L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
             ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
   Visto lo Statuto della Regione;
   Visto  il  D.P.R.  30  agosto  1975,  n.  637,  recante  norme  di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela
del paesaggio, di antichita' e belle arti;
   Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'Amministrazione  della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
   Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
   Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
   Vista la legge 29 giugno 1939, n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali e panoramiche;
   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  della  predetta  legge  n.
1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
   Visto il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
   Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
   Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
   Visto il decreto n. 2677 del  10  agosto  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  siciliana  n. 53 del 16 novembre
1991, con il quale l'intero territorio comunale di Favignana e' stato
dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno  1939,  n.    1497  e
dell'art.  9,  numeri  4  e 5 del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
   Visto il decreto n. 6095 del  25  maggio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 26 giugno 1993,
con il quale, su proposta della Soprintendenza per i  beni  culturali
ed  ambientali di Trapani, parte del territorio comunale di Favignana
e'  stato  sottoposto,  nelle  more   dell'approvazione   del   piano
territoriale  paesistico,  al vincolo di temporanea immodificabilita'
di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91;
   Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con  il  quale  e'
stata  istruita  la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo
comma, del R.D. n. 1357/40;
   Esaminato il piano territoriale paesistico  del  territorio  delle
Isole  Egadi  redatto,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 5
della legge regionale n. 149/39 e dell'art.  1  bis  della  legge  n.
431/85,  dalla  Soprintendenza  dei  beni  culturali ed ambientali di
Trapani, all'uopo autorizzata  dall'Assessorato  regionale  dei  beni
culturali  ed  ambientali  e della pubblica istruzione con nota prot.
n. 2422 del 7 novembre 1988 e decreto n. 6335 del 2 luglio 1993;
   Esaminato il verbale della seduta del 15 giugno 1994, nella  quale
l'anzidetta   speciale  commissione  ha  espresso  parere  favorevole
all'approvazione del suddetto piano territoriale paesistico;
   Accertato, giusta certificazione del comune di Favignana prot.  n.
18363  del  13  dicembre  1994,  che  il  predetto  verbale  e' stato
pubblicato all'albo pretorio del comune  di  Favignana  e  depositato
nella  segreteria del comune stesso dal 31 agosto 1994 al 30 novembre
1994, cosi' come prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del  R.D.  n.
1357/40,  che  richiama gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39, e che
sono stati contestualmente  pubblicati  e  depositati  gli  elaborati
grafici  del  piano  territoriale  paesistico,  la sua parte motiva e
descrittiva e le norme di uso del territorio;
   Viste  le  opposizioni,  i  reclami  e  le  proposte,  ritualmente
formulate avverso il suddetto piano,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  3  della  legge  n.  1497/39, qui trasmessi con nota della
Soprintendenza  di  Trapani  n.  5157  del  7  giugno  1995  ed,   in
particolare:
   1)  opposizione  proposta da Antonino Poma, che, nella qualita' di
proprietario di un immobile sito a Favignana, localita' Timponello, e
del  complesso  denominato  Orsa  Maggiore  con  caratteristiche   di
insediamento   turistico   di  tipo  residenziale  ed  agricolo,  ivi
ricadente, con atto  pervenuto  il  21  febbraio  1995,  ha  ritenuto
incompatibile  quanto  previsto  dal  piano  territoriale paesistico,
ambito 34, lett. a), con il contenuto dei punti b) e c) dello  stesso
ambito, nella parte in cui le opere infrastrutturali cola' consentite
non   vengono   individuale   e  non  vengono  fatte  coincidere  con
l'eliminazione dei rifiuti dal sito e con il  recupero  di  questo  a
sede  di impianti sportivi e per il tempo libero. L'opponente ritiene
inoltre che nell'area sarebbero efficaci, stante l'azione dei  venti,
le  schermature  arboree  di  cui  al  suddetto  ambito 34, e rileva,
infine, che  le  previsioni  dell'ambito  18  del  piano,  meglio  si
riferiscono  all'ambito  34,  dove il complesso Orsa Maggiore avrebbe
recuperato i valori della cava. Per quanto sopra esposto egli  chiede
che  vengano  unificate  le  previsioni  degli  ambiti 33, 34 e 35 in
ordine  alle  attivita'  compatibili,   escludendo   da   queste   le
infrastrutture  ambientalmente  incompatibili,  quali  discariche  di
qualsiasi genere  e  specialita';  propone  che  venga  vincolata  ad
ecomuseo   la   zona   della   cava  esausta  -  coincidente  con  il
summenzionato  complesso  -  piuttosto  che  l'area  della  cava   in
funzione, come erroneamente previsto dall'ambito 18;
   2)  opposizione  proposta da Anna Maria Ponzo, che, nella qualita'
di proprietaria di un  appezzamento  di  terreno  sito  a  Favignana,
contrada  Miraglia,  con  atto  pervenuto  il  24  febbraio  1995, ha
ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico,  ambito
10,  nella  parte in cui assoggettano qual lotto di terreno al regime
normativo  della  tutela   orientata   come   ambito   di   interesse
naturalistico  e paesistico avente alta sensibilita' sotto il profilo
paesistico, azzerino la potenzialita' edificatoria  del  lotto.  Cio'
mentre  il  terreno  sarebbe  un  comunissimo  campo chiuso, privo di
caratteri di pregio, i quali non sarebbero  comunque  tutelabili  con
l'eccessiva  restrittiva'  delle  norme  contenute nel piano, che non
tengono conto dell'abbandono dell'attivita' agricola da  parte  degli
isolani; sarebbe al contrario la molla dell'edificazione di residenze
sparse  nell'agro a scongiurare il progressivo degrado dell'ambiente.
In tal senso l'opponente invoca la stessa relazione  di  supporto  al
piano  -  pagg. 27 e 28 - e, ritenendo che dalla relazione stessa non
emergano  particolari  situazioni  di  rarita'  biologiche  o  angoli
panoramici  di  particolare  pregio,  chiede  la  rettifica del piano
territoriale paesistico laddove questo obbligherebbe a  mantenere  il
suddescritto terreno a macchia aperta e garighe;
   3)  opposizione proposta da Leonarda e Stella Casubolo, che, nella
qualita'  di  proprietarie  di  alcuni  appezzamenti  di  terreno   a
Favignana,  contrada  Piana,  con atto pervenuto il 24 febbraio 1995,
hanno ritenuto che le previsioni del piano  territoriale  paesistico,
ambito  22,  nella  parte in cui inseriscono quei terreni nell'ambito
del paesaggio agrario di valore storico-ambientale, neghino l'attuale
vocazione  del  territorio. Secondo le opponenti, le attivita' che il
piano  individua  come  compatibili  con  le  finalita'   di   tutela
(agropastorali,         scientifico-culturali,         escursionismo,
didattico-ricreative,   agriturismo),   risulterebbero   improbabili,
soprattutto perche' l'art. 7.5 delle norme di attuazione non consente
nuove  edificazioni  ma  soltanto  lo  sfruttamento  delle volumetrie
disponibili. Sotto tale profilo, il piano  introdurrebbe  un  vincolo
che  dovrebbe  essere  prerogativa  del  P.R.G.  e  che  risulterebbe
immotivato, perche' i terreni in questione sarebbero dei  comunissimi
campi  chiusi,  uguali  a  tanti  altri.  Rilevato  che  le impugnate
previsioni  del  piano  non  tengono  conto  dell'avvenuto  abbandono
dell'attivita'  agricola,  con  la  conseguenza  che  senza  la molla
dell'edificazione di residenze sparse nell'agro  sarebbe  impossibile
ostacolare il degrado dell'ambiente, le opponenti si dicono perplesse
anche perche' il piano penalizza la tendenza edificatoria dei terreni
di  loro  proprieta',  che  ricadrebbero,  invece,  in un ambito gia'
moderatamente urbanizzato, mentre, nell'ambito 26, che  presenta  una
minore   antropizzazione,   consentirebbe   incongruenti   interventi
edilizi. Per queste motivazioni, esse chiedono la rettifica del piano
territoriale paesistico;
   4) opposizione proposta dalla Cielomar s.r.l., che, nella qualita'
di proprietaria di un appezzamento di terreno a  Favignana,  contrada
cala  Rossa,  con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che
le previsioni del piano territoriale  paesistico,  ambito  14,  nella
parte  in  cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo
della tutela orientata come ambito del paesaggio  della  cava  avente
alta   sensibilita'   sotto   il   profilo   paesistico,  neghino  la
trasformabilita' urbanistico-edilizia del terreno, in  contraddizione
non  soltanto  con  la tipologia edilizia dell'area, ma con il parere
favorevole  reso  dalla  Soprintendenza  per  i  beni  culturali   ed
ambientali  di Trapani ad un piano di lottizzazione predisposto dalla
societa'  opponente,  ricadente  sul  medesimo  terreno.  Sotto  tale
profilo,  le  previsioni  del  piano  risulterebbero immotivate e non
supportate dallo stato dei luoghi: il terreno  in  questione  avrebbe
caratteri  molto  comuni  nell'isola  e non rivestirebbe alcun pregio
scientifico,  ecologico,  estetico,  dei  quali,  tra   l'altro,   la
relazione  del  piano  non  fa  cenno, mentre le norme di attuazione,
inspiegabilmente, sottopongono detti ambienti a rigorosissima tutela.
