotto di terreno nell'ambito del paesaggio urbano
degradato, dove sono indicate come attivita' compatibili con le
finalita' di tutela solo le attivita' di attrezzature e
didattico-ricreative, escludendo gli interventi di tipo edilizio,
siano prive di motivazioni e contraddette sia dallo stato dei luoghi,
ove di recente e' stato realizzato un complesso residenziale, sia dal
parere favorevole reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Trapani al progetto, predisposto dalla societa'
opponente, di realizzazione di 8 mini alloggi. Per queste
motivazioni, la societa' opponente, rilevato che l'intera filosofia
del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente
urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico;
6) opposizione proposta da Giuseppe Novara e Liliana Maida, che,
nella qualita' di proprietari di un appezzamento di terreno a
Favignana, contrada Stornello, con atto pervenuto il 24 febbraio
1995, hanno ritenuto che le previsioni del piano territoriale
paesistico, ambito 10, nella parte in cui assoggettano quel lotto di
terreno al regime normativo della tutela orientata come ambito di
interesse naturalistico e paesistico, azzerino la potenzialita'
edificatoria del lotto merce' l'indicazione, tra le attivita'
consentite, di improbabili attivita' culturali-scientifiche e
didattico-ricreative. Per gli opponenti, dette previsioni di piano
sono del tutto carenti di motivazioni, e non danno conto dell'iter
logico seguito dall'amministrazione per imporre dei vincoli tanto
rigidi in una zona dove la stessa soprintendenza ha di recente
autorizzato interventi edificatori. In realta', per gli opponenti, il
terreno avrebbe caratteri assai comuni sull'isola, e, in particolare,
quelli del limitrofo ambito 26, assoggettato ad una minore tutela. Le
impugnate previsioni non terrebbero conto dell'avvenuto abbandono
dell'attivita' agricola da parte degli isolani e del fatto che senza
la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro non sarebbe
possibile alcun rimedio al progressivo degrado dell'ambiente. In tal
senso gli opponenti, rilevato che dalla relazione del piano non
emergono, nel terreno in questione, situazioni di rarita' biologiche
o angoli panoramici di particolare pregio tali da giustificare i
divieti contenuti nelle norme di attuazione, e che l'intera filosofia
del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente
urbanistico, chiedono la rettifica del piano territoriale paesistico;
7) opposizione proposta da Gustavo Ponze', che, nella qualita' di
proprietario di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada
Bosco, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto che le
previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 2 - carta delle
emergenze archeologiche - nella parte in cui inserisce quel terreno
in un'area tutelata d'interesse archeologico presunto, siano errate
ed illegittime. Cio' perche' basate su motivazioni oltremodo datate
(una pubblicazione del 1870), senza alcuna indagine recente che
giustifichi l'introduzione di limitazioni incongrue rispetto
all'esercizio dell'attivita' agricola, nel tempo consolidato su
quell'area. In tal senso l'opponente chiede la rettifica del piano
territoriale paesistico;
8) opposizione proposta dalla AZ Alimentari di Michela Ingoglia &
C. s.n.c., che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di
terreno nel vecchio centro urbano di Favignana, con atto pervenuto il
25 febbraio 1995, ha ritenuto illegittime ed erronee le previsioni
del piano territoriale paesistico, tavola 11b, carta della
conservazione e della trasformazione del territorio - nella parte in
cui hanno inserito quel terreno nell'ambito 21, assoggettandolo alla
normativa di attuazione che per le cave urbane da considerare
giardino storico non consente nessuna trasformazione della
vegetazione arborea ne' nuove edificazioni. Per la societa'
opponente, una tutela vincolistica estesa a tutte le cave del centro
storico di Favignana e' eccessiva ed e' stata assunta in maniera del
tutto apodittica, senza tenere conto del fatto che non tutte le cave
sono un giardino, ma soltanto quelle che sono pertinenza viva di un
immobile residenziale; il migliore sistema di tutela delle cave
giardino sarebbe invece, per l'opponente, quello di consentirvi
l'edificazione, come anche ritenuto dal C.R.U. nella direttiva n. 82
del 29 giugno 1983 e dalla Soprintendenza dei beni culturali ed
ambientali di Trapani, la quale ha infatti autorizzato l'edificazione
in area occupata da cave, come nella limitrofa via Esperanto. La
contraddittorieta' con questi pareri tecnici impone, per l'opponente,
la rettifica delle cennate previsioni del piano;
9) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di
titolare di una industria estrattiva di calcarenite a Favignana,
contrada Crocitta - Torretta, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995,
ha ritenuto errate nel merito, nonche' illegittime, le previsioni del
piano territoriale paesistico, laddove nell'ambito 18 - queste
ritengono incompatibile l'attivita' estrattiva e ne prevedono la
documentazione con la realizzazione di un museo all'aperto; nonche'
le previsioni dell'ambito 16, che impediscono l'esercizio
dell'attivita' estrattiva in un'area di cava limitrofa, in quanto
ritenuta zona archeologica. L'opponente rileva in primo luogo che il
divieto generalizzato dell'apertura e dell'esercizio di nuove cave,
contenuto nell'ambito 18, e' ingiustificato e contrasta con
l'importanza del materiale estratto per il patrimonio edilizio e
storico-monumentale di gran parte della Sicilia; la previsione in
questione inoltre disattende l'importanza occupazionale
dell'attivita' e, nella parte in cui prevede la musealizzazione del
sito, a testimonianza dell'esercizio dell'attivita' di cava, e'
eccessivamente generica, anche perche' non indica tempi e modi di
gestione del museo, che ricadrebbe anche su porzioni territoriali ove
insistono civili abitazioni. In secondo luogo, l'interesse
archeologico dell'area ricadente nell'ambito 16 non sarebbe
suffragato dai ritrovamenti, aventi modesta rilevanza.
L'imprenditore opponente rileva che su quest'ultima area la
soprintendenza aveva rilasciato parere favorevole alla ripresa
dell'attivita', giusta nota del 15 aprile 1991 e, anche per questo
motivo, chiede che le previsioni del piano vengano modificate nel
senso di consentire l'esercizio delle cave summenzionate;
10) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di
proprietario di un immobile sito a Favignana, contrada Bue Marino,
con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto errata nel
merito, oltre che illegittima, la previsione del piano territoriale
paesistico, ambito 13, laddove individua il suddetto terreno tra le
aree di particolare interesse naturalistico-storico testimoniale.
