IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  16  maggio  1994,   n.   299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
che  prevede  la  predisposizione  di  un  piano   di   pensionamenti
anticipati  per  il triennio 1994-1996, nel limite massinio di 15.500
unita',  dei  dipendenti  dalle  imprese  industriali   del   settore
siderurgico   pubblico   e   privato,   nonche'   dalle   imprese  di
impiantistica industriale nel settore siderurgico,  come  individuate
nell'articolo stesso;
  Visto  il  decreto  7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i  Ministri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e  del  tesoro, con il quale e' stato
approvato il piano di pensionamenti anticipati  previsto  dal  citato
art.  8  del  decreto-legge  16  maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994, che ha
riservato  novecentoventi  unita'  prepensionabili  in  favore  delle
imprese   del  settore  siderurgico,  non  ricomprese  nella  tabella
allegata  al  predetto  decreto,  per  le  quali  si  sarebbe  dovuto
procedere,  in  adesione  a  programmi  comunitari di riduzione delle
capacita' produttive, all'accertamento dell'effettiva riduzione -  da
realizzarsi  attraverso  la  distruzione degli impianti - entro il 31
dicembre 1995;
  Considerato che il completamento delle operazioni predette  non  e'
avvenuto entro la data fissata del 31 dicembre 1995, per il protrarsi
del procedimento di approvazione, da parte della Commissione europea,
dei  piani  di  riduzione  delle  capacita' produttive notificati dal
Governo italiano, con conseguente fissazione di nuovi termini per  il
completamento delle operazioni medesime;
  Considerata  l'opportunita'  di  dover procedere, per consentire il
rispetto  della  scadenza  temporale  prevista  dal  piano  triennale
1994-96   di   pensionamenti   anticipati,   alla   ripartizione  dei
novecentoventi posti di cui  all'art.  2  del  richiamato  decreto  7
dicembre  1994  e ritenuta la necessita' di definire nuovi criteri in
base ai quali dar corso alla suddetta ripartizione;
  Considerata,  pertanto,  l'opportunita'  di  assegnare  i  predetti
pensionamenti  anticipati alle imprese siderurgiche interessate sulla
base  dell'adesione  di  queste  ultime  a  programmi  comunitari  di
riduzione  della  capacita'  produttiva  approvati  dalla Commissione
della Unione europea,  della  sussistenza  di  un  atto  formale  del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  che
individui l'esatta capacita' produttiva da ridurre, della conseguente
manifestazione di  consenso  da  parte  dell'impresa,  nonche'  della
dichiarazione   dell'impresa   medesima   di   procedere,   ai   fini
dell'assegnazione  dei  pensionamenti  anticipati,  alla  distruzione
degli impianti;
  Sentite le organizzazioni sindacali dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori del settore siderurgico;
  Intervenuto   il   concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La riserva di novecentoventi unita' prepensionabili di cui all'art.
2 del decreto 7  dicembre  1994  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato  e  del  tesoro,  e'  attribuita,  fermo
restando  quanto  disposto  dall'art.  8  del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994,  n.  451,  alle  imprese  che  siano  in  possesso dei seguenti
requisiti:
   1) adesione dell'impresa interessata  a  programmi  comunitari  di
riduzione  della  capacita'  produttiva  approvati  dalla Commissione
della Unione europea entro il 31 agosto 1996;
   2) sussistenza di atto formale del  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato,   che   individui,   per  l'impresa
interessata, l'esatta capacita' produttiva da ridurre;
   3) manifestazione di volonta', da parte dell'impresa, di porre  in
atto la suddetta riduzione di capacita' produttiva;
   4)  dichiarazione  del  rappresentante dell'impresa, resa ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di procedere, ai  fini
dell'assegnazione  dei  pensionamenti  anticipati,  alla  distruzione
degli impianti.