Per queste motivazioni, la societa' opponente, rilevato che  l'intera
filosofia   del  piano  risulta  improntata  a  scelte  di  carattere
marcatamente urbanistico, chiede la rettifica del piano  territoriale
paesistico;
   5) opposizione proposta dalla Media s.r.l., che, nella qualita' di
proprietaria di un appezzamento di terreno a Favignana, tra la strada
di collegamento Cimitero-Porto e la strada comunale Frascia, con atto
pervenuto  il  24  febbraio  1995,  ha ritenuto che le previsioni del
piano  territoriale  paesistico,  ambito  32,  nella  parte  in   cui
inseriscono  quel  lotto  di terreno nell'ambito del paesaggio urbano
degradato, dove sono  indicate  come  attivita'  compatibili  con  le
finalita'   di   tutela   solo   le   attivita'   di  attrezzature  e
didattico-ricreative, escludendo gli  interventi  di  tipo  edilizio,
siano prive di motivazioni e contraddette sia dallo stato dei luoghi,
ove di recente e' stato realizzato un complesso residenziale, sia dal
parere  favorevole  reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali   di  Trapani  al  progetto,  predisposto  dalla  societa'
opponente,  di  realizzazione  di  8   mini   alloggi.   Per   queste
motivazioni,  la  societa' opponente, rilevato che l'intera filosofia
del piano risulta  improntata  a  scelte  di  carattere  marcatamente
urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico;
   6)  opposizione  proposta da Giuseppe Novara e Liliana Maida, che,
nella qualita'  di  proprietari  di  un  appezzamento  di  terreno  a
Favignana,  contrada  Stornello,  con  atto  pervenuto il 24 febbraio
1995,  hanno  ritenuto  che  le  previsioni  del  piano  territoriale
paesistico,  ambito 10, nella parte in cui assoggettano quel lotto di
terreno al regime normativo della tutela  orientata  come  ambito  di
interesse  naturalistico  e  paesistico,  azzerino  la  potenzialita'
edificatoria  del  lotto  merce'  l'indicazione,  tra  le   attivita'
consentite,   di   improbabili   attivita'  culturali-scientifiche  e
didattico-ricreative. Per gli opponenti, dette  previsioni  di  piano
sono  del  tutto  carenti di motivazioni, e non danno conto dell'iter
logico seguito dall'amministrazione per  imporre  dei  vincoli  tanto
rigidi  in  una  zona  dove  la  stessa  soprintendenza ha di recente
autorizzato interventi edificatori. In realta', per gli opponenti, il
terreno avrebbe caratteri assai comuni sull'isola, e, in particolare,
quelli del limitrofo ambito 26, assoggettato ad una minore tutela. Le
impugnate previsioni non  terrebbero  conto  dell'avvenuto  abbandono
dell'attivita'  agricola da parte degli isolani e del fatto che senza
la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro non  sarebbe
possibile  alcun rimedio al progressivo degrado dell'ambiente. In tal
senso gli opponenti, rilevato  che  dalla  relazione  del  piano  non
emergono,  nel terreno in questione, situazioni di rarita' biologiche
o angoli panoramici di particolare  pregio  tali  da  giustificare  i
divieti contenuti nelle norme di attuazione, e che l'intera filosofia
del  piano  risulta  improntata  a  scelte  di carattere marcatamente
urbanistico, chiedono la rettifica del piano territoriale paesistico;
   7) opposizione proposta da Gustavo Ponze', che, nella qualita'  di
proprietario  di  un  appezzamento  di  terreno a Favignana, contrada
Bosco, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995,  ha  ritenuto  che  le
previsioni  del piano territoriale paesistico, tavola 2 - carta delle
emergenze archeologiche - nella parte in cui inserisce  quel  terreno
in  un'area  tutelata d'interesse archeologico presunto, siano errate
ed illegittime. Cio' perche' basate su motivazioni  oltremodo  datate
(una  pubblicazione  del  1870),  senza  alcuna  indagine recente che
giustifichi  l'introduzione   di   limitazioni   incongrue   rispetto
all'esercizio  dell'attivita'  agricola,  nel  tempo  consolidato  su
quell'area. In tal senso l'opponente chiede la  rettifica  del  piano
territoriale paesistico;
   8)  opposizione proposta dalla AZ Alimentari di Michela Ingoglia &
C. s.n.c., che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento  di
terreno nel vecchio centro urbano di Favignana, con atto pervenuto il
25  febbraio  1995,  ha ritenuto illegittime ed erronee le previsioni
del  piano  territoriale  paesistico,   tavola   11b,   carta   della
conservazione  e della trasformazione del territorio - nella parte in
cui hanno inserito quel terreno nell'ambito 21, assoggettandolo  alla
normativa  di  attuazione  che  per  le  cave  urbane  da considerare
giardino  storico   non   consente   nessuna   trasformazione   della
vegetazione   arborea   ne'   nuove  edificazioni.  Per  la  societa'
opponente, una tutela vincolistica estesa a tutte le cave del  centro
storico  di Favignana e' eccessiva ed e' stata assunta in maniera del
tutto apodittica, senza tenere conto del fatto che non tutte le  cave
sono  un  giardino, ma soltanto quelle che sono pertinenza viva di un
immobile residenziale; il  migliore  sistema  di  tutela  delle  cave
giardino  sarebbe  invece,  per  l'opponente,  quello  di consentirvi
l'edificazione, come anche ritenuto dal C.R.U. nella direttiva n.  82
del  29  giugno  1983  e  dalla  Soprintendenza dei beni culturali ed
ambientali di Trapani, la quale ha infatti autorizzato l'edificazione
in area occupata da cave, come  nella  limitrofa  via  Esperanto.  La
contraddittorieta' con questi pareri tecnici impone, per l'opponente,
la rettifica delle cennate previsioni del piano;
   9)  opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di
titolare di una industria  estrattiva  di  calcarenite  a  Favignana,
contrada Crocitta - Torretta, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995,
ha ritenuto errate nel merito, nonche' illegittime, le previsioni del
piano  territoriale  paesistico,  laddove  nell'ambito  18  -  queste
ritengono incompatibile l'attivita'  estrattiva  e  ne  prevedono  la
documentazione  con  la realizzazione di un museo all'aperto; nonche'
le   previsioni   dell'ambito   16,   che   impediscono   l'esercizio
dell'attivita'  estrattiva  in  un'area  di cava limitrofa, in quanto
ritenuta zona archeologica. L'opponente rileva in primo luogo che  il
divieto  generalizzato  dell'apertura e dell'esercizio di nuove cave,
contenuto  nell'ambito  18,  e'  ingiustificato   e   contrasta   con
l'importanza  del  materiale  estratto  per  il patrimonio edilizio e
storico-monumentale di gran parte della  Sicilia;  la  previsione  in
questione     inoltre     disattende    l'importanza    occupazionale
dell'attivita' e, nella parte in cui prevede la  musealizzazione  del
sito,  a  testimonianza  dell'esercizio  dell'attivita'  di  cava, e'
eccessivamente generica, anche perche' non indica  tempi  e  modi  di
gestione del museo, che ricadrebbe anche su porzioni territoriali ove
insistono   civili   abitazioni.   In   secondo   luogo,  l'interesse
archeologico  dell'area  ricadente   nell'ambito   16   non   sarebbe
suffragato    dai    ritrovamenti,    aventi    modesta    rilevanza.
L'imprenditore  opponente  rileva  che  su   quest'ultima   area   la
soprintendenza   aveva  rilasciato  parere  favorevole  alla  ripresa
dell'attivita', giusta nota del 15 aprile 1991 e,  anche  per  questo
motivo,  chiede  che  le  previsioni del piano vengano modificate nel
senso di consentire l'esercizio delle cave summenzionate;
   10) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di
proprietario di un immobile sito a Favignana,  contrada  Bue  Marino,
con  atto  pervenuto  il  25  febbraio  1995,  ha ritenuto errata nel
merito, oltre che illegittima, la previsione del  piano  territoriale
paesistico,  ambito  13, laddove individua il suddetto terreno tra le
aree di  particolare  interesse  naturalistico-storico  testimoniale.