Secondo l'opponente, l'area di cui trattasi, che non e' mai stata
interessata da alcuna escavazione, non possederebbe alcun elemento
che giustifichi l'inserimento nel cennato ambito territoriale. Le
previsioni di piano sarebbero allora prive di motivazione e di fatto
comporterebbero l'espropriazione di un terreno edificabile, per il
quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani,
in data 4 febbraio 1991, aveva approvato apposito piano di
lottizzazione convenzionata. Dette motivazioni supportano la
richiesta di una rettifica delle cennate previsioni del piano;
11) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di
proprietario di un terreno vasto circa un ettaro sito a Favignana,
con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto inopportuna
nonche' illegittima la previsione del piano territoriale paesistico,
ambito 34, laddove individua il suddetto terreno tra le aree
destinate a recupero ambientale e paesistico. La zona, infatti,
secondo l'opponente e' perfettamente normale, non presenta caratteri
di particolare degrado, ne' il piano da' alcuna indicazione in ordine
ad una scelta che appare, quindi, priva di motivazioni e contraddetta
dal parere favorevole espresso in data 4 febbraio 1991 dalla
Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani ad un
piano di lottizzazione presentato dal proprietario, il quale, per le
cennate motivazioni, chiede la rettifica delle previsioni del piano;
12) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di
proprietario di un immobile sito in Favignana, contrada Mulino a
Vento, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto
inopportuna e illegittima la previsione del piano territoriale
paesistico, tavola 2, laddove individua la necessita' di creare
un'area tutelata d'interesse archeologico presunto estesa circa 10
ettari in localita' Mulino a Vento, comprendendo anche il terreno di
proprieta' dell'opponente. Questi, avendo anche partecipato alle
campagne di scavo ivi effettuate, esclude che i ritrovamenti, di
modesta entita', giustifichino l'imposizione di un vincolo su un'area
di siffatta estensione. Per questo motivo, egli chiede la rettifica
delle previsioni di piano;
13) opposizione proposta da Francesco Cernigliaro, che, nella
qualita' di proprietario di un immobile sito a Marettimo, con atto
pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione
e l'analisi territoriale del piano territoriale paesistico si pongono
in contrasto con la realta' locale, classificando l'ambito 12 di
Marettimo come sistema umano rurale mentre esiste cola' una
trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in
data 9 novembre 1992 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed
ambientali di Trapani. Per questo motivo, e segnatamente per il
contrasto con detto diritto acquisito, l'opponente chiede che vengano
ripristinati nell'ambito 12, i requisiti urbanistici dettati dal
programma di fabbricazione vigente;
14) opposizione proposta da Giuseppa e Giuseppe Li Volsi, i quali,
nella qualita' di proprietari dell'immobile sito a Levanzo,
catastalmente distinto al foglio 16, particella 99, ricompreso nelle
previsioni del piano tra le aree archeologiche, e precisamente come
facente parte della Grotta Grande o Cascavaddu, con atto pervenuto il
28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non e' in
realta' compresa nell'area Grotta;
15) opposizione proposta dalla Egadi Tourist s.r.l. e da Pietro
Portale, in nome proprio e nella qualita' di procuratore di Carmela,
Anna Maria e Salvatore Portale, i quali, come proprietari
dell'immobile sito a Favignana, contrada Lanterna o Giorgi, premesso
che su detta area essi hanno presentato un progetto per la
realizzazione di un complesso insediativo autonomo ad uso collettivo,
che detto progetto e' stato assentito dalla Soprintendenza dei beni
culturali ed ambientali di Trapani in data 9 aprile 1990 e che il 10
febbraio 1993, e' stata stipulata con il comune di Favignana la
convenzione relativa al piano di lottizzazione compreso in quel
progetto, fanno presente che l'inclusione del loro terreno nel
vincolo di immodificabilita' temporanea dell'isola e' illegittima,
perche' non ha tenuto conto dell'autorizzazione gia' rilasciata dalla
Soprintendenza procedente al detto progetto. Chiedono che venga
inserita una norma transitoria delle norme di attuazione del piano
territoriale paesistico che consenta di completare le opere pubbliche
o private gia' autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 alla data
di adozione del piano territoriale paesistico, purche' non
contrastino con le prescrizioni del piano;
16) opposizione proposta da Giuseppe Campo + n. 69 altri
firmatari, proprietari terrieri e abitanti di Levanzo, i quali, con
atto pervenuto il 28 febbraio 1995, rilevano che le previsioni delle
norme di attuazione del piano si palesano in contrasto con l'art. 1
bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, perche' non contribuiscono
alla valorizzazione del territorio, ma ne comportano la
mummificazione, vagheggiando uno sviluppo economico legato
esclusivamente all'attivita' agricola e silvo-pastorale, determinando
l'abbandono totale del territorio, in quanto si pongono contro le
necessita' della comunita' locale. Essi postulano allora una piu'
approfondita e attenta analisi delle caratteristiche del territorio,
che consenta di chiarire i criteri di perimetrazione dei diversi
ambiti, stante che aree che presentano connotati sostanzialmente
omogenei sono state illogicamente incluse in ambiti diversi, soggetti
a disciplina tutt'altro differenziata, e, in ultima analisi, di
individuare le aree che sicuramente si prestano ad ospitare
interventi edilizi di tipo non intensivo. Per detti motivi essi
chiedono che le norme relative agli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14 del piano territoriale paesistico vengano riviste
e che vengano consentiti interventi di microedificazione abitativa,
turistica e agricola al fine di garantire uno sviluppo economico
possibile e reale dell'isola di Levanzo;
17) opposizione presentata dall'A.C.LE. - Associazione culturale
Levanzo, che con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, previa una
ricostruzione del quadro normativo di riferimento per la
pianificazione territoriale paesistica, rileva che l'individuazione
delle aree di particolare interesse ambientale ... deve essere
circoscritta ad aree ed immobili specifici e determinati ed adottati
a seguito di una specifica indagine, mentre, in sede di redazione del
piano territoriale paesistico, a Levanzo nessuno ha avuto il piacere
di vedere tecnici o funzionari della Soprintendenza. L'iter
procedimentale sarebbe poi illegittimo per violazione dell'art. 7
della legge n. 241 del 1990: infatti, non sarebbe stata soddisfatta
l'esigenza, sancita da quella legge, di una partecipazione al
procedimento amministrativo da parte dei privati proprietari delle
aree ricadenti nelle previsioni del piano territoriale paesistico. A
supporto della rilevanza di detta mancata partecipazione sulla
legittimita' del procedimento, si riportano decisioni
giurisprudenziali relative alla legge n. 1089/39, ma, per
l'opponente, estensibili anche per i vincoli ex legge n. 1497/39. A
parte detto vizio, concretatosi nella mancata comunicazione a tutti
gli interessati dell'avvio del procedimento, l'associazione rileva
che le previsioni del piano territoriale paesistico sono globalmente
da bloccare e rivedere, perche' penalizzanti per le persone e
l'ambiente;
18) opposizione presentata dall'A.C.LE. - Associazione culturale
Levanzo, che con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, esplicitando
quanto gia' rilevato nell'opposizione sub. 17), sostiene che le
previsioni del piano territoriale paesistico comportano l'abbandono
delle Egadi da parte dei loro abitanti, i quali per generazioni ne
hanno invece salvaguardato l'immagine, perche' le norme di attuazione
imporrebbero restrizioni che ci impediranno di respirare. La
validita' di detta normativa e' revocata in dubbio dall'opponente,
sotto il profilo dell'assenza di sopralluoghi da parte di chi ha
imposto dette misure restrittive; invocando gli artt. 2, 3 e 4 della
Costituzione, l'associazione sopra indicata fa' presente che le
previsioni del piano territoriale paesistico impediscono l'esercizio
dei diritti fondamentali dei cittadini delle Egadi: essi vivono,
infatti, di turismo e del relativo indotto, mentre il piano non
consentira' la fruizione delle spiagge e dei paesaggi ai turisti ed
impedira' di prestare i soccorsi. In tal senso, viene considerata
eccessivamente restrittiva la previsione dell'art. 9 b/4, lett. h)
