IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita';
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista  la  legge  9  maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  ed  in
particolare l'art. 16;
  Visto  l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano
triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
che  ha  approvato  il  piano  di  sviluppo  dell'universita'  per il
triennio 1991/93 ed in particolare l'art.11;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  12  aprile  1994,
individuazione    dei    settori    scientifico-disciplinari    degli
insegnamenti universitari, ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  19
novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 maggio 1994,
integrazione  all'allegato  2  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica   12   aprile  1994  recante  individuazione  dei  settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti  universitari,  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e  tecnologica  del  31  aprile  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e  tecnologica  del  22  maggio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la modifica
proposta, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;
  Vista  la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale  nell'adunanza  dell'8 marzo 1996, all'adeguamento ai nuovi
settori scientifico-disciplinari dello statuto dei corsi di laurea  e
di diploma universitario della facolta' di ingegneria;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue:
                              Titolo XI
                       FACOLTA' DI INGEGNERIA
          CORSI DI LAUREA E CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                              Art. 165.
                           Corsi di laurea
  La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree:
   nel settore civile:
    in ingegneria civile;
    in ingegneria edile;
   nel settore dell'informazione:
    in ingegneria elettronica;
    in ingegneria informatica;
   nel settore industriale:
    in ingegneria elettrica;
   intersettoriale:
    in ingegneria per l'ambiente e il territorio.
  La durata degli studi e' di cinque anni.
  L'iscrizione  ai corsi di laurea e' regolata dalle norme vigenti in
materia di accesso agli studi universitari.
                              Art. 166.
                              Indirizzi
  Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi  di
competenze   di   tipo   metodologico   e  di  tecniche  progettuali,
realizzative e di gestione, i corsi di laurea  di  cui  all'art.  165
possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati, oltre che in
orientamenti  definiti  dalla  facolta'  nel  manifesto annuale degli
studi:
  corso di laurea in ingegneria civile:
   indirizzi:
    1) idraulica;
    2) strutture.
  corso di laurea in ingegneria elettronica:
   indirizzi:
    1) microelettronica;
    2) strumentazione;
    3) telecomunicazioni.
  corso di laurea in ingegneria elettrica:
   indirizzi:
    1) automazione industriale;
    2) energia.
  Dell'indirizzo  eventualmente  seguito  viene  fatta  menzione  sul
certificato di laurea.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in
ingegneria .." con la specificazione del corso di laurea seguito.
                              Art. 167.
                 Articolazione del corso degli studi
  Ciascuno  dei  cinque  anni  di corso puo' essere articolato in due
periodi distinti (semestri), ciascuno della durata di almeno  tredici
settimane  di  effettiva  attivita'  didattica.  Al  termine  di ogni
semestre,  e  prima  dell'inizio   del   primo   semestre   dell'anno
successivo, e' prevista una sessione di esami della durata, di norma,
di almeno quattro settimane.
  L'attivita'   didattico-formativa  e'  organizzata  sulla  base  di
"annualita'"   costituite   da   corsi   d'insegnamento    ufficiali,
monodisciplinari    o    integrati.    Il   corso   di   insegnamento
monodisciplinare puo' essere di  durata  intera  (80-120  ore  annue,
corrispondenti  ad  una  annualita')  o  di durata ridotta (40-60 ore
annue, corrispondenti a mezza annualita'). Il corso  di  insegnamento
integrato  e' costituito da due, o al piu' tre, moduli coordinati, di
almeno 20 ore ciascuno, affidati a docenti diversi, che faranno tutti
parte della commissione d'esame.
  In  particolare,  per  il  corso  di  laurea  in  ingegneria  edile
l'attivita' didattica comprende:
   laboratori  progettuali  di  60  ore ciascuno, effettuati sotto la
guida collegiale di piu' docenti;
   stage  secondo  specifici  programmi  predisposti   dagli   organi
competenti per ogni anno accademico;
   seminari integrativi.
  L'attivita'   didattica   di  ciascun  corso  di  laurea  (lezioni,
esercitazioni  teoriche  e  pratiche,  laboratori,  seminari,   corsi
monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove
parziali  di  accertamento,  correzione e discussione di progetti, di
elaborati, attivita' di tirocinio, etc.) comprende almeno  3000  ore.
Conformemente  alla  normativa  della  Comunita'  europea riguardo al
riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di
architetto, per il solo  corso  di  laurea  in  ingegneria  edile  e'
stabilito  un  totale di almeno 4000 ore; il 75% circa di tali ore e'
destinato a lezioni ed esercitazioni e il  25%  circa  ai  laboratori
progettuali,   agli  stage  e  ai  seminari  integrativi  di  cui  al
precedente capoverso.
  Nell'ambito  della  sperimentazione  didattica  e  allo  scopo   di
utilizzare    esperienze    e    professionalita'    esterne,   nella
predisposizione dei curriculum potranno essere utilizzate anche altre
forme  di  didattica,  quali   corsi   intensivi   brevi,   seminari,
laboratori,  ecc.,  da  quotarsi in frazioni di annualita' sino ad un
massimo  complessivo  di  due   annualita'.   Si   potranno   inoltre
organizzare  attivita'  di  tirocinio,  da  quotarsi  in  frazioni di
annualita' fino ad un massimo di una annualita'.
  Con  apposite  convenzioni  o   nel   quadro   della   cooperazione
Universita'-imprese  e  dei  programmi  internazionali  di  mobilita'
studentesca, la facolta'  favorira'  l'effettuazione  di  periodi  di
studio e di addestramento presso laboratori di ricerca universitari o
extra-universitari  e  presso  imprese e industrie qualificate, anche
all'estero.
  La  facolta'  definira'  le  modalita'  di   riconoscimento   della
frequenza  di corsi e degli esami sostenuti presso Universita' estere
con le quali esistano accordi o convenzioni nell'ambito dei programmi
internazionali di mobilita' studentesca.
  Le attivita' didattiche  di  contenuto  pratico  o  sperimentale  e
quelle  di  tirocinio potranno essere svolte anche presso qualificati
enti pubblici o privati con i quali l'ateneo abbia stipulato apposite
convenzioni.
  Il consiglio di facolta' potra' prevedere seminari e  brevi  corsi,
da  frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire, ove
