IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti negli statuti delle universita'; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16; Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'universita' per il triennio 1991/93 ed in particolare l'art.11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 marzo 1996, all'adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari dello statuto dei corsi di laurea e di diploma universitario della facolta' di ingegneria; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Titolo XI FACOLTA' DI INGEGNERIA CORSI DI LAUREA E CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO Art. 165. Corsi di laurea La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree: nel settore civile: in ingegneria civile; in ingegneria edile; nel settore dell'informazione: in ingegneria elettronica; in ingegneria informatica; nel settore industriale: in ingegneria elettrica; intersettoriale: in ingegneria per l'ambiente e il territorio. La durata degli studi e' di cinque anni. L'iscrizione ai corsi di laurea e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Art. 166. Indirizzi Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi di competenze di tipo metodologico e di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 165 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati, oltre che in orientamenti definiti dalla facolta' nel manifesto annuale degli studi: corso di laurea in ingegneria civile: indirizzi: 1) idraulica; 2) strutture. corso di laurea in ingegneria elettronica: indirizzi: 1) microelettronica; 2) strumentazione; 3) telecomunicazioni. corso di laurea in ingegneria elettrica: indirizzi: 1) automazione industriale; 2) energia. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria .." con la specificazione del corso di laurea seguito. Art. 167. Articolazione del corso degli studi Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in due periodi distinti (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attivita' didattica. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno successivo, e' prevista una sessione di esami della durata, di norma, di almeno quattro settimane. L'attivita' didattico-formativa e' organizzata sulla base di "annualita'" costituite da corsi d'insegnamento ufficiali, monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare puo' essere di durata intera (80-120 ore annue, corrispondenti ad una annualita') o di durata ridotta (40-60 ore annue, corrispondenti a mezza annualita'). Il corso di insegnamento integrato e' costituito da due, o al piu' tre, moduli coordinati, di almeno 20 ore ciascuno, affidati a docenti diversi, che faranno tutti parte della commissione d'esame. In particolare, per il corso di laurea in ingegneria edile l'attivita' didattica comprende: laboratori progettuali di 60 ore ciascuno, effettuati sotto la guida collegiale di piu' docenti; stage secondo specifici programmi predisposti dagli organi competenti per ogni anno accademico; seminari integrativi. L'attivita' didattica di ciascun corso di laurea (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti, di elaborati, attivita' di tirocinio, etc.) comprende almeno 3000 ore. Conformemente alla normativa della Comunita' europea riguardo al riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto, per il solo corso di laurea in ingegneria edile e' stabilito un totale di almeno 4000 ore; il 75% circa di tali ore e' destinato a lezioni ed esercitazioni e il 25% circa ai laboratori progettuali, agli stage e ai seminari integrativi di cui al precedente capoverso. Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalita' esterne, nella predisposizione dei curriculum potranno essere utilizzate anche altre forme di didattica, quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc., da quotarsi in frazioni di annualita' sino ad un massimo complessivo di due annualita'. Si potranno inoltre organizzare attivita' di tirocinio, da quotarsi in frazioni di annualita' fino ad un massimo di una annualita'. Con apposite convenzioni o nel quadro della cooperazione Universita'-imprese e dei programmi internazionali di mobilita' studentesca, la facolta' favorira' l'effettuazione di periodi di studio e di addestramento presso laboratori di ricerca universitari o extra-universitari e presso imprese e industrie qualificate, anche all'estero. La facolta' definira' le modalita' di riconoscimento della frequenza di corsi e degli esami sostenuti presso Universita' estere con le quali esistano accordi o convenzioni nell'ambito dei programmi internazionali di mobilita' studentesca. Le attivita' didattiche di contenuto pratico o sperimentale e quelle di tirocinio potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici o privati con i quali l'ateneo abbia stipulato apposite convenzioni. Il consiglio di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire, ove necessario, una migliore