Con decreto ministeriale 28 maggio 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1997, della ditta: S.p.a. R.C.S. Libri e Grandi Opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unita' di: Milano, Roma, Firenze e Napoli. Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.C.S. Libri e Grandi Opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unita' di: Milano, Roma, Firenze e Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1995 con decorrenza 1 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Falck Vobarno - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di: Sesto S. Giovanni (Milano) e Vobarno (Milano). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Vobarno - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di: Sesto S. Giovanni (Milano) e Vobarno (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.p.a. ITLA Industria Trafileria Laminazione Acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unita' di: Oggiono/Dolzago (Como). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ITLA Industria Trafileria Laminazione Acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unita' di: Oggiono/Dolzago (Como), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Novate Metallurgica - NOVAMET (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unita' di Novate Mezzola (Sondrio). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Novate Metallurgica - NOVAMET (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unita' di Novate Mezzola (Sondrio), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.p.a. A.F.L. Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.F.L. Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Falck Informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Falck Servizi (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Servizi (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta: S.p.a. Deutsche Babcock Italiana, con sede in Roma e unita' di: Stagno (Livorno) e Tombolo (Pisa). Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Deutsche Babcock Italiana, con sede in Roma e unita' di Stagno (Livorno) e Tombolo (Pisa), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1996, n. 20544; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 agosto 1995 al 13 agosto 1996, della ditta: S.p.a. Metalcost, con sede in Sarzana (La Spezia) e unita' di Sarzana (La Spezia). Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalcost, con sede in Sarzana (La Spezia) e unita' di Sarzana (La Spezia), per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 31 agosto 1995 con decorrenza 14 agosto 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 maggio 1996, n. 20593/5; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996, della ditta: S.p.a. Salvarani Industrie - Gruppo Romagnoli, con sede in Milano e unita' di Baganzola Parma (Parma). Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Salvarani Industrie - Gruppo Romagnoli, con sede in Milano e unita' di Baganzola Parma (Parma), per il periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza 31 luglio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1996, n. 20398. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italog, con sede in Milano e unita' di Sordio (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 6 luglio 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 5 luglio 1994 al 6 gennaio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Italog, con sede in Milano e unita' di Sordio (Milano), per il periodo dal 7 gennaio 1995 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui al precedente articolo e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smith Europea Industrie, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unita' di Casale Monferrato (Alessandria), per un massimo di 54 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termolinea, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 51 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.E.V.O. di Bionda Alessandro, con sede in Bannio Anzino (Novara) e unita' di Bannio Anzino (Novara), per un massimo di 40 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Azienda Fotografica Guglielmo Chiolini & C., con sede in Pavia e unita' di Genova per un massimo di un dipendente e Pavia per un massimo di 16 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1995 al 13 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lorenzini Natale, con sede in Grosseto e unita' di Genova per un massimo di 8 dipendenti, Grosseto per un massimo di 60 dipendenti e Roma per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 novembre 1995 al 12 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 maggio 1996 al 12 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.Y.D., con sede in Portovenere (La Spezia) e unita' di Malcontenta (Venezia) per un massimo di 27 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 agosto 1996 al 7 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lin Ital, con sede in S. Pietro in Lama (Lecce) e unita' di S. Pietro in Lama (Lecce) per un massimo di 45 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfoam, con sede in Bari e unita' di Bari per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1995 al 17 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio L.D.R., con sede in Matino (Lecce) e unita' di Matino (Lecce) per un massimo di 41 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Nuova Scatolatta, con sede in Napoli-Barra (Napoli) e unita' di Napoli-Barra (Napoli) per un massimo di 34 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 giugno 1996 al 12 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda Energia, con sede in Milano e unita' di Milano per un massimo di 180 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 maggio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unita' di: Lecce, Manduria (Taranto), Massafra (Taranto) e Ruffano (Lecce), per il periodo dal 10 agosto 1995 al 9 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20134/1-2 del 2 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 10 febbraio 1996 al 9 agosto 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 29 maggio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 settembre 1994, della ditta S.p.a. Acna chimica organica, in liquidazione, con sede in Cengio (Savona) e unita' di Cengio (Savona). Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acna chimica organica, in liquidazione, con sede in Cengio (Savona) e unita' di Cengio (Savona), per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Napoli, via Diaz. Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Napoli, via Diaz, per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 1 febbraio 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Napoli, via Diaz, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 6 settembre 1994 con decorrenza 16 agosto 1994; 4) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 18 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Caserta, strutture periferiche, Castellammare di Stabia (Napoli) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 luglio 1994 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Caserta, strutture periferiche, Castellammare di Stabia (Napoli) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.I.T. - Societa' elettrica impianti telefonici (gruppo Padovani), con sede in Empoli (Firenze) e unita' di Bastia Umbra (Perugia), Empoli (Firenze), Pisa e Pistoia, per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993, come da nota URLMO Firenze del 26 settembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1994, n. 15530/16; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di Napoli, per il periodo dal 24 giugno 1995 al 31 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1995 con decorrenza 1 maggio 1995. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 aprile 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1996 con effetto dal 1 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Servizi sociali Brindisina, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi, per il periodo dal 10 aprile 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 maggio 1996: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995, della ditta S.p.a. F.A. Serbatoi, con sede in Apricena (Foggia) e unita' di Apricena (Foggia). Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 30 dicembre 1994 con effetto dal 18 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.A. Serbatoi, con sede in Apricena (Foggia) e unita' di Apricena (Foggia), per il periodo dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991. Decreto tribunale del 18 maggio 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996, della ditta S.p.a. Sipem, con sede in Catania e unita' in loc. Milocca di Dittaino - Assoro (Enna). Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dall'8 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipem, con sede in Catania e unita' in loc. Milocca di Dittaino - Assoro (Enna), per il periodo dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1995 con decorrenza 8 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 maggio 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 luglio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1996 con decorrenza 1 marzo 1996. 2) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 29 agosto 1995 al 28 settembre 1996, della ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unita' di Cicciano (Napoli). Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unita' di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 29 agosto 1995 al 28 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1995 con decorrenza 29 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 maggio 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano, solo per le unita' di Milano e Padova, per il periodo dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 195 con decorrenza 5 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.