IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art. 67, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato
con il decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
  Considerato  che,  in  base  alla  suddetta  disposizione,  occorre
stabilire il prezzo delle targhe dei veicoli  a  trazione  animale  e
delle  slitte  che  deve  essere corrisposto al comune da parte degli
interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il prezzo da corrispondere al comune per la fornitura delle  targhe
dei veicoli a trazione animale e delle slitte e' fissato nella misura
di L. 42.000 cadauna.