IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge 12 giugno  1990,  n.  146,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  del 25 luglio 1991, concernente la
disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il  personale
del  comparto  "Scuola",  in  ordine  al  quale sono state sentite le
organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;
  Vista la deliberazione del 30  luglio  1991  della  commissione  di
garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale,
"per    rimuovere   un   persistente   contrasto   in   ordine   alla
inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali
ed esami" di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  h),  dell'indicato
protocollo  d'intesa  del  25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio
complessivo sul citato protocollo d'intesa  dopo  aver  acquisito  il
parere  delle  organizzazioni  degli  utenti,  ha  assunto,  ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  predetta  legge  12  giugno
1990,  n.  146,  il  "Lodo"  con  il  quale  ha giudicato "che quanto
previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo  del
25  luglio  1991  aderisca  alla lettera ed alla ratio della legge n.
146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo", motivando che:
    "a) lo  svolgimento  degli  scrutini  finali  e  degli  esami  e'
legislativamente   individuato   come   oggetto   d'una   prestazione
indispensabile  per   garantire   la   realizzazione   dell'interesse
costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art.
1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990)";
    "b)  il  testo  legislativo  non permette di isolare, all'interno
dell'insieme delle  modalita'  di  svolgimento  predeterminate  dalle
competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente
per esercizio del diritto di sciopero";
  Vista  la  deliberazione  del  10 ottobre 1991 della commissione di
garanzia ex  art.  12  della  legge  n.  46/1990,  con  la  quale,  a
scioglimento  della  riserva  in  precedenza  indicata,  ha  valutato
"idoneo" nella sua interezza il citato  protocollo  d'intesa  del  25
luglio   1991,   motivando   che   tale   protocollo   "realizza   il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col  godimento
del  diritto  all'istruzione  costituzionalmente  tutelato,  ai sensi
della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/1990";
  Vista la deliberazione del 25 gennaio 1996 della citata commissione
di garanzia, con la quale e' stata confermata l'attuale  vigenza  del
richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della pubblica istruzione n. 159
dell'11 maggio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6
giugno  1995),  con  la  quale  sono  stati  determinati  per  l'anno
scolastico  1995-1996  per  tutte le scuole ed istituti scolastici di
ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale il termine
delle attivita' didattiche  e  delle  lezioni,  le  scadenze  per  le
valutazioni  periodiche  ed  il  calendario  delle festivita' e degli
esami;
  Visto il telefax del 30 maggio 1996 del Sindacato nazionale precari
della  scuola  italiana  (Si.Na.P.S.I.),  con  il  quale   e'   stata
comunicata  la  proclamazione  di scioperi nazionali per il personale
del comparto scuola diretti in  particolare  alla  "astensione  dalle
operazioni  di scrutinio finale nei giorni 15 giugno e 17 giugno 1996
in tutte le scuole di ogni ordine e grado";
  Vista la nota n. 682 del 7 giugno 1996, con la  quale  il  Ministro
della  pubblica  istruzione  ha  chiesto  al Ministro per la funzione
pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12
giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni  in  atto
riguardanti   l'astensione  dall'effettuazione  delle  operazioni  di
scrutini finali nelle scuole e  negli  istituti  scolastici  di  ogni
ordine  e  grado  di  istruzione,  non  consentono "di completare gli
scrutini in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento  degli
esami  di  licenza  media  e  di  quelli  di  maturita'"  per  cui la
partecipazione agli scioperi programmati  "in  taluni  casi  potrebbe
determinare  ritardi nella ultimazione degli scrutini con conseguenze
negative sul regolare inizio e la conclusione degli esami";
  Considerato  che  l'obbligo  per  l'esplicazione   delle   predette
attivita'  riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni degli
scrutini finali e degli esami finali discende, in caso  di  sciopero,
direttamente  dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno
1990, n. 146, in quanto  tali  attivita'  sono  ritenute  prestazioni
indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di
funzionamento  del servizio pubblico essenziale "istruzione pubblica"
per garantire nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona,
costituzionalmente  tutelato,  all'istruzione;  previsione  contenuta
peraltro  in  analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere d)
ed e), e nell'art. 2, comma 1, lettera h), del richiamato  protocollo
d'intesa  del  25  luglio  1991,  allo stato in vigore come precisato
nella citata deliberazione  della  commissione  di  garanzia  del  25
gennaio 1996;
  Considerato  che  le  agitazioni  in  atto nel comparto scuola e le
relative modalita'  e  periodo  di  attuazione,  per  le  motivazioni
espresse  dal  Ministro  della  pubblica istruzione, costituiscono un
fondato pericolo di un pregiudizio  grave  ed  imminente  al  diritto
all'istruzione,  negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n.