necessario, una migliore formazione umanistica.
                              Art. 168.
                   Ordinamento dei corsi di laurea
  Per  l'iscrizione  agli anni successivi al primo lo studente dovra'
aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato gli esami, di un
numero di insegnamenti corrispondente ad almeno: due  annualita'  per
l'iscrizione al secondo anno; sette per l'iscrizione al terzo; dodici
(oltre all'accertamento della conoscenza pratica e della comprensione
di una lingua straniera) per l'iscrizione al quarto e diciassette per
l'iscrizione al quinto.
  Gli  esami  di cui al precedente capoverso dovranno essere superati
entro una data fissata annualmente  dal  consiglio  di  facolta'.  Le
annualita'  saranno scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto
annuale degli studi.
  Nel caso in cui  non  si  ottenga  il  previsto  numero  minimo  di
attestazioni   di  frequenza,  lo  studente  dovra'  iscriversi  come
ripetente; nel caso in cui si ottengano le attestazioni richieste, ma
non si superi il previsto  numero  minimo  di  esami  entro  la  data
fissata, lo studente dovra' iscriversi come fuori corso.
  Per  essere  ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve
aver seguito  insegnamenti  ufficiali  corrispondenti  ad  almeno  29
annualita', e deve aver superato i relativi esami, fatto salvo quanto
previsto  dal comma 5 del successivo art. 169. Per il corso di laurea
in  ingegneria  edile,  e'  comunque  vincolante  il  numero  di   29
annualita'  e  la regolare frequenza ai laboratori progettuali e agli
stage previsti, conformemente alla normativa della Comunita'  europea
riguardo  al  riconoscimento  del titolo ai fini dell'esercizio della
professione di architetto. Le annualita' vanno scelte nel rispetto di
quanto stabilito ai successivi articoli dal 170 al 175.
  Sino alla concorrenza massima di due annualita', gli insegnamenti e
i relativi esami potranno essere sostituiti dai moduli  didattici  di
cui al quarto comma del precedente art. 167 e dalle relative prove di
accertamento,  secondo  quanto  previsto  nel manifesto annuale degli
studi. L'eventuale attivita' di tirocinio di cui al quarto comma  del
precedente  art.  167,  opportunamente  documentata  e  sottoposta ad
accertamento,  potra'  essere  ritenuta  equivalente  ad  una   delle
annualita'  previste  per  il  conseguimento  della  laurea  o  a una
frazione di annualita'.
  L'esame di laurea consiste in una prova orale intesa  ad  accertare
l'organica  preparazione  di  base  del candidato e le sue cognizioni
tecniche e pratiche nel settore  dell'ingegneria  prescelto.  Durante
tale  prova  sara'  di  norma  discussa una tesi di laurea o un altro
elaborato preparato dal candidato.
  Per il corso di laurea in ingegneria edile e' obbligatoria la  tesi
di   laurea.   Essa   riguardera'   temi  inerenti  la  progettazione
architettonica o urbanistica e sara' didatticamente assistita  da  un
laboratorio progettuale di 180 ore.
                              Art. 169.
                     Formulazione dei curriculum
  Il   consiglio   di   facolta'  stabilisce  i  corsi  ufficiali  di
insegnamento (monodisciplinari o integrati), scegliendo  le  relative
discipline     tra     quelle     che    afferiscono    ai    settori
scientifico-disciplinari riportati  nell'art.  178,  e  nel  rispetto
delle disposizioni degli articoli dal 170 al 175.
  In   particolare,   il  consiglio  di  facolta',  su  proposta  dei
competenti consigli di  corso  di  laurea,  predispone  il  manifesto
annuale  degli  studi e definisce i piani di studio ufficiali. Questi
contengono  le  denominazioni  degli   insegnamenti   relativi   alle
annualita' obbligatorie di cui agli articoli dal 161 al 166, a quelle
obbligatorie per gli eventuali orientamenti e a quelle a scelta.
  Nella   stessa  occasione  il  consiglio  definisce  i  moduli  che
compongono  ciascuna  annualita'  integrata  e  le  relative  durate,
nonche'  l'eventuale  utilizzo delle altre forme di didattica e delle
attivita' di tirocinio di cui al quarto comma dell'art. 167.
  Il manifesto annuale degli studi indichera' inoltre:  le  eventuali
precedenze  da  rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticita');
le  modalita'  di  accertamento  della  conoscenza  pratica  e  della
comprensione   di   una   lingua   straniera;   eventuali  norme  per
l'inserimento degli insegnamenti a scelta nei piani individuali degli
studi;  gli  insegnamenti  la  cui   frequenza   e   relativo   esame
condizionano  il  passaggio  agli  anni di corso successivi al primo,
nonche' la data entro la quale i previsti esami dovranno essere stati
superati.
  L'iscrizione agli anni successivi al primo sara' comunque  regolata
dalle norme di cui al primo comma dell'art. 168.
  Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  11  dicembre  1969, n. 910 e
dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924,  lo  studente  puo'
presentare  un  piano  di  studi  diverso da quelli consigliati dalla
facolta' e previsti nel manifesto annuale degli studi,  purche'  esso
contenga  insegnamenti  attivati  presso  l'Universita'  di Pavia. Il
competente consiglio di corso di laurea valutera' la  congruita'  del
piano  predisposto  dallo  studente al raggiungimento degli obiettivi
didattico-formativi del  corso  stesso  e  all'ordinamento  didattico
della  facolta'  di  ingegneria,  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  del  22
maggio 1995.
                              Art. 170.
                     Laurea in ingegneria civile
  Per  il  conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le 29
annualita'  previste  nel   precedente   art.   168   devono   essere
obbligatoriamente   comprese   le   seguenti,  indicate  per  settore
scientifico-disciplinare o per insieme di settori:
 1-2   2 annualita' A02A (analisi matematica)
 3     1 annualita' A01C (geometria)
 4     1 annualita' A03X (fisica matematica)
 5-6   2 annualita' B01A (fisica generale)
 7     1 annualita' C06X (chimica)
 8     1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 9     1 annualita' tra H15X (estimo)
                        I27X (ingegneria economico-gestionale)
                        P01A (economia politica)
10     1 annualita' H01A (idraulica)
11     1 annualita' H06X (geotecnica)
12     1 annualita' H07A (scienza delle costruzioni)
13     1 annualita' tra H08A (architettura tecnica)
                        H11X (disegno)
14-15  2 annualita' tra I04C (sistemi e tecnologie energetici)
                        I05B (fisica tecnica ambientale)
                        I07X (meccanica applicata alle macchine)
                        I17X (elettrotecnica)
16     1 annualita' H01B (costruzioni idrauliche)
17     1 annualita' H03X (strade, ferrovie ed aeroporti)
18     1 annualita' H05X (topografia e cartografia)
19     1 annualita' H07B (tecnica delle costruzioni)
20     1 annualita' tra H14A (tecnica e pianificazione urbanistica)
                        K04X (automatica)
 
