IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 29 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, punti 40 e 41; Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1995, registro n. 1, foglio n. 155, con il quale sono stati dettati i criteri di massima da seguire per la concessione di contributi di cui alla legge n. 113/1991; Uditi i pareri del C.N.S.T. resi nelle sedute del 7 febbraio 1996 e del 9 maggio 1996, con i quali sono stati tra l'altro, ulteriormente definiti i criteri da adottarsi per l'esame delle domande di contributo; Considerato che per l'anno finanziario 1996 la somma disponibile per le finalita' della predetta legge n. 113/1991 e' di L. 8.763.996.000 risultante dalla differenza tra la disponibilita' complessiva del cap. 2110 e la somma oggetto della ripartizione - il cui procedimento e' attualmente in fase di definizione - delle somme per il funzionamento degli enti di ricerca di rilievo nazionale; Considerata la necessita' di rideterminare le modalita' per la concessione dei contributi; Decreta: Art. 1. Sono ammessi ai finanziamenti di cui alla legge n. 113/1991 enti ed istituzioni pubblici e privati che abbiano tra i fini istituzionali la diffusione della cultura scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, ivi compresi i consorzi interuniversitari, le accademie e le fondazioni. A tali fini la locuzione "cultura scientifica" deve essere intesa nel senso piu' lato comprendendo anche la cultura umanistica e per "diffusione della cultura" deve intendersi tutta quella attivita' che consenta di trasferire a tutti i cittadini la conoscenza del patrimonio culturale conservato nel nostro Paese per una sua diffusione aggiornata.