delle norme di attuazione che consente di realizzare a Favignana, ma
non nelle altre isole, una piattaforma per l'atterraggio
dell'elisoccorso, senza, tuttavia, consentire la costruzione di una
strada carrabile fino a quella piattaforma. Le disposizioni del piano
territoriale paesistico, definito falso e incostituzionale, iniquo e
aberrante vengono allora complessivamente censurate perche'
disposizioni illegittime che creano danno economico ed all'ambiente,
generano incertezza giuridica, vanificano e frustano (sic) ogni
intervento programmatico pubblico e privato;
19) opposizione proposta da Salvatore Campo e Antonia Emilia
Torrente, che, nella qualita' di proprietari di un lotto di terreno
sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto
che le norme di attuazione e l'analisi territoriale del piano
territoriale paesistico si pongono in contrasto con la realta'
locale, classificando l'ambito 12 di Marettimo come sistema umano
rurale mentre esiste ivi una trasformazione edilizia con diversa
destinazione d'uso, assentita in data 23 luglio 1992 dalla
Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani. Per
questo motivo, e segnatamente per il contrasto con detto diritto
acquisito, l'opponente chiede che vengano ripristinati nell'ambito 12
i requisiti urbanistici dettati dal programma di fabbricazione
vigente;
20) opposizione proposta da Adele Docci, erede di Alberto
Bevilacqua, che, nella qualita' di proprietaria dell'immobile sito a
Levanzo, catastalmente distinto al foglio 16, particella 98,
ricompreso nelle previsioni del piano tra le aree archeologiche, e
precisamente come facente parte della Grotta grande o Cascavaddu, con
atto pervenuto il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta
particella non e' in realta' compresa nell'area della Grotta;
21) opposizione proposta dal consiglio comunale di Favignana,
giusta deliberazione n. 25 del 27 febbraio 1995, pervenuta il 28
febbraio 1995. Con detto atto il consiglio comunale di Favignana
chiede la rielaborazione del piano in quanto lo stesso non e'
coordinato con il P.R.G. in itinere. In particolare, si eccepisce che
il piano territoriale paesistico assume una penetrante e perspicua
valenza urbanistica, che riduce il P.R.G. in fieri ad una mera
esercitazione scientifico-urbanistica, circostanza che risulta tanto
piu' inaccettabile, laddove si pensi che nel piano territoriale
paesistico manca del tutto lo studio socio-economico, al contrario
elemento essenziale del P.R.G.: cio' non ha impedito al piano
territoriale paesistico di indirizzare l'attivita' economica della
popolazione verso settori produttivi inesistenti o antieconomici, con
la conseguenza di determinare l'abbandono del territorio ed il suo
degrado: l'arcipelago e', infatti, proiettato verso il turismo, la
pesca e l'artigianato e non, come auspicato dal piano (senza peraltro
alcuna analisi economica a sostegno), verso l'attivita'
agro-turistica. La divergenza tra piano territoriale paesistico e
P.R.G. riguarda anche le previsioni che concernono le opere pubbliche
e private: a tal proposito, l'amministrazione opponente richiama il
carcere, elemento trainante per l'economia dell'isola di Favignana,
che il piano territoriale paesistico ha localizzato in contrada
Arena, pur con la previsione di vincoli di natura archeologica che,
se pur calati senza alcun preventivo accertamento, hanno fatto venir
meno la disponibilita' dell'area; i redattori del P.R.G. hanno,
invece, ritenuto corretta l'ubicazione del carcere in contrada
Mustazzello. Le previsioni del piano territoriale paesistico
renderebbero irrealizzabili altre opere pubbliche, alcune delle quali
in avanzato stato di iter burocratico.
Le previsioni del piano paesistico hanno, per l'opponente, una
innegabile valenza urbanistica, contraddicono le indicazioni del
C.R.U., ove e' comunque presente il Soprintendente ai beni culturali
ed ambientali di Trapani, e, senza un attento studio, pongono vincoli
di immodificabilita' in aree antropizzate, mentre consentono
l'insediamento di attrezzature e residenze turistiche in una zona
(ambito 26) invece, del tutto incontaminata, anche per le sue stesse
caratteristiche ambientali, con cio' contraddicendo le vocazioni
insediative spontanee.
I vincoli archeologici imposti con il piano sono, evidentemente,
privi di alcuna analisi doverosamente dettagliata e contrastano con
l'analisi geomorfologica delle stesse aree.
Sono riportati, senza alcuna motivazione, i vincoli caducati per
effetto della sentenza del T.A.R. che ha rilevato nel decreto
assessoriale del 1991, che li aveva imposti un macroscopico difetto
di motivazione.
Sono inoltre prive di ogni riferimento alla normativa vigente e
alle peculiari caratteristiche delle diverse zone, le estese fasce di
rispetto e di inedificabilita' che il piano introdurrebbe senza alcun
serio supporto ambientale e con la conseguenza di penalizzare terreni
aventi le stesse caratteristiche di altri al contrario non soggetti
agli stessi divieti.
Vengono infine censurate, perche' giudicate vessatorie, alcune
disposizioni di dettaglio, e precisamente l'art. 31, che prescrive
che venga sottoposta al preventivo parere della commissione edilizia
comunale l'eliminazione delle piante di medio e alto fusto; l'art.
48, che prescrive il biancheggiamento delle impermeabilizzazioni con
guaine bituminose o in asfalto, e vieta l'utilizzo a solarium o altro
delle coperture degli ultimi piani; l'art. 56, che vieta
l'illuminazione esterna con lampade a neon o, comunque, in maniera
che alteri le caratteristiche dell'ambiente circostante; soprattutto,
l'art. 70, laddove prevede che le opere in corso di esecuzione o,
comunque, autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 possono essere
completate soltanto se conformi alle prescrizioni del piano adottato.
L'amministrazione opponente censura la mancata valutazione di ogni
esigenza locale, anche perche', in dispregio al principio statuito
dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 2 marzo 1962,
non e' stato consultato ne' il comune, ne' il suo ufficio tecnico:
auspica la rielaborazione del piano, mediante un'attenta e ponderata
indagine effettiva sul territorio;
22) opposizione presentata da Adriana Gandolfo + 161 altri
firmatari, proprietari di immobili siti nelle isole Egadi, i quali,
con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, permettono che ogni atto di
governo e di pianificazione del territorio deve considerare lo stesso
come apparato, e quindi come insieme di tutti gli elementi che
coesistono in un certo spazio; il piano non puo', quindi, prendere in
esame soltanto i fattori di natura tecnica, ma deve necessariamente
riferirsi alla normativa attualmente vigente sul territorio (e,
quindi, alle connesse aspettative) e alla struttura delle proprieta'.
Sotto tale profilo, per gli opponenti, il piano territoriale
paesistico e' carente, in quanto non ha raccolto il consenso di chi
con questo strumento in fin dei conti dovra' convivere e non e'
supportato da un indispensabile studio socio-economico della realta'
isolana. Gli opponenti dissentono anche dalle scelte tecniche del
piano, che, di fatto, finirebbero con l'espropriare le proprieta' di
centinaia di famiglie, introducendo gravi limitazioni all'uso del
territorio, senza alcuna motivazione al riguardo; che appongono norme
di salvaguardia all'assetto vegetazionale delle isole, pur definendo
lo stesso molto comune e caratterizzato da superfici incolte che si
propone di salvaguardare il patrimonio archeologico delle isole
mediante vincoli spropositati, privi di fondamento e corredati da
censurabili motivazioni tecnico-scientifiche; che ha una valenza
urbanistica (indirizzando lo sviluppo verso determinati settori
produttivi, imponendo distacchi dalle strade), senza averne ne' i
presupposti, ne' gli strumenti.
I firmatari dell'opposizione esprimono perplessita' in ordine alla
scelta di incentivare l'edificazione nella contrada Bosco (ambito
26), che e' priva di infrastrutture, e ritengono che, al contrario,
doveva essere privilegiato lo sviluppo della parte orientale
dell'isola, gia' completamente infrastrutturata. Essi non condividono
l'imposizione di un modello di sviluppo agricolo che e' stato ormai
abbandonato dalla popolazione e non ritengono proponibile l'attivita'
agrituristica, per la quale mancano le strutture. Agli opponenti
preoccupa, infine, la congerie di norme che mirano a burocratizzare
anche aspetti marginali della vita di ognuno ... con la conseguente
paralisi di ogni tipo di iniziativa e esprimono l'opinione che le
previsioni di piano finiscano con l'incentivare l'esodo dalle isole.