formazione umanistica. Art. 168. Ordinamento dei corsi di laurea Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato gli esami, di un numero di insegnamenti corrispondente ad almeno: due annualita' per l'iscrizione al secondo anno; sette per l'iscrizione al terzo; dodici (oltre all'accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera) per l'iscrizione al quarto e diciassette per l'iscrizione al quinto. Gli esami di cui al precedente capoverso dovranno essere superati entro una data fissata annualmente dal consiglio di facolta'. Le annualita' saranno scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi. Nel caso in cui non si ottenga il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza, lo studente dovra' iscriversi come ripetente; nel caso in cui si ottengano le attestazioni richieste, ma non si superi il previsto numero minimo di esami entro la data fissata, lo studente dovra' iscriversi come fuori corso. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali corrispondenti ad almeno 29 annualita', e deve aver superato i relativi esami, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del successivo art. 169. Per il corso di laurea in ingegneria edile, e' comunque vincolante il numero di 29 annualita' e la regolare frequenza ai laboratori progettuali e agli stage previsti, conformemente alla normativa della Comunita' europea riguardo al riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto. Le annualita' vanno scelte nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli dal 170 al 175. Sino alla concorrenza massima di due annualita', gli insegnamenti e i relativi esami potranno essere sostituiti dai moduli didattici di cui al quarto comma del precedente art. 167 e dalle relative prove di accertamento, secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi. L'eventuale attivita' di tirocinio di cui al quarto comma del precedente art. 167, opportunamente documentata e sottoposta ad accertamento, potra' essere ritenuta equivalente ad una delle annualita' previste per il conseguimento della laurea o a una frazione di annualita'. L'esame di laurea consiste in una prova orale intesa ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni tecniche e pratiche nel settore dell'ingegneria prescelto. Durante tale prova sara' di norma discussa una tesi di laurea o un altro elaborato preparato dal candidato. Per il corso di laurea in ingegneria edile e' obbligatoria la tesi di laurea. Essa riguardera' temi inerenti la progettazione architettonica o urbanistica e sara' didatticamente assistita da un laboratorio progettuale di 180 ore. Art. 169. Formulazione dei curriculum Il consiglio di facolta' stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), scegliendo le relative discipline tra quelle che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari riportati nell'art. 178, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli dal 170 al 175. In particolare, il consiglio di facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, predispone il manifesto annuale degli studi e definisce i piani di studio ufficiali. Questi contengono le denominazioni degli insegnamenti relativi alle annualita' obbligatorie di cui agli articoli dal 161 al 166, a quelle obbligatorie per gli eventuali orientamenti e a quelle a scelta. Nella stessa occasione il consiglio definisce i moduli che compongono ciascuna annualita' integrata e le relative durate, nonche' l'eventuale utilizzo delle altre forme di didattica e delle attivita' di tirocinio di cui al quarto comma dell'art. 167. Il manifesto annuale degli studi indichera' inoltre: le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticita'); le modalita' di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera; eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti a scelta nei piani individuali degli studi; gli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo, nonche' la data entro la quale i previsti esami dovranno essere stati superati. L'iscrizione agli anni successivi al primo sara' comunque regolata dalle norme di cui al primo comma dell'art. 168. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studi diverso da quelli consigliati dalla facolta' e previsti nel manifesto annuale degli studi, purche' esso contenga insegnamenti attivati presso l'Universita' di Pavia. Il competente consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano predisposto dallo studente al raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi del corso stesso e all'ordinamento didattico della facolta' di ingegneria, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995. Art. 170. Laurea in ingegneria civile Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le 29 annualita' previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-2 2 annualita' A02A (analisi matematica) 3 1 annualita' A01C (geometria) 4 1 annualita' A03X (fisica matematica) 5-6 2 