  Per  l'indirizzo  idraulica  sono  inoltre obbligatorie le seguenti
annualita':
 
21     1 annualita' D02B (geologia applicata)
22     1 annualita' H01B (costruzioni idrauliche)
23     1 annualita' H02X (ingegneria sanitaria-ambientale)
 
  Per l'indirizzo strutture sono  inoltre  obbligatorie  le  seguenti
annualita':
 
21-22  2 annualita' H07A (scienza delle costruzioni)
23     1 annualita' H07B (tecnica delle costruzioni)
 
                              Art. 171.
                     Laurea in ingegneria edile
 
  Per  il  conseguimento  della laurea in ingegneria edile, tra le 29
annualita'  previste  nel   precedente   art.   168   devono   essere
obbligatoriamente   comprese   le   seguenti,  indicate  per  settore
scientifico-disciplinare  o  per  insieme  di   settori   (le   sigle
dell'ultima  colonna  rinviano  alle  corrispondenti tabelle previste
dalla Tab. XXIX allegata al  decreto  ministeriale  22  maggio  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1995):
 
 1-2   2 annualita' A02A (analisi matematica         B
 3     1 annualita' A01C (geometria)                 B
 4     1 annualita' A03X (fisica matematica          B
 5-6   2 annualita' B01A (fisica generale            B
 7     1 annualita' C06X (chimica)                   B
 8     1 annualita' K05A (sistemi di                 B
                         elaborazione delle
                         informazioni) *
 9     1 annualita' H15X (estimo)                    B
10     1 annualita' tra H01A (idraulica)             C1
                        H01B (costruzioni
                             idrauliche)
11     1 annualita' H06X (geotecnica)                C1
12     1 annualita' H07A (scienza delle              C1
                         costruzioni)
13-14  2 annualita' H11X (disegno) *                 C1-D1.2
15     1 annualita' I05B (fisica tecnica             C1
                         ambientale)
16     1 annualita' H07B (tecnica delle              D1.2
                         costruzioni) *
17-18  2 annualita' H08A (architettura               C1-D1.2
                         tecnica) *
19     1 annualita' H08B (tecnica e pro-             D1.2
                         duzione edilizia) *
20-22  3 annualita' H10A (composizione               D1.2
                         architettonica
                         e urbana) *
23     1 annualita' H12X (storia della               D1.2
                         architettura) *
24     1 annualita' tra H12X (storia della           D1.2
                             architettura) *
                        L25C (storia dell'arte
                             contemporanea)*
25     1 annualita' tra H13X (restauro) *            D1.2
                        H08A (architettura
                             tecnica) *
26     1 annualita' tra H14A (tecnica e pia-         D1.2
                             nificazione
                             urbanistica) *
                        H14B (urbanistica) *
27     1 annualita' tra N10X (diritto ammi-          D1.2
                             nistrativo)
                        Q05A (sociologia generale)
       2 annualita' (28-29, dalla tabella D1.2)
         nei seguenti orientamenti a scelta dello studente:
    a) compositivo:
28     1 annualita' H10A (composizione architettonica e urbana) *
29     1 annualita' H08A (architettura tecnica) *
    b) tipologico:
28     1 annualita' H08A (architettura tecnica) *
29     1 annualita' H07B (tecnica delle costruzioni) *
    c) recupero:
28     1 annualita' H10A (composizione architettonica e urbana) *
29     1 annualita' tra H05X (topografia e cartografia) *
                        H11X (disegno) *
  *  L'insegnamento  previsto  nel  manifesto degli studi gestisce un
laboratorio progettuale, di tipo  monodisciplinare  o  integrato  con
altri insegnamenti del corso di laurea, o uno stage.
 
                              Art. 172.
                  Laurea in ingegneria elettronica
 
  Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le
29   annualita'  previste  nel  precedente  art.  168  devono  essere
obbligatoriamente  comprese  le  seguenti,   indicate   per   settore
scientifico-disciplinare o per insieme di settori:
 
 1-4   4 annualita' tra A02A (analisi matematica)
                        A01C (geometria)
                        A03X (fisica matematica)
                        A04A (analisi numerica)
                        A01A (logica matematica)
                        A01B (algebra)
                        A02B (probabilita' e statistica matematica)
                        S01A (statistica)
 5     1 annualita' B01A (fisica generale)
 6     1 annualita' tra B01A (fisica generale)
                        B03X (struttura della materia)
 7     1 annualita' C06X (chimica)
 8     1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 9     1 annualita' tra I27X (ingegneria economico-gestionale)
                        P01A (economia politica)
10     1 annualita' tra H07A (scienza delle costruzioni)
                        I04C (sistemi e tecnologie energetici)
                        I05A (fisica tecnica industriale)
                        I05B (fisica tecnica ambientale)
                        I07X (meccanica applicata alle macchine)
11     1 annualita' I17X (elettrotecnica)
12-13  2 annualita' K01X (elettronica)
14-15  2 annualita' K03X (telecomunicazioni)
16     1 annualita' K04X (automatica)
17     1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
18     1 annualita' K02X (campi elettromagnetici)
19     1 annualita' tra K10X (misure elettriche ed elettroniche)
                        K04X (automatica)
20     1 annualita' tra K01X (elettronica)
                        K05A (sistemi di elaborazione delle
                             informazioni)
 
  Per  l'indirizzo  microelettronica  sono  inoltre  obbligatorie  le
seguenti annualita':
 
21-23  3 annualita' K01X (elettronica)
 
  Per  l'indirizzo  strumentazione  sono  inoltre   obbligatorie   le
seguenti annualita':
 
21     1 annualita' tra K10X (misure elettriche ed elettroniche)
                        K01X (elettronica)
22-23  2 annualita' K01X (elettronica)
 
  Per  l'indirizzo  telecomunicazioni  sono  inoltre  obbligatorie le
seguenti annualita':
 