Per dette motivazioni, essi chiedono la rielaborazione del piano
territoriale paesistico;
23) opposizione presentata dalla Miramare Camping - Village
s.r.l., che, quale proprietaria di un terreno, adibito in parte a
campeggio, sito a Favignana, localita' Costicella, con atto pervenuto
il 28 febbraio 1995, ha ritenuto gravemente pregiudizievoli le
previsioni del piano territoriale paesistico, nella parte in cui
inseriscono quel lotto di terreno nell'ambito 25 - ambito agricolo in
parte compromesso da insediamento - con conseguente rispetto del
litorale sono a mt. 300 dalla linea di battigia. Cio' in quanto il
piano territoriale paesistico non tiene conto delle previsioni della
legge regionale n. 14/82, che, invece, consente di realizzare
all'interno dei campeggi, entro una certa volumetria, manufatti
allestiti per il pernottamento. Tanto giustifica la richiesta di
ripristinare nell'ambito 25 i requisiti urbanistici dettati dalla
legge regionale n. 14/82 e dal programma di fabbricazione vigente;
24) opposizione presentata dalla FA.CO - Favignana Costruzioni
s.r.l., che, quale proprietaria di un appezzamento di terreno, sito a
Favignana, zona Grotta Perciata, con atto pervenuto il 28 febbraio
1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale
paesistico, ambito 22, nella parte in cui consentono, in quel lotto
di terreno, l'esclusivo esercizio delle attivita'
agro-silvo-pastorali, si risolvano nell'illegittima imposizione di un
vincolo di inedificabilita'. La illegittimita' del vincolo deriva,
per la societa' opponente, dall'illogicita' manifesta e dalla carenza
di motivazione delle disposizioni in esame: infatti, mentre l'art. 6,
lett. d), e il capoverso dell'art. 10 individuano detta zona, sulla
base dell'esame delle sue caratteristiche geomorfologiche e
biologiche, come ambito di trasformazione, inopinatamente, e senza
alcuna motivazione che dia conto delle ragioni che hanno determinato
la scelta dell'amministrazione, il successivo art. 10, punto a.1,
consente la sola attivita' agro-silvo-pastorale. Per l'opponente, si
tratta di una previsione evidentemente illogica e immotivata e,
pertanto, in contrasto con la legge n. 241/90 e con il costante
indirizzo giurisprudenziale in tema di giusta motivazione. Le
censurate previsioni vengono inoltre valutate non conformi alla legge
n. 431/85, in quanto appaiono preordinate ad una aprioristica,
generalizzata e illogica cristallizzazione del territorio, mentre la
norma anzidetta aveva fatto evolvere la tutela del paesaggio verso
criteri gestionali e dinamici: sotto tale profilo, dette previsioni
di piano si risolvono nell'espropriazione di fatto del diritto della
opponente, che ne chiede, quindi, la modifica;
25) opposizione presentata da Margherita campo, che, nella
qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a
Favignana, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le
previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 7, nella parte
in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della
tutela integrale, dove non e' consentito nessun tipo di
trasformazione urbanistica o edilizia, si appalesano errate, nonche'
illegittime. Cio' perche' il terreno non avrebbe caratteri di pregio
tali da giustificare simile divieto, senza che, tra l'altro, il piano
territoriale paesistico contenga motivazioni a supporto
dell'inserimento del terreno medesimo nell'area di conservazione.
Per dette motivazioni, l'opponente, ritenendo che l'ambiente in
questione abbia il carattere, invero assai comune, della macchio e
gariche, e fatto presente che l'area era stata inserita nella riserva
orientata oggi caducata dalla nota sentenza del T.A.R. di Palermo,
chiede la rettifica del piano territoriale paesistico;
26) opposizione proposta dall'ing. Antonino Campo & C. Costruzioni
ed Impianti s.n.c., che, nella qualita' di proprietaria di un
appezzamento di terreno sito in Favignana, con atto pervenuto il 28
febbraio 1995, ha ritenuto erronee ed illegittime le previsioni del
piano territoriale paesistico, ambito 19, nella parte in cui
assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo degli ambiti
agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale, per i quali e'
esclusa ogni trasformazione urbanistica ed edilizia. Cio' perche'
l'inserimento del terreno in questione in detto ambito appare privo
di motivazioni, non apparendo in tal senso sufficiente che la zona
sia classificata come zona a livello di sensibilita' "MA":
valutazione questa che, per l'opponente, appare meramente soggettiva
non essendo fondata su riscontri obiettivi. L'opponente, fatto
presente che nell'area esistono altri insediamenti regolarmente
autorizzati, che la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali
di Trapani aveva gia' autorizzato la costruzione di due immobili sul
terreno in argomento, giusta parere del 29 febbraio 1992, e che
l'area in esame era stata inserita nella zona B della riserva
naturale decaduta per la nota decisione del T.A.R., chiede la
modifica del piano in esame;
27) opposizione proposta dall'ing. Antonio Campo & C. Costruzioni
ed Impianti s.n.c., che, nella qualita' di proprietaria di un
appezzamento di terreno sito a Favignana, nel vecchio centro urbano,
con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto illegittime ed
errate nel merito le previsioni del piano territoriale paesistico,
tavola 11b - carta della conservazione e della trasformazione del
territorio - nella parte in cui hanno inserito quel terreno
nell'ambito 30, assoggettandolo alla normativa di attuazione di cui
all'art. 10, lett. b.1, che non consente ne' costruzioni, ne'
parcheggi, ne' scivoli all'interno delle cave urbane. Per la societa'
opponente, il modo con cui il piano territoriale paesistico ha
trattato il tema delle cave nel centro urbano appare in
contraddizione con il modo di costruire consolidato per secoli, senza
che sussistano motivazioni per un indirizzo che si pone come una
inversione di tendenza rispetto alla direttiva del C.R.U. n. 82 del
29 giugno 1983 e ai pareri della Soprintendenza dei beni culturali ed
ambientali di Trapani, che ha autorizzato l'inserimento di complessi
edilizi nell'area delle cave, come nella vicina via Esperanto. Cio'
deve ritenersi dovuto, per la societa' opponente, ad una imprecisa
conoscenza dei luoghi, perche' la tutela dei giardini nelle cave
sarebbe assicurata solo dove insistono abitazioni. Quanto sopra
impone, per l'opponente, la rettifica delle cennate previsioni del
piano;
28) opposizione proposta dal Ministero di grazia e giustizia, che,
con atto pervenuto il 10 dicembre 1994, premesso che per la
realizzazione a Favignana di un nuovo complesso penitenziario era
stata scelta un'area ricadente in contrada Mustazzello, all'uopo
destinata dal consiglio comunale di Favignana con delibera del 2
agosto 1988 e che, in considerazione dei vincoli paesistici gravanti
su detta area, era stata concordata una nuova allocazione della
struttura carceraria in contrada Arena, rileva che quest'ultima zona
e' sottoposta dal piano territoriale paesistico a misure di
salvaguardia archeologiche. Queste impongono un ridimensionamento
dell'area di sedime del carcere tale da rendere la struttura inidonea
alla sua funzione. Permanendo l'esigenza di realizzare a Favignana un
penitenziario, la cui migliore sede rimane quella di contrada
Mustazzello, l'amministrazione opponente chiede una variante al piano
territoriale paesistico che preveda la riconferma dell'area in
contrada Mustazzello quale area di sedime per la costruzione della
nuova casa di reclusione;
Viste le opposizioni ed osservazioni avverso il suddetto piano
presentate oltre i termini di legge, qui trasmesse con la nota della
Soprintendenza di Trapani n. 6157 del 7 giugno 1995, ed, in
particolare:
1) opposizione presentata dalla Agricola Levanzana s.r.l., che,
quale proprietaria di aree e manufatti nell'isola di Levanzo, con
atto pervenuto il 6 marzo 1995 ha rilevato che la metodologia del
piano contrasta con le disposizioni contenute nell'art. 1 bis della
legge n. 431/85, in quanto detto piano, piu' che la valorizzazione
del territorio, comporta una mummificazione dello stesso territorio,
vagheggiando uno sviluppo economico, legato all'attivita' agricola e
silvo-pastorale, che e' contrario alle tendenze del mercato.
