LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto  l'art.  12  della legge 23 agosto 1988, n. 400, istititutiva
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il
termine "Conferenza";
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua e precisa le competenze della Conferenza;
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante:  "Misure
urgenti  per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e  dagli
eventi all'uvionali nella prima decade del mese di novembre 1994";
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 691/1994, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  35/1995,  che  dispone che per
l'attuazione  delle  disposizioni  recate  dallo  stesso  art.  1  e'
autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1.000 miliardi;
  Visto  l'art.  5,  comma 1, del decreto-legge n. 691/1994 nel testo
modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che stabilisce che la
Conferenza provvede all'attuazione delle disposizicini  di  cui  agli
articoli 1, 2, 3. 3-bis e 9 della legge stessa;
  Vista,  in  particolare, la lettera a) del richiamato art. 5, comma
1, del decreto-legge  n.  691/1994,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  n.  35/1995,  che dispone che la Conferenza individua i
criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui  all'art.
1 della stessa legge;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1995,  n. 154, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  1995,  n.   265,   recante:
"Ulteriori  interventi  in  favore  delle zone alluvionate negli anni
1993-1994";
  Visto l'art. 2, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  n.
154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che
dispone  che  possano  beneficiare  dei contributi di cui all'art. 1,
commi 1 e 2, della legge n. 35/1995 rispettivamente i proprietari  di
immobili,  anche  ad  uso non abitativo, che siano andati distrutti o
per i quali non vi sia possibilita' di recupero ed i  proprietari  di
immobili, anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente
all'unica via di accesso;
  Visto  il  decreto-legge  29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1996,  n.  74,   recante:
"Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi
calamitosi  del  1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti
alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile";
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5-novies, del decreto-legge
n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  74/1996,
che dispone, tra l'altro, che i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e
2,  del  decreto-legge  n.  691/1994,  convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 35/1995, i cui immobili debbono essere ricostruiti  in
altre  zone  del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto
di ordinanze sindacali conseguenti a divieti  imposti  dall'Autorita'
di  bacino  del Po, possono inoltrare, entro e non oltre il 30 aprile
1996, apposite domande ai sindaci del comune in cui sono ubicati  gli
immobili  e  che  l'accoglimento  di  dette  domande  e  le eventuali
erogazioni possono aver luogo nei limiti dei  benefici  previsti  dal
citato  art.  1  del decreto-legge n. 691/1994 e delle disponibilita'
residue all'autorizzazione di spesa di cui al comma  4  del  medesimo
art. 1;
  Tenuto  conto  delle  riduzioni  alla  autorizzazione  di spesa per
l'anno 1996 di cui all'art.  1,  comma  4,  della  legge  n.  35/1995
apportate  dall'art  5-ter, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1995,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n.
265, dagli articoli 1-ter commi 1 e 3, 1-sexies,  1-septies  e  4-ter
del   decreto-legge   28   agosto   1995,  n.  364,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dall'art.  1  del
decreto-legge  2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, e dagli articoli 10,  comma  1,
11,  commi  1  e  4, e 16 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;
  Vista la nota prot. n. 2903/U.R. dell'8 marzo 1996 con la quale  il
responsabile dell'unita' di ricostruzione di cui al comitato previsto
dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1995, n. 22, ha comunicato che gli
stanziamenti  di  legge  previsti  per  l'anno  1996  coprono anche i
fabbisogni derivanti dall'applicazione  del  disposto  dell'art.  12,
comma 5-novies, della legge 26 febbraio 1996, n. 74;
  Ritenuta  l'urgenza  di  dare  attuazione  al disposto dell'art. 5,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                      Disposizioni finanziarie
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge   19   dicembre   1994,   n.   691,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35, a valere sulle
residue disponibilita' dell'autorizzazione di  spesa  di  lire  1.000
miliardi  per  l'anno  1996  di cui all'art. 1, comma 4, della stessa
legge, e' disposta l'assegnazione di lire 111 (centoundici)  miliardi
da destinare alle seguenti finalita':
    a)  lire  41 miliardi da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1,
commi 1 e 2, della citata legge  n.  35/1995  che  hanno  avuto  beni
immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali;
    b)  lire  10 miliardi da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1,
commi 1 e 2, della ripetuta legge  n.  35/1995  per  fare  fronte  ai
maggiori oneri derivanti dalla valutazione dei danni sulla base delle
perizie;
    c)  lire  60  miliardi  da assegnare, ai sensi dell'art. 2, commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  3  maggio  1995,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ai
soggetti  proprietari di beni immobili ad uso non abitativo distrutti
o danneggiati dagli eventi alluvionali.
  2. Ai fini di cui al comma 1 si  applicano  le  procedure  previste
dall'art.  2 della deliberazone adottata da questa Conferenza in data
12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 39 del 16 febbraio 1995.