IL DIRETTORE GENERALE
                    DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
                        DEI MONOPOLI DI STATO
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di  monopolio  di  Stato,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla importazione e commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni;
  Visti  i  decreti  ministeriali  in data 31 luglio 1990 e 16 luglio
1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali
sono  state  dettate  specifiche   disposizioni   tecniche   per   il
condizionamento   e   l'etichettatura   dei   prodotti   del  tabacco
conformemente alle prescrizioni della direttiva del  Consiglio  delle
Comunita' europee n. 89/622/CEE;
  Visto  il  decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il
rinnovo dell'inserimento nella tariffa di  vendita  al  pubblico  dei
generi  di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati
sul  mercato  italiano,   previa   verifica   dell'adeguamento   alle
prescrizioni stabilite dai citati decreti;
  Visto  il  decreto ministeriale del 16 febbraio 1996, concernente i
contenuti  dichiarati  di  nicotina  e  condensato  delle  marche  di
sigarette commercializzate al 1 gennaio 1996;
  Viste  le  istanze  con  le  quali  la ditta Philip Morris Holland,
tramite il proprio rappresentante in Italia, ha chiesto di  eliminare
la  parola  "filter"  dalla  denominazione  della  marca di sigarette
"Philip Morris Super Lights (filter)", di variarne  il  contenuto  di
nicotina,  nonche' di apportare lievi modifiche grafiche agli attuali
condizionamenti;
  Visto  l'esito  delle  analisi  all'uopo  effettuate  sui  campioni
presentati   e  salvo  ulteriori  accertamenti  sulle  quantita'  che
verranno effettivamente importate;
  Ritenuto che i condizionamenti nella  nuova  grafica  delle  citate
sigarette rispondono alle prescrizioni di cui alla predetta direttiva
del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/622/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  della  marca  di  sigarette appresso indicata e'
cosi' modificata:
   da "Philip Morris Super Lights (filter)" a  "Philip  Morris  Super
Lights".