Ai prefetti della Repubblica e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al presidente della provincia autonoma di Trento Al presidente della provincia autonoma di Bolzano Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica (Paragrafo) 1. Premessa. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, ha previsto all'art. 8, la proroga di alcuni termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. In particolare, il comma 1, lettera a), del citato art. 8, dispone che il termine previsto dall'art. 108, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della seconda rata 1996, dei trasferimenti ordinari agli enti locali. Poiche' la citata disposizione non stabilisce alcun termine per la comunicazione dell'avvenuto adempimento, con la presente circolare, vengono stabilite le modalita' per l'applicazione della prescrizione di legge. Il comma 4-bis, dell'art. 29, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserito dall'art. 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, prevede che, l'erogazione della quarta rata del Fondo ordinario 1993, per le province e per i comuni, e' subordinata, unitamente alla presentazione del certificato del bilancio di previsione 1992 ed a quello del conto consuntivo 1990, anche alla certificazione dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilita' e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Molti enti locali risultano tutt'ora sanzionati a causa della mancata attestazione dell'approvazione dei citati regolamenti. Di conseguenza, qualora tali enti, attestino l'avvenuta approvazione del regolamento di contablita', con le integrazioni previste dal decreto legislativo n. 77 del 1995, entro i termini stabiliti con la presente circolare, tale adempimento "sana" anche la situazione pregressa e si puo' provvedere, quindi, all'erogazione della quarta rata del Fondo ordinario 1993. Si rammenta, tuttavia, che la citata disposizione legislativa, consente l'erogazione della quarta rata 1993, agli enti (province e comuni) che hanno approvato sia il regolamento di contabilita' che quello per la disciplina dei contratti. Pertanto, per coloro che non hanno ancora attestato l'avvenuta regolamentazione dei contratti, permane la sospensione della quarta rata del fondo ordinario 1993. (Paragrafo) 2. Adempimenti degli enti locali. L'attestazione dell'avvenuto adeguamento del regolamento di contabilita' previsto dall'art. 108, del decreto legislativo n. 77 del 1995, o dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilita' prevista dal comma 4-bis dell'art. 29 del decreto legislativo n. 504, del 1992, deve essere certificata come da modello allegato (allegato 1) e firmata dal segretario. Per quanto concerne le comunita' montane si rammenta che, ai sensi del citato comma 4-bis dell'art. 29 del decreto-legge n. 504, del 1992, non era previsto alcun adempimento per l'approvazione del regolamento di contabilita' e per quello della disciplina dei contratti. Con l'entrata in vigore dell'ordinamento finanziario e contabile, il legislatore ha riconosciuto l'ambito di applicazione delle norme anche alle comunita' montane e per tale motivo i suddetti enti locali sono obbligati all'adeguamento del regolamento di contabilita'. In conseguenza, l'adempimento, ai sensi del citato art. 8, del decreto-legge n. 444, del 1995, attiene a tutti gli enti locali come individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali per i quali il Ministero dell'interno eroga contributi erariali, e cioe' a province, comuni e comunita' montane. Come precisato in precedenza, il termine per adeguare i regolamenti di contabilita' degli enti locali e' fissato al 30 giugno 1996, ed in caso di inadempienza il Ministero dell'interno applica la sanzione della sospensione della seconda rata 1996, del Fondo ordinario. Al fine di acquisire la certificazione entro i tempi necessari per predisporre il pagamento della seconda semestralita' del contributo spettante a titolo di Fondo ordinario 1996, da erogare entro il mese di settembre ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992, gli enti sono tenuti a far pervenire l'attestato in argomento alle competenti prefetture entro il 15 luglio 1996. (Paragrafo) 3. Sanzioni. In caso di mancata acquisizione della prescritta attestazione, si provvedera' all'applicazione della sanzione di legge mediante sospensione del pagamento della semestralita' del contributo ordinario 1996. Dell'inadempienza viene data comunicazione alle competenti procure regionali presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti. (Paragrafo) 4. Adempimenti delle prefetture. Ciascuna prefetura, previo controllo formale delle attestazioni prodotte dagli enti locali, deve predisporre un elenco riepilogativo come da prospetto allegato (allegato 2), che dovra' pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi settore scientifico - 00184 Roma, entro il 30 luglio 1996. Le citate attestazioni prodotte dagli enti, non dovranno essere inviate a questo Ministero, ma restare agli atti delle prefetture al fine di eventuali controlli da parte degli organi competenti. E' cura delle prefetture diffondere la presente circolare a tutti gli enti interessati, con preghiera di fornire cortese assicurazione. (Paragrafo) 5. Disposizioni generali. Al fine di evitare possibili disguidi nella trasmissione degli atti, con conseguente pregiudizio per gli enti locali, si invitano gli stessi a far pervenire le attestazioni in argomento alle competenti prefetture per le vie brevi ovvero ad accertarsi che le stesse siano giunte a destinazione se inviate a mezzo posta. Analogo invito e' rivolto alle prefetture per il successivo inoltro al Ministero. Le disposizioni, previste nella presente circolare, non si applicano agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta e del Trentino - Alto Adige, alle quali la circolare verra' inviata per opportuna conoscenza. Il direttore generale dell'Amministrazione civile GELATI