annualita' B01A (fisica generale) 7 1 annualita' C06X (chimica) 8 1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 9 1 annualita' tra H15X (estimo) I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 10 1 annualita' H01A (idraulica) 11 1 annualita' H06X (geotecnica) 12 1 annualita' H07A (scienza delle costruzioni) 13 1 annualita' tra H08A (architettura tecnica) H11X (disegno) 14-15 2 annualita' tra I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05B (fisica tecnica ambientale) I07X (meccanica applicata alle macchine) I17X (elettrotecnica) 16 1 annualita' H01B (costruzioni idrauliche) 17 1 annualita' H03X (strade, ferrovie ed aeroporti) 18 1 annualita' H05X (topografia e cartografia) 19 1 annualita' H07B (tecnica delle costruzioni) 20 1 annualita' tra H14A (tecnica e pianificazione urbanistica) K04X (automatica) Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita': 21 1 annualita' D02B (geologia applicata) 22 1 annualita' H01B (costruzioni idrauliche) 23 1 annualita' H02X (ingegneria sanitaria-ambientale) Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita': 21-22 2 annualita' H07A (scienza delle costruzioni) 23 1 annualita' H07B (tecnica delle costruzioni) Art. 171. Laurea in ingegneria edile Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile, tra le 29 annualita' previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori (le sigle dell'ultima colonna rinviano alle corrispondenti tabelle previste dalla Tab. XXIX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1995): 1-2 2 annualita' A02A (analisi matematica B 3 1 annualita' A01C (geometria) B 4 1 annualita' A03X (fisica matematica B 5-6 2 annualita' B01A (fisica generale B 7 1 annualita' C06X (chimica) B 8 1 annualita' K05A (sistemi di B elaborazione delle informazioni) * 9 1 annualita' H15X (estimo) B 10 1 annualita' tra H01A (idraulica) C1 H01B (costruzioni idrauliche) 11 1 annualita' H06X (geotecnica) C1 12 1 annualita' H07A (scienza delle C1 costruzioni) 13-14 2 annualita' H11X (disegno) * C1-D1.2 15 1 annualita' I05B (fisica tecnica C1 ambientale) 16 1 annualita' H07B (tecnica delle D1.2 costruzioni) * 17-18 2 annualita' H08A (architettura C1-D1.2 tecnica) * 19 1 annualita' H08B (tecnica e pro- D1.2 duzione edilizia) * 20-22 3 annualita' H10A (composizione D1.2 architettonica e urbana) * 23 1 annualita' H12X (storia della D1.2 architettura) * 24 1 annualita' tra H12X (storia della D1.2 architettura) * L25C (storia dell'arte contemporanea)* 25 1 annualita' tra H13X (restauro) * D1.2 H08A (architettura tecnica) * 26 1 annualita' tra H14A (tecnica e pia- D1.2 nificazione urbanistica) * H14B (urbanistica) * 27 1 annualita' tra N10X (diritto ammi- D1.2 nistrativo) Q05A (sociologia generale) 2 annualita' (28-29, dalla tabella D1.2) nei seguenti orientamenti a scelta dello studente: a) compositivo: 28 1 annualita' H10A (composizione architettonica e urbana) * 29 1 annualita' H08A (architettura tecnica) * b) tipologico: 28 1 annualita' H08A (architettura tecnica) * 29 1 annualita' H07B (tecnica delle costruzioni) * c) recupero: 28 1 annualita' H10A (composizione architettonica e urbana) * 29 1 annualita' tra H05X (topografia e cartografia) * H11X (disegno) * * L'insegnamento previsto nel manifesto degli studi gestisce un laboratorio progettuale, di tipo monodisciplinare o integrato con altri insegnamenti del corso di laurea, o uno stage. Art. 172. Laurea in ingegneria elettronica Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le 29 annualita' previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-4 4 annualita' tra A02A (analisi matematica) A01C (geometria) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) A01A (logica matematica) A01B (algebra) A02B (probabilita' e statistica matematica) S01A (statistica) 5 1 annualita' B01A (fisica generale) 6 1 annualita' tra B01A (fisica generale) B03X (struttura della materia) 7 1 annualita' C06X (chimica) 8 1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 9 1 annualita' tra I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 10 1 annualita' tra H07A (scienza delle costruzioni) I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05A (fisica tecnica industriale) I05B (fisica tecnica ambientale) I07X (meccanica applicata alle macchine) 11 1 annualita' I17X (elettrotecnica) 12-13 2 annualita' K01X (elettronica) 14-15 2 annualita' K03X (telecomunicazioni) 16 1 annualita' K04X (automatica) 17 1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 18 1 annualita' K02X (campi elettromagnetici) 19 1 annualita' tra K10X (misure elettriche ed elettroniche) K04X (automatica) 20 1 annualita' tra K01X (elettronica) K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) Per l'indirizzo microelettronica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita': 21-23 3 annualita' K01X (elettronica) Per l'indirizzo strumentazione sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita': 21 1 