IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede la predisposizione di un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite massinio di 15.500 unita', dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, come individuate nell'articolo stesso; Visto il decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale e' stato approvato il piano di pensionamenti anticipati previsto dal citato art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994, che ha riservato novecentoventi unita' prepensionabili in favore delle imprese del settore siderurgico, non ricomprese nella tabella allegata al predetto decreto, per le quali si sarebbe dovuto procedere, in adesione a programmi comunitari di riduzione delle capacita' produttive, all'accertamento dell'effettiva riduzione - da realizzarsi attraverso la distruzione degli impianti - entro il 31 dicembre 1995; Considerato che il completamento delle operazioni predette non e' avvenuto entro la data fissata del 31 dicembre 1995, per il protrarsi del procedimento di approvazione, da parte della Commissione europea, dei piani di riduzione delle capacita' produttive notificati dal Governo italiano, con conseguente fissazione di nuovi termini per il completamento delle operazioni medesime; Considerata l'opportunita' di dover procedere, per consentire il rispetto della scadenza temporale prevista dal piano triennale 1994-96 di pensionamenti anticipati, alla ripartizione dei novecentoventi posti di cui all'art. 2 del richiamato decreto 7 dicembre 1994 e ritenuta la necessita' di definire nuovi criteri in base ai quali dar corso alla suddetta ripartizione; Considerata, pertanto, l'opportunita' di assegnare i predetti pensionamenti anticipati alle imprese siderurgiche interessate sulla base dell'adesione di queste ultime a programmi comunitari di riduzione della capacita' produttiva approvati dalla Commissione della Unione europea, della sussistenza di un atto formale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che individui l'esatta capacita' produttiva da ridurre, della conseguente manifestazione di consenso da parte dell'impresa, nonche' della dichiarazione dell'impresa medesima di procedere, ai fini dell'assegnazione dei pensionamenti anticipati, alla distruzione degli impianti; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore siderurgico; Intervenuto il concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Decreta: Art. 1. La riserva di novecentoventi unita' prepensionabili di cui all'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e' attribuita, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) adesione dell'impresa interessata a programmi comunitari di riduzione della capacita' produttiva approvati dalla Commissione della Unione europea entro il 31 agosto 1996; 2) sussistenza di atto formale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che individui, per l'impresa interessata, l'esatta capacita' produttiva da ridurre; 3) manifestazione di volonta', da parte dell'impresa, di porre in atto la suddetta riduzione di capacita' produttiva; 4) dichiarazione del rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di procedere, ai fini dell'assegnazione dei pensionamenti anticipati, alla distruzione degli impianti.