Piuttosto che tali utopistiche indicazioni, la societa' auspica una
piu' attenta analisi del territorio, che possa individuare le aree
che si prestano ad ospitare interventi edilizi non intensivi e che
possa rendere giustizia dei criteri del tutto incomprensibili, con i
quali e' stata effettuata la perimetrazione dei singoli ambiti, la
quale determina l'assoggettamento a una diversa disciplina di aree
sostanzialmente omogenee. Per questi motivi, la societa' opponente
chiede la revisione degli ambiti e delle norme, per consentire
interventi di microedificazione a scopo turistico stagionale;
Ritenuto opportuno pronunziarsi in ordine a tutti i suesposti
reclami, opposizioni e proposte, anche se tardivi, e acquisito in
merito il parere della speciale commissione, espresso nella seduta
del 29 settembre 1995, e le controdeduzioni della competente
soprintendenza; trasmesse con nota prot. n. 7472 del 20 luglio 1993;
Ritenuto sulla scorta dei suddetti pareri, di dovere rigettare le
seguenti opposizioni e reclami in quanto:
- con riferimento all'opposizione descritta sub. 1), proposta da
Antonio Poma, e alla richiesta, ivi contenuta, di vincolare ad
eco-museo l'area della cava abbandonata, si rileva la non
corrispondenza della richiesta medesima a un interesse generale e,
piu' specificatamente, all'interesse pubblico cui presiede questa
amministrazione. L'area anzidetta risulta, infatti, gia' impegnata da
un complesso turistico, che si appartiene all'opponente, e la
destinazione proposta non inciderebbe in alcun modo sulle condizioni
di conservazione del luogo;
- con riferimento alle opposizioni proposte da Anna Maria Ponzo,
Cielomar s.r.l., Giuseppe Novara e Liliana Maida, Diego Gandolfo,
Margherita Campo, ing. Antonino Campo s.n.c., rispettivamente
descritte sub. 2), 4), 6), 10), 25) e 26), e al rilievo ad esse
comune, secondo il quale i caratteri paesaggistici del territorio
sarebbero privi di interesse e non giustificherebbero, comunque, le
previsioni restrittive adottate dal piano, si osserva che le esigenze
di tutela recepite dal piano territoriale paesistico non
corrispondono soltanto alle componenti botaniche delle varie aree,
ma, soprattutto, all'interesse pubblico, dettato dalle
caratteristiche del sito, alla conservazione di tali ambiti
territoriali o perche' facenti parte della costa, ovvero perche'
parti di emergenze paesaggistiche e geologiche. In tutti questi casi,
non rileva, ai fini della tutela paesaggistica dei luoghi, la rarita'
o meno dei caratteri naturali delle aree considerate dal piano
territoriale paesistico.
Il concetto di paesaggio, nella concezione fatta propria dalla
legge n. 431/85 e postulata dalla pianificazione ivi prescritta, con
corrisponde, infatti, alla valenza estetica di un determinato sito e,
quindi, alla sua maggiore o minore attrattiva o singolarita', ma
piuttosto alla forma ed all'immagine dell'ambiente globalmente
considerato, e come tale suscettibile di essere protetto ogni volta
che possano intervenire incontrollate modificazioni della realta'
naturale. Le previsioni del piano, censurate agli opponenti, sono,
quindi, corrispondenti allo stato dei luoghi e si palesano legittime,
intervenendo a salvaguardia di beni di interesse paesaggistico
rilevante in se', come infungibili risorse paesaggistiche,
scenografiche e ambientali, o per le loro caratteristiche
naturalistiche e storico testimoniali, la cui configurazione verrebbe
irreparabilmente sconvolta da trasformazioni edilizie anche minime.
La singolarita' e l'importanza dei beni protetti e' del resto
facilmente ricavabile dalla lettura degli elaborati del piano, ai
quali si rinvia;
- con riferimento all'opposizione descritta sub. 3), proposta da
Leonardo e Stella Casubolo e al rilievo, ivi contenuto, secondo il
quale il piano territoriale paesistico non corrisponde alle attuali
tendenze di sfruttamento edilizio del territorio, si rileva che il
piano paesistico, se pure deve muovere le mosse dall'analisi dei
luoghi (sotto tale profilo, l'area su cui verte l'opposizione risulta
utilizzata per colture erbacee e mosaici di coltura), non deve
risolversi nella mera certificazione dell'attuale condizione
dell'ambiente, ma ben puo' e deve indicare - sulla base dello stato
del paesaggio e delle sue potenzialita' - i criteri
tecnico-scientifici dello sviluppo territoriale;
- con riferimento al rilievo, comune alle opposizioni sopra
descritte sub 4), 5 (Media s.r.l.), 10, 11 (Diego Gandolfo), 13
(Francesco Cernigliaro) 15 (Egadi Tourist s.r.l.), 19 (Salvatore
Campo e Antonia Emilia Torrente) e 26, secondo il quale le previsioni
del piano territoriale paesistico sarebbero in contrasto con
precedenti autorizzazioni di volta in volta rilasciate
precedentemente dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali
di Trapani, si osserva che questa circostanza non si risolve in un
vizio logico-procedurale del piano territoriale paesistico e non
incide sulla validita' delle sue analisi, stante anche la intervenuta
immodificabilita' del territorio, giusto decreto n. 6095 del 25
maggio 1993 e la sua attuale conservazione.
Detta circostanza e la successiva acquisizione delle risultanze
del piano giustificano, piuttosto, una rimeditazione, da parte della
competente autorita', dei provvedimenti autorizzativi efficaci ma
ancora non eseguiti;
- quanto al rilievo, contenuto nelle opposizioni descritte sub.
7) (Gustavo Ponze'), 12 (Diego Gandolfo), 14 (Giuseppa e Giuseppe Li
Volsi) e 20 (Adele Docci), secondo il quale le limitazioni imposte
dal piano non corrispondono a motivazioni archeologicamente fondate,
si osserva che, al contrario, precedenti indagini e ritrovamenti
sorreggono le previsioni del piano territoriale paesistico, le quali,
del resto, non si concretano in un vincolo archeologico, ma nella
prescrizione di effettuare saggi archeologici prima di ogni
intervento che si voglia eventualmente porre in essere in quei
luoghi. In particolare, nel terreno sito in contrada Bosco a
Favignana (opposizione n. 7), gli studi condotti, i cui risultati
sono riportati nelle schede archeologiche 32 e 34 del piano,
dimostrano l'interesse archeologico e paleontologico del sito,
indicando con certezza la presenza di testimonianze archeologiche;
nell'area di Mulino a Vento a Favignana (opposizione n. 12), il
ritrovamento di una tomba a grotticella con ceramiche di impasto
configura una presumibile presenza archeologica, da accertare con
apposite indagini; il terreno prossimo alla Grotta Grande o
Cascavaddu a Levanzo, nella quale sono stati rinvenuti oggetti
preistorici, e' da intendersi archeologicamente connesso alla grotta
e, pertanto, soggetto ad indagini prima di ogni eventuale intervento
(opposizioni 14 e 20);
- quanto alle opposizioni descritte sub. 8) e sub. 27),
rispettivamente proposte dalla AZ Alimentari s.n.c. e dalla ing.
