IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvate con regio
decreto 27 luglio 1934 e successivi decreti ministeriali;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  128  del  13
marzo  1986  recante  regolamento  di  esecuzione  delle norme di cui
all'art. 189 del testo unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con
regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni in
materia di produzione e commercio dei presidi medico chirurgici;
  Visto il decreto 7 giugno 1991 (Gazzetta Ufficiale n.  135  dell'11
giugno  1991)  recante  "Misure  relative  a  specialita'  medicinali
provenienti da organi e tessuti bovini";
  Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio,  del  14  giugno  1993,
relativa ai "Dispositivi medici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L169 del 12 luglio 1993;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea n. 96/239/CE del 27
marzo 1996;
  Viste le disposizioni ministeriali del 29 marzo  1996,  avente  per
oggetto  "Misure  di  protezione  nei  confronti  della encefalopatia
spongiforme bovina - Regno Unito";
  Ritenuto  necessario  di  rafforzare  ulteriormente  le  misure  di
prevenzione  per  evitare  ogni eventuale insorgenza di problematiche
per la  salute  pubblica  correlate  alla  encefalopatia  spongiforme
bovina;
  Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Nel   territorio   italiano   e'  vietata  la  produzione,  la
importazione e l'immissione in commercio di presidi medico chirurgici
e  di  dispositivi  medici,  cosi'  come  definiti  nella   direttiva
93/42/CEE,  che  utilizzano  tessuti  o  sostanze  di  origine bovina
provenienti dal Regno Unito.