21     1 annualita' K02X (campi elettromagnetici)
22-23  2 annualita' K03X (telecomunicazioni)
 
                              Art. 173.
                  Laurea in ingegneria informatica
 
  Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica, tra le
29  annualita'  previste  nel  precedente  art.  168  devono   essere
obbligatoriamente   comprese   le   seguenti,  indicate  per  settore
scientifico-disciplinare o per insieme di settori:
 
 1-4   4 annualita' tra A02A (analisi matematica)
                        A01C (geometria)
                        A03X (fisica matematica)
                        A04A (analisi numerica)
                        A01A (logica matematica)
                        A01B (algebra)
                        A02B (probabilita' e statistica matematica)
                        S01A (statistica)
 5     1 annualita' B01A (fisica generale)
 6     1 annualita' tra B01A (fisica generale)
                        B03X (struttura della materia)
 7     1 annualita' C06X (chimica)
 8     1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 9     1 annualita' tra I27X (ingegneria economico-gestionale)
                        P01A (economia politica)
10     1 annualita' tra H07A (scienza delle costruzioni)
                        I04B (macchine a fluido) I04C (sistemi e
                             tecnologie energetici)
                        I05A (fisica tecnica industriale)
                        I05B (fisica tecnica ambientale)
                        I07X (meccanica applicata alle macchine)
11     1 annualita' I17X (elettrotecnica)
12     1 annualita' K01X (elettronica)
13     1 annualita' K03X (telecomunicazioni)
14     1 annualita' K04X (automatica)
15-19  5 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
20     1 annualita' A04B (ricerca operativa)
21-22  2 annualita' K04X (automatica)
23     1 annualita' tra K01X (elettronica)
                        K03X (telecomunicazioni)
 
                              Art. 174.
                   Laurea in ingegneria elettrica
 
  Per  il  conseguimento della laurea in ingegneria elettrica, tra le
29  annualita'  previste  nel  precedente  art.  168  devono   essere
obbligatoriamente   comprese   le   seguenti,  indicate  per  settore
scientifico-disciplinare o per insieme di settori:
 
 1-4   4 annualita' tra A02A (analisi matematica)
                        A01C (geometria)
                        A03X (fisica matematica)
                        A04A (analisi numerica)
                        A01A (logica matematica)
                        A01B (algebra) A02B (probabilita'
                             e statistica matematica)
                        S01A (statistica)
 5     1 annualita' B01A (fisica generale)
 6     1 annualita' tra B01A (fisica generale)
                        B03X (struttura della materia)
 7     1 annualita' C06X (chimica)
 8     1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 9     1 annualita' tra H15X (estimo)
                        I27X (ingegneria economico-gestionale)
                        P01A (economia politica)
10     1 annualita' tra H07A (scienza delle costruzioni)
                        H07B (tecnica delle costruzioni)
11     1 annualita' tra I05A (fisica tecnica industriale)
                        I05B (fisica tecnica ambientale)
                        I15B (principi di ingegneria chimica)
12     1 annualita' tra I07X (meccanica applicata alle macchine)
                        I09X (disegno e metodi dell'ingegneria
                             industriale)
13     1 annualita' tra I10X (tecnologie e sistemi di lavorazione)
                        I14A (scienza e tecnologie dei materiali)
                        I14B (materiali macromolecolari)
14     1 annualita' tra I17X (elettrotecnica)
                        I18X (convertitori, macchine e azionamenti
                             elettrici)
15     1 annualita' tra K01X (elettronica)
                        K04X (automatica)
16     1 annualita' I18X (convertitori, macchine e azionamenti
                         elettrici)
17     1 annualita' I19X (sistemi elettrici per l'energia)
18     1 annualita' K10X (misure elettriche ed elettroniche)
19     1 annualita' tra K01X (elettronica)
                        K04X (automatica)
20     1 annualita' tra I08A (progettazione meccanica e costruzione
                             di macchine)
                        I09X (disegno e metodi dell'ingegneria
                             industriale)
 
  Per  l'indirizzo  automazione industriale sono inoltre obbligatorie
le seguenti annualita':
 
21-22  2 annualita' tra K01X (elettronica)
                        K04X (automatica)
23     1 annualita' I18X (convertitori, macchine e azionamenti
                         elettrici)
 
  Per l'indirizzo  Energia  sono  inoltre  obbligatorie  le  seguenti
annualita':
 
21     1 annualita' I19X (sistemi elettrici per l'energia)
22     1 annualita' I18X (convertitori, macchine e azionamenti
                         elettrici)
23     1 annualita' tra I19X (sistemi elettrici per l'energia)
                        I17X (elettrotecnica)
                        I18X (convertitori, macchine e azionamenti
                             elettrici)
 
                              Art. 175.
         Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio
 
  Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il
territorio,  tra  le  29  annualita' previste nel precedente art. 168
devono essere obbligatoriamente comprese le  seguenti,  indicate  per
settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:
 
 1-2   2 annualita' A02A (analisi matematica)
 3     1 annualita' A01C (geometria)
 4     1 annualita' A03X (fisica matematica)
 5-6   2 annualita' B01A (fisica generale)
 7     1 annualita' C06X (chimica)
 8     1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 9     1 annualita' tra  H15X (estimo)
                         I27X (ingegneria economico-gestionale)
                         P01A (economia politica)
10     1 annualita' D02B (geologia applicata)
11     1 annualita' H06X (geotecnica)
12     1 annualita' H01A (idraulica)
13     1 annualita' H07A (scienza delle costruzioni)
14-15  2 annualita' tra H01B (costruzioni idrauliche)
                        H01C (costruzioni marittime)
                        H02X (ingegneria sanitaria-ambientale)
16     1 annualita' E03A (ecologia)
17     1 annualita' tra H14A (tecnica e pianificazione urbanistica)
                        K04X (automatica)
18-19  2 annualita' tra I04C (sistemi e tecnologie energetici)
                        I05B (fisica tecnica ambientale)
                        I17X (elettrotecnica)
20     1 annualita' H05X (topografia e cartografia)
 
                              Art. 176.
                   Corsi di diploma universitario
 
  La   facolta'   di   ingegneria   conferisce   i  seguenti  diplomi
universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n.  341
e successive modifiche di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1994:
   nel settore civile:
    in ingegneria delle infrastrutture;
   nel settore dell'informazione:
    in ingegneria elettronica;
    in ingegneria informatica;
   nel settore industriale:
    in ingegneria energetica;
   intersettoriale:
    in ingegneria biomedica;
    in  ingegneria  dell'ambiente  e  delle  risorse  (presso la sede
distaccata di Mantova).
  La durata degli studi e' di tre anni.
  L'iscrizione ai corsi e' regolata  in  conformita'  alle  leggi  di
accesso  agli  studi  universitari.  Il  numero  degli iscritti sara'
stabilito annualmente dal senato  accademico,  sentito  il  Consiglio
della  facolta'  di ingegneria, in base alle strutture e alle risorse
disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del  lavoro  e  ai
criteri  generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi  dell'art.  9,  comma  4,
della legge n. 341/1990.
  Ciascun  corso puo' essere articolato in orientamenti fissati dalla
facolta'.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di  "Diplomato
in  ingegneria  ..",  con  la  specificazione  del  corso  di diploma
seguito.
 