annualita' tra K10X (misure elettriche ed elettroniche) K01X (elettronica) 22-23 2 annualita' K01X (elettronica) Per l'indirizzo telecomunicazioni sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita': 21 1 annualita' K02X (campi elettromagnetici) 22-23 2 annualita' K03X (telecomunicazioni) Art. 173. Laurea in ingegneria informatica Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica, tra le 29 annualita' previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-4 4 annualita' tra A02A (analisi matematica) A01C (geometria) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) A01A (logica matematica) A01B (algebra) A02B (probabilita' e statistica matematica) S01A (statistica) 5 1 annualita' B01A (fisica generale) 6 1 annualita' tra B01A (fisica generale) B03X (struttura della materia) 7 1 annualita' C06X (chimica) 8 1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 9 1 annualita' tra I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 10 1 annualita' tra H07A (scienza delle costruzioni) I04B (macchine a fluido) I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05A (fisica tecnica industriale) I05B (fisica tecnica ambientale) I07X (meccanica applicata alle macchine) 11 1 annualita' I17X (elettrotecnica) 12 1 annualita' K01X (elettronica) 13 1 annualita' K03X (telecomunicazioni) 14 1 annualita' K04X (automatica) 15-19 5 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 20 1 annualita' A04B (ricerca operativa) 21-22 2 annualita' K04X (automatica) 23 1 annualita' tra K01X (elettronica) K03X (telecomunicazioni) Art. 174. Laurea in ingegneria elettrica Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica, tra le 29 annualita' previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-4 4 annualita' tra A02A (analisi matematica) A01C (geometria) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) A01A (logica matematica) A01B (algebra) A02B (probabilita' e statistica matematica) S01A (statistica) 5 1 annualita' B01A (fisica generale) 6 1 annualita' tra B01A (fisica generale) B03X (struttura della materia) 7 1 annualita' C06X (chimica) 8 1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 9 1 annualita' tra H15X (estimo) I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 10 1 annualita' tra H07A (scienza delle costruzioni) H07B (tecnica delle costruzioni) 11 1 annualita' tra I05A (fisica tecnica industriale) I05B (fisica tecnica ambientale) I15B (principi di ingegneria chimica) 12 1 annualita' tra I07X (meccanica applicata alle macchine) I09X (disegno e metodi dell'ingegneria industriale) 13 1 annualita' tra I10X (tecnologie e sistemi di lavorazione) I14A (scienza e tecnologie dei materiali) I14B (materiali macromolecolari) 14 1 annualita' tra I17X (elettrotecnica) I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici) 15 1 annualita' tra K01X (elettronica) K04X (automatica) 16 1 annualita' I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici) 17 1 annualita' I19X (sistemi elettrici per l'energia) 18 1 annualita' K10X (misure elettriche ed elettroniche) 19 1 annualita' tra K01X (elettronica) K04X (automatica) 20 1 annualita' tra I08A (progettazione meccanica e costruzione di macchine) I09X (disegno e metodi dell'ingegneria industriale) Per l'indirizzo automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita': 21-22 2 annualita' tra K01X (elettronica) K04X (automatica) 23 1 annualita' I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici) Per l'indirizzo Energia sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita': 21 1 annualita' I19X (sistemi elettrici per l'energia) 22 1 annualita' I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici) 23 1 annualita' tra I19X (sistemi elettrici per l'energia) I17X (elettrotecnica) I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici) Art. 175. Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, tra le 29 annualita' previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-2 2 annualita' A02A (analisi matematica) 3 1 annualita' A01C (geometria) 4 1 annualita' A03X (fisica matematica) 5-6 2 annualita' B01A (fisica generale) 7 1 annualita' C06X (chimica) 8 1 annualita' K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 9 1 annualita' tra H15X (estimo) I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 10 1 annualita' D02B (geologia applicata) 11 1 annualita' H06X (geotecnica) 12 1 annualita' H01A (idraulica) 13 1 annualita' H07A (scienza delle costruzioni) 14-15 2 annualita' tra H01B (costruzioni idrauliche) H01C (costruzioni marittime) H02X (ingegneria sanitaria-ambientale) 16 1 annualita' E03A (ecologia) 17 1 annualita' tra H14A (tecnica e pianificazione urbanistica) K04X (automatica) 18-19 2 annualita' tra I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05B (fisica tecnica ambientale) I17X (elettrotecnica) 20 1 annualita' H05X (topografia e cartografia) Art. 176. Corsi di diploma universitario La facolta' di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1994: nel settore civile: in ingegneria delle infrastrutture; nel settore dell'informazione: in ingegneria elettronica; in ingegneria informatica; nel settore industriale: in ingegneria energetica; intersettoriale: in ingegneria biomedica; in ingegneria dell'ambiente e delle risorse (presso la sede distaccata di Mantova). La durata degli studi e' di tre anni. L'iscrizione ai corsi e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il Consiglio della facolta' di ingegneria, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Ciascun corso puo' essere articolato in orientamenti fissati dalla facolta'. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato in ingegneria ..", con la specificazione del corso di diploma seguito. Art. 177. Corsi di laurea e di diploma universitario affini Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 176 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1995, n. 166). I corsi di diploma universitario e i corsi di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. Dopo il conseguimento del diploma universitario, il diplomato puo' proseguire gli studi accedendo a un corso di laurea, ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1994. A tal fine, la facolta' riconoscera' gli studi compiuti, secondo le norme qui di seguito specificate. E' escluso il passaggio al corso di laurea prima del conseguimento del diploma universitario. Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente, la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il numero di insegnamenti riconosciuti per il proseguimento degli studi in un corso di laurea strettamente affine dovra' essere tale che gli ulteriori insegnamenti necessari per conseguire il diploma di laurea non superino, di norma, quattro annualita' per gli insegnamenti integrativi e quattordici annualita' per gli insegnamenti propri del corso di laurea. Il Consiglio di facolta' indichera' l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; esso non potra' in ogni caso essere superiore al terzo. La facolta' dovra', inoltre, formulare i piani degli studi per il proseguimento degli studi, nel rispetto dei vincoli sopra indicati riguardo al numero di insegnamenti necessari per conseguire il diploma di laurea. Nei trasferimenti degli studenti tra corsi di diploma universitario diversi o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, entrambi della facolta' di ingegneria, il Consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo seguendo il criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indichera' l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi e il piano degli studi da completare per conseguire il titolo. Art. 178. Articolazione del corso degli studi Ciascuno dei tre anni dei corsi di diploma universitario potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, da specificarsi nel regolamento didattico della facolta'. Complessivamente l'attivita' didattica comprendera' almeno 2100 ore, organizzate in almeno trenta moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' anche essere associata ai diversi insegnamenti. Essa potra' essere svolta all'interno dell'Universita' o all'esterno, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali siano state stipulate apposite convenzioni. L'attivita' di tirocinio, adeguatamente documentata e sottoposta a valutazione, potra' essere ritenuta equivalente, dal Consiglio delle competenti strutture didattiche, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico, che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Gli articoli dal 181 al 186 riportano, per ciascun corso di diploma universitario e per settori scientifico disciplinari, il numero di moduli didattici da includere obbligatoriamente nei curriculum didattici. La facolta' completera' le indicazioni, fino a un totale di trenta moduli didattici, scelti in funzione del raggiungimento di definiti obiettivi didattico-formativi. Per conseguire il diploma universitario occorre aver seguito gli insegnamenti previsti nel piano degli studi e superato con esito positivo gli accertamenti relativi. Le modalita' degli accertamenti sono stabilite dal Consiglio di facolta', che potra' fare ricorso ad accorpamenti in base a criteri di continuita' o di affinita', in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero inferiore a quello dei moduli didattici. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potra' essere discusso un elaborato scritto. Art. 179. Regolamento dei corsi di diploma universitario I Consigli delle competenti strutture didattiche determinano con apposito regolamento, conforme al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli riguardanti il numero di ore di didattica (v. art. 178) e i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei moduli didattici (v. articoli dal 181 al 186). Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti, ciascuno dei quali sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 per i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge 341/1990. Potranno essere attivati, nel rispetto dei successivi articoli dal 181 al 186, insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari elencati nel successivo art. 187. Nel caso in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, cioe' differisca dal corso omonimo utilizzato nel corso di laurea, e non sia mutuato da un corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla (D.U.). La denominazione degli insegnamenti integrati formati con moduli didattici appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari sara' diversa da quelle riportate nei settori stessi. La facolta' definira' anche quanti insegnamenti o moduli sara' necessario aver seguito, superando i relativi accertamenti, per potersi iscrivere al successivo anno di corso. La facolta' indichera' la collocazione degli insegnamenti nei vari periodi didattici e le loro eventuali propedeuticita'. Saranno inoltre specificate le attivita' pratiche e di laboratorio associate ai singoli insegnamenti, le prove di valutazione, la composizione delle relative commissioni, e le modalita' dell'esame finale di diploma. Il Consiglio di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire, ove necessario, una migliore formazione umanistica. Art. 180. Docenza La copertura dei moduli didattici attivati e' assegnata dal Consiglio di facolta', nel rispetto delle leggi vigenti, a professori di ruolo dello specifico settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facolta' affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modifiche. E' consentita la copertura per affidamento attribuito, nel rispetto delle leggi vigenti, a professori di ruolo o a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine. Per realizzare una efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, a cento. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalita' esterne, l'insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita previste dallo statuto dell'ateneo e dalla normativa vigente. Art. 181. Diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 178 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-4 4 moduli tra A02A (analisi matematica) A01C (geometria) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) 5-6 2 moduli B01A (Fisica generale) 7 1 modulo C06X (chimica) 8 1 modulo K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 9 1 modulo tra H15X (estimo) I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 10 1 modulo H01A (idraulica) 11 1 modulo H06X (geotecnica) 12 1 modulo H07A (scienza delle costruzioni) 13 1 modulo H07B (tecnica delle costruzioni) 14 1 modulo H11X (disegno) 15 1 modulo I14A (scienza e tecnologia dei materiali) 16 1 modulo tra H01A (idraulica) H01B (costruzioni idrauliche) 17 1 modulo H02X (ingegneria sanitaria-ambientale) 18 1 modulo H03X (strade, ferrovie ed aeroporti) 19 1 modulo H04X (trasporti) 20 1 modulo H05X (topografia e cartografia) 21 1 modulo I04C (sistemi e tecnologie energetici) 22 1 modulo I07X (meccanica applicata alle macchine) 23 1 modulo tra I17X (elettrotecnica) I18X (convertitori, macchine ed azionamenti elettrici) I19X (sistemi elettrici per l'energia) Art. 182. Diploma universitario in ingegneria elettronica Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria elettronica, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 178 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-4 4 moduli tra A02A (analisi matematica) A01C (geometria) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) A01A (logica matematica) A01B (algebra) A02B (probabilita' e statistica matematica) S01A (statistica) 5 1 modulo B01A (fisica generale) 6 1 modulo tra B01A (fisica generale) B03X (struttura della materia) 7 1 modulo C06X (chimica) 8 1 modulo K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 9 1 modulo tra I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 10 1 modulo I17X (elettrotecnica) 11 1 modulo K01X (elettronica) 12 1 modulo tra K03X (telecomunicazioni) K02X (campi elettromagnetici) 13 1 modulo K04X (automatica) 14-15 2 moduli K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 16-19 4 moduli K01X (elettronica) 20 1 modulo K01X (misure elettriche ed elettroniche) 21 1 modulo K02X (campi elettromagnetici) 22 1 modulo K03X (telecomunicazioni) 23 1 modulo tra K03X (telecomunicazioni) K04X (automatica) K02X (campi elettromagnetici) Art. 183. Diploma universitario in ingegneria informatica Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria informatica, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 169 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-4 4 moduli tra A02A (analisi matematica) A01C (geometria) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) A01A (logica matematica) A01B (algebra) A02B (probabilita' e