IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  che
prevede  l'adozione  con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 95/39/CE del  17  luglio  1995,
concernente  le  quantita'  massime  di  residui  sui e nei cereali e
prodotti alimentari di origine animale;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 95/38/CE del  17  luglio  1995,
concernente  le  quantita' massime di residui su e in alcuni prodotti
di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come  integrata  e/o
modificata  dalle  ordinanze  ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio
1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali del  9
agosto 1995 e del 12 agosto 1995;
  Visti  gli  art.  5,  ultimo  comma,  6, lettere c), h) ed i), e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre  1992  e  30
luglio   1993,   concernenti,  tra  l'altro,  disposizioni  circa  il
programma  di  controlli  intesi  a  verificare  il  rispetto   delle
quantita'  massime  di  residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari
tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
  Visto il parere  favorevole  della  Commissione  consultiva  per  i
prodotti  fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  di  dover  provvedere  al  recepimento  delle   citate
direttive  n.  95/38/CE  e  n.  95/39/CE,  e  ritenuto  opportuno, su
indicazione delle autorita' deputate alla vigilanza, di integrare  in
forma  redazionale  omogenea le citate direttive 95/38/CE e 95/39/CE,
con l'aggiunta di valori gia' autorizzati  con  precedenti  ordinanze
ancora  in vigore e con l'adeguamento ai valori comunitari dei limiti
convenzionali di determinazione analitica delle sostanze attive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi  di  residui  di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:
    a)  prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di
cui all'allegato 1, parte A, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;
    b)  cereali,  di  cui  all'allegato  1,  parte  B,  del   decreto
ministeriale 9 agosto 1995;
    c)  altri  prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del
decreto ministeriale 9 agosto 1995;
    d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1,  parte  D,
del decreto ministeriale 9 agosto 1995.