Campo Antonino s.n.c., si rileva che le cave urbane alle quali si
riferiscono gli opponenti sono un elemento caratterizzante il tessuto
urbano di Favignana: esse costituiscono delle corti interne agli
isolati, utilizzati da sempre come orti e giardini.
Il piano territoriale paesistico sancisce opportunamente la loro
tutela, che deve estendersi anche laddove non sia presente un vero e
proprio giardino, sia per la potenzialita' del bene (non compromesso
dal transeunte stato di abbandono), sia perche' la collocazione delle
cave nel centro storico comporta, evidentemente, il loro
assoggettamento alla particolare tutela prevista per il tessuto
urbano;
- quanto all'opposizione descritta sub. 9), proposta da Diego
Gandolfo, si rileva che il piano, contrariamente a quanto affermato
dall'opponente, consente la prosecuzione dell'attivita' estrattiva
nei limiti delle autorizzazioni gia' rilasciate, con l'obbligo di
procedere al recupero ambientale. Questa disposizione, contenuta
nell'art. 64, va correlata a quella dell'art. 9, che prevede negli
ambiti del paesaggio della cava la realizzazione di un museo
all'aperto. E' questa una disposizione evidentemente programmatica,
la cui lettura deve avvenire in modo sistematico con le altre norme
di piano e non gia', come risulta dalla prospettata opposizione, in
modo del tutto decontestualizzato. Quanto al divieto di aprire nuove
cave, esso, prima che dal piano paesistico, era stato disposto
dall'art. 7 della legge regionale n. 24/91, norma di salvaguardia che
rinvia ad apposito momento di programmazione (piano regionale delle
cave);
- con riferimento al rilievo contenuto nell'opposizione descritta
sub. 11), proposta da Diego Gandolfo, secondo il quale nell'area su
cui essa verte non vi sarebbero situazioni tali da giustificare
l'imposizione di un recupero ambientale e paesistico, si rileva che
il degrado attuale di questo territorio e' al contrario testimoniato
dalla prossimita' ad una discarica incontrollata, abbandonata, che si
e' tentato senza successo di ricoprire mediante terreno vegetale o
sfabbricidi: coerentemente dunque il piano prescrive un piano
esecutivo di riqualificazione ambientale, che preveda adeguati
interventi di bonifica compatibili con il paesaggio agricolo e con le
valenze paesaggistiche dell'area di Cala Rossa, finalizzata alla
rimozione dei detrattori e alla bonifica del territorio;
- con riferimento all'opposizione descritta sub. 16), proposta da
Giuseppe Campo e altri, si rileva che le disposizioni contenute nelle
norme di attuazione del piano territoriale paesistico sono in realta'
del tutto conformi alla lettera e alla ratio della legge n. 431/85,
in quanto dirette a salvaguardare l'identita' storico-culturale, la
qualita' dell'ambiente e le risorse territoriali. I criteri stabiliti
dal piano territoriale paesistico tendono a uno sviluppo compatibile
con l'ambiente e corrispondono, cosi' come la perimetrazione degli
ambiti territoriali, a una attenta analisi degli aspetti geologici,
morfologici e vegetazionali e delle trasformazioni antropiche, cosi'
come e' dato rilevare dalle tavole di analisi, facenti parte
integrante e sostanziale del piano, al cui contenuto si rinvia;
- con riferimento alle opposizioni descritte sub. 17) e 18),
entrambe proposte dall'associazione A.C.LE., e alle osservazioni
della Agricolo Levanzana s.r.l., peraltro irrituali, perche' prodotte
dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, si rileva che il
lamentato difetto di istruttoria e' insussistente. Al contrario, la
documentazione analitica e descrittiva del piano territoriale
paesistico, contiene l'ampio supporto motivazionale delle previsioni
del piano, che discendono dalla natura dei luoghi. I vari ambiti
territoriali nei quali il piano divide l'isola di Levanzo e le
conseguenti previsioni normative, discendono infatti dalle specifiche
emergenze geomorfologiche, botanico-vegetazionali e geologiche
riscontrabili sul territorio e corrispondono alle loro esigenze di
tutela. Va in questa direzione l'opzione effettuata dal piano
territoriale paesistico rispetto all'attivita' agricola, dettata al
di la' della crisi contingente del settore, dalla necessita' di
salvaguardare la potenzialita' del suolo: sotto tale profilo, la
norma contenuta nell'art. 75 non limita l'agro-turismo, ma tende a
regolamentare l'esercizio, ponendosi, comunque, come norma residuale
rispetto alle previsioni della legge n. 730/85 e delle leggi
regionali n. 25/94 e n. 71/78, la piena operativita' delle quali non
e' revocata in dubbio. Nessuna conseguenza comporta la mancata
cognizione preventiva da parte dell'opponente delle fasi istruttorie
e degli accertamenti attraverso i quali la competente autorita' ha
acquisito la conoscenza del territorio trasfusa nello strumento
pianificatorio: quest'ultimo e', infatti, atto di programmazione, e
quindi e' escluso dai procedimenti dei quali debba darsi la
comunicazione di avvio. La priorita' dell'interesse pubblico alla
conservazione del paesaggio, fondata sull'art. 9 della Costituzione,
e il carattere di generalita' degli atti della tutela paesaggistica,
hanno del resto indotto la giurisprudenza (T.A.R. Abruzzo, 28
ottobre 1993, n. 527) ad escludere che del procedimento di
imposizione del vincolo di notevole interesse ambientale (e quindi, a
maggior ragione, del piano paesistico) debba darsi comunicazione
dell'avvio al comune. Cio' perche' non puo' darsi della legge n.
241/90 e dei principi da essa accolti una interpretazione tesa ad
espanderne senza limiti l'applicazione. Se il comune non e' parte
necessaria del procedimento, deve evidentemente ritenersi che neppure
lo sia l'associazione opponente. Ne' sono condivisibili le censure
di incostituzionalita' del piano territoriale paesistico. E',
infatti, noto che la tutela del paesaggio, e il potere-dovere
conseguentemente attribuito dall'ordinamento all'Amministrazione dei
beni culturali, con il concorso di tutte le pubbliche istruzioni, si
configurano come strumento per raggiungere una regolazione degli
interventi che contribuisca all'attuazione dei fini costituzionali e,
fra essi, alla trasformazione sociale imposta dall'art. 3, comma 2,
della Costituzione.
E' nel quadro di questa norma fondamentale che si sostanzia la
tutela paesistica, mirante con lo strumento urbanistico di
pianificazione, obbligatoriamente previsto dalla legge n. 431/85, a
regolare gli interventi umani sul territorio in modo da conservare la
continuita' culturale della comunita' e migliorare la qualita' della
vita e le possibilita' di sviluppo della persona;
- con riferimento all'opposizione descritta sub. 21), proposta dal
consiglio comunale di Favignana e ad alcuni dei rilievi ivi contenuti
che assorbono tra l'altro le doglianze riportate nell'opposizione n.
