IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n. 183, recante: "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo",  ed  in
particolare gli articoli 12 e 17;
  Visto  il  decreot del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume
Arno";
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante  disposizioni
integrative alla citata legge n. 183/1989;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
  Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente: "Disposizioni in
materia di risorse idriche";
  Vista  l'ordinanza  sindacale  del  sindaco di Chiusi n. 40 dell'11
aprile 1994, concernente l'uso di presidi sanitari in agricoltura;
  Considerato che negli  ultimi  anni,  e  piu'  precisamente  giugno
1986-giugno  1988-agosto 1993, si sono verificati nel lago di Chiusi,
da cui  viene  prelevata  l'acqua  ad  uso  potabile  per  il  civico
acquedotto,  inquinamenti  di tipo chimico e biologico provenienti in
principale modo dalle attivita' agricole  che  vengono  svolte  nelle
immediate  vicinanze delle sponde, con danni ingentissimi al servizio
pubblico ed al patrimonio  ittico  e  ambientale  mai  risarciti  con
provvedimenti legislativi, statali e regionali, e che tale situazione
ha   individuato,  al  di  la'  delle  emergenze,  la  necessita'  di
effettuare interventi strutturali di regimazione  delle  acque  e  di
regolamentazione della destinazione d'uso del bacino;
  Considerato   che   l'amministrazione   comunale  di  Chiusi  e  il
C.I.G.A.F., quale ente gestore del civico acquedotto, hanno accertato
che il livello delle acque del lago di Chiusi si e' abbassato ad  una
quota  rappresentante  il  minimo  storico  e  tale da determinare il
possibile blocco irreversibile  dell'approvvigionamento  idrico,  con
conseguente stato di grave emergenza;
  Considerato  che  questa  Autorita'  di  bacino ha individuato, per
quanto attiene il lago di Chiusi e gli  affluenti,  aree  su  cui  e'
ancora  possibile  intervenire  in  ordine  alle  primarie  finalita'
dell'interesse pubblico e della  sicurezza  igienico-sanitaria  della
popolazione (visto l'uso idropotabile delle acque);
  Dato  atto  che  sono  in  corso specifiche valutazioni da parte di
questa autorita' per verificare tra gli interventi di tutela di tutto
il bacino imbrifero, previsti in  un  progetto  unico  articolato  ed
integrato  col  piano di bacino del fiume Arno, quelli che si rendono
necessari e  per  i  quali  non  esistono  altre  soluzioni  tecniche
alternative  di pari efficacia per conseguire una prima riduzione dei
rischi prima evidenziati;
  Rilevato inoltre, dalle indagini  effettuate  dalla  U.S.L.  e  dal
C.N.R.  di  Perugia,  che  le  acque del lago sono classificabili, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  1982,  n.
515 come A2 e classificate, a causa dei rischi di cui sopra, A3 e che
le  lavorazioni  agricole,  in particolar modo, provocano anche gravi
problemi d'interramento;
  Visto  che  i  progetti di risistemazione del bacino prodotti negli
anni concordano  tutti  sulle  stesse  priorita'  (vedi  il  progetto
commissionato   dalla  regione  Toscana;  il  progetto  Italimpianti,
commissionato dalla provincia di Siena, etc);
  Rilevato che, dalle indagini  effettuate,  il  lago  di  Chiusi  ha
subito  e subisce danni rilevanti da interventi antropici, per cui si
rende necessario  intervenire  urgentemente,  sia  sotto  il  profilo
idraulico,  idrogeologico e agricolo, per il ripristino di condizione
di sicurezza;
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  398,  cosi'
come  modificato  ed  integrato dalla legge di conversione 4 dicembre
1993, n. 493, che dispone "... in attesa dell'approvazione del  piano
di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale,
adottano  misure di salvagurdia (...). Le misure di salvaguardia sono
immediatamente vincolanti e restano in vigore  fino  all'approvazione
del  piano  di  bacino  e comunque per un periodo non superiore a tre
anni (...)";
  Assunte e valutate  le  osservazioni  del  sindaco  del  comune  di
Chiusi;
  Considerato  che  nel corso della seduta del comitato istituzionale
del 15 aprile 1996, il comitato medesimo ha preso  atto  del  duplice
impegno,  assunto dalla regione Toscana, ad attivare, in primo luogo,
la' dove necessario, le misure previste  dal  regolamento  C.E.E.  n.
