IL COMITATO ISTITUZIONALE Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare gli articoli 12 e 17; Visto il decreot del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Arno"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente: "Disposizioni in materia di risorse idriche"; Vista l'ordinanza sindacale del sindaco di Chiusi n. 40 dell'11 aprile 1994, concernente l'uso di presidi sanitari in agricoltura; Considerato che negli ultimi anni, e piu' precisamente giugno 1986-giugno 1988-agosto 1993, si sono verificati nel lago di Chiusi, da cui viene prelevata l'acqua ad uso potabile per il civico acquedotto, inquinamenti di tipo chimico e biologico provenienti in principale modo dalle attivita' agricole che vengono svolte nelle immediate vicinanze delle sponde, con danni ingentissimi al servizio pubblico ed al patrimonio ittico e ambientale mai risarciti con provvedimenti legislativi, statali e regionali, e che tale situazione ha individuato, al di la' delle emergenze, la necessita' di effettuare interventi strutturali di regimazione delle acque e di regolamentazione della destinazione d'uso del bacino; Considerato che l'amministrazione comunale di Chiusi e il C.I.G.A.F., quale ente gestore del civico acquedotto, hanno accertato che il livello delle acque del lago di Chiusi si e' abbassato ad una quota rappresentante il minimo storico e tale da determinare il possibile blocco irreversibile dell'approvvigionamento idrico, con conseguente stato di grave emergenza; Considerato che questa Autorita' di bacino ha individuato, per quanto attiene il lago di Chiusi e gli affluenti, aree su cui e' ancora possibile intervenire in ordine alle primarie finalita' dell'interesse pubblico e della sicurezza igienico-sanitaria della popolazione (visto l'uso idropotabile delle acque); Dato atto che sono in corso specifiche valutazioni da parte di questa autorita' per verificare tra gli interventi di tutela di tutto il bacino imbrifero, previsti in un progetto unico articolato ed integrato col piano di bacino del fiume Arno, quelli che si rendono necessari e per i quali non esistono altre soluzioni tecniche alternative di pari efficacia per conseguire una prima riduzione dei rischi prima evidenziati; Rilevato inoltre, dalle indagini effettuate dalla U.S.L. e dal C.N.R. di Perugia, che le acque del lago sono classificabili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515 come A2 e classificate, a causa dei rischi di cui sopra, A3 e che le lavorazioni agricole, in particolar modo, provocano anche gravi problemi d'interramento; Visto che i progetti di risistemazione del bacino prodotti negli anni concordano tutti sulle stesse priorita' (vedi il progetto commissionato dalla regione Toscana; il progetto Italimpianti, commissionato dalla provincia di Siena, etc); Rilevato che, dalle indagini effettuate, il lago di Chiusi ha subito e subisce danni rilevanti da interventi antropici, per cui si rende necessario intervenire urgentemente, sia sotto il profilo idraulico, idrogeologico e agricolo, per il ripristino di condizione di sicurezza; Visto l'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone "... in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvagurdia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...)"; Assunte e valutate le osservazioni del sindaco del comune di Chiusi; Considerato che nel corso della seduta del comitato istituzionale del 15 aprile 1996, il comitato medesimo ha preso atto del duplice impegno, assunto dalla regione Toscana, ad attivare, in primo luogo, la' dove necessario, le misure previste dal regolamento C.E.E. n. 2078/92 per gli interventi speciali inerenti l'indennizzo ai coltivatori per la modifica dei sistemi colturali e, in secondo luogo, ad emanare apposite ordinanze presidenziali per il divieto di emungimento, qualora ricorra questa necessita'; Considerato inoltre che nel corso della suddetta seduta e' stato preso atto della richiesta della regione Umbria di sospendere decisioni riguardanti il territorio di sua competenza; Preso atto della richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, formulata nel corso della seduta del comitato istituzionale del 15 aprile 1996, inerente la opportunita' di concedere ai coltivatori, i cui fondi sono interessati dalla adottanda misura di salvaguardia, di completare il ciclo di raccolta per le colture in atto; Ritenuto, peraltro, che l'eventuale prelievo idrico dovra' avvenire in maniera che il livello dell'acqua del lago e degli affluenti immissari non scenda al di sotto della soglia idrometrica di m 248,50 sul livello del mare, cosi' come disposto dall'art. 2, secondo comma, del protocollo di intesa, datato 12 dicembre 1995, tra regione Toscana, regione Umbria, Autorita' di bacino, provveditorati alle opere pubbliche, provincia di Siena, comune di Chiusi, in attuazione del decreto-legge n. 257/94 e legge n. 36/94; Visto anche il sopracitato protocollo d'intesa, datato12 dicembre 1995, nel quale sono contemplati, altresi', interventi finalizzati al recupero ambientale, idraulico, idrogeologico, attraverso misure a breve e a medio termine; Visto il verbale della seduta del 15 aprile 1996 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 183/1989 dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e ambientali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale dell'Autorita' di bacino; Delibera: Art. 1. di porre sotto vincolo di non coltivazione agricola, di non utilizzazione per allevamenti zootecnici e di non edificazione, o comunque di non modifica del territorio, per motivi igienico-sanitari, idraulici e idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi dell'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa, fino all'approvazione del piano di bacino (piano stralcio relativo al settore "Qualita' delle acque") e, comunque, per un periodo non superiore a anni tre a decorrere dall'esecutivita' del presente provvedimento, le seguenti aree, cosi' come delimitate nella cartografia, che costituisce parte integrante della presente delibera: A) n. 2 lotti di proprieta' demaniale, costituiti dalle seguenti particelle catastali (area delimitata con tratto continuo rosso fine): foglio 15, particelle numeri 15, 16, 17, 26, 48, 52, 53, 54, 55; foglio 17, particelle numeri 27, 28, 33, 46, 47, 48, 74, 67 del foglio 17; foglio 17, particelle numeri 1, 2,3, 4, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 62, 63; B) area compresa tra il confine demaniale ed il perimetro esterno, indicato nella cartografia (indicato nella cartografia allegata alla presente delibera con tratto continuo, colore rosso, fine) con linea continua rossa, piu' spessa ed identificata con la lettera A); C) aree interessanti i seguenti corsi d'acqua: n. 1 fiume Tresa; n. 2 torrente Montelungo; n. 3 fosso Rielle; n. 4 come identificato nella cartografia; n. 5 fosso Gragnano; n. 6 fosso della Ripa; nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, come identificati in cartografia. Si da' atto che le aste dei corsi d'acqua numeri 1, 2, 3, 5 e 6 sono classificate di seconda categoria. Le rimanenti aste dei corsi d'acqua elencate hanno una fascia di protezione assoluta di una ampiezza di metri 10 dal ciglio del corso d'acqua o di pari ampiezza dall'argine esterno, ove esistente e in tutti i casi una lunghezza non inferiore a metri 500 a partire dal perimetro esterno dell'area sottoposta a misura di salvaguardia. Le aree vincolate ricadono nel territorio della regione Toscana - provincia di Siena e della regione Umbria - provincia di Perugia ed interessano i comuni di Chiusi (Siena) e Castiglione del Lago (Perugia). La presente misura di salvaguardia e' adottata nella sua interezza e per l'intero territorio sopradetto; l'esecutivita' della stessa e' sospesa temporaneamente per i territori compresi nell'ambito della regione Umbria, sino al perfezionamento delle intese avviate con detta Regione.