Secondo  l'opponente,  l'area  di  cui trattasi, che non e' mai stata
interessata da alcuna escavazione, non  possederebbe  alcun  elemento
che  giustifichi  l'inserimento  nel  cennato ambito territoriale. Le
previsioni di piano sarebbero allora prive di motivazione e di  fatto
comporterebbero  l'espropriazione  di  un terreno edificabile, per il
quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di  Trapani,
in   data   4  febbraio  1991,  aveva  approvato  apposito  piano  di
lottizzazione  convenzionata.   Dette   motivazioni   supportano   la
richiesta di una rettifica delle cennate previsioni del piano;
   11) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di
proprietario  di  un  terreno vasto circa un ettaro sito a Favignana,
con atto pervenuto il  25  febbraio  1995,  ha  ritenuto  inopportuna
nonche'  illegittima la previsione del piano territoriale paesistico,
ambito  34,  laddove  individua  il  suddetto  terreno  tra  le  aree
destinate  a  recupero  ambientale  e  paesistico.  La zona, infatti,
secondo l'opponente e' perfettamente normale, non presenta  caratteri
di particolare degrado, ne' il piano da' alcuna indicazione in ordine
ad una scelta che appare, quindi, priva di motivazioni e contraddetta
dal  parere  favorevole  espresso  in  data  4  febbraio  1991  dalla
Soprintendenza dei beni culturali ed  ambientali  di  Trapani  ad  un
piano  di lottizzazione presentato dal proprietario, il quale, per le
cennate motivazioni, chiede la rettifica delle previsioni del piano;
   12) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di
proprietario di un immobile sito  in  Favignana,  contrada  Mulino  a
Vento,   con   atto  pervenuto  il  25  febbraio  1995,  ha  ritenuto
inopportuna  e  illegittima  la  previsione  del  piano  territoriale
paesistico,  tavola  2,  laddove  individua  la  necessita' di creare
un'area tutelata d'interesse archeologico presunto  estesa  circa  10
ettari  in localita' Mulino a Vento, comprendendo anche il terreno di
proprieta' dell'opponente.  Questi,  avendo  anche  partecipato  alle
campagne  di  scavo  ivi  effettuate,  esclude che i ritrovamenti, di
modesta entita', giustifichino l'imposizione di un vincolo su un'area
di siffatta estensione. Per questo motivo, egli chiede  la  rettifica
delle previsioni di piano;
   13)  opposizione  proposta  da  Francesco  Cernigliaro, che, nella
qualita' di proprietario di un immobile sito a  Marettimo,  con  atto
pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione
e l'analisi territoriale del piano territoriale paesistico si pongono
in  contrasto  con  la  realta'  locale, classificando l'ambito 12 di
Marettimo  come  sistema  umano  rurale  mentre  esiste   cola'   una
trasformazione  edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in
data 9 novembre 1992  dalla  Soprintendenza  dei  beni  culturali  ed
ambientali  di  Trapani.  Per  questo  motivo,  e segnatamente per il
contrasto con detto diritto acquisito, l'opponente chiede che vengano
ripristinati nell'ambito 12,  i  requisiti  urbanistici  dettati  dal
programma di fabbricazione vigente;
   14) opposizione proposta da Giuseppa e Giuseppe Li Volsi, i quali,
nella   qualita'   di   proprietari  dell'immobile  sito  a  Levanzo,
catastalmente distinto al foglio 16, particella 99, ricompreso  nelle
previsioni  del  piano tra le aree archeologiche, e precisamente come
facente parte della Grotta Grande o Cascavaddu, con atto pervenuto il
28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non e' in
realta' compresa nell'area Grotta;
   15) opposizione proposta dalla Egadi Tourist s.r.l.  e  da  Pietro
Portale,  in nome proprio e nella qualita' di procuratore di Carmela,
Anna  Maria  e  Salvatore  Portale,   i   quali,   come   proprietari
dell'immobile  sito a Favignana, contrada Lanterna o Giorgi, premesso
che  su  detta  area  essi  hanno  presentato  un  progetto  per   la
realizzazione di un complesso insediativo autonomo ad uso collettivo,
che  detto  progetto e' stato assentito dalla Soprintendenza dei beni
culturali ed ambientali di Trapani in data 9 aprile 1990 e che il  10
febbraio  1993,  e'  stata  stipulata  con  il comune di Favignana la
convenzione relativa al  piano  di  lottizzazione  compreso  in  quel
progetto,  fanno  presente  che  l'inclusione  del  loro  terreno nel
vincolo  di  immodificabilita'  temporanea dell'isola e' illegittima,
perche' non ha tenuto conto dell'autorizzazione gia' rilasciata dalla
Soprintendenza procedente  al  detto  progetto.  Chiedono  che  venga
inserita  una  norma  transitoria delle norme di attuazione del piano
territoriale paesistico che consenta di completare le opere pubbliche
o private gia' autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 alla  data
di   adozione   del   piano   territoriale  paesistico,  purche'  non
contrastino con le prescrizioni del piano;
   16)  opposizione  proposta  da  Giuseppe  Campo  +  n.  69   altri
firmatari,  proprietari  terrieri e abitanti di Levanzo, i quali, con
atto pervenuto il 28 febbraio 1995, rilevano che le previsioni  delle
norme  di  attuazione del piano si palesano in contrasto con l'art. 1
bis della legge 8 agosto 1985, n.  431,  perche'  non  contribuiscono
alla   valorizzazione   del   territorio,   ma   ne   comportano   la
mummificazione,   vagheggiando   uno   sviluppo   economico    legato
esclusivamente all'attivita' agricola e silvo-pastorale, determinando
l'abbandono  totale  del  territorio,  in quanto si pongono contro le
necessita' della comunita' locale. Essi  postulano  allora  una  piu'
approfondita  e attenta analisi delle caratteristiche del territorio,
che consenta di chiarire i  criteri  di  perimetrazione  dei  diversi
ambiti,  stante  che  aree  che  presentano connotati sostanzialmente
omogenei sono state illogicamente incluse in ambiti diversi, soggetti
a disciplina tutt'altro  differenziata,  e,  in  ultima  analisi,  di
individuare   le   aree  che  sicuramente  si  prestano  ad  ospitare
interventi edilizi di tipo  non  intensivo.  Per  detti  motivi  essi
chiedono che le norme relative agli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14 del piano territoriale paesistico vengano riviste
e  che  vengano consentiti interventi di microedificazione abitativa,
turistica e agricola al fine  di  garantire  uno  sviluppo  economico
possibile e reale dell'isola di Levanzo;
   17)  opposizione  presentata dall'A.C.LE. - Associazione culturale
Levanzo, che con atto pervenuto  il  28  febbraio  1995,  previa  una
ricostruzione   del   quadro   normativo   di   riferimento   per  la
pianificazione territoriale paesistica, rileva  che  l'individuazione
delle  aree  di  particolare  interesse  ambientale  ...  deve essere
circoscritta ad aree ed immobili specifici e determinati ed  adottati
a seguito di una specifica indagine, mentre, in sede di redazione del
piano  territoriale paesistico, a Levanzo nessuno ha avuto il piacere
di  vedere  tecnici  o  funzionari   della   Soprintendenza.   L'iter
procedimentale  sarebbe  poi  illegittimo  per violazione dell'art. 7
della legge n. 241 del 1990: infatti, non sarebbe  stata  soddisfatta
l'esigenza,  sancita  da  quella  legge,  di  una  partecipazione  al
procedimento amministrativo da parte dei  privati  proprietari  delle
aree  ricadenti nelle previsioni del piano territoriale paesistico. A
supporto  della  rilevanza  di  detta  mancata  partecipazione  sulla
legittimita'     del    procedimento,    si    riportano    decisioni
giurisprudenziali  relative  alla   legge   n.   1089/39,   ma,   per
l'opponente,  estensibili  anche per i vincoli ex legge n. 1497/39. A
parte detto vizio, concretatosi nella mancata comunicazione  a  tutti
gli  interessati  dell'avvio  del procedimento, l'associazione rileva
che le previsioni del piano territoriale paesistico sono  globalmente
da  bloccare  e  rivedere,  perche'  penalizzanti  per  le  persone e
l'ambiente;
   18)  opposizione  presentata dall'A.C.LE. - Associazione culturale
Levanzo, che con atto pervenuto il  28  febbraio  1995,  esplicitando
quanto  gia'  rilevato  nell'opposizione  sub.  17),  sostiene che le
previsioni del piano territoriale paesistico  comportano  l'abbandono
delle  Egadi  da  parte dei loro abitanti, i quali per generazioni ne
hanno invece salvaguardato l'immagine, perche' le norme di attuazione
imporrebbero  restrizioni  che  ci  impediranno  di  respirare.    La
validita'  di  detta  normativa e' revocata in dubbio dall'opponente,
sotto il profilo dell'assenza di sopralluoghi  da  parte  di  chi  ha
imposto  dette misure restrittive; invocando gli artt. 2, 3 e 4 della
Costituzione, l'associazione  sopra  indicata  fa'  presente  che  le
previsioni  del piano territoriale paesistico impediscono l'esercizio
dei diritti fondamentali dei  cittadini  delle  Egadi:  essi  vivono,
infatti,  di  turismo  e  del  relativo  indotto, mentre il piano non
consentira' la fruizione delle spiagge e dei paesaggi ai  turisti  ed
impedira'  di  prestare  i  soccorsi. In tal senso, viene considerata
eccessivamente restrittiva la previsione dell'art. 9  b/4,  lett.  h)
delle  norme di attuazione che consente di realizzare a Favignana, ma
non  nelle   altre   isole,   una   piattaforma   per   l'atterraggio
dell'elisoccorso,  senza,  tuttavia, consentire la costruzione di una
strada carrabile fino a quella piattaforma. Le disposizioni del piano
territoriale paesistico, definito falso e incostituzionale, iniquo  e
aberrante   vengono   allora   complessivamente   censurate   perche'
disposizioni illegittime che creano danno economico ed  all'ambiente,
generano  incertezza  giuridica,  vanificano  e  frustano  (sic) ogni
intervento programmatico pubblico e privato;
   19) opposizione proposta  da  Salvatore  Campo  e  Antonia  Emilia
Torrente,  che,  nella qualita' di proprietari di un lotto di terreno
sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto
che le  norme  di  attuazione  e  l'analisi  territoriale  del  piano
territoriale  paesistico  si  pongono  in  contrasto  con  la realta'
locale, classificando l'ambito 12 di  Marettimo  come  sistema  umano
rurale  mentre  esiste  ivi  una  trasformazione edilizia con diversa
destinazione  d'uso,  assentita  in  data  23   luglio   1992   dalla
Soprintendenza  dei  beni  culturali  ed  ambientali  di Trapani. Per
questo motivo, e segnatamente per  il  contrasto  con  detto  diritto
acquisito, l'opponente chiede che vengano ripristinati nell'ambito 12
i  requisiti  urbanistici  dettati  dal  programma  di  fabbricazione
vigente;
   20)  opposizione  proposta  da  Adele  Docci,  erede  di   Alberto
Bevilacqua,  che, nella qualita' di proprietaria dell'immobile sito a
Levanzo,  catastalmente  distinto  al  foglio  16,   particella   98,
ricompreso  nelle  previsioni  del piano tra le aree archeologiche, e
precisamente come facente parte della Grotta grande o Cascavaddu, con
atto pervenuto il 28 febbraio 1995, fanno presente  che  la  suddetta
particella non e' in realta' compresa nell'area della Grotta;
   21)  opposizione  proposta  dal  consiglio  comunale di Favignana,
giusta deliberazione n. 25 del 27  febbraio  1995,  pervenuta  il  28
febbraio  1995.  Con  detto  atto  il consiglio comunale di Favignana
chiede la rielaborazione  del  piano  in  quanto  lo  stesso  non  e'
coordinato con il P.R.G. in itinere. In particolare, si eccepisce che
il  piano  territoriale  paesistico assume una penetrante e perspicua
valenza urbanistica, che riduce  il  P.R.G.  in  fieri  ad  una  mera
esercitazione  scientifico-urbanistica, circostanza che risulta tanto
piu' inaccettabile, laddove  si  pensi  che  nel  piano  territoriale
paesistico  manca  del  tutto lo studio socio-economico, al contrario
elemento essenziale  del  P.R.G.:  cio'  non  ha  impedito  al  piano
territoriale  paesistico  di  indirizzare l'attivita' economica della
popolazione verso settori produttivi inesistenti o antieconomici, con
la conseguenza di determinare l'abbandono del territorio  ed  il  suo
degrado:  l'arcipelago  e',  infatti, proiettato verso il turismo, la
pesca e l'artigianato e non, come auspicato dal piano (senza peraltro
alcuna   analisi   economica   a   sostegno),    verso    l'attivita'
agro-turistica.  La  divergenza  tra  piano territoriale paesistico e
P.R.G. riguarda anche le previsioni che concernono le opere pubbliche
e private: a tal proposito, l'amministrazione opponente  richiama  il
carcere,  elemento  trainante per l'economia dell'isola di Favignana,
che il piano  territoriale  paesistico  ha  localizzato  in  contrada
Arena,  pur  con la previsione di vincoli di natura archeologica che,
se pur calati senza alcun preventivo accertamento, hanno fatto  venir
meno  la  disponibilita'  dell'area;  i  redattori  del P.R.G. hanno,
invece,  ritenuto  corretta  l'ubicazione  del  carcere  in  contrada
Mustazzello.   Le   previsioni   del  piano  territoriale  paesistico
renderebbero irrealizzabili altre opere pubbliche, alcune delle quali
in avanzato stato di iter burocratico.