22), proposta da Adriana Gandolfo ed altri, si osserva
preliminarmente che il piano territoriale paesistico e il P.R.G. sono
due strumenti autonomi, del tutto diversi quanto a presupposti e
contenuti. Ne consegue che un P.R.G. in corso di formazione non puo'
non precludere all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali
l'esercizio della potesta' di adottare i provvedimenti ritenuti
necessari per la tutela paesistica di quel sito. Tra questi rientra
evidentemente il piano territoriale paesistico, con il quale vengono
regolati i processi di trasformazione di un territorio di particolare
interesse paesaggistico, gia' sottoposto, per effetto del citato
decreto n. 2677/91, al regime previsto dalla legge n. 1497/39. Scopo
del piano e' quello di impedire che l'utilizzo di quel territorio
avvenga in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica e, per tale
finalita', viene stabilito a priori - superando l'episodicita'
inevitabilmente connessa ai semplici interventi autorizzativi - l'uso
che puo' essere consentito per ciascuna zona e pertanto, anche il
divieto di costruzione, ove, questa appaia pregiudizievole alla
bellezza panoramica che si intende proteggere. Il regime di
utilizzazione previsto e' dettato dalla valenza paesaggistica delle
varie aree, dimostrata dalle analisi che corredano lo strumento.
Sotto questo profilo, il piano territoriale paesistico si e' tradotto
nella programmazione dell'azione di salvaguardia di un territorio
gia' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge
n. 1497/39, ma non ha comportato nuovi o maggiori vincoli. In
particolare, con il piano territoriale paesistico non sono state
reiterate le misure di salvaguardia correlate alla riserva naturale
caducata da una decisione del giudice amministrativo; e cio'
oltretutto, per l'assoluta diversita' della fattispecie, che rientra
nelle attribuzioni di altro ramo dell'Amministrazione regionale.
Ne' sono stati imposti vincoli archeologici.
La sovrapposizione delle previsioni del piano territoriale
paesistico a quelle del P.R.G. in fieri rientra nell'ambito delle
previsioni normative, che conferiscono al primo il compito di
individuare limiti allo sviluppo urbano per le finalita' della tutela
del paesaggio, rimanendo invece deferita alla pianificazione
urbanistica la regolamentazione dello sviluppo. Per l'analisi del
paesaggio e delle sue trasformazioni, si e' reso necessario,
comunque, al contrario di quanto adombrato dall'opponente, uno studio
della realta' socio economica delle isole che, piu' specificatamente,
ha avuto riguardo alle risorse naturalistiche e culturali. Queste
sono limitate, e vanno di conseguenza tutelate e preservate: la loro
utilizzazione, soprattutto per processi di trasformazione insediative
deve prendere le mosse dalle potenzialita' che essi offrono e deve
garantire il permanere dei loro caratteri essenziali.
Si rileva ancora che le indicazioni del piano relative all'ambito
26 non sono in contrasto ne' con lo stato dei luoghi, caratterizzati
dalla presenza di alcuni insediamenti turistico alberghieri e
residenziali, ne' con la finalita' di tutela propria del piano
territoriale paesistico: sotto tale profilo, la lettura delle norme
di piano data dall'opponente e' fortemente incompleta, non
considerando che, giusta il disposto della rubrica A.2, punto 4, gli
interventi consentiti debbono avere i caratteri dell'insediamento
agricolo e, soprattutto, potranno essere realizzati soltanto se
previsti dal P.R.G. e attuati attraverso piani esecutivi. Quanto
all'asserita mancanza di collaborazione tra la Soprintendenza
procedente e il comune, va in contrario osservato che detta
collaborazione risulta essere stata attivata dalla Soprintendenza con
nota n. 1074 del 5 febbraio 1993. In successivi momenti, venivano
chiesti e acquisiti dal comune elementi utili alla redazione del
piano territoriale paesistico (cfr. note prot. n. 8655 del 6 ottobre
1993 e prot. n. 4620/ut del 18 novembre 1993) e venivano forniti, su
richiesta del comune, elementi desunti dal piano paesistico allora in
corso di redazione (cfr. nota prot. n. 10844 del 9 dicembre 1993):
e' quindi destituita di fondamento la censura all'uopo sollevata
dall'organo consiliare. Le ulteriori doleances, afferenti il merito
delle previsioni di piano, non dimostrano, in generale, la non
idoneita' di quelle disposizioni e del piano territoriale paesistico
nel suo complesso, ad assolvere alle funzioni dovute che sono quelle
di fissare le condizioni che consentano ad altri e diversi strumenti
di pianificazione di prevedere uno sviluppo socio-economico e
urbanistico che non comprometta le realta' culturali e paesaggistiche
delle isole Egadi;
- con riferimento all'opposizione proposta dalla FA.CO. s.r.l.
descritta sub. 24), si rileva che le previsioni adottate per la zona
su cui verte l'opposizione (art. 10) sono motivate, come e' dato
rilevare dagli elaborati del piano, dalla presenza nell'ambito 22 di
colture erbacee e dalla accertata potenzialita' della risorsa
agricola;
- con riferimento all'opposizione descritta sub. 28), proposta dal
Ministero di grazia e giustizia, e al rilievo ivi contenuto, secondo
il quale l'area in contrada Mustazzello a Favignana, sarebbe la piu'
idonea ad ospitare la costruzione della nuova casa di reclusione, si
osserva che, sulla base del forte impatto ambientale e paesistico di
quell'opera, la sua allocazione ipotizzabile e' quella nella contrada
Arena, come inequivocamente risulta dai criteri all'uopo individuati
dall'art. 69 delle norme di piano. La contrada Mustazzello e'
inidonea, dal punto di vista paesistico e ambientale, ad ospitare
un'opera cosi' impegnativa, che ne stravolgerebbe l'aspetto,
caratterizzata dal paesaggio agricolo a campi chiusi, testimonianza
della cultura tradizionale isolana.
Ritenuto, sulla scorta dei suddetti pareri, di dovere parzialmente
accogliere alcuni dei sopra descritti reclami e opposizioni e, in
particolare:
- nell'opposizione descritta sub 1), laddove si rileva,
l'opportunita' di unificare quanto previsto negli ambiti 33, 34 e 35
circa le attivita' compatibili e gli interventi ammessi, al fine di
escludere la realizzazione di infrastrutture ed impianti nell'ambito
34. Si ritiene di dovere condividere e fare proprie queste
considerazioni, perche' preordinate al recupero ambientale della cava
e del suo intorno e, quindi, corrispondenti agli scopi del piano
paesistico;
- nell'opposizione descritta sub 3), laddove si rileva che l'art.
7.5, non consentendo nuove edificazioni, di fatto impedirebbe
l'esercizio delle attivita' che il P.T.P. vorrebbe invece incentivare
(agropastorizia, escursionismo, ecc.). Si ritiene opportuno chiarire
detta norma, precisando che essa ha valore di norma residuale
rispetto alle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio
delle attivita' agrituristiche (legge n. 730/85; leggi regionale n.
71/78 e n. 25/94);
- nell'opposizione descritta sub 5), laddove si rileva una valenza
marcatamente urbanistica del P.T.P., che finirebbe per impartire
prescrizioni che la legge non demanda a questo tipo di strumento.
Si ritiene, pur nell'inconsistenza del rilievo, di dovere
integrare la normativa di piano, precisando che i singoli progetti,
nell'ambito in argomento, dovranno corrispondere alla pianificazione
esecutiva comunale, o, in sua assenza, a specifici progetti di
riqualificazione ambientale di iniziativa privata;
- nelle opposizioni descritte sub. 7), 12), 14), 20 e 28), laddove
si rileva l'introduzione di vincoli archeologici mediante il P.T.P.
Cosi' non e', limitandosi le censurate disposizioni di piano a
prescrivere, in alcune aree motivatamente individuate,
l'effettuazione di indagini archeologiche in occasione di eventuali
interventi in quelle zone.
