IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Vista la direttiva del Consiglio n. 95/39/CE del 17 luglio 1995, concernente le quantita' massime di residui sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale; Vista la direttiva del Consiglio n. 95/38/CE del 17 luglio 1995, concernente le quantita' massime di residui su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali del 9 agosto 1995 e del 12 agosto 1995; Visti gli art. 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 95/38/CE e n. 95/39/CE, e ritenuto opportuno, su indicazione delle autorita' deputate alla vigilanza, di integrare in forma redazionale omogenea le citate direttive 95/38/CE e 95/39/CE, con l'aggiunta di valori gia' autorizzati con precedenti ordinanze ancora in vigore e con l'adeguamento ai valori comunitari dei limiti convenzionali di determinazione analitica delle sostanze attive; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui: a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto ministeriale 9 agosto 1995; b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto ministeriale 9 agosto 1995; c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto ministeriale 9 agosto 1995; d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto ministeriale 9 agosto 1995.