IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Vista  l'istanza  presentata dal magnifico rettore dell'Universita'
degli studi di Catania in data  23  marzo  1995  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di
rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso la prima clinica
chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Universita' degli studi
di Catania;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in   data   29  agosto  1995,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 13 marzo 1996;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990,  n.  198,  recante  modifiche  delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Universita' degli studi di Catania e'  autorizzata  ad  espletare
presso  la  prima  clinica  chirurgica generale e terapia chirurgica,
attivita'  di  trapianto  di  rene-pancreas  da  cadavere   a   scopo
terapeutico   prelevato   in   Italia   o   importato   gratuitamente
dall'estero.