IL GOVERNATORE Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari; Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992 e 18 luglio 1992; Visto il proprio regolamento del 2 luglio 1991, emanato ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera a), e dell'art.9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (d'ora in avanti regolamento); Ravvisata la necessita' di apportare modificazioni al regolamento per adeguarlo alle disposizioni della direttiva del Consiglio 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; D'intesa con la CONSOB; Dispone: Art. 1. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il titolo IV del regolamento e' modificato conformemente al testo che si allega. 2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1, non siano in linea con le regole di vigilanza prodenziale stabilite dal regolamento concordano con la Banca d'Italia un dettagliato programma di rientro. Roma, 1 giugno 1996 Il governatore: FAZIO