statistica matematica) S01A (statistica) 5 1 modulo B01A (fisica generale) 6 1 modulo tra B01A (fisica generale) B03X (struttura della materia) 7 1 modulo C06X (chimica) 8-14 7 moduli K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 15 1 modulo tra I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 16 1 modulo I17X (elettrotecnica) 17 1 modulo K01X (elettronica) 18 1 modulo tra K03X (telecomunicazioni) K02X (campi elettromagnetici) 19-20 2 moduli K04X (automatica) 21 1 modulo tra K01X (elettronica) K10X (misure elettriche ed elettroniche) 22 1 modulo K03X (telecomunicazioni) 23 1 modulo tra A04B (ricerca operativa) K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) Art. 184. Diploma universitario in ingegneria energetica Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria energetica, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 169 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-4 4 moduli tra A01A (logica matematica) A01B (algebra) A01C (geometria) A02A (analisi matematica) A02B (probabilita' e statistica matematica) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) S01A (statistica) 5 1 modulo B01A (fisica generale) 6 1 modulo tra B01A (fisica generale) B03X (struttura della materia) 7 1 modulo C06X (chimica) 8 1 modulo K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 9 1 modulo tra H15X (estimo) I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 10 1 modulo tra H07A (scienza delle costruzioni) I08A (progettazione meccanica e costruzione di macchine) 11 1 modulo tra I07X (meccanica applicata alle macchine) I09X (disegno e metodi dell'ingegneria industriale) 12 1 modulo tra I05A (fisica tecnica industriale) I03X (fluidodinamica) I15B (principi di ingegneria chimica) 13 1 modulo I04C (sistemi e tecnologie energetici) 14 1 modulo I17X (elettrotecnica) 15 1 modulo tra I10X (tecnologie e sistemi di lavorazione) I13X (metallurgia) I14A (scienza e tecnologia dei materiali) I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici) I19X (sistemi elettrici per l'energia) 16 1 modulo tra I05A (fisica tecnica industriale) I04B (macchine a fluido) I12B (impianti nucleari) I03X (fluidodinamica) 17 1 modulo tra I04B (macchine a fluido) I05A (fisica tecnica industriale) 18-19 2 moduli tra I17X (elettrotecnica) I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici) I19X (sistemi elettrici per l'energia) K10X (misure elettriche ed elettroniche) 20 1 modulo tra A04B (ricerca operativa) I27X (ingegneria economico-gestionale) I11X (impianti industriali meccanici) P01A (economia politica) 21 1 modulo tra I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05B (fisica tecnica ambientale) I12B (impianti nucleari) I12C (misure e strumentazione nucleari) 22 1 modulo tra I15B (principi di ingegneria chimica) I15C (impianti chimici) I15E (chimica industriale e tecnologica) 23 1 modulo tra I07X (meccanica applicata alle macchine) I08A (progettazione meccanica e costruzione di macchine) I06X (misure meccaniche e termiche) Art. 185. Diploma universitario in ingegneria biomedica Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria biomedica, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 169 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-4 4 moduli tra A01A (logica matematica) A01B (algebra) A01C (geometria) A02A (analisi matematica) A02B (probabilita' e statistica matematica) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) S01A (statistica) 5 1 modulo B01A (fisica generale) 6 1 modulo tra B01A (fisica generale) B03X (struttura della materia) 7 1 modulo C06X (chimica) 8 1 modulo K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 9 1 modulo tra I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 10-11 2 moduli tra E04A (fisiologia generale) E05A (biochimica) E06A (fisiologia umana) E13X (biologia applicata) 12-14 3 moduli tra I26A (bioingegneria meccanica) I26B (bioingegneria chimica) K06X (bioingegneria elettronica) 15 1 modulo I03X (fluidodinamica) 16 1 modulo tra I04B (macchine a fluido) I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05A (fisica tecnica industriale) I05B (fisica tecnica ambientale) 17 1 modulo tra I07X (meccanica applicata alle macchine) I08A (progettazione meccanica e costruzione di macchine) 18 1 modulo tra I14A (scienza e tecnologia dei materiali) I26B (bioingegneria chimica) 19 1 modulo tra I17X (elettrotecnica) I18X (convertitori, macchine ed azionamenti elettrici) 20 1 modulo K01X (elettronica) 21-22 2 moduli tra K03X (telecomunicazioni) K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 23 1 modulo K04X (automatica) Art. 186. Diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 169 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori: 1-4 4 moduli tra A02A (analisi matematica) A01C (geometria) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) 5-6 2 moduli B01A (fisica generale) 7 1 modulo C06X (chimica) 8 1 modulo