Ai prefetti della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione  pubblica  e  gli   affari
                                  regionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo atti Ministero interno  -
                                  Sezione enti locali
                                   Al    Ministero   del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento    delle   entrate   -
                                  Direzione    centrale    per     la
                                  fiscalita' locale
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al   presidente   della   provincia
                                  autonoma di Trento
                                  Al   presidente   della   provincia
                                  autonoma di Bolzano
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
 (Paragrafo) 1. Premessa.
  Il  decreto-legge  27 ottobre 1995, n. 444, coordinato con la legge
di conversione 20 dicembre 1995, n. 539, recante disposizioni urgenti
in materia di finanza locale, ha previsto all'art. 8, la  proroga  di
alcuni  termini  in  materia  di  ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali.
  In particolare, il comma 1, lettera a), del citato art. 8,  dispone
che  il  termine  previsto  dall'art. 108, del decreto legislativo 25
febbraio  1995,  n.  77,  per  l'adeguamento   dei   regolamenti   di
contabilita'  degli  enti  locali  e' prorogato al 30 giugno 1996. In
caso  di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere
il pagamento della seconda rata 1996, dei trasferimenti ordinari agli
enti locali.
  Poiche' la citata disposizione non stabilisce alcun termine per  la
comunicazione  dell'avvenuto  adempimento, con la presente circolare,
vengono stabilite le modalita' per l'applicazione della  prescrizione
di legge.
 Il  comma  4-bis,  dell'art. 29, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, inserito dall'art.  2,  del  decreto-legge  18  gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n.  68,  prevede  che,  l'erogazione  della  quarta  rata  del  Fondo
ordinario 1993, per le province  e  per  i  comuni,  e'  subordinata,
unitamente   alla  presentazione  del  certificato  del  bilancio  di
previsione 1992 ed a quello del conto  consuntivo  1990,  anche  alla
certificazione   dell'avvenuta   approvazione   del   regolamento  di
contabilita' e di quello per la disciplina  dei  contratti,  previsti
dall'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  Molti  enti  locali  risultano  tutt'ora  sanzionati  a causa della
mancata attestazione dell'approvazione  dei  citati  regolamenti.  Di
conseguenza, qualora tali enti, attestino l'avvenuta approvazione del
regolamento  di contablita', con le integrazioni previste dal decreto
legislativo n. 77 del 1995, entro i termini stabiliti con la presente
circolare, tale adempimento "sana" anche la situazione pregressa e si
puo' provvedere, quindi, all'erogazione della quarta rata  del  Fondo
ordinario 1993.
  Si  rammenta,  tuttavia,  che  la  citata disposizione legislativa,
consente l'erogazione della quarta rata 1993, agli enti  (province  e
comuni)  che  hanno  approvato sia il regolamento di contabilita' che
quello per la disciplina dei contratti.
  Pertanto, per coloro che  non  hanno  ancora  attestato  l'avvenuta
regolamentazione  dei  contratti, permane la sospensione della quarta
rata del fondo ordinario 1993.
(Paragrafo) 2. Adempimenti degli enti locali.
  L'attestazione  dell'avvenuto  adeguamento   del   regolamento   di
contabilita'  previsto  dall'art.  108, del decreto legislativo n. 77
del  1995,  o   dell'avvenuta   approvazione   del   regolamento   di
contabilita'  prevista  dal  comma  4-bis  dell'art.  29  del decreto
legislativo n. 504, del 1992, deve essere certificata come da modello
allegato (allegato 1) e firmata dal segretario.
  Per quanto concerne le comunita' montane si rammenta che, ai  sensi
del  citato  comma  4-bis  dell'art. 29 del decreto-legge n. 504, del
1992, non era  previsto  alcun  adempimento  per  l'approvazione  del
regolamento  di  contabilita'  e  per  quello  della  disciplina  dei
contratti.
  Con l'entrata in vigore dell'ordinamento finanziario  e  contabile,
il  legislatore  ha riconosciuto l'ambito di applicazione delle norme
anche alle comunita' montane e per tale motivo i suddetti enti locali
sono obbligati all'adeguamento del regolamento di contabilita'.
  In conseguenza, l'adempimento, ai sensi  del  citato  art.  8,  del
decreto-legge  n. 444, del 1995, attiene a tutti gli enti locali come
individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  77  del
1995,  concernente  l'ordinamento  finanziario e contabile degli enti
locali  per  i  quali  il  Ministero  dell'interno  eroga  contributi
erariali, e cioe' a province, comuni e comunita' montane.
  Come precisato in precedenza, il termine per adeguare i regolamenti
di contabilita' degli enti locali e' fissato al 30 giugno 1996, ed in
caso  di  inadempienza  il Ministero dell'interno applica la sanzione
della sospensione della seconda rata 1996, del Fondo ordinario.
  Al fine di acquisire la certificazione entro i tempi necessari  per
predisporre  il  pagamento della seconda semestralita' del contributo
spettante a titolo di Fondo ordinario 1996, da erogare entro il  mese
di  settembre ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo
n. 504 del 1992, gli enti sono tenuti a far pervenire l'attestato  in
argomento alle competenti prefetture entro il 15 luglio 1996.
(Paragrafo) 3. Sanzioni.
  In  caso  di mancata acquisizione della prescritta attestazione, si
provvedera'  all'applicazione  della  sanzione  di   legge   mediante
sospensione   del   pagamento   della  semestralita'  del  contributo
ordinario  1996.  Dell'inadempienza  viene  data  comunicazione  alle
competenti  procure regionali presso la sezione giurisdizionale della
Corte dei conti.
(Paragrafo) 4. Adempimenti delle prefetture.
  Ciascuna prefetura, previo  controllo  formale  delle  attestazioni
prodotte  dagli enti locali, deve predisporre un elenco riepilogativo
come da prospetto allegato (allegato  2),  che  dovra'  pervenire  al
Ministero  dell'interno  -  Direzione  generale  dell'amministrazione
civile - Direzione centrale per la finanza locale  e  per  i  servizi
finanziari - Ufficio studi settore scientifico - 00184 Roma, entro il
30  luglio  1996.  Le  citate  attestazioni  prodotte dagli enti, non
dovranno essere inviate a questo  Ministero,  ma  restare  agli  atti
delle prefetture al fine di eventuali controlli da parte degli organi
competenti.
  E'  cura  delle prefetture diffondere la presente circolare a tutti
gli enti interessati, con preghiera di fornire cortese assicurazione.
(Paragrafo) 5. Disposizioni generali.
  Al fine di evitare  possibili  disguidi  nella  trasmissione  degli
atti,  con  conseguente  pregiudizio per gli enti locali, si invitano
gli  stessi  a  far  pervenire  le  attestazioni  in  argomento  alle
competenti  prefetture  per  le vie brevi ovvero ad accertarsi che le
stesse siano giunte a destinazione se inviate a mezzo posta.  Analogo
invito  e'  rivolto  alle  prefetture  per  il  successivo inoltro al
Ministero.
  Le  disposizioni,  previste  nella  presente  circolare,   non   si
applicano  agli  enti  locali  appartenenti  alle  regioni  a statuto
speciale della Valle d'Aosta e del Trentino - Alto Adige, alle  quali
la circolare verra' inviata per opportuna conoscenza.
                                     Il direttore generale
                                  dell'Amministrazione civile
                                             GELATI