IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Catania in data 23 marzo 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso la prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Universita' degli studi di Catania; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 29 agosto 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 13 marzo 1996; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Decreta: Art. 1. L'Universita' degli studi di Catania e' autorizzata ad espletare presso la prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, attivita' di trapianto di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.