K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) 9 1 modulo tra H05X (estimo) I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica) 10 1 modulo D02B (geologia applicata) 11 1 modulo tra D04B (geofisica applicata) H06X (geotecnica) 12 1 modulo H11X (disegno) 13 1 modulo H05X (topografia e cartografia) 14 1 modulo H01A (idraulica) 15 1 modulo H07A (scienza delle costruzioni) 16 1 modulo I07X (meccanica applicata alle macchine) 17 1 modulo H01B (costruzioni idrauliche) 18 1 modulo tra E03A (ecologia) H02X (ingegneria sanitaria-ambientale) 19 1 modulo I15B (principi di ingegneria chimica) 20 1 modulo tra I15C (impianti chimici) I15E (chimica industriale e tecnologica) 21 1 modulo tra I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05B (fisica tecnica ambientale) 22 1 modulo tra I17X (elettrotecnica) I19X (sistemi elettrici per l'energia) 23 1 modulo tra K01X (elettronica) K03X (telecomunicazioni) K04X (automatica) Art. 187. Settori scientifico-disciplinari Possono essere attivati, presso i corsi di laurea e i corsi di diploma universitario della facolta', insegnamenti tratti dai seguenti settori scientifico-disciplinari, cosi' come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994: A01A Logica matematica A01B Algebra A01C Geometria A02A Analisi matematica A02B Probabilita' e statistica matematica A03X Fisica matematica A04A Analisi numerica A04B Ricerca operativa B01A Fisica generale B03X Struttura della materia C06X Chimica D02B Geologia applicata D04B Geofisica applicata E03A Ecologia E04A Fisiologia generale E05A Biochimica E06A Fisiologia umana E09A Anatomia umana E13X Biologia applicata F22A Igiene generale ed applicata H01A Idraulica H01B Costruzioni idrauliche H01C Costruzioni marittime H02X Ingegneria sanitaria-ambientale H03X Strade, ferrovie ed aeroporti H04X Trasporti H05X Topografia e cartografia H06X Geotecnica H07A Scienza delle costruzioni H07B Tecnica delle costruzioni H08A Architettura tecnica H08B Tecnica e produzione edilizia H09C Disegno industriale H10A Composizione architettonica e urbana H11X Disegno H12X Storia dell'architettura H13X Restauro H14A Tecnica e pianificazione urbanistica H14B Urbanistica H15X Estimo I03X Fluidodinamica I04B Macchine a fluido I04C Sistemi e tecnologie energetici I05A Fisica tecnica industriale I05B Fisica tecnica ambientale I06X Misure meccaniche e termiche I07X Meccanica applicata alle macchine I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione I11X Impianti industriali meccanici I12B Impianti nucleari I12C Misure e strumentazione nucleari I13X Metallurgia I14A Scienza e tecnologia dei materiali I14B Materiali macromolecolari I15B Principi di ingegneria chimica I15C Impianti chimici I15E Chimica industriale e tecnologica I17X Elettrotecnica I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia I26A Bioingegneria meccanica I26B Bioingegneria chimica I27X Ingegneria economico-gestionale K01X Elettronica K02X Campi elettromagnetici K03X Telecomunicazioni K04X Automatica K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni K06X Bioingegneria elettronica K10X Misure elettriche ed elettroniche L25B Storia dell'arte moderna L25C Storia dell'arte contemporanea N10X Diritto amministrativo P01A Economia politica P01B Politica economica P01C Scienza delle finanze P01I Economia dei settori produttivi P01J Economia regionale P02A Economia aziendale P02B Economia e gestione delle imprese P02D Organizzazione aziendale Q05A Sociologia generale Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio S01A Statistica Art. 188. Disposizioni transitorie Dopo l'entrata in vigore del presente statuto, gli studenti gia' iscritti ad un corso di laurea o di diploma potranno completare gli studi secondo quanto previsto dal precedente ordinamento dei corsi stessi. A tal fine, la facolta' definira' le equivalenze tra insegnamenti del vecchio e del nuovo ordinamento. Nel primo anno di entrata in vigore del presente statuto sara' attivato il primo anno del corso di diploma universitario in ingegneria informatica e disattivato il primo anno del corso di diploma in ingegneria informatica e automatica, e cosi' via negli anni successivi, fino alla completa disattivazione del corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica nel terzo anno. La facolta' continuera' a rilasciare i diplomi in ingegneria informatica e automatica a tempo indeterminato. Il termine ultimo per il superamento di tutti gli esami previsti dal curriculum e' pero' fissato nel 31 marzo 2002. Gli studenti gia' iscritti a un corso di laurea o di diploma possono optare il rispettivo nuovo ordinamento. L'opzione potra' essere esercitata dall'entrata in vigore del presente statuto fino a un termine pari alla durata legale del corso di studi. La facolta' stabilira' le modalita' per la convalida degli esami sostenuti. Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 7 maggio 1996 Il rettore: SCHMID