                              Art. 177.
          Corsi di laurea e di diploma universitario affini
 
 Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi  i   corsi   di   diploma
universitario  di  cui all'art. 176 sono dichiarati mutuamente affini
ed affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di  ingegneria  di
cui   all'art.   1  della  tabella  XXIX  del  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  del  22
maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1995, n. 166).
  I  corsi  di  diploma  universitario  e  i  corsi  di laurea aventi
identica denominazione sono considerati strettamente affini.
  Dopo il conseguimento del diploma universitario, il diplomato  puo'
proseguire  gli  studi  accedendo  a un corso di laurea, ai sensi del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica  del  31  marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 settembre 1994. A tal fine, la facolta' riconoscera' gli studi
compiuti, secondo le norme qui di seguito specificate. E' escluso  il
passaggio  al  corso  di  laurea  prima del conseguimento del diploma
universitario.
  Il  criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti seguiti
con esito positivo nel corso di diploma universitario e' quello della
loro validita' culturale (propedeutica o  professionale)  nell'ottica
della  formazione  richiesta  per  il  conseguimento  del  diploma di
laurea. Conseguentemente, la  facolta'  potra'  riconoscere  tutti  o
parte  degli  insegnamenti  seguiti  con  esito positivo nel corso di
diploma universitario, indicando  le  singole  corrispondenze,  anche
parziali,  con  gli  insegnamenti  del  corso  di laurea. La facolta'
indichera',  inoltre,  sia  gli  insegnamenti  integrativi   atti   a
completare  la  formazione  per  accedere al corso di laurea, sia gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari  per  conseguire
il   diploma   di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi  non  sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il numero di insegnamenti riconosciuti per il  proseguimento  degli
studi  in  un  corso di laurea strettamente affine dovra' essere tale
che gli ulteriori insegnamenti necessari per conseguire il diploma di
laurea  non  superino,  di  norma,   quattro   annualita'   per   gli
insegnamenti   integrativi   e   quattordici   annualita'   per   gli
insegnamenti propri del corso di laurea.
  Il Consiglio di facolta' indichera' l'anno di corso  del  corso  di
laurea  cui  lo studente si potra' iscrivere; esso non potra' in ogni
caso  essere  superiore  al  terzo.  La  facolta'  dovra',   inoltre,
formulare  i  piani degli studi per il proseguimento degli studi, nel
rispetto  dei  vincoli  sopra  indicati   riguardo   al   numero   di
insegnamenti necessari per conseguire il diploma di laurea.
  Nei trasferimenti degli studenti tra corsi di diploma universitario
diversi o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario,
entrambi  della  facolta'  di  ingegneria,  il  Consiglio di facolta'
riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo seguendo  il
criterio  della loro utilita' al fine della formazione necessaria per
il conseguimento del nuovo titolo e indichera' l'anno di corso cui lo
studente potra' iscriversi e il piano degli studi da  completare  per
conseguire il titolo.
 
                              Art. 178.
                 Articolazione del corso degli studi
 
  Ciascuno  dei  tre  anni  dei corsi di diploma universitario potra'
essere articolato in periodi didattici piu'  brevi,  da  specificarsi
nel regolamento didattico della facolta'.
  Complessivamente  l'attivita'  didattica  comprendera'  almeno 2100
ore, organizzate in almeno trenta moduli didattici. Di  esse,  almeno
500 ore sono di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio.
  L'attivita'  di  laboratorio  e  di  tirocinio  potra' anche essere
associata  ai  diversi  insegnamenti.  Essa  potra'   essere   svolta
all'interno   dell'Universita'   o  all'esterno,  presso  qualificate
istituzioni italiane o straniere con le quali siano  state  stipulate
apposite   convenzioni.   L'attivita'   di  tirocinio,  adeguatamente
documentata  e  sottoposta  a  valutazione,  potra'  essere  ritenuta
equivalente,  dal Consiglio delle competenti strutture didattiche, al
massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il
titolo.
  L'ordinamento didattico e'  formulato  con  riferimento  al  modulo
didattico, che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni,
esercitazioni,  laboratori,  ecc.) di almeno 50 ore. Gli articoli dal
181 al 186 riportano, per ciascun corso di  diploma  universitario  e
per  settori  scientifico disciplinari, il numero di moduli didattici
da includere obbligatoriamente nei curriculum didattici. La  facolta'
completera'  le  indicazioni,  fino  a  un  totale  di  trenta moduli
didattici,  scelti  in  funzione  del  raggiungimento   di   definiti
obiettivi didattico-formativi.
  Per  conseguire  il  diploma universitario occorre aver seguito gli
insegnamenti previsti nel piano degli  studi  e  superato  con  esito
positivo  gli  accertamenti relativi. Le modalita' degli accertamenti
sono stabilite dal Consiglio di facolta', che potra' fare ricorso  ad
accorpamenti in base a criteri di continuita' o di affinita', in modo
da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero inferiore
a quello dei moduli didattici.
  L'esame   di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente  ad
accertare la preparazione di base e professionale del  candidato;  in
esso potra' essere discusso un elaborato scritto.
 
