Con  decreto ministeriale 28 maggio 1996 e' approvato il programma
per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal  1  settembre
1995  al  31  agosto  1997, della ditta: S.p.a. R.C.S. Libri e Grandi
Opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unita' di: Milano, Roma,
Firenze e Napoli.
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  R.C.S. Libri e Grandi
Opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unita' di: Milano, Roma,
Firenze e Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29  febbraio
1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 16 ottobre 1995 con decorrenza 1
settembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 maggio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto  1996,  della  ditta:  S.r.l.
Falck  Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano)
e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede
in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano),
per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995  con  decorrenza
24 agosto 1995;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto  1996,  della  ditta:  S.r.l.
Falck  Vobarno - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano)
e unita' di: Sesto S. Giovanni (Milano) e Vobarno (Milano).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Falck Vobarno - Gruppo Falck, con sede
in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di: Sesto S. Giovanni (Milano)
e Vobarno (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995  al  23  agosto
1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
24 agosto 1995;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  24  agosto  1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l.
Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano)
e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede
in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano),
per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
24 agosto 1995;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  24  agosto  1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.p.a.
ITLA Industria Trafileria Laminazione Acciai (Gruppo Falck), con sede
in Milano e unita' di: Oggiono/Dolzago (Como).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. ITLA Industria Trafileria Laminazione
Acciai  (Gruppo  Falck),  con   sede   in   Milano   e   unita'   di:
Oggiono/Dolzago  (Como),  per  il  periodo  dal  24 agosto 1995 al 23
agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995  con  decorrenza
24 agosto 1995;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto  1996,  della  ditta:  S.r.l.
Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e
unita' di Sesto S. Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Nastri (Gruppo Falck),  con  sede
in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano),
per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
24 agosto 1995;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  24  agosto  1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l.
Novate Metallurgica - NOVAMET (Gruppo  Falck),  con  sede  in  Novate
Mezzola (Sondrio) e unita' di Novate Mezzola (Sondrio).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Novate Metallurgica -  NOVAMET  (Gruppo
Falck),  con  sede  in  Novate  Mezzola  (Sondrio) e unita' di Novate
Mezzola (Sondrio), per il periodo dal 24 agosto  1995  al  23  agosto
1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
24 agosto 1995;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  24  agosto  1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.p.a.
A.F.L. Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e unita' di Sesto  S.
Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. A.F.L. Falck (Gruppo Falck),  con  sede
in  Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal
24 agosto 1995 al 23 agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995  con  decorrenza
24 agosto 1995;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto  1996,  della  ditta:  S.r.l.
Falck Informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di
Sesto S. Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Informatica, con sede in Sesto S.
Giovanni (Milano) e unita' di Sesto  S.  Giovanni  (Milano),  per  il
periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
24 agosto 1995;
    9) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  24  agosto  1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l.
Falck Servizi (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni  (Milano)
e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Servizi (Gruppo Falck), con  sede
in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano),
per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
24 agosto 1995;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 maggio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 5 giugno 1995 al  4  giugno  1996,  della  ditta:  S.p.a.
Deutsche  Babcock  Italiana,  con  sede  in  Roma e unita' di: Stagno
(Livorno) e Tombolo (Pisa).
   Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Deutsche Babcock Italiana, con sede in
Roma e unita' di Stagno (Livorno) e Tombolo (Pisa),  per  il  periodo
dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  7 luglio 1995 con decorrenza 5
giugno 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
7 maggio 1996, n. 20544;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 14 agosto 1995 al 13 agosto  1996,  della  ditta:  S.p.a.
Metalcost,  con  sede  in Sarzana (La Spezia) e unita' di Sarzana (La
Spezia).
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Metalcost,  con sede in Sarzana (La
Spezia) e unita' di Sarzana (La Spezia), per il periodo dal 14 agosto
1995 al 13 agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza aziendale presentata il 31 agosto 1995 con  decorrenza  14
agosto 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
10 maggio 1996, n. 20593/5;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  31  luglio  1995 al 30 luglio 1996, della ditta: S.p.a.
Salvarani Industrie - Gruppo Romagnoli, con sede in Milano  e  unita'
di Baganzola Parma (Parma).
   Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Salvarani Industrie - Gruppo Romagnoli,
con sede in Milano e  unita'  di  Baganzola  Parma  (Parma),  per  il
periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 agosto 1995 con decorrenza 31
luglio 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
11 aprile 1996, n. 20398.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Italog, con sede in Milano e unita' di Sordio
(Milano),   e'   prorogata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal  5  gennaio
1994 al 6 luglio 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 5 luglio 1994 al 6 gennaio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 maggio 1996,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma  6,  del  decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Italog, con
sede in Milano e unita' di Sordio (Milano),  per  il  periodo  dal  7
gennaio  1995  al  3  luglio  1995, la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui al precedente articolo e' pari all'80 per
cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni  e
la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Smith Europea Industrie, con sede in Casale
Monferrato (Alessandria) e unita' di Casale Monferrato (Alessandria),
per un massimo di 54 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo  1996
al 3 settembre 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4
settembre 1996 al 3 marzo 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Termolinea, con sede in Milano  e  unita'  di
Milano,   per   un  massimo  di  51  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7
agosto 1995 al 6 febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. C.E.V.O. di Bionda Alessandro,  con  sede  in
Bannio  Anzino  (Novara)  e  unita' di Bannio Anzino (Novara), per un
massimo di  40  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1996
al 3 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  4
settembre 1996 al 3 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Azienda Fotografica Guglielmo Chiolini & C.,
con sede in Pavia e unita' di Genova per un massimo di un  dipendente
e   Pavia   per   un  massimo  di  16  dipendenti,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 ottobre 1995 al 13 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  ditta  Lorenzini  Natale,  con  sede in Grosseto e
unita' di Genova per un massimo di  8  dipendenti,  Grosseto  per  un
massimo  di  60 dipendenti e Roma per un massimo di 19 dipendenti, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 13 novembre 1995 al 12 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13
maggio 1996 al 12 novembre 1996.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. C.C.Y.D., con sede in Portovenere (La Spezia)
e unita' di Malcontenta (Venezia) per un massimo di 27 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
agosto 1996 al 7 febbraio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Lin  Ital,  con  sede in S. Pietro in Lama
(Lecce) e unita' di S. Pietro in Lama (Lecce) per un  massimo  di  45
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  6  dicembre  1994  al  5
giugno 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6
giugno 1995 al 5 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Italfoam, con sede in Bari e unita'  di  Bari
per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 18 dicembre
1995 al 17 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
giugno 1996 al 17 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio L.D.R.,  con  sede  in  Matino
(Lecce)  e  unita' di Matino (Lecce) per un massimo di 41 dipendenti,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra  e' prorogata
dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. La Nuova Scatolatta, con sede in Napoli-Barra
(Napoli) e unita' di Napoli-Barra  (Napoli)  per  un  massimo  di  34
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre  1995  al  12
giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13
giugno 1996 al 12 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Breda Energia, con sede in Milano e unita' di
Milano  per  un  massimo  di  180  dipendenti,  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 2 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  29  maggio 1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n.  180,  e'  prorogata  in
favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con
sede in Lecce  e  unita'  di:  Lecce,  Manduria  (Taranto),  Massafra
(Taranto)  e  Ruffano (Lecce), per il periodo dal 10 agosto 1995 al 9
febbraio 1996 la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,   con   pari  riduzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 20134/1-2 del 2 marzo 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 10 febbraio 1996 al 9 agosto 1996.
   Il trattamento di  cui  sopra  e'  pari  all'80%  del  trattamento
straordinario  di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione
e' autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori  gia'
interessati  dalle  disposizioni  dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della
legge n. 56/1994, i quali, alla  data  di  scadenza,  abbiano  ancora
diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 29 maggio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 27 giugno 1994 al 26 settembre 1994, della  ditta  S.p.a.
Acna chimica organica, in liquidazione, con sede in Cengio (Savona) e
unita' di Cengio (Savona).
   Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Acna chimica organica, in liquidazione,
con sede in Cengio (Savona) e  unita'  di  Cengio  (Savona),  per  il
periodo dal 27 giugno 1994 al 26 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 27
giugno 1994;
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 16 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, della
ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Napoli,
via Diaz.
   Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 16  agosto  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di  Napoli,  via  Diaz,
per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 1 febbraio 1994 con decorrenza 16
febbraio 1994;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazioneaziendale,  intervenuta  con  il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
26 aprile 1994  con  effetto  dal  16  agosto  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Standa, con
sede in Rozzano (Milano) e unita' di Napoli, via Diaz, per il periodo
dal 16 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 settembre 1994 con decorrenza 16
agosto 1994;
    4) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  18 luglio 1994 al 31 dicembre
1994, della ditta S.p.a. Standa,  con  sede  in  Rozzano  (Milano)  e
unita'  di  Caserta,  strutture  periferiche, Castellammare di Stabia
(Napoli) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  dell'8  luglio  1994  con  effetto dal 18
gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Standa,  con  sede  in  Rozzano  (Milano)  e unita' di
Caserta, strutture periferiche, Castellammare di  Stabia  (Napoli)  e
Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 18 luglio 1994
al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11 agosto 1994 con decorrenza 18
luglio 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  9  febbraio
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  2  marzo  1994  con effetto dal 21 giugno 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
S.E.I.T.  - Societa' elettrica impianti telefonici (gruppo Padovani),
con sede in Empoli (Firenze) e  unita'  di  Bastia  Umbra  (Perugia),
Empoli (Firenze), Pisa e Pistoia, per il periodo dal 21 dicembre 1993
al 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 21
dicembre 1993, come da nota URLMO Firenze del 26 settembre 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
15 luglio 1994, n. 15530/16;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 maggio 1995 al 31  ottobre  1995,  della  ditta  S.r.l.
Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di
Napoli.
   Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli,  con  sede  in
Termoli (Campobasso) e unita' di Napoli, per il periodo dal 24 giugno
1995 al 31 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 luglio 1995 con decorrenza 1
maggio 1995.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  18  aprile 1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18 aprile  1996  con  effetto  dal  1  luglio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.c. a r.l. Servizi
sociali Brindisina, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi, per il
periodo dal 10 aprile 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1996  con  decorrenza  1
gennaio 1996.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 maggio 1996:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 18 maggio 1995 al 17 novembre
1995, della ditta S.p.a. F.A. Serbatoi, con sede in Apricena (Foggia)
e unita' di Apricena (Foggia).
   Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per concordato preventivo, gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  del 30 dicembre 1994 con effetto dal 18 maggio
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  F.A.  Serbatoi,  con  sede  in  Apricena (Foggia) e unita' di
Apricena (Foggia), per il periodo dal 18 maggio 1995 al  17  novembre
1995.
   Art.  3,  comma  2,  legge  n.  223/1991. Decreto tribunale del 18
maggio 1994. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'8  novembre  1995  al 7 maggio 1996, della ditta S.p.a.
Sipem, con sede in Catania e unita' in loc.  Milocca  di  Dittaino  -
Assoro (Enna).
   Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 28 dicembre 1995 con effetto dall'8 maggio 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Sipem,  con  sede  in  Catania e unita' in loc. Milocca di Dittaino -
Assoro (Enna), per il periodo dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1995 con decorrenza  8
novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 maggio 1996:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  13  luglio  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  13  luglio  1995  con  effetto dal 1
settembre 1994, in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla  ditta  S.p.a.  Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in
Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 1 marzo 1996 al  31  agosto
1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  19 marzo 1996 con decorrenza 1
marzo 1996.
    2) e' approvata la modifica del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal 29 agosto 1995 al 28 settembre
1996, della ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli)
e unita' di Cicciano (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 29 agosto
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Carmine Russo, con sede  in  Cicciano  (Napoli)  e  unita'  di
Cicciano  (Napoli),  per il periodo dal 29 agosto 1995 al 28 febbraio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1995 con  decorrenza  29
agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 maggio 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazioneaziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale
del 10 maggio 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 5  luglio
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano, solo  per  le
unita'  di  Milano  e  Padova, per il periodo dal 5 gennaio 1995 al 4
luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 195  con  decorrenza  5
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.