   Le previsioni del piano paesistico  hanno,  per  l'opponente,  una
innegabile  valenza  urbanistica,  contraddicono  le  indicazioni del
C.R.U., ove e' comunque presente il Soprintendente ai beni  culturali
ed ambientali di Trapani, e, senza un attento studio, pongono vincoli
di   immodificabilita'   in   aree  antropizzate,  mentre  consentono
l'insediamento di attrezzature e residenze  turistiche  in  una  zona
(ambito  26) invece, del tutto incontaminata, anche per le sue stesse
caratteristiche ambientali,  con  cio'  contraddicendo  le  vocazioni
insediative spontanee.
   I  vincoli  archeologici imposti con il piano sono, evidentemente,
privi di alcuna analisi doverosamente dettagliata e  contrastano  con
l'analisi geomorfologica delle stesse aree.
   Sono  riportati,  senza alcuna motivazione, i vincoli caducati per
effetto della  sentenza  del  T.A.R.  che  ha  rilevato  nel  decreto
assessoriale  del  1991, che li aveva imposti un macroscopico difetto
di motivazione.
   Sono inoltre prive di ogni riferimento alla  normativa  vigente  e
alle peculiari caratteristiche delle diverse zone, le estese fasce di
rispetto e di inedificabilita' che il piano introdurrebbe senza alcun
serio supporto ambientale e con la conseguenza di penalizzare terreni
aventi  le  stesse caratteristiche di altri al contrario non soggetti
agli stessi divieti.
   Vengono infine censurate,  perche'  giudicate  vessatorie,  alcune
disposizioni  di  dettaglio,  e precisamente l'art. 31, che prescrive
che venga sottoposta al preventivo parere della commissione  edilizia
comunale  l'eliminazione  delle  piante di medio e alto fusto; l'art.
48, che prescrive il biancheggiamento delle impermeabilizzazioni  con
guaine bituminose o in asfalto, e vieta l'utilizzo a solarium o altro
delle   coperture   degli   ultimi   piani;   l'art.  56,  che  vieta
l'illuminazione esterna con lampade a neon o,  comunque,  in  maniera
che alteri le caratteristiche dell'ambiente circostante; soprattutto,
l'art.  70,  laddove  prevede  che le opere in corso di esecuzione o,
comunque, autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 possono  essere
completate soltanto se conformi alle prescrizioni del piano adottato.
   L'amministrazione opponente censura la mancata valutazione di ogni
esigenza  locale,  anche  perche', in dispregio al principio statuito
dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 2  marzo  1962,
non  e'  stato  consultato ne' il comune, ne' il suo ufficio tecnico:
auspica la rielaborazione del piano, mediante un'attenta e  ponderata
indagine effettiva sul territorio;
   22)  opposizione  presentata  da  Adriana  Gandolfo  +  161  altri
firmatari, proprietari di immobili siti nelle isole Egadi,  i  quali,
con  atto  pervenuto il 28 febbraio 1995, permettono che ogni atto di
governo e di pianificazione del territorio deve considerare lo stesso
come apparato, e quindi  come  insieme  di  tutti  gli  elementi  che
coesistono in un certo spazio; il piano non puo', quindi, prendere in
esame  soltanto  i fattori di natura tecnica, ma deve necessariamente
riferirsi alla  normativa  attualmente  vigente  sul  territorio  (e,
quindi, alle connesse aspettative) e alla struttura delle proprieta'.
Sotto   tale  profilo,  per  gli  opponenti,  il  piano  territoriale
paesistico e' carente, in quanto non ha raccolto il consenso  di  chi
con  questo  strumento  in  fin  dei  conti dovra' convivere e non e'
supportato da un indispensabile studio socio-economico della  realta'
isolana.  Gli  opponenti  dissentono  anche dalle scelte tecniche del
piano, che, di fatto, finirebbero con l'espropriare le proprieta'  di
centinaia  di  famiglie,  introducendo  gravi limitazioni all'uso del
territorio, senza alcuna motivazione al riguardo; che appongono norme
di salvaguardia all'assetto vegetazionale delle isole, pur  definendo
lo  stesso  molto comune e caratterizzato da superfici incolte che si
propone di  salvaguardare  il  patrimonio  archeologico  delle  isole
mediante  vincoli  spropositati,  privi  di fondamento e corredati da
censurabili motivazioni  tecnico-scientifiche;  che  ha  una  valenza
urbanistica  (indirizzando  lo  sviluppo  verso  determinati  settori
produttivi, imponendo distacchi dalle strade),  senza  averne  ne'  i
presupposti, ne' gli strumenti.
   I firmatari dell'opposizione esprimono perplessita' in ordine alla
scelta  di  incentivare  l'edificazione  nella contrada Bosco (ambito
26), che e' priva di infrastrutture, e ritengono che,  al  contrario,
doveva   essere   privilegiato  lo  sviluppo  della  parte  orientale
dell'isola, gia' completamente infrastrutturata. Essi non condividono
l'imposizione di un modello di sviluppo agricolo che e'  stato  ormai
abbandonato dalla popolazione e non ritengono proponibile l'attivita'
agrituristica,  per  la  quale  mancano  le strutture. Agli opponenti
preoccupa, infine, la congerie di norme che mirano  a  burocratizzare
anche  aspetti  marginali della vita di ognuno ... con la conseguente
paralisi di ogni tipo di iniziativa e  esprimono  l'opinione  che  le
previsioni  di piano finiscano con l'incentivare l'esodo dalle isole.
Per dette motivazioni, essi  chiedono  la  rielaborazione  del  piano
territoriale paesistico;
   23)  opposizione  presentata  dalla  Miramare  Camping  -  Village
s.r.l., che, quale proprietaria di un terreno,  adibito  in  parte  a
campeggio, sito a Favignana, localita' Costicella, con atto pervenuto
il  28  febbraio  1995,  ha  ritenuto  gravemente  pregiudizievoli le
previsioni del piano territoriale  paesistico,  nella  parte  in  cui
inseriscono quel lotto di terreno nell'ambito 25 - ambito agricolo in
parte  compromesso  da  insediamento  -  con conseguente rispetto del
litorale sono a mt. 300 dalla linea di battigia. Cio'  in  quanto  il
piano  territoriale paesistico non tiene conto delle previsioni della
legge  regionale  n.  14/82,  che,  invece,  consente  di  realizzare
all'interno dei  campeggi,  entro  una  certa  volumetria,  manufatti
allestiti  per  il  pernottamento.  Tanto  giustifica la richiesta di
ripristinare nell'ambito 25 i  requisiti  urbanistici  dettati  dalla
legge regionale n. 14/82 e dal programma di fabbricazione vigente;
   24)  opposizione  presentata  dalla  FA.CO - Favignana Costruzioni
s.r.l., che, quale proprietaria di un appezzamento di terreno, sito a
Favignana, zona Grotta Perciata, con atto pervenuto  il  28  febbraio
1995,   ha   ritenuto   che  le  previsioni  del  piano  territoriale
paesistico, ambito 22, nella parte in cui consentono, in  quel  lotto
di     terreno,     l'esclusivo     esercizio     delle     attivita'
agro-silvo-pastorali, si risolvano nell'illegittima imposizione di un
vincolo di inedificabilita'. La illegittimita'  del  vincolo  deriva,
per la societa' opponente, dall'illogicita' manifesta e dalla carenza
di motivazione delle disposizioni in esame: infatti, mentre l'art. 6,
lett.  d),  e il capoverso dell'art. 10 individuano detta zona, sulla
base  dell'esame  delle   sue   caratteristiche   geomorfologiche   e
biologiche,  come  ambito  di trasformazione, inopinatamente, e senza
alcuna motivazione che dia conto delle ragioni che hanno  determinato
la  scelta  dell'amministrazione,  il  successivo art. 10, punto a.1,
consente la sola attivita' agro-silvo-pastorale. Per l'opponente,  si
tratta  di  una  previsione  evidentemente  illogica  e immotivata e,
pertanto, in contrasto con la legge  n.  241/90  e  con  il  costante
indirizzo   giurisprudenziale  in  tema  di  giusta  motivazione.  Le
censurate previsioni vengono inoltre valutate non conformi alla legge
n. 431/85,  in  quanto  appaiono  preordinate  ad  una  aprioristica,
generalizzata  e illogica cristallizzazione del territorio, mentre la
norma anzidetta aveva fatto evolvere la tutela  del  paesaggio  verso
criteri  gestionali  e dinamici: sotto tale profilo, dette previsioni
di piano si risolvono nell'espropriazione di fatto del diritto  della
opponente, che ne chiede, quindi, la modifica;
   25)   opposizione  presentata  da  Margherita  campo,  che,  nella
qualita' di  proprietaria  di  un  appezzamento  di  terreno  sito  a
Favignana, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le
previsioni  del  piano territoriale paesistico, ambito 7, nella parte
in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime  normativo  della
tutela   integrale,   dove   non   e'   consentito   nessun  tipo  di
trasformazione urbanistica o edilizia, si appalesano errate,  nonche'
illegittime.  Cio' perche' il terreno non avrebbe caratteri di pregio
tali da giustificare simile divieto, senza che, tra l'altro, il piano
territoriale   paesistico    contenga    motivazioni    a    supporto
dell'inserimento  del  terreno  medesimo  nell'area di conservazione.