                              Art. 179.
           Regolamento dei corsi di diploma universitario
 
  I  Consigli  delle  competenti strutture didattiche determinano con
apposito regolamento, conforme al regolamento  didattico  di  Ateneo,
l'articolazione  dei  corsi  di diploma universitario, in accordo con
quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  In particolare, nel  regolamento  sara'  indicato  il  piano  degli
studi,  nel  rispetto  dei  vincoli  riguardanti  il numero di ore di
didattica (v. art.  178)  e  i  settori  scientifico-disciplinari  di
appartenenza dei moduli didattici (v. articoli dal 181 al 186).
  Nel  piano  degli  studi  sara'  individuata la denominazione degli
insegnamenti, ciascuno dei  quali  sara'  costituito  da  un  singolo
modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.
  Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile 1994 per i
settori scientifico-disciplinari  di  cui  all'art.  14  della  legge
341/1990.  Potranno  essere  attivati,  nel  rispetto  dei successivi
articoli  dal  181  al  186,  insegnamenti   afferenti   ai   settori
scientifico-disciplinari elencati nel successivo art. 187.
  Nel   caso   in   cui  l'insegnamento  sia  specifico  del  diploma
universitario, cioe' differisca  dal  corso  omonimo  utilizzato  nel
corso  di  laurea,  e  non sia mutuato da un corso di laurea, occorre
aggiungere alla sua denominazione la sigla (D.U.).  La  denominazione
degli   insegnamenti   integrati   formati   con   moduli   didattici
appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari sara' diversa
da quelle riportate nei settori stessi.
  La facolta' definira' anche  quanti  insegnamenti  o  moduli  sara'
necessario  aver  seguito,  superando  i  relativi  accertamenti, per
potersi iscrivere al successivo anno di corso.
  La facolta' indichera' la collocazione degli insegnamenti nei  vari
periodi  didattici  e  le  loro  eventuali  propedeuticita'.  Saranno
inoltre specificate le attivita' pratiche e di laboratorio  associate
ai  singoli  insegnamenti,  le  prove di valutazione, la composizione
delle relative commissioni,  e  le  modalita'  dell'esame  finale  di
diploma.
  Il  Consiglio  di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi,
da frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire,  ove
necessario, una migliore formazione umanistica.
 
                              Art. 180.
                               Docenza
 
  La  copertura  dei  moduli  didattici  attivati  e'  assegnata  dal
Consiglio di facolta', nel rispetto delle leggi vigenti, a professori
di  ruolo  dello  specifico  settore  scientifico-disciplinare  o  di
settore ritenuto dalla facolta' affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive
modifiche. E' consentita la copertura per affidamento attribuito, nel
rispetto delle leggi vigenti, a professori di ruolo o  a  ricercatori
confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore
affine.
  Per  realizzare  una  efficace  attivita'  didattica,  con adeguata
assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra'  un
numero di studenti iscritti non superiore, di norma, a cento.
  Al  fine  di  facilitare  il  ricorso  a  qualificate  esperienze e
professionalita' esterne, l'insegnamento potra' comprendere moduli da
affidare a professori a contratto, con  le  modalita  previste  dallo
statuto dell'ateneo e dalla normativa vigente.
 
                              Art. 181.
      Diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture
 
  Per  il conseguimento del diploma universitario in ingegneria delle
infrastrutture, tra i 30 moduli  previsti  nel  precedente  art.  178
devono  essere  obbligatoriamente  compresi  i seguenti, indicati per
settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:
 
 1-4   4 moduli tra A02A (analisi matematica)
                    A01C (geometria)
                    A03X (fisica matematica)
                    A04A (analisi numerica)
 5-6   2 moduli B01A (Fisica generale)
 7     1 modulo C06X (chimica)
 8     1 modulo K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 9     1 modulo tra H15X (estimo)
                    I27X (ingegneria economico-gestionale)
                    P01A (economia politica)
10     1 modulo H01A (idraulica)
11     1 modulo H06X (geotecnica)
12     1 modulo H07A (scienza delle costruzioni)
13     1 modulo H07B (tecnica delle costruzioni)
14     1 modulo H11X (disegno)
15     1 modulo I14A (scienza e tecnologia dei materiali)
16     1 modulo tra H01A (idraulica)
                    H01B (costruzioni idrauliche)
17     1 modulo H02X (ingegneria sanitaria-ambientale)
18     1 modulo H03X (strade, ferrovie ed aeroporti)
19     1 modulo H04X (trasporti)
20     1 modulo H05X (topografia e cartografia)
21     1 modulo I04C (sistemi e tecnologie energetici)
22     1 modulo I07X (meccanica applicata alle macchine)
23     1 modulo tra I17X (elettrotecnica)
                    I18X (convertitori, macchine ed azionamenti
                         elettrici)
                    I19X (sistemi elettrici per l'energia)
 
                              Art. 182.
           Diploma universitario in ingegneria elettronica
 
  Per  il  conseguimento  del  diploma  universitario  in  ingegneria
elettronica, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 178  devono
essere  obbligatoriamente  compresi  i seguenti, indicati per settore
scientifico-disciplinare o per insieme di settori:
 
 1-4   4 moduli tra A02A (analisi matematica)
                    A01C (geometria)
                    A03X (fisica matematica)
                    A04A (analisi numerica)
                    A01A (logica matematica)
                    A01B (algebra)
                    A02B (probabilita' e statistica matematica)
                    S01A (statistica)
 5     1 modulo B01A (fisica generale)
 6     1 modulo tra B01A (fisica generale)
                    B03X (struttura della materia)
 7     1 modulo C06X (chimica)
 8     1 modulo K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 9     1 modulo tra I27X (ingegneria economico-gestionale)
                    P01A (economia politica)
10     1 modulo I17X (elettrotecnica)
11     1 modulo K01X (elettronica)
12     1 modulo tra K03X (telecomunicazioni)
                    K02X (campi elettromagnetici)
13     1 modulo K04X (automatica)
14-15  2 moduli K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
16-19  4 moduli K01X (elettronica)
20     1 modulo K01X (misure elettriche ed elettroniche)
21     1 modulo K02X (campi elettromagnetici)
22     1 modulo K03X (telecomunicazioni)
23     1 modulo tra K03X (telecomunicazioni)
                    K04X (automatica)
                    K02X (campi elettromagnetici)
 
                              Art. 183.
           Diploma universitario in ingegneria informatica
 
  Per  il  conseguimento  del  diploma  universitario  in  ingegneria
informatica,  tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 169 devono
essere obbligatoriamente compresi i seguenti,  indicati  per  settore
scientifico-disciplinare o per insieme di settori:
 
