IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 29 marzo 1991,  n.  113,  sulle  iniziative  per  la
diffusione della cultura scientifica;
  Vista  la  legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art.
1, punti 40 e 41;
  Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1995, registrato alla Corte
dei conti il 16 novembre 1995, registro n. 1, foglio n. 155,  con  il
quale  sono  stati  dettati  i  criteri  di massima da seguire per la
concessione di contributi di cui alla legge n. 113/1991;
  Uditi i pareri del C.N.S.T. resi nelle sedute del 7 febbraio 1996 e
del 9 maggio 1996, con i quali sono stati tra l'altro,  ulteriormente
definiti  i  criteri  da  adottarsi  per  l'esame  delle  domande  di
contributo;
  Considerato che per l'anno finanziario 1996  la  somma  disponibile
per   le  finalita'  della  predetta  legge  n.  113/1991  e'  di  L.
8.763.996.000  risultante  dalla  differenza  tra  la  disponibilita'
complessiva  del cap. 2110 e la somma oggetto della ripartizione - il
cui procedimento e' attualmente in fase di definizione - delle  somme
per il funzionamento degli enti di ricerca di rilievo nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  rideterminare  le modalita' per la
concessione dei contributi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono ammessi ai finanziamenti di cui alla legge n. 113/1991 enti ed
istituzioni pubblici e privati che abbiano tra i  fini  istituzionali
la   diffusione   della   cultura   scientifica,   la   tutela  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  tecnico-scientifico   di   interesse
storico   conservato  nel  nostro  Paese,  ivi  compresi  i  consorzi
interuniversitari, le accademie e le fondazioni.
  A tali fini la locuzione "cultura scientifica" deve  essere  intesa
nel  senso  piu'  lato comprendendo anche la cultura umanistica e per
"diffusione della cultura" deve intendersi tutta quella attivita' che
consenta  di  trasferire  a  tutti  i  cittadini  la  conoscenza  del
patrimonio   culturale  conservato  nel  nostro  Paese  per  una  sua
diffusione aggiornata.