Si ritiene di dovere chiarire, in tal senso, le norme di piano:
- nelle opposizioni descritte sub 15) e 21), laddove si rileva che
l'art. 70, nella sua attuale formulazione, impedisce l'esecuzione
delle opere autorizzate dalla Soprintendenza e di quelli i cui lavori
siano gia' iniziati, se in contrasto con le norme del P.T.P. Si
ritiene che il testo della disposizione anzi cennata debba essere
rivisto in conformita' ai criteri generali sull'efficacia dei
provvedimenti nel tempo, e agli indirizzi interpretativi sulla
inoperativita' dei vincoli sopravvenuti alle opere gia' intraprese
(Cass., III, 22 maggio 1987, n. 1137);
- nell'opposizione descritta sub 21), laddove si reputa
vessatoria, tra le altre, la disposizione dell'art. 48, che vieta
l'utilizzo a solarium o altro delle coperture degli ultimi piani. Si
ritiene che, in conformita' alla ratio della norma, essa debba essere
integrata, precisando che cio' che si vuole inibire e' la crescita e
il profilare di strutture fisse sui lastrici solari;
- nell'opposizione descritta sub 23), proposta della Miramare
Camping-Village s.r.l., laddove si rileva il contrasto tra i divieti
previsti dal piano nell'ambito 25 e le previsioni della legge
regionale n. 14/82, che consente di realizzare, nelle aree di
campeggio, manufatti allestiti per il pernottamento.
Si ritiene indispensabile chiarire le disposizioni in argomento,
precisando che le stesse hanno valore residuale e non comportano
limiti o divieti all'applicazione della suddetta legge regionale n.
14/82, cosi' come di ogni altra norma vigente;
- nell'opposizione descritta sub 28) laddove non si condivide la
individuazione dell'area ove realizzare una nuova struttura
carceraria. Nel confermare le valutazioni e le analisi in merito
espresse nel piano, si ritiene utile precisare il disposto della
norma che si riferisce a detta infrastruttura;
- nei rilievi espressi dall'Agricola Levanzana s.r.l., dai quali
si evince che, nell'isola di Levanzo, gli ambiti territoriali 8 e 9
sono riportati nella tav. 10 del piano, ma non sono citati nll'art.
9, lett. a) delle norme. E' questa una omissione derivata da un mero
errore materiale, e si ritiene debba provvedersi in merito apportando
le dovute integrazioni al testo dell'art. 9, lett. a), delle norme di
piano.
Ritenuto di dovere, conseguentemente, modificare il testo di
alcune norme facenti parte del P.T.P. precedentemente adottato e
pubblicato, e precisamente:
"Art. 7, punto 5, quarto comma: Ai fini dell'esercizio di
attivita' agrituristiche non sono consentite nuove costruzioni se non
nel rispetto delle norme vigenti; sono invece consentiti gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e
delle caratteristiche ambientali delle zone interessate";
"Art. 9, lett. a.1), secondo comma: Questa categoria di tutela
interessa a Favignana gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; a Levanzo gli
ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; a Marettimo gli ambiti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; a Marone ambito 1";
"Art. 10, lett. a.2), punto 4, lett. i): Nell'ambito 25 la
presenza di aree attrezzate con impianti sportivi e con residenza
turistico-ricettiva richiede, se non nel rispetto delle norme
vigenti, l'inedificabilita' delle aree ricadenti nella zona di
rispetto della costa; la tutela con conseguente inedificabilita' del
versante collinare e il recupero della cava esistente, la tutela
delle aree agricole piu' pianeggianti sulle quali sono possibili
limitati interventi finalizzati a soddisfare il bisogno di
attrezzature "senza cubatura" che dovranno inserirsi nel paesaggio
senza alterare la percezione del versante collinare da punti di vista
anche ravvicinati e ponendo particolare attenzione ai parametri di
visibilita' dal mare";
"Art. 10, lett. C2, n. 2: Sono compatibili con le finalita' di
tutela dei suddetti ambiti le attivita' forestali, agropastorali,
didattico ricreativo. Gli interventi dovranno essere definiti
attraverso un piano di recupero ambientale e devono essere
compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di
Cala Rossa e devono essere finalizzati al recupero ambientale, alla
rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica cosi'
come previsto dalle norme";
"Art. 10, lett. c.3), punto 4, cpv. sub a): Interventi di
riqualificazione ambientale e riordino urbano subordinati a
pianificazione esecutiva comunale o, in mancanza di questa, a singoli
interventi di iniziativa privata, con particolare attenzione agli
aspetti di qualificazione paesistico ambientale";
"Art. 40, primo comma: Al fine di rendere i siti archeologici
pienamente tutelati nel loro ambiente il piu' possibile integro, si
sono individuate delle aree di rispetto";
"Art. 48, secondo comma: Per tutti gli edifici ricadenti nel
centro storico e' fatto divieto di utilizzare le coperture degli
ultimi piani degli edifici a solarium o altro con l'uso di strutture
fisse";
"Art. 69, secondo comma, primo alinea: Sia localizzata in aree
gia' fortemente urbanizzate, di cui all'art. 10, lett. a.3), come e'
nella tradizione di Favignana";
"Art. 70: Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della
legge n. 1497/39, alla data di adozione del piano territoriale
paesistico possono essere realizzate se non in contrasto con le sue
prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della
legge n. 1497/39, iniziate in data anteriore all'imposizione del
vincolo di immodificabilita' temporanee di cui alla legge regionale
n. 15/91 possono essere completate, anche in contrasto con le norme
di piano, solo se la realizzazione di essi rispetti tempi, forme e
modalita' delle autorizzazioni connesse".
Ritenuto inoltre, su proposta della speciale commissione, di
correggere la tav. 10 degli elaborati di piano onde eliminare la
discordanza riscontrata tra questa e la norma contenuta all'art. 10,
lett. a.1) punto 2, laddove tra le attivita' compatibili negli ambiti
del paesaggio agrario di valore storico ambientale non e' menzionata,
al contrario di quanto avviene nella tav. 10, quella residenziale
turistica;
Ritenuto, infine, su proposta della speciale commissione, di
dovere apportare le correzioni materiali meglio evidenziate nel
verbale del 29 settembre 1995, all'art. 9, lett. a), all'art. 9 lett.
b.1) e all'art. 9, lett. b.2) delle norme di attuazione;
Ritenuto per il testo di confermare integralmente il contenuto del
piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati, cosi' come
in precedenza adottati e pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39;
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in
adempimento alla norma contenuta all'art. 1 bis della legge 8 agosto
1985, n. 431, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione
ambientale il territorio di Favignana, in considerazione dei suoi
specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del
sopra descritto piano territoriale paesistico, compilato ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 1497/39, in conformita' ai pareri della
speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento
approvato con il R.D. n. 1357/40;
Rilevato che l'approvazione del piano territoriale paesistico
comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata
sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire le opere conformi
alle previsioni di detto strumento e di acquisire, preventivamente,
la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali;
Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non
determina, tuttavia, una lesione indennizzabile, perche' rientra tra
i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse
pubblico insito nella cosa e che e' preesistente all'insorgere di
pretese giuridiche su di essa;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi
dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge
regionale n. 80/77 il piano territoriale paesistico delle Isole
Egadi, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e
correzioni, sopra meglio evidenziate;
Ritenuto di dovere, conseguentemente, sottoporre il territorio di
Favignana alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente
parte del piano territoriale paesistico, che integra,
regolamentandolo, il vincolo paesaggistico di cui al decreto n. 2677
del 10 agosto 1991;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 bis
della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77,
e' approvato il piano territoriale paesaggistico delle Isole Egadi,
risultante dagli elaborati grafici, dalla relazione generale, dalle
norme di attuazione e dalle schede descrittive che, unitamente ai
verbali delle sedute del 15 giugno 1994 e del 29 settembre 1995 della
speciale commissione di cui al R.D. n. 1357/1940, si allegano al
presente decreto come parte integrante e sostanziale.