IL GOVERNATORE
   Vista  la  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  recante la disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
   Visto  l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963,
n.  369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992
e 18 luglio 1992;
   Visto il proprio regolamento del 2 luglio 1991, emanato  ai  sensi
dell'art.3,  comma  2,  lettera  a), e dell'art.9, commi 4 e 5, della
legge 2 gennaio 1991, n. 1 (d'ora in avanti regolamento);
   Ravvisata la necessita' di apportare modificazioni al  regolamento
per   adeguarlo  alle  disposizioni  della  direttiva  del  Consiglio
93/6/CEE  relativa  all'adeguatezza  patrimoniale  delle  imprese  di
investimento e degli enti creditizi;
   D'intesa con la CONSOB;
                              Dispone:
                               Art. 1.
   1.   A   decorrere   dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  il
titolo IV del regolamento e' modificato conformemente al testo che si
allega.
   2.  I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle modifiche
di cui al comma 1, non siano in linea  con  le  regole  di  vigilanza
prodenziale   stabilite  dal  regolamento  concordano  con  la  Banca
d'Italia un dettagliato programma di rientro.
   Roma, 1 giugno 1996
                                                Il governatore: FAZIO