Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione  di  origine  controllata   "Castelli   Romani",   gia'
riconosciuta   come   indicazione   geografica   tipica  con  decreto
dirigenziale del 22 novembre 1995, ha espresso parere  favorevole  al
suo  accoglimento  proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di  cui
appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
      a denominazione di origine controllata "Castelli Romani"
                               Art. 1.
   La denominazione  di  origine  controllata  "Castelli  Romani"  e'
riservata  ai  vini  bianco,  rosso  e rosato, nelle tipologie secco,
amabile, frizzante e, limitatamente al rosso, anche  nella  tipologia
novello, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il  vino  a denominazione di origine controllata "Castelli Romani"
bianco  nelle  tipologie  secco,  amabile  e  frizzante  deve  essere
ottenuto  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito
aziendale, disgiuntamente o  congiuntamente,  dai  vitigni:  Malvasia
(bianca  di  Candia  e puntinata) e Trebbiano (toscano, romagnolo, di
Soave, verde e giallo).
   Alla produzione di  detto  vino  possono  concorrere,  da  soli  o
congiuntamente,   altri  vitigni  a  bacca  bianca  raccomandati  e/o
autorizzati, rispettivamente per le province di Roma e  Latina,  fino
ad un massimo del 30%.
   Il  vino  a denominazione di origine controllata "Castelli Romani"
rosso nelle tipologie  secco,  amabile,  frizzante  e  novello,  deve
essere   ottenuto   dalle   uve   provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito aziendale, disgiuntamente o congiuntamente, dai  vitigni:
Cesanese, Merlot, Montepulciano, Nero buono e Sangiovese.
   Alla  produzione  di  detto  vino  possono  concorrere,  da soli o
congiuntamente,  altri  vitigni  a  bacca   nera   raccomandati   e/o
autorizzati,  rispettivamente  per le province di Roma e Latina, fino
ad un massimo del 15%.
   Il vino a denominazione di origine controllata  "Castelli  Romani"
rosato  nelle  tipologie  secco,  amabile  e  frizzante,  deve essere
ottenuto dall'uvaggio tra uve a bacca bianca ed uve a  bacca  nera  o
dalla  lavorazione  in  rosato delle uve a bacca nera provenienti dai
vigneti di cui ai precedenti commi.
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine controllata "Castelli Romani" devono  essere  prodotte  nella
zona  appresso  indicata  che  comprende,  in  provincia di Roma, gli
interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano  Laziale,
Ariccia,  Castel  Galdolfo,  Ciampino,  Colonna, Frascati, Genzano di
Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano,  Marino,  Monteporzio  Catone,
Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e
parte  dei  territori  amministrativi  dei  seguenti  comuni:  Ardea,
Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma ed,  in  provincia  di  Latina,
l'intero  territorio  amministrativo  del  comune di Cori e parte dei
territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia.
   La delimitazione della zona stessa  viene  di  seguito  descritta:
partendo  in  senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della
via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il  percorso
di  quest'ultimo  sino  all'incrocio  con la via Laurentina, deviando
verso sud segue la via Laurentina  sino  al  punto  di  incrocio  (km
28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di
Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto
d'incrocio  con  la  via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via
Nettunense,  in  direzione  nord  raggiunge  il  confine  provinciale
Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di
Aprilia.  La  linea di demarcazione segue tale confine verso sud sino
ad incrociare il Fosso Leschione che percorre  verso  sud  fino  alla
confluenza con il Fosso di Carano risalendo verso est sino al confine
delle province di Roma e Latina.
   Continua  in  direttrice  est  lungo il confine provinciale sino a
raggiungere il fosso della Crocetta, segue verso Sud lungo la  strada
provinciale  che  costeggia  il  sopracitato  fosso e lungo la stessa
scavalca  la  s.s.  148,  circoscrive  il   perimetro   dell'impianto
enologico  Co.Pro.Vi.  e  a  ritroso  rifacendo lo stesso percorso si
ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale. Continua  verso
est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in localita' Colle dei
Marchigiani  in  comune  di  Cisterna  di  Latina e prosegue lungo la
stessa in direzione  sud  est  fino  all'incrocio  con  il  fosso  di
Cisterna.
   Risale   lungo  il  fosso  di  Cisterna  in  direzione  nord  sino
all'incrocio con  la  strada  Cisterna-Cori,  segue  tale  strada  in
direzione  nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori
in localita' Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del
territorio del  comune  di  Cori,  dapprima  in  direzione  sud,  poi
sud-est,   quindi  verso  nord  e  nord-ovest  raggiunge  il  confine
provinciale in prossimita' della strada Giulianello-Artena. Segue  il
confine  provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il confine
tra  i  comuni  di  Artena  e  Lariano  nei  pressi   della   Fontana
Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca
di Papa, Rocca Priora sino alla localita' Colle di Fuori.