146, art.1, comma 2, lettera d), in quanto le azioni di  sciopero  in
precedenza   indicate   incidono,  rispetto  alle  date  fissate  nel
calendario scolastico con la  richiamata  ordinanza  n.  159  dell'11
maggio  1995 del Ministro della pubblica istruzione, direttamente sul
regolare inizio, prosecuzione e conclusione  di  tutti  gli  scrutini
finali e degli esami finali;
  Vista la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 12822 del 29
novembre  1991,  con  la quale - in riferimento ad analoga vicenda di
sciopero relativa  alle  attivita'  conclusive  dell'anno  scolastico
1982-1983 - e' stato sancito che:
   "non   costituisce  attivita'  antisindacale  la  sostituzione  di
docenti scioperanti durante gli scrutini finali e  gli  esami  finali
con  altri  docenti  non scioperanti e con supplenti, atteso che tale
condotta  e'  volta  non  ad  impedire  l'esercizio  della   liberta'
sindacale  e  del  diritto  di  sciopero,  ma a contenere gli effetti
pregiudizievoli nella insussistenza  di  un  obbligo  della  p.a.  di
subire passivamente l'interruzione del proprio servizio";
   "ne'  puo'  sostenersi  che  le  operazioni  degli  esami  e degli
scrutini  costituiscono,  nell'ambito  della   pubblica   istruzione,
prestazioni  di  minore importanza e che la p.a. non accusava nessuna
sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed  esami
integrano  oggettivamente  il  momento conclusivo della didattica ed,
attraverso  la  verifica  dell'apprendimento  e   la   certificazione
abilitante,  costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la
programmazione annuale che impegna  la  massima  responsabilita'  dei
docenti  e  degli  studenti (ed indirettamente le attese della vita e
della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)";
  Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e  del  5  giugno  1991
della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con
le  quali,  rispettivamente,  e'  stato  precisato  che  gli scioperi
interessanti le attivita' di  non  insegnamento  sono  soggetti  alla
disciplina  recata  dalla  suddetta  legge  n.  146/1990  ed e' stato
ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art.  1,  comma  2,
lettera  d),  della  legge  n. 146/1990 "che non ammette differimenti
nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami";
  Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata  commissione
di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni
di  sciopero  proclamate  da  alcune  organizzazioni sindacali per il
periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi  all'anno
scolastico 1991-1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con
la vigente normativa in materia:
    a) "in quanto" contrastano "col disposto di cui all'art. 1, comma
2,  lettera  d),  della legge n. 146/1990, il quale esclude - come il
richiamato  protocollo  d'intesa   esplicitamente   conferma   -   la
differibilita'  dello  svolgimento  delle  operazioni  inerenti  agli
scrutini finali";
    b) in quanto "in base all'art. 1,  comma  2,  lettera  d),  della
legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato
idoneo  dalla  commissione  in  data  10  ottobre 1991 prevede che le
attivita' relative allo svolgimento degli scrutini  finali,  compresi
quelli  di  ammissione  per  gli esami, devono essere garantite nella
loro interezza nei termini e con le modalita' previste dal calendario
scolastico";
  Vista la deliberazione del 27  maggio  1993  della  commissione  di
garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni di
sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo
degli   scrutini  finali  e  degli  esami  finali  relativi  all'anno
scolastico  1992-1993,  motivando  che   "l'iniziativa   conflittuale
descritta  costituisce violazione del precetto legale e convenzionale
dell'indifferibilita'  delle  operazioni  terminali  dei   cicli   di
istruzione";
  Viste  le  deliberazioni  della commissione di garanzia del 20 e 27
luglio 1995, con le quali sono state valutate negativamente le azioni
di sciopero proclamate da  alcune  organizzazioni  sindacali  per  il
periodo  degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno
scolastico 1994-1995;
  Atteso che, nonostante che  alla  citata  organizzazione  sindacale
Si.Na.P.S.I.,  promotrice  delle  azioni  di  sciopero  in precedenza
riportate sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8,  comma
1,  della  legge  n. 146/1990, l'invito a desistere dai comportamenti
determinanti la indicata situazione di pericolo, non sono cessate  le
agitazioni  e,  conseguentemente,  permane  la situazione di pericolo
anzidetto;
  Attesa,  altresi',  l'urgenza  di provvedere, che - in relazione al
termine previsto dal calendario scolastico 1995-1996 di conclusione e
di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di  inizio  delle
prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di
ogni  ordine  e  grado  di  istruzione  del  territorio  nazionale  -
impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto  insorto
con  l'organizzazione sindacale che ha promosso le azioni di sciopero
in precedenza riportate;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare   la   salvaguardia
dell'interesse  alla regolare effettuazione e conclusione, nelle date
fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1995-1996,  delle
operazioni  di  tutti  gli  scrutini  finali  e  degli  esami finali:
interesse  risalente  a  diritto  costituzionalmente  garantito,  che
resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di
sciopero, cosi' sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il
necessario  equilibrio  tra  l'interesse  stesso  e  gli interessi di
categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;
  Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni  di
sciopero  con le modalita' indicate in precedenza si traduce anche in
lesione del principio costituzionale di eguaglianza,  trattandosi  di
agitazioni  che  potrebbero  risolversi  in  grave  pregiudizio degli
alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno
scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il
regolare svolgimento degli esami stessi;
  Considerato, infine, che le attivita' inerenti a tutti gli scrutini
finali ed esami finali -  ritenute,  come  sopra  detto,  prestazioni
indispensabili,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, lettera d), della
legge 12 giugno 1990, n. 146, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma  2,
lettere  d)  ed  e),  e  dell'art. 2, comma 1, lettera h), del citato
protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 - rientrano negli obblighi  di
servizio come individuati dalla vigente normativa in materia e che le
stesse   consuete  attivita',  per  la  loro  regolare  esplicazione,
richiedono prestazioni, oltre che del personale  docente,  anche  del
necessario    personale   direttivo,   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  31
maggio  1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno
1996), con il quale il Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali, prof. Franco Bassanini, e'  stato  delegato  a  provvedere
alla  "attuazione  ..  della  legge  12  giugno  1990,  n.  146" e ad
"esercitare  ..  ogni  altra  funzione   attribuita   dalle   vigenti
disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, relative a
tutte le materie che riguardano le .. aree: 1 Funzione pubblica ..";
                               Ordina:
                               Art. 1.
         Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione
  1. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto ad  adottare  le
misure  di  cui  agli  articoli  seguenti,  idonee  ad  assicurare il
regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date  fissate  dal
calendario,  relativo all'anno scolastico 1995-1996, delle operazioni
di tutti gli scrutini finali e degli  esami  finali  nelle  scuole  e
negli  istituti  scolastici  di ogni ordine e grado di istruzione del
territorio nazionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione
vigila  sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente
ordinanza.