 1-4   4 moduli tra A02A (analisi matematica)
                    A01C (geometria)
                    A03X (fisica matematica)
                    A04A (analisi numerica)
                    A01A (logica matematica)
                    A01B (algebra)
                    A02B (probabilita' e statistica matematica)
                    S01A (statistica)
 5     1 modulo B01A (fisica generale)
 6     1 modulo tra B01A (fisica generale)
                    B03X (struttura della materia)
 7     1 modulo C06X (chimica)
 8-14  7 moduli K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
15     1 modulo tra I27X (ingegneria economico-gestionale)
                    P01A (economia politica)
16     1 modulo I17X (elettrotecnica)
17     1 modulo K01X (elettronica)
18     1 modulo tra K03X (telecomunicazioni)
                    K02X (campi elettromagnetici)
19-20  2 moduli K04X (automatica)
21     1 modulo tra K01X (elettronica)
                    K10X (misure elettriche ed elettroniche)
22     1 modulo K03X (telecomunicazioni)
23     1 modulo tra A04B (ricerca operativa)
                    K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 
                              Art. 184.
           Diploma universitario in ingegneria energetica
 
  Per  il  conseguimento  del  diploma  universitario  in  ingegneria
energetica, tra i 30 moduli previsti nel precedente art.  169  devono
essere  obbligatoriamente  compresi  i seguenti, indicati per settore
scientifico-disciplinare o per insieme di settori:
 
 1-4   4 moduli tra A01A (logica matematica)
                    A01B (algebra)
                    A01C (geometria)
                    A02A (analisi matematica)
                    A02B (probabilita' e statistica matematica)
                    A03X (fisica matematica)
                    A04A (analisi numerica)
                    S01A (statistica)
 5     1 modulo B01A (fisica generale)
 6     1 modulo tra B01A (fisica generale)
                    B03X (struttura della materia)
 7     1 modulo C06X (chimica)
 8     1 modulo K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 9     1 modulo tra H15X (estimo)
                    I27X (ingegneria economico-gestionale)
                    P01A (economia politica)
10     1 modulo tra H07A (scienza delle costruzioni)
                    I08A (progettazione meccanica e costruzione di
                         macchine)
11     1 modulo tra I07X (meccanica applicata alle macchine)
                    I09X (disegno e metodi dell'ingegneria
                         industriale)
12     1 modulo tra I05A (fisica tecnica industriale)
                    I03X (fluidodinamica)
                    I15B (principi di ingegneria chimica)
13     1 modulo I04C (sistemi e tecnologie energetici)
14     1 modulo I17X (elettrotecnica)
15     1 modulo tra I10X (tecnologie e sistemi di lavorazione)
                    I13X (metallurgia)
                    I14A (scienza e tecnologia dei materiali)
                    I18X (convertitori, macchine e azionamenti
                         elettrici)
                    I19X (sistemi elettrici per l'energia)
16     1 modulo tra I05A (fisica tecnica industriale)
                    I04B (macchine a fluido)
                    I12B (impianti nucleari)
                    I03X (fluidodinamica)
17     1 modulo tra I04B (macchine a fluido)
                    I05A (fisica tecnica industriale)
18-19  2 moduli tra I17X (elettrotecnica)
                    I18X (convertitori, macchine e azionamenti
                         elettrici)
                    I19X (sistemi elettrici per l'energia)
                    K10X (misure elettriche ed elettroniche)
20     1 modulo tra A04B (ricerca operativa)
                    I27X (ingegneria economico-gestionale)
                    I11X (impianti industriali meccanici)
                    P01A (economia politica)
21     1 modulo tra I04C (sistemi e tecnologie energetici)
                    I05B (fisica tecnica ambientale)
                    I12B (impianti nucleari)
                    I12C (misure e strumentazione nucleari)
22     1 modulo tra I15B (principi di ingegneria chimica)
                    I15C (impianti chimici)
                    I15E (chimica industriale e tecnologica)
23     1 modulo tra I07X (meccanica applicata alle macchine)
                    I08A (progettazione meccanica e costruzione di
                         macchine)
                    I06X (misure meccaniche e termiche)
 
                              Art. 185.
            Diploma universitario in ingegneria biomedica
 
  Per  il  conseguimento  del  diploma  universitario  in  ingegneria
biomedica, tra i 30 moduli previsti nel precedente  art.  169  devono
essere  obbligatoriamente  compresi  i seguenti, indicati per settore
scientifico-disciplinare o per insieme di settori:
 
 1-4   4 moduli tra A01A (logica matematica)
                    A01B (algebra)
                    A01C (geometria)
                    A02A (analisi matematica)
                    A02B (probabilita' e statistica matematica)
                    A03X (fisica matematica)
                    A04A (analisi numerica)
                    S01A (statistica)
 5     1 modulo B01A (fisica generale)
 6     1 modulo tra B01A (fisica generale)
                    B03X (struttura della materia)
 7     1 modulo C06X (chimica)
 8     1 modulo K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 9     1 modulo tra I27X (ingegneria economico-gestionale)
                    P01A (economia politica)
10-11  2 moduli tra E04A (fisiologia generale)
                    E05A (biochimica)
                    E06A (fisiologia umana)
                    E13X (biologia applicata)
12-14  3 moduli tra I26A (bioingegneria meccanica)
                    I26B (bioingegneria chimica)
                    K06X (bioingegneria elettronica)
15     1 modulo I03X (fluidodinamica)
16     1 modulo tra I04B (macchine a fluido)
                    I04C (sistemi e tecnologie energetici)
                    I05A (fisica tecnica industriale)
                    I05B (fisica tecnica ambientale)
17     1 modulo tra I07X (meccanica applicata alle macchine)
                    I08A (progettazione meccanica e costruzione di
                         macchine)
18     1 modulo tra I14A (scienza e tecnologia dei materiali)
                    I26B (bioingegneria chimica)
19     1 modulo tra I17X (elettrotecnica)
                    I18X (convertitori, macchine ed azionamenti
                         elettrici)
20     1 modulo K01X (elettronica)
21-22  2 moduli tra K03X (telecomunicazioni)
                    K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
23     1 modulo K04X (automatica)
 
                              Art. 186.
                        Diploma universitario
             in ingegneria dell'ambiente e delle risorse
 
  Per  il  conseguimento  del  diploma  universitario  in  ingegneria
dell'ambiente  e  delle  risorse,  tra  i  30  moduli  previsti   nel
precedente  art.  169  devono  essere  obbligatoriamente  compresi  i
seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme
di settori:
 