Per dette  motivazioni,  l'opponente,  ritenendo  che  l'ambiente  in
questione  abbia  il  carattere, invero assai comune, della macchio e
gariche, e fatto presente che l'area era stata inserita nella riserva
orientata oggi caducata dalla nota sentenza del  T.A.R.  di  Palermo,
chiede la rettifica del piano territoriale paesistico;
   26) opposizione proposta dall'ing. Antonino Campo & C. Costruzioni
ed  Impianti  s.n.c.,  che,  nella  qualita'  di  proprietaria  di un
appezzamento di terreno sito in Favignana, con atto pervenuto  il  28
febbraio  1995,  ha ritenuto erronee ed illegittime le previsioni del
piano  territoriale  paesistico,  ambito  19,  nella  parte  in   cui
assoggettano  quel  lotto di terreno al regime normativo degli ambiti
agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale, per i  quali  e'
esclusa  ogni  trasformazione  urbanistica  ed edilizia. Cio' perche'
l'inserimento del terreno in questione in detto ambito  appare  privo
di  motivazioni,  non  apparendo in tal senso sufficiente che la zona
sia  classificata  come  zona  a  livello   di   sensibilita'   "MA":
valutazione  questa che, per l'opponente, appare meramente soggettiva
non  essendo  fondata  su  riscontri  obiettivi.  L'opponente,  fatto
presente  che  nell'area  esistono  altri  insediamenti  regolarmente
autorizzati, che la Soprintendenza dei beni culturali  ed  ambientali
di  Trapani aveva gia' autorizzato la costruzione di due immobili sul
terreno in argomento, giusta parere  del  29  febbraio  1992,  e  che
l'area  in  esame  era  stata  inserita  nella  zona  B della riserva
naturale decaduta  per  la  nota  decisione  del  T.A.R.,  chiede  la
modifica del piano in esame;
   27)  opposizione proposta dall'ing. Antonio Campo & C. Costruzioni
ed Impianti  s.n.c.,  che,  nella  qualita'  di  proprietaria  di  un
appezzamento  di terreno sito a Favignana, nel vecchio centro urbano,
con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha  ritenuto  illegittime  ed
errate  nel  merito  le previsioni del piano territoriale paesistico,
tavola 11b - carta della conservazione  e  della  trasformazione  del
territorio   -  nella  parte  in  cui  hanno  inserito  quel  terreno
nell'ambito 30, assoggettandolo alla normativa di attuazione  di  cui
all'art.  10,  lett.  b.1,  che  non  consente  ne'  costruzioni, ne'
parcheggi, ne' scivoli all'interno delle cave urbane. Per la societa'
opponente, il modo  con  cui  il  piano  territoriale  paesistico  ha
trattato   il   tema   delle   cave   nel  centro  urbano  appare  in
contraddizione con il modo di costruire consolidato per secoli, senza
che sussistano motivazioni per un indirizzo  che  si  pone  come  una
inversione  di  tendenza rispetto alla direttiva del C.R.U. n. 82 del
29 giugno 1983 e ai pareri della Soprintendenza dei beni culturali ed
ambientali di Trapani, che ha autorizzato l'inserimento di  complessi
edilizi  nell'area  delle cave, come nella vicina via Esperanto. Cio'
deve ritenersi dovuto, per la societa' opponente,  ad  una  imprecisa
conoscenza  dei  luoghi,  perche'  la  tutela dei giardini nelle cave
sarebbe assicurata  solo  dove  insistono  abitazioni.  Quanto  sopra
impone,  per  l'opponente,  la rettifica delle cennate previsioni del
piano;
   28) opposizione proposta dal Ministero di grazia e giustizia, che,
con  atto  pervenuto  il  10  dicembre  1994,  premesso  che  per  la
realizzazione  a  Favignana  di  un nuovo complesso penitenziario era
stata scelta un'area  ricadente  in  contrada  Mustazzello,  all'uopo
destinata  dal  consiglio  comunale  di  Favignana con delibera del 2
agosto 1988 e che, in considerazione dei vincoli paesistici  gravanti
su  detta  area,  era  stata  concordata  una nuova allocazione della
struttura carceraria in contrada Arena, rileva che quest'ultima  zona
e'   sottoposta   dal  piano  territoriale  paesistico  a  misure  di
salvaguardia archeologiche.  Queste  impongono  un  ridimensionamento
dell'area di sedime del carcere tale da rendere la struttura inidonea
alla sua funzione. Permanendo l'esigenza di realizzare a Favignana un
penitenziario,  la  cui  migliore  sede  rimane  quella  di  contrada
Mustazzello, l'amministrazione opponente chiede una variante al piano
territoriale  paesistico  che  preveda  la  riconferma  dell'area  in
contrada  Mustazzello  quale  area di sedime per la costruzione della
nuova casa di reclusione;
   Viste  le  opposizioni  ed  osservazioni avverso il suddetto piano
presentate oltre i termini di legge, qui trasmesse con la nota  della
Soprintendenza  di  Trapani  n.  6157  del  7  giugno  1995,  ed,  in
particolare:
   1) opposizione presentata dalla Agricola  Levanzana  s.r.l.,  che,
quale  proprietaria  di  aree  e manufatti nell'isola di Levanzo, con
atto pervenuto il 6 marzo 1995 ha rilevato  che  la  metodologia  del
piano  contrasta  con le disposizioni contenute nell'art. 1 bis della
legge n. 431/85, in quanto detto piano, piu'  che  la  valorizzazione
del  territorio, comporta una mummificazione dello stesso territorio,
vagheggiando uno sviluppo economico, legato all'attivita' agricola  e
silvo-pastorale,   che   e'  contrario  alle  tendenze  del  mercato.
Piuttosto che tali utopistiche indicazioni, la societa'  auspica  una
piu'  attenta  analisi  del territorio, che possa individuare le aree
che si prestano ad ospitare interventi edilizi non  intensivi  e  che
possa  rendere giustizia dei criteri del tutto incomprensibili, con i
quali  e'  stata  effettuata la perimetrazione dei singoli ambiti, la
quale determina l'assoggettamento a una diversa  disciplina  di  aree
sostanzialmente  omogenee.  Per  questi motivi, la societa' opponente
chiede la revisione  degli  ambiti  e  delle  norme,  per  consentire
interventi di microedificazione a scopo turistico stagionale;
   Ritenuto  opportuno  pronunziarsi  in  ordine  a tutti i suesposti
reclami, opposizioni e proposte, anche se  tardivi,  e  acquisito  in
merito  il  parere  della speciale commissione, espresso nella seduta
del  29  settembre  1995,  e  le  controdeduzioni  della   competente
soprintendenza; trasmesse con nota prot. n. 7472 del 20 luglio 1993;
   Ritenuto  sulla scorta dei suddetti pareri, di dovere rigettare le
seguenti opposizioni e reclami in quanto:
   - con riferimento all'opposizione descritta sub. 1),  proposta  da
Antonio  Poma,  e  alla  richiesta,  ivi  contenuta,  di vincolare ad
eco-museo  l'area  della  cava  abbandonata,   si   rileva   la   non
corrispondenza  della  richiesta  medesima a un interesse generale e,
piu' specificatamente, all'interesse  pubblico  cui  presiede  questa
amministrazione. L'area anzidetta risulta, infatti, gia' impegnata da
un  complesso  turistico,  che  si  appartiene  all'opponente,  e  la
destinazione proposta non inciderebbe in alcun modo sulle  condizioni
di conservazione del luogo;
   -  con  riferimento alle opposizioni proposte da Anna Maria Ponzo,
Cielomar s.r.l., Giuseppe Novara e  Liliana  Maida,  Diego  Gandolfo,
Margherita   Campo,   ing.  Antonino  Campo  s.n.c.,  rispettivamente
descritte sub. 2), 4), 6), 10), 25) e  26),  e  al  rilievo  ad  esse
comune,  secondo  il  quale  i caratteri paesaggistici del territorio
sarebbero privi di interesse e non giustificherebbero,  comunque,  le
previsioni restrittive adottate dal piano, si osserva che le esigenze
di   tutela   recepite   dal   piano   territoriale   paesistico  non
corrispondono soltanto alle componenti botaniche  delle  varie  aree,
ma,    soprattutto,    all'interesse    pubblico,    dettato    dalle
caratteristiche  del  sito,  alla  conservazione   di   tali   ambiti
territoriali  o  perche'  facenti  parte  della costa, ovvero perche'
parti di emergenze paesaggistiche e geologiche. In tutti questi casi,
non rileva, ai fini della tutela paesaggistica dei luoghi, la rarita'
o meno dei  caratteri  naturali  delle  aree  considerate  dal  piano
territoriale paesistico.
   Il  concetto  di  paesaggio,  nella concezione fatta propria dalla
legge n. 431/85 e postulata dalla pianificazione ivi prescritta,  con
corrisponde, infatti, alla valenza estetica di un determinato sito e,
quindi,  alla  sua  maggiore  o  minore attrattiva o singolarita', ma
piuttosto  alla  forma  ed  all'immagine  dell'ambiente   globalmente
considerato,  e  come tale suscettibile di essere protetto ogni volta
che possano intervenire  incontrollate  modificazioni  della  realta'
naturale.  Le  previsioni  del piano, censurate agli opponenti, sono,
quindi, corrispondenti allo stato dei luoghi e si palesano legittime,
intervenendo  a  salvaguardia  di  beni  di  interesse  paesaggistico
rilevante   in   se',   come   infungibili   risorse  paesaggistiche,
scenografiche  e  ambientali,   o   per   le   loro   caratteristiche
naturalistiche e storico testimoniali, la cui configurazione verrebbe
irreparabilmente sconvolta da trasformazioni edilizie anche minime.