2078/92   per   gli  interventi  speciali  inerenti  l'indennizzo  ai
coltivatori per la modifica  dei  sistemi  colturali  e,  in  secondo
luogo,  ad emanare apposite ordinanze presidenziali per il divieto di
emungimento, qualora ricorra questa necessita';
  Considerato inoltre che nel corso della suddetta  seduta  e'  stato
preso  atto  della  richiesta  della  regione  Umbria  di  sospendere
decisioni riguardanti il territorio di sua competenza;
  Preso atto della richiesta del Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali, formulata nel corso della seduta del comitato
istituzionale  del  15  aprile  1996,  inerente  la  opportunita'  di
concedere  ai  coltivatori,  i  cui  fondi  sono  interessati   dalla
adottanda  misura di salvaguardia, di completare il ciclo di raccolta
per le colture in atto;
  Ritenuto, peraltro, che l'eventuale prelievo idrico dovra' avvenire
in maniera che il livello  dell'acqua  del  lago  e  degli  affluenti
immissari non scenda al di sotto della soglia idrometrica di m 248,50
sul livello del mare, cosi' come disposto dall'art. 2, secondo comma,
del  protocollo  di  intesa,  datato  12  dicembre  1995, tra regione
Toscana, regione Umbria, Autorita'  di  bacino,  provveditorati  alle
opere  pubbliche, provincia di Siena, comune di Chiusi, in attuazione
del decreto-legge n. 257/94 e legge n. 36/94;
  Visto anche il sopracitato protocollo d'intesa,  datato12  dicembre
1995, nel quale sono contemplati, altresi', interventi finalizzati al
recupero  ambientale,  idraulico,  idrogeologico, attraverso misure a
breve e a medio termine;
  Visto il verbale della seduta del 15 aprile 1996 di questo comitato
istituzionale, costituito  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  n.
183/1989  dei  Ministri  dei  lavori  pubblici,  dell'ambiente, delle
risorse agricole,  alimentari  e  forestali,  dei  beni  culturali  e
ambientali,  dai  presidenti  delle  giunte regionali della Toscana e
dell'Umbria e dal segretario generale dell'Autorita' di bacino;
                              Delibera:
                               Art. 1.
di   porre  sotto  vincolo  di  non  coltivazione  agricola,  di  non
utilizzazione per allevamenti zootecnici e  di  non  edificazione,  o
comunque    di    non    modifica    del   territorio,   per   motivi
igienico-sanitari, idraulici e idrogeologici,  ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito con legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  e  quindi
dell'art.  17,  comma  6-bis  della legge n. 183/1989, secondo quanto
evidenziato in premessa, fino all'approvazione del  piano  di  bacino
(piano  stralcio  relativo  al  settore  "Qualita'  delle  acque") e,
comunque, per un  periodo  non  superiore  a  anni  tre  a  decorrere
dall'esecutivita' del presente provvedimento, le seguenti aree, cosi'
come  delimitate  nella cartografia, che costituisce parte integrante
della presente delibera:
    A) n. 2 lotti di proprieta' demaniale, costituiti dalle  seguenti
particelle  catastali  (area  delimitata  con  tratto  continuo rosso
fine):
    foglio 15, particelle numeri 15, 16, 17, 26, 48, 52, 53, 54, 55;
    foglio 17, particelle numeri 27, 28, 33, 46, 47, 48, 74,  67  del
foglio 17;
    foglio 17, particelle numeri 1, 2,3, 4, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 62, 63;
    B)  area  compresa  tra  il  confine  demaniale  ed  il perimetro
esterno,  indicato  nella  cartografia  (indicato  nella  cartografia
allegata  alla  presente  delibera con tratto continuo, colore rosso,
fine) con linea continua rossa, piu' spessa ed  identificata  con  la
lettera A);
    C) aree interessanti i seguenti corsi d'acqua:
    n. 1 fiume Tresa;
    n. 2 torrente Montelungo;
    n. 3 fosso Rielle;
    n. 4 come identificato nella cartografia;
    n. 5 fosso Gragnano;
    n. 6 fosso della Ripa;
    nn.  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14, 15, come identificati in
cartografia.
  Si da' atto che le aste dei corsi d'acqua numeri 1, 2,  3,  5  e  6
sono  classificate  di seconda categoria. Le rimanenti aste dei corsi
d'acqua elencate hanno una  fascia  di  protezione  assoluta  di  una
ampiezza  di metri 10 dal ciglio del corso d'acqua o di pari ampiezza
dall'argine esterno, ove esistente e in tutti i  casi  una  lunghezza
non  inferiore  a metri 500 a partire dal perimetro esterno dell'area
sottoposta a misura di salvaguardia.
  Le aree vincolate ricadono nel territorio della regione  Toscana  -
provincia  di  Siena e della regione Umbria - provincia di Perugia ed
interessano i  comuni  di  Chiusi  (Siena)  e  Castiglione  del  Lago
(Perugia).
  La  presente misura di salvaguardia e' adottata nella sua interezza
e per l'intero territorio sopradetto; l'esecutivita' della stessa  e'
sospesa  temporaneamente  per  i territori compresi nell'ambito della
regione Umbria, sino al  perfezionamento  delle  intese  avviate  con
detta Regione.