IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 67, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Considerato che, in base alla suddetta disposizione, occorre stabilire il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte che deve essere corrisposto al comune da parte degli interessati; Decreta: Art. 1. Il prezzo da corrispondere al comune per la fornitura delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte e' fissato nella misura di L. 42.000 cadauna.