   La  singolarita'  e  l'importanza  dei  beni protetti e' del resto
facilmente ricavabile dalla lettura degli  elaborati  del  piano,  ai
quali si rinvia;
   -  con  riferimento all'opposizione descritta sub. 3), proposta da
Leonardo e Stella Casubolo e al rilievo, ivi  contenuto,  secondo  il
quale  il  piano territoriale paesistico non corrisponde alle attuali
tendenze di sfruttamento edilizio del territorio, si  rileva  che  il
piano  paesistico,  se  pure  deve  muovere le mosse dall'analisi dei
luoghi (sotto tale profilo, l'area su cui verte l'opposizione risulta
utilizzata per colture  erbacee  e  mosaici  di  coltura),  non  deve
risolversi   nella   mera   certificazione   dell'attuale  condizione
dell'ambiente, ma ben puo' e deve indicare - sulla base  dello  stato
del    paesaggio    e   delle   sue   potenzialita'   -   i   criteri
tecnico-scientifici dello sviluppo territoriale;
   - con  riferimento  al  rilievo,  comune  alle  opposizioni  sopra
descritte  sub  4),  5  (Media  s.r.l.),  10, 11 (Diego Gandolfo), 13
(Francesco Cernigliaro) 15  (Egadi  Tourist  s.r.l.),  19  (Salvatore
Campo e Antonia Emilia Torrente) e 26, secondo il quale le previsioni
del   piano   territoriale  paesistico  sarebbero  in  contrasto  con
precedenti   autorizzazioni   di   volta    in    volta    rilasciate
precedentemente dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali
di  Trapani,  si  osserva che questa circostanza non si risolve in un
vizio logico-procedurale del  piano  territoriale  paesistico  e  non
incide sulla validita' delle sue analisi, stante anche la intervenuta
immodificabilita'  del  territorio,  giusto  decreto  n.  6095 del 25
maggio 1993 e la sua attuale conservazione.
   Detta circostanza e la successiva  acquisizione  delle  risultanze
del  piano giustificano, piuttosto, una rimeditazione, da parte della
competente autorita', dei  provvedimenti  autorizzativi  efficaci  ma
ancora non eseguiti;
   -  quanto  al  rilievo, contenuto nelle opposizioni descritte sub.
7) (Gustavo Ponze'), 12 (Diego Gandolfo), 14 (Giuseppa e Giuseppe  Li
Volsi)  e  20  (Adele Docci), secondo il quale le limitazioni imposte
dal piano non corrispondono a motivazioni archeologicamente  fondate,
si  osserva  che,  al  contrario,  precedenti indagini e ritrovamenti
sorreggono le previsioni del piano territoriale paesistico, le quali,
del resto, non si concretano in un  vincolo  archeologico,  ma  nella
prescrizione   di   effettuare   saggi  archeologici  prima  di  ogni
intervento che si  voglia  eventualmente  porre  in  essere  in  quei
luoghi.  In  particolare,  nel  terreno  sito  in  contrada  Bosco  a
Favignana (opposizione n. 7), gli studi  condotti,  i  cui  risultati
sono  riportati  nelle  schede  archeologiche  32  e  34  del  piano,
dimostrano  l'interesse  archeologico  e  paleontologico  del   sito,
indicando  con  certezza  la presenza di testimonianze archeologiche;
nell'area di Mulino a Vento  a  Favignana  (opposizione  n.  12),  il
ritrovamento  di  una  tomba  a  grotticella con ceramiche di impasto
configura una presumibile presenza  archeologica,  da  accertare  con
apposite   indagini;   il  terreno  prossimo  alla  Grotta  Grande  o
Cascavaddu a  Levanzo,  nella  quale  sono  stati  rinvenuti  oggetti
preistorici,  e' da intendersi archeologicamente connesso alla grotta
e, pertanto, soggetto ad indagini prima di ogni eventuale  intervento
(opposizioni 14 e 20);
   -   quanto   alle  opposizioni  descritte  sub.  8)  e  sub.  27),
rispettivamente proposte dalla AZ  Alimentari  s.n.c.  e  dalla  ing.
Campo  Antonino  s.n.c.,  si  rileva che le cave urbane alle quali si
riferiscono gli opponenti sono un elemento caratterizzante il tessuto
urbano di Favignana: esse  costituiscono  delle  corti  interne  agli
isolati, utilizzati da sempre come orti e giardini.
   Il  piano  territoriale paesistico sancisce opportunamente la loro
tutela, che deve estendersi anche laddove non sia presente un vero  e
proprio  giardino, sia per la potenzialita' del bene (non compromesso
dal transeunte stato di abbandono), sia perche' la collocazione delle
cave  nel   centro   storico   comporta,   evidentemente,   il   loro
assoggettamento  alla  particolare  tutela  prevista  per  il tessuto
urbano;
   - quanto all'opposizione descritta  sub.  9),  proposta  da  Diego
Gandolfo,  si  rileva che il piano, contrariamente a quanto affermato
dall'opponente, consente la  prosecuzione  dell'attivita'  estrattiva
nei  limiti  delle  autorizzazioni  gia' rilasciate, con l'obbligo di
procedere al  recupero  ambientale.  Questa  disposizione,  contenuta
nell'art.  64,  va  correlata a quella dell'art. 9, che prevede negli
ambiti  del  paesaggio  della  cava  la  realizzazione  di  un  museo
all'aperto.  E'  questa una disposizione evidentemente programmatica,
la cui lettura deve avvenire in modo sistematico con le  altre  norme
di  piano  e non gia', come risulta dalla prospettata opposizione, in
modo del tutto decontestualizzato. Quanto al divieto di aprire  nuove
cave,  esso,  prima  che  dal  piano  paesistico,  era stato disposto
dall'art. 7 della legge regionale n. 24/91, norma di salvaguardia che
rinvia ad apposito momento di programmazione (piano  regionale  delle
cave);
   -  con riferimento al rilievo contenuto nell'opposizione descritta
sub. 11), proposta da Diego Gandolfo, secondo il quale  nell'area  su
cui  essa  verte  non  vi  sarebbero  situazioni tali da giustificare
l'imposizione di un recupero ambientale e paesistico, si  rileva  che
il  degrado attuale di questo territorio e' al contrario testimoniato
dalla prossimita' ad una discarica incontrollata, abbandonata, che si
e' tentato senza successo di ricoprire mediante  terreno  vegetale  o
sfabbricidi:   coerentemente  dunque  il  piano  prescrive  un  piano
esecutivo  di  riqualificazione  ambientale,  che  preveda   adeguati
interventi di bonifica compatibili con il paesaggio agricolo e con le
valenze  paesaggistiche  dell'area  di  Cala  Rossa, finalizzata alla
rimozione dei detrattori e alla bonifica del territorio;
   - con riferimento all'opposizione descritta sub. 16), proposta  da
Giuseppe Campo e altri, si rileva che le disposizioni contenute nelle
norme di attuazione del piano territoriale paesistico sono in realta'
del  tutto conformi alla lettera e alla ratio della legge n.  431/85,
in  quanto  dirette a salvaguardare l'identita' storico-culturale, la
qualita' dell'ambiente e le risorse territoriali. I criteri stabiliti
dal piano territoriale paesistico tendono a uno sviluppo  compatibile
con  l'ambiente  e  corrispondono, cosi' come la perimetrazione degli
ambiti territoriali, a una attenta analisi degli  aspetti  geologici,
morfologici  e vegetazionali e delle trasformazioni antropiche, cosi'
come  e'  dato  rilevare  dalle  tavole  di  analisi,  facenti  parte
integrante e sostanziale del piano, al cui contenuto si rinvia;
   -  con  riferimento  alle  opposizioni  descritte  sub. 17) e 18),
entrambe proposte  dall'associazione  A.C.LE.,  e  alle  osservazioni
della Agricolo Levanzana s.r.l., peraltro irrituali, perche' prodotte
dopo  la  scadenza del termine previsto dalla legge, si rileva che il
lamentato difetto di istruttoria e' insussistente. Al  contrario,  la
documentazione   analitica   e  descrittiva  del  piano  territoriale
paesistico, contiene l'ampio supporto motivazionale delle  previsioni
del  piano,  che  discendono  dalla natura dei luoghi.  I vari ambiti
territoriali nei quali il  piano  divide  l'isola  di  Levanzo  e  le
conseguenti previsioni normative, discendono infatti dalle specifiche
emergenze   geomorfologiche,   botanico-vegetazionali   e  geologiche
riscontrabili sul territorio e corrispondono alle  loro  esigenze  di
tutela.  Va  in  questa  direzione  l'opzione  effettuata  dal  piano
territoriale paesistico rispetto all'attivita' agricola,  dettata  al
di  la'  della  crisi  contingente  del  settore, dalla necessita' di
salvaguardare la potenzialita' del  suolo:  sotto  tale  profilo,  la
norma  contenuta  nell'art.  75 non limita l'agro-turismo, ma tende a
regolamentare l'esercizio, ponendosi, comunque, come norma  residuale
rispetto  alle  previsioni  della  legge  n.  730/85  e  delle  leggi
regionali n. 25/94 e n. 71/78, la piena operativita' delle quali  non
e'  revocata  in  dubbio.  Nessuna  conseguenza  comporta  la mancata
cognizione preventiva da parte dell'opponente delle fasi  istruttorie
e  degli  accertamenti  attraverso i quali la competente autorita' ha
acquisito la  conoscenza  del  territorio  trasfusa  nello  strumento
pianificatorio:  quest'ultimo  e', infatti, atto di programmazione, e
quindi  e'  escluso  dai  procedimenti  dei  quali  debba  darsi   la
comunicazione  di  avvio.  La  priorita' dell'interesse pubblico alla
conservazione del paesaggio, fondata sull'art. 9 della  Costituzione,
e  il carattere di generalita' degli atti della tutela paesaggistica,
hanno del resto  indotto  la  giurisprudenza  (T.A.R.    Abruzzo,  28
ottobre   1993,   n.  527)  ad  escludere  che  del  procedimento  di
imposizione del vincolo di notevole interesse ambientale (e quindi, a
maggior ragione, del  piano  paesistico)  debba  darsi  comunicazione
dell'avvio  al  comune.  Cio'  perche'  non puo' darsi della legge n.