   Procede,  quindi  verso  nord sulla strada Valle dei Gocchi, dalla
quale prosegue lungo il confine del territorio comunale di  Zagarolo,
dapprima  in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi,
in  localita'  Corzanello,  in  direzione  sud  sino  alla  localita'
Casella.  Di  tale localita' lascia il confine del comune di Zagarolo
per discendere verso sud-ovest sulla  via  dell'Acquafelice  sino  al
ponte  di  Pantano  dove si raccorda con la via Casilina al km 21,00.
Percorre la via Casilina in direzione  Roma  sino  ad  incrociare  il
G.R.A.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine  contollata  "Castelli
Romani"  devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a  conferire  alle  uve   ed   al   vino   derivato   le   specifiche
caratteristiche di qualita'.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non  modificare  le  caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata
ogni pratica di forzatura.
   E' ammessa l'irrigazione di  soccorso  in  annate  particolarmente
secche.  La  resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Castelli Romani" e' di  t  16,5
per la tipologia bianco e t 16 per le tipologie rosso e rosato.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Castelli  Romani" devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%  i  limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   La   regione   Lazio,   sentite  le  organizzazioni  di  categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo'  stabilire,
con proprio decreto un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore  a  quello  fissato dal presente disciplinare di produzione
dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
   Per   i  vigneti  di  nuovo  impianto,  o  oggetto  di  reimpianto
successivo alla data di entrata in vigore del presente  disciplinare,
il  numero  di  ceppi  ad  ettaro non dovra' essere inferiore a 1.100
calcolati sul sesto di impianto e come forme di allevamento  dovranno
essere  utilizzate  quelle  tradizionali:  Guyot,  Cordone Speronato,
Cortina pendente, CDG, Tendone e Cortina semplice.
   Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini
della  denominazione  di  origine  controllata  "Castelli  Romani" un
titolo alcolometrico volumico naturale minino del 10%.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata "Castelli Romani", ivi compresa la elaborazione dei  vini
frizzanti,   devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di
produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi  locali,
leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atti a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche.
   Tuttavia,  il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, su  domanda  degli  interessati,  puo'  autorizzare
l'effettuazione di tali operazioni in impianti vinicoli situati al di
fuori  della  zona  di  produzione  di  cui  all'art.  3 del presente
disciplinare di produzione, purche' detti impianti siano  ubicati  in
comuni  compresi  solo  in  parte nella zona di produzione medesima e
venga  dimostrata  l'utilizzazione   della   indicazione   geografica
"Castelli  Romani"  da almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al  73%
per la tipologia bianco e al 70% per le tipologie rosso e rosato.
   Qualora  tali  rese superino le percentuali sopra indicate, ma non
oltre, rispettivamente, il 78% e il  75%  le  eccedenze  non  avranno
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre dette ultime
percentuali,   decade   il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
   I vini a denominazione di origine controllata  "Castelli  Romani",
all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
  "Castelli Romani" bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore:  fruttato,  intenso,  ricorda  l'uva  ammostata  nel  tipo
novello;
    sapore: fresco, armonico, secco talvolta frizzante e/o amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  "Castelli Romani" rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso, talvolta con tonalita' rubino;
    odore: fruttato, intenso, vinoso;
    sapore: fresco, armonico, secco, talvolta frizzante e/o amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  "Castelli Romani" rosso:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore:  vinoso, persistente, caratteristico, fruttato per il tipo
novello;
    sapore: fresco, armonico, secco, rotondo, talvolta frizzante  e/o
amabile, vivace e fragrante per il tipo novello;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei  vini  di  modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti
sopraindicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di  origine  controllata "Castelli Romani" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione,  diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi  "extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato",  "vecchio"  e
similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   E'  consentito, altresi', l'impiego di indicazioni geografiche che
facciano riferimento a  comuni,  frazioni,  aree,  zone  e  localita'
comprese nelle zone delimitate dal precedente art. 3.
   Nella  designazione del vino a denominazione d'origine controllata
"Castelli Romani" puo'  essere  utilizzata  la  menzione  "vigna",  a
condizione  che  sia  seguita  dal  corrispondente  toponimo,  che la
relativa superificie  sia  distintamente  specificata  nell'Albo  dei
vigneti,  che  la vinificazione e conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga
riportata  sia  nella  denuncia  delle  uve, sia nei registri che nei
documenti di accompagnamento.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "Viticultore",  "Fattoria",  "Tenuta",
"Feudo",  "Podere",  "Cascina"  ed  altri   termini   similari   sono
consentite  in  osservanza  delle  disposizioni  CEE  e  nazionali in
materia.
                               Art. 8.
   I vini a denominazione di origine controllata  "Castelli  Romani",
qualora  confezionati in recipienti di capacita' uguale o inferiore a
5 litri, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di  forma
consona  all'immagine  di  un  vino di qualita' e aventi le capacita'
previste dalle normative comunitaria e nazionale vigenti in materia.
   I recipienti di capacita' da 0,5 a 1,5 litri devono essere  muniti
di una chiusura con tappo di sughero o a vite; per tutti i recipienti
e' esclusa la tappatura con tappo a corona.
   E'  consentita  la  capsula  a  strappo per i recipienti fino a lt
0,375.