 1-4   4 moduli tra A02A (analisi matematica)
                    A01C (geometria)
                    A03X (fisica matematica)
                    A04A (analisi numerica)
 5-6   2 moduli B01A (fisica generale)
 7     1 modulo C06X (chimica)
 8     1 modulo K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
 9     1 modulo tra H05X (estimo)
                    I27X (ingegneria economico-gestionale)
                    P01A (economia politica)
10     1 modulo D02B (geologia applicata)
11     1 modulo tra D04B (geofisica applicata)
                    H06X (geotecnica)
12     1 modulo H11X (disegno)
13     1 modulo H05X (topografia e cartografia)
14     1 modulo H01A (idraulica)
15     1 modulo H07A (scienza delle costruzioni)
16     1 modulo I07X (meccanica applicata alle macchine)
17     1 modulo H01B (costruzioni idrauliche)
18     1 modulo tra E03A (ecologia)
                    H02X (ingegneria sanitaria-ambientale)
19     1 modulo I15B (principi di ingegneria chimica)
20     1 modulo tra I15C (impianti chimici)
                    I15E (chimica industriale e tecnologica)
21     1 modulo tra I04C (sistemi e tecnologie energetici)
                    I05B (fisica tecnica ambientale)
22     1 modulo tra I17X (elettrotecnica)
                    I19X (sistemi elettrici per l'energia)
23     1 modulo tra K01X (elettronica)
                    K03X (telecomunicazioni)
                    K04X (automatica)
 
                              Art. 187.
                  Settori scientifico-disciplinari
 
 Possono  essere  attivati,  presso  i  corsi  di laurea e i corsi di
diploma  universitario  della  facolta',  insegnamenti   tratti   dai
seguenti  settori  scientifico-disciplinari,  cosi' come definiti dal
decreto del Presidente della Repubblica 12  aprile  1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994:
   A01A Logica matematica
   A01B Algebra
   A01C Geometria
   A02A Analisi matematica
   A02B Probabilita' e statistica matematica
   A03X Fisica matematica
   A04A Analisi numerica
   A04B Ricerca operativa
   B01A Fisica generale
   B03X Struttura della materia
   C06X Chimica
   D02B Geologia applicata
   D04B Geofisica applicata
   E03A Ecologia
   E04A Fisiologia generale
   E05A Biochimica
   E06A Fisiologia umana
   E09A Anatomia umana
   E13X Biologia applicata
   F22A Igiene generale ed applicata
   H01A Idraulica
   H01B Costruzioni idrauliche
   H01C Costruzioni marittime
   H02X Ingegneria sanitaria-ambientale
   H03X Strade, ferrovie ed aeroporti
   H04X Trasporti
   H05X Topografia e cartografia
   H06X Geotecnica
   H07A Scienza delle costruzioni
   H07B Tecnica delle costruzioni
   H08A Architettura tecnica
   H08B Tecnica e produzione edilizia
   H09C Disegno industriale
   H10A Composizione architettonica e urbana
   H11X Disegno
   H12X Storia dell'architettura
   H13X Restauro
   H14A Tecnica e pianificazione urbanistica
   H14B Urbanistica
   H15X Estimo
   I03X Fluidodinamica
   I04B Macchine a fluido
   I04C Sistemi e tecnologie energetici
   I05A Fisica tecnica industriale
   I05B Fisica tecnica ambientale
   I06X Misure meccaniche e termiche
   I07X Meccanica applicata alle macchine
   I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine
   I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
   I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione
   I11X Impianti industriali meccanici
   I12B Impianti nucleari
   I12C Misure e strumentazione nucleari
   I13X Metallurgia
   I14A Scienza e tecnologia dei materiali
   I14B Materiali macromolecolari
   I15B Principi di ingegneria chimica
   I15C Impianti chimici
   I15E Chimica industriale e tecnologica
   I17X Elettrotecnica
   I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
   I19X Sistemi elettrici per l'energia
   I26A Bioingegneria meccanica
   I26B Bioingegneria chimica
   I27X Ingegneria economico-gestionale
   K01X Elettronica
   K02X Campi elettromagnetici
   K03X Telecomunicazioni
   K04X Automatica
   K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
   K06X Bioingegneria elettronica
   K10X Misure elettriche ed elettroniche
   L25B Storia dell'arte moderna
   L25C Storia dell'arte contemporanea
   N10X Diritto amministrativo
   P01A Economia politica
   P01B Politica economica
   P01C Scienza delle finanze
   P01I Economia dei settori produttivi
   P01J Economia regionale
   P02A Economia aziendale
   P02B Economia e gestione delle imprese
   P02D Organizzazione aziendale
   Q05A Sociologia generale
   Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio
   S01A Statistica
 
                              Art. 188.
                      Disposizioni transitorie
 
  Dopo  l'entrata  in  vigore del presente statuto, gli studenti gia'
iscritti ad un corso di laurea o di diploma potranno  completare  gli
studi  secondo  quanto  previsto dal precedente ordinamento dei corsi
stessi.  A  tal  fine,  la  facolta'  definira'  le  equivalenze  tra
insegnamenti del vecchio e del nuovo ordinamento.
  Nel  primo  anno  di  entrata  in vigore del presente statuto sara'
attivato  il  primo  anno  del  corso  di  diploma  universitario  in
ingegneria  informatica  e  disattivato  il  primo  anno del corso di
diploma in ingegneria informatica e automatica,  e  cosi'  via  negli
anni  successivi,  fino  alla  completa  disattivazione  del corso di
diploma universitario in  ingegneria  informatica  e  automatica  nel
terzo  anno.  La  facolta'  continuera'  a  rilasciare  i  diplomi in
ingegneria informatica e automatica a tempo indeterminato. Il termine
ultimo per il superamento di tutti gli esami previsti dal  curriculum
e' pero' fissato nel 31 marzo 2002.
  Gli  studenti  gia'  iscritti  a  un  corso  di laurea o di diploma
possono optare il  rispettivo  nuovo  ordinamento.  L'opzione  potra'
essere  esercitata dall'entrata in vigore del presente statuto fino a
un termine pari alla durata legale del corso di  studi.  La  facolta'
stabilira' le modalita' per la convalida degli esami sostenuti.
  Il   decreto   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Pavia, 7 maggio 1996
                                                   Il rettore: SCHMID