241/90 e dei principi da essa accolti  una  interpretazione  tesa  ad
espanderne  senza  limiti  l'applicazione.  Se il comune non e' parte
necessaria del procedimento, deve evidentemente ritenersi che neppure
lo sia l'associazione opponente.  Ne' sono condivisibili  le  censure
di   incostituzionalita'   del  piano  territoriale  paesistico.  E',
infatti, noto  che  la  tutela  del  paesaggio,  e  il  potere-dovere
conseguentemente  attribuito dall'ordinamento all'Amministrazione dei
beni culturali, con il concorso di tutte le pubbliche istruzioni,  si
configurano  come  strumento  per  raggiungere  una regolazione degli
interventi che contribuisca all'attuazione dei fini costituzionali e,
fra essi, alla trasformazione sociale imposta dall'art. 3,  comma  2,
della Costituzione.
   E'  nel  quadro  di  questa norma fondamentale che si sostanzia la
tutela  paesistica,  mirante  con   lo   strumento   urbanistico   di
pianificazione,  obbligatoriamente  previsto dalla legge n. 431/85, a
regolare gli interventi umani sul territorio in modo da conservare la
continuita' culturale della comunita' e migliorare la qualita'  della
vita e le possibilita' di sviluppo della persona;
   - con riferimento all'opposizione descritta sub. 21), proposta dal
consiglio comunale di Favignana e ad alcuni dei rilievi ivi contenuti
che  assorbono tra l'altro le doglianze riportate nell'opposizione n.
22),  proposta   da   Adriana   Gandolfo   ed   altri,   si   osserva
preliminarmente che il piano territoriale paesistico e il P.R.G. sono
due  strumenti  autonomi,  del  tutto  diversi quanto a presupposti e
contenuti. Ne consegue che un P.R.G. in corso di formazione non  puo'
non  precludere  all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali
l'esercizio della  potesta'  di  adottare  i  provvedimenti  ritenuti
necessari  per  la tutela paesistica di quel sito. Tra questi rientra
evidentemente il piano territoriale paesistico, con il quale  vengono
regolati i processi di trasformazione di un territorio di particolare
interesse  paesaggistico,  gia'  sottoposto,  per  effetto del citato
decreto n.  2677/91, al regime previsto dalla legge n. 1497/39. Scopo
del piano e' quello di impedire che  l'utilizzo  di  quel  territorio
avvenga  in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica e, per tale
finalita',  viene  stabilito  a  priori  -  superando  l'episodicita'
inevitabilmente connessa ai semplici interventi autorizzativi - l'uso
che  puo'  essere  consentito  per ciascuna zona e pertanto, anche il
divieto di  costruzione,  ove,  questa  appaia  pregiudizievole  alla
bellezza   panoramica   che  si  intende  proteggere.  Il  regime  di
utilizzazione previsto e' dettato dalla valenza  paesaggistica  delle
varie  aree,  dimostrata  dalle  analisi  che corredano lo strumento.
Sotto questo profilo, il piano territoriale paesistico si e' tradotto
nella programmazione dell'azione di  salvaguardia  di  un  territorio
gia'  dichiarato  di notevole interesse pubblico ai sensi della legge
n.   1497/39, ma non ha  comportato  nuovi  o  maggiori  vincoli.  In
particolare,  con  il  piano  territoriale  paesistico non sono state
reiterate le misure di salvaguardia correlate alla  riserva  naturale
caducata   da  una  decisione  del  giudice  amministrativo;  e  cio'
oltretutto, per l'assoluta diversita' della fattispecie, che  rientra
nelle attribuzioni di altro ramo dell'Amministrazione regionale.
   Ne' sono stati imposti vincoli archeologici.
   La   sovrapposizione   delle  previsioni  del  piano  territoriale
paesistico a quelle del P.R.G. in  fieri  rientra  nell'ambito  delle
previsioni  normative,  che  conferiscono  al  primo  il  compito  di
individuare limiti allo sviluppo urbano per le finalita' della tutela
del  paesaggio,  rimanendo  invece   deferita   alla   pianificazione
urbanistica  la  regolamentazione  dello  sviluppo. Per l'analisi del
paesaggio  e  delle  sue  trasformazioni,  si  e'  reso   necessario,
comunque, al contrario di quanto adombrato dall'opponente, uno studio
della realta' socio economica delle isole che, piu' specificatamente,
ha  avuto  riguardo  alle  risorse naturalistiche e culturali. Queste
sono limitate, e vanno di conseguenza tutelate e preservate: la  loro
utilizzazione, soprattutto per processi di trasformazione insediative
deve  prendere  le  mosse dalle potenzialita' che essi offrono e deve
garantire il permanere dei loro caratteri essenziali.
   Si  rileva ancora che le indicazioni del piano relative all'ambito
26 non sono in contrasto ne' con lo stato dei luoghi,  caratterizzati
dalla   presenza  di  alcuni  insediamenti  turistico  alberghieri  e
residenziali, ne' con  la  finalita'  di  tutela  propria  del  piano
territoriale  paesistico:  sotto tale profilo, la lettura delle norme
di  piano  data  dall'opponente   e'   fortemente   incompleta,   non
considerando  che, giusta il disposto della rubrica A.2, punto 4, gli
interventi consentiti debbono  avere  i  caratteri  dell'insediamento
agricolo  e,  soprattutto,  potranno  essere  realizzati  soltanto se
previsti dal P.R.G. e  attuati  attraverso  piani  esecutivi.  Quanto
all'asserita   mancanza   di  collaborazione  tra  la  Soprintendenza
procedente  e  il  comune,  va  in  contrario  osservato  che   detta
collaborazione risulta essere stata attivata dalla Soprintendenza con
nota  n.  1074  del  5 febbraio 1993. In successivi momenti, venivano
chiesti e acquisiti dal comune  elementi  utili  alla  redazione  del
piano  territoriale paesistico (cfr. note prot. n. 8655 del 6 ottobre
1993 e prot. n. 4620/ut del 18 novembre 1993) e venivano forniti,  su
richiesta del comune, elementi desunti dal piano paesistico allora in
corso  di  redazione (cfr. nota prot. n.  10844 del 9 dicembre 1993):
e' quindi destituita di  fondamento  la  censura  all'uopo  sollevata
dall'organo  consiliare.  Le ulteriori doleances, afferenti il merito
delle previsioni di  piano,  non  dimostrano,  in  generale,  la  non
idoneita'  di quelle disposizioni e del piano territoriale paesistico
nel suo complesso, ad assolvere alle funzioni dovute che sono  quelle
di  fissare le condizioni che consentano ad altri e diversi strumenti
di  pianificazione  di  prevedere  uno  sviluppo  socio-economico   e
urbanistico che non comprometta le realta' culturali e paesaggistiche
delle isole Egadi;
   -  con  riferimento  all'opposizione  proposta dalla FA.CO. s.r.l.
descritta sub. 24), si rileva che le previsioni adottate per la  zona
su  cui  verte  l'opposizione  (art.  10) sono motivate, come e' dato
rilevare dagli elaborati del piano, dalla presenza nell'ambito 22  di
colture   erbacee  e  dalla  accertata  potenzialita'  della  risorsa
agricola;
   - con riferimento all'opposizione descritta sub. 28), proposta dal
Ministero di grazia e giustizia, e al rilievo ivi contenuto,  secondo
il  quale l'area in contrada Mustazzello a Favignana, sarebbe la piu'
idonea ad ospitare la costruzione della nuova casa di reclusione,  si
osserva  che, sulla base del forte impatto ambientale e paesistico di
quell'opera, la sua allocazione ipotizzabile e' quella nella contrada
Arena, come inequivocamente risulta dai criteri all'uopo  individuati
dall'art.  69  delle  norme  di  piano.  La  contrada  Mustazzello e'
inidonea, dal punto di vista paesistico  e  ambientale,  ad  ospitare
un'opera   cosi'   impegnativa,   che  ne  stravolgerebbe  l'aspetto,
caratterizzata dal paesaggio agricolo a campi  chiusi,  testimonianza
della cultura tradizionale isolana.
   Ritenuto, sulla scorta dei suddetti pareri, di dovere parzialmente
accogliere  alcuni  dei  sopra  descritti reclami e opposizioni e, in
particolare:
   -  nell'opposizione  descritta  sub   1),   laddove   si   rileva,
l'opportunita'  di unificare quanto previsto negli ambiti 33, 34 e 35
circa le attivita' compatibili e gli interventi ammessi, al  fine  di
escludere  la realizzazione di infrastrutture ed impianti nell'ambito
34.  Si  ritiene  di  dovere  condividere  e  fare   proprie   queste
considerazioni, perche' preordinate al recupero ambientale della cava
e  del  suo  intorno  e,  quindi, corrispondenti agli scopi del piano
paesistico;
   - nell'opposizione descritta sub 3), laddove si rileva che  l'art.
7.5,   non  consentendo  nuove  edificazioni,  di  fatto  impedirebbe
l'esercizio delle attivita' che il P.T.P. vorrebbe invece incentivare
(agropastorizia, escursionismo, ecc.). Si ritiene opportuno  chiarire
detta  norma,  precisando  che  essa  ha  valore  di  norma residuale
rispetto alle disposizioni  di  legge  che  disciplinano  l'esercizio
delle  attivita'  agrituristiche (legge n. 730/85; leggi regionale n.
71/78 e n. 25/94);
   - nell'opposizione descritta sub 5), laddove si rileva una valenza
marcatamente urbanistica del  P.T.P.,  che  finirebbe  per  impartire
prescrizioni che la legge non demanda a questo tipo di strumento.
