IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: l'art. 3 del titolo XI relativo al corso di laurea in chimica della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' sostituito dal seguente nuovo articolo: Art. 3 (Corso di laurea in chimica). - La durata del corso di laurea in chimica e' di 5 anni, articolati in un triennio propedeutico di base, a carattere formativo, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale, di carattere piu' specifico, sia per gli aspetti scientifici che applicativi. Sono istituiti i seguenti indirizzi: chimica analitica; chimica inorganica e dei materiali; chimica organica; chimica fisica; chimica dei sistemi biologici. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. La didattica e' organizzata annualmente in due cicli (indicati convenzionalmente come semestri) della durata minima di 13 settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di 4 settimane. Gli esami si svolgono al termine di ciascun semestre; con tre sessioni per anno accademico: una nella pausa tra i due semestri, una estiva - a conclusione del secondo semestre dell'anno - ed una di recupero autunnale. Cio' nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592 e dal R.S. n. 269/1938. L'attivita' didattico-formativa comporta un totale di almeno 200 ore/anno di laboratorio, ed almeno 320 ore di lezione, esercitazioni numeriche, dimostrazioni o seminari. Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale, di regola su argomenti attinenti l'indirizzo prescelto. I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, attivita' di laboratorio, a seconda della loro natura. I corsi, indicati convenzionalmente come "annualita'" sono in numero di 25 per il triennio propedeutico e di 9 per il biennio di indirizzo, cosi' come piu' avanti specificato. I corsi possono essere monodisciplinari od integrati; in quest'ultimo caso il corso non puo' essere formato da piu' di due moduli didattici coordinati: resta fermo che l'accertamento sara' svolto da una commissione di esame di cui fan parte tutti i docenti del corso integrato. Il profitto dei corsi verra' verificato accorpando il contenuto dei corsi stessi all'interno delle differenti aree secondo criteri di continuita' temporale: sono allo scopo delegati i consigli di corso di laurea ed il consiglio di facolta'. Il numero complessivo degli esami deve essere compreso tra 23 e 27. Il corso di insegnamento e' di almeno 70 ore di cui almeno 20 dedicate alle esercitazioni: il corso di laboratorio e' di almeno 90 ore di attivita' didattica. Lo studente deve infine superare l'esame di laurea, che consiste nella discussione della tesi sperimentale. Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri e puo' indicare le propedeuticita'. Durante il primo triennio lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' di accertamento sono definite dal corso di laurea. Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea puo' definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamenti all'interno dei singoli indirizzi. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1962, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studio diverso da quelli consigliati e previsti dal manifesto degli studi, purche' nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area, nonche' del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio. Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano di studio proposto dallo studente in relazione al conseguimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento. TRIENNIO PROPEDEUTICO L'attivita' didattica del triennio e' articolata in aree ciascuna comprendente le annualita' appresso indicate. A) Area matematica: sono obbligatorie tre annualita' afferenti ai settori: A01A - A01B - A01C - A02A - A02B - A03X - A04A. B) Area fisica: sono obbligatorie 3 annualita' appartenenti al settore B01A, delle quali una di laboratorio. C) Area chimica: sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 4 chimica analitica C01A; n. 4 chimica fisica C02X; n. 4 chimica inorganica C03A; n. 4 chimica organica C05X, delle 16 annualita', almeno 8 devono essere di laboratorio; n. 1 annualita' nel settore E05A (chimica biologica). Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare ed a sostenere i relativi esami di due corsi opzionali, scelti tra quelli attivati nella facolta' e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E. Allo studente che ha superato tutti gli esami di profitto previsti per il triennio viene rilasciato a richiesta un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica. I corsi ed i laboratori possono essere svolti, per necessita' didattiche, in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo sara' sostenuto alla fine della seconda parte. La conoscenza della lingua straniera sara' verificata attraverso un colloquio verbalizzato da una commissione nominata dal preside della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. BIENNIO E' consentita l'iscrizione al quarto anno anche in difetto di due esami del triennio, i quali devono essere sostenuti prima di quelli del biennio. Ciascun indirizzo e' caratterizzato da due insegnamenti fondamentali con i relativi corsi di laboratorio e da cinque corsi opzionali che possono essere scelti tra quelli attivati presso il corso di laurea in chimica, o presso altri corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Indirizzo: chimica analitica. I corsi fondamentali sono quattro del settore C01A, due dei quali devono essere di laboratorio. Indirizzo: chimica fisica. I corsi fondamentali sono quattro del settore C02X, due dei quali devono essere di laboratorio. Indirizzo: chimica inorganica e dei materiali. I corsi fondamentali sono quattro del settore C03X, due dei quali devono essere di laboratorio. Indirizzo: chimica organica: I corsi fondamentali sono quattro del settore C05X, due dei quali devono essere di laboratorio. Indirizzo: chimica dei sistemi biologici. Gli studenti che intendono seguire questo indirizzo, devono sostenere, quali opzionali del triennio due corsi a scelta tra: biologia generale (E02C-E13X) - biologia molecolare (E04B) - genetica (E11X) - microbiologia generale (E12X) - biologia cellulare (E12X - E02B). I corsi fondamentali sono quattro, due del settore C02X, dei quali uno di laboratorio e due del settore C05X, dei quali uno di laboratorio. Gli insegnamenti opzionali nel numero di 5, devono appartenere ad uno o piu' settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, G ed I. Nel manifesto degli studi verranno indicati gli insegnamenti opzionali attivati. Lo studente puo' scegliere, quali corsi opzionali, i fondamentali di un altro indirizzo. In questo caso, il corso di laboratorio costituisce corso distinto, sostituisce un corso opzionale e da' luogo ad un esame (con relativa votazione) distinto. Il consiglio di corso di laurea puo' predisporre pacchetti di insegnamenti opzionali (piani di studio consigliati) in modo da costituire orientamenti all'interno dell'indirizzo; tali pacchetti vengono pubblicati nel manifesto annuale. Prova di accertamento unica. Il preside della facolta', per le prove di accertamento previste per i corsi del triennio propedeutico e del biennio di indirizzo costituisce le relative commissioni degli esami di profitto utilizzando i docenti dei corsi relativi secondo le norme dell'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del R.S. n. 1269/1938. Esame e diploma di laurea. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dal consiglio di corso di laurea