   Si   ritiene,   pur  nell'inconsistenza  del  rilievo,  di  dovere
integrare la normativa di piano, precisando che i  singoli  progetti,
nell'ambito  in argomento, dovranno corrispondere alla pianificazione
esecutiva comunale, o,  in  sua  assenza,  a  specifici  progetti  di
riqualificazione ambientale di iniziativa privata;
   - nelle opposizioni descritte sub. 7), 12), 14), 20 e 28), laddove
si  rileva  l'introduzione di vincoli archeologici mediante il P.T.P.
Cosi' non e',  limitandosi  le  censurate  disposizioni  di  piano  a
prescrivere,    in    alcune    aree    motivatamente    individuate,
l'effettuazione di indagini archeologiche in occasione  di  eventuali
interventi in quelle zone.
   Si ritiene di dovere chiarire, in tal senso, le norme di piano:
   - nelle opposizioni descritte sub 15) e 21), laddove si rileva che
l'art.  70,  nella  sua  attuale formulazione, impedisce l'esecuzione
delle opere autorizzate dalla Soprintendenza e di quelli i cui lavori
siano gia' iniziati, se in contrasto  con  le  norme  del  P.T.P.  Si
ritiene  che  il  testo  della disposizione anzi cennata debba essere
rivisto  in  conformita'  ai  criteri  generali  sull'efficacia   dei
provvedimenti  nel  tempo,  e  agli  indirizzi  interpretativi  sulla
inoperativita' dei vincoli sopravvenuti alle  opere  gia'  intraprese
(Cass., III, 22 maggio 1987, n. 1137);
   -   nell'opposizione   descritta   sub   21),  laddove  si  reputa
vessatoria, tra le altre, la disposizione  dell'art.  48,  che  vieta
l'utilizzo  a solarium o altro delle coperture degli ultimi piani. Si
ritiene che, in conformita' alla ratio della norma, essa debba essere
integrata, precisando che cio' che si vuole inibire e' la crescita  e
il profilare di strutture fisse sui lastrici solari;
   -  nell'opposizione  descritta  sub  23),  proposta della Miramare
Camping-Village s.r.l., laddove si rileva il contrasto tra i  divieti
previsti  dal  piano  nell'ambito  25  e  le  previsioni  della legge
regionale n.  14/82,  che  consente  di  realizzare,  nelle  aree  di
campeggio, manufatti allestiti per il pernottamento.
   Si  ritiene  indispensabile chiarire le disposizioni in argomento,
precisando che le stesse hanno  valore  residuale  e  non  comportano
limiti  o  divieti all'applicazione della suddetta legge regionale n.
14/82, cosi' come di ogni altra norma vigente;
   - nell'opposizione descritta sub 28) laddove non si  condivide  la
individuazione   dell'area   ove   realizzare   una  nuova  struttura
carceraria. Nel confermare le valutazioni  e  le  analisi  in  merito
espresse  nel  piano,  si  ritiene  utile precisare il disposto della
norma che si riferisce a detta infrastruttura;
   -  nei  rilievi espressi dall'Agricola Levanzana s.r.l., dai quali
si evince che, nell'isola di Levanzo, gli ambiti territoriali 8  e  9
sono  riportati  nella tav. 10 del piano, ma non sono citati nll'art.
9, lett. a) delle norme. E' questa una omissione derivata da un  mero
errore materiale, e si ritiene debba provvedersi in merito apportando
le dovute integrazioni al testo dell'art. 9, lett. a), delle norme di
piano.
   Ritenuto  di  dovere,  conseguentemente,  modificare  il  testo di
alcune norme facenti parte  del  P.T.P.  precedentemente  adottato  e
pubblicato, e precisamente:
   "Art.  7,  punto  5,  quarto  comma:  Ai  fini  dell'esercizio  di
attivita' agrituristiche non sono consentite nuove costruzioni se non
nel  rispetto  delle  norme  vigenti;  sono  invece  consentiti   gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto
delle  caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e
delle caratteristiche ambientali delle zone interessate";
   "Art. 9, lett. a.1), secondo comma:  Questa  categoria  di  tutela
interessa  a Favignana gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; a Levanzo gli
ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; a Marettimo gli ambiti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; a Marone ambito 1";
   "Art. 10, lett.  a.2),  punto  4,  lett.  i):  Nell'ambito  25  la
presenza  di  aree  attrezzate  con impianti sportivi e con residenza
turistico-ricettiva  richiede,  se  non  nel  rispetto  delle   norme
vigenti,  l'inedificabilita'  delle  aree  ricadenti  nella  zona  di
rispetto della costa; la tutela con conseguente inedificabilita'  del
versante  collinare  e  il  recupero  della cava esistente, la tutela
delle aree agricole piu'  pianeggianti  sulle  quali  sono  possibili
limitati   interventi   finalizzati   a   soddisfare  il  bisogno  di
attrezzature "senza cubatura" che dovranno  inserirsi  nel  paesaggio
senza alterare la percezione del versante collinare da punti di vista
anche  ravvicinati  e  ponendo particolare attenzione ai parametri di
visibilita' dal mare";
   "Art. 10, lett. C2, n. 2: Sono compatibili  con  le  finalita'  di
tutela  dei  suddetti  ambiti  le attivita' forestali, agropastorali,
didattico  ricreativo.  Gli  interventi  dovranno   essere   definiti
attraverso   un   piano   di  recupero  ambientale  e  devono  essere
compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze  naturali  di
Cala  Rossa  e devono essere finalizzati al recupero ambientale, alla
rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica cosi'
come previsto dalle norme";
   "Art. 10,  lett.  c.3),  punto  4,  cpv.  sub  a):  Interventi  di
riqualificazione   ambientale   e   riordino   urbano  subordinati  a
pianificazione esecutiva comunale o, in mancanza di questa, a singoli
interventi di iniziativa privata,  con  particolare  attenzione  agli
aspetti di qualificazione paesistico ambientale";
   "Art.  40,  primo  comma:  Al  fine di rendere i siti archeologici
pienamente tutelati nel loro ambiente il piu' possibile  integro,  si
sono individuate delle aree di rispetto";
   "Art.  48,  secondo  comma:  Per  tutti  gli edifici ricadenti nel
centro storico e' fatto divieto  di  utilizzare  le  coperture  degli
ultimi  piani degli edifici a solarium o altro con l'uso di strutture
fisse";
   "Art.  69,  secondo  comma,  primo alinea: Sia localizzata in aree
gia' fortemente urbanizzate, di cui all'art. 10, lett. a.3), come  e'
nella tradizione di Favignana";
   "Art.  70: Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della
legge n. 1497/39,  alla  data  di  adozione  del  piano  territoriale
paesistico  possono  essere realizzate se non in contrasto con le sue
prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della
legge n. 1497/39, iniziate  in  data  anteriore  all'imposizione  del
vincolo  di  immodificabilita' temporanee di cui alla legge regionale
n. 15/91 possono essere completate, anche in contrasto con  le  norme
di  piano,  solo  se la realizzazione di essi rispetti tempi, forme e
modalita' delle autorizzazioni connesse".
   Ritenuto inoltre,  su  proposta  della  speciale  commissione,  di
correggere  la  tav.  10  degli  elaborati di piano onde eliminare la
discordanza riscontrata tra questa e la norma contenuta all'art.  10,
lett. a.1) punto 2, laddove tra le attivita' compatibili negli ambiti
del paesaggio agrario di valore storico ambientale non e' menzionata,
al  contrario  di  quanto  avviene nella tav. 10, quella residenziale
turistica;
   Ritenuto, infine,  su  proposta  della  speciale  commissione,  di
dovere  apportare  le  correzioni  materiali  meglio  evidenziate nel
verbale del 29 settembre 1995, all'art. 9, lett. a), all'art. 9 lett.
b.1) e all'art. 9, lett. b.2) delle norme di attuazione;
   Ritenuto per il testo di confermare integralmente il contenuto del
piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati, cosi' come
in precedenza adottati e pubblicati ai sensi della legge n.  1497/39;
   Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico  interesse,  in
adempimento  alla norma contenuta all'art. 1 bis della legge 8 agosto
1985, n. 431, per sottoporre a normativa d'uso  e  di  valorizzazione
ambientale  il  territorio  di  Favignana, in considerazione dei suoi
specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del
sopra descritto piano territoriale  paesistico,  compilato  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge n. 1497/39, in conformita' ai pareri della
speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del  regolamento
approvato con il R.D. n. 1357/40;
   Rilevato  che  l'approvazione  del  piano  territoriale paesistico
comporta l'obbligo  per  i  proprietari,  possessori  o  detentori  a
qualsiasi  titolo,  degli  immobili  ricadenti  nella  zona vincolata
sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire le  opere  conformi
alle  previsioni  di detto strumento e di acquisire, preventivamente,
la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali;
   Ritenuto  che  l'imposizione  della   suddetta   limitazione   non
determina,  tuttavia, una lesione indennizzabile, perche' rientra tra
i provvedimenti certificativi, e non  costitutivi,  di  un  interesse
pubblico  insito  nella  cosa  e che e' preesistente all'insorgere di
pretese giuridiche su di essa;
   Ritenuto per le  suesposte  motivazioni  di  approvare,  ai  sensi
dell'art.  1  bis  della  legge  n.  431/85 e dell'art. 3 della legge
regionale n. 80/77  il  piano  territoriale  paesistico  delle  Isole
Egadi, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e
correzioni, sopra meglio evidenziate;
   Ritenuto  di dovere, conseguentemente, sottoporre il territorio di
Favignana alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente
parte   del   piano    territoriale    paesistico,    che    integra,
regolamentandolo,  il vincolo paesaggistico di cui al decreto n. 2677
del 10 agosto 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1
   Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1  bis
della  legge  n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77,
e' approvato il piano territoriale paesaggistico delle  Isole  Egadi,
risultante  dagli  elaborati grafici, dalla relazione generale, dalle
norme di attuazione e dalle schede  descrittive  che,  unitamente  ai
verbali delle sedute del 15 giugno 1994 e del 29 settembre 1995 della
speciale  commissione  di  cui  al  R.D. n. 1357/1940, si allegano al
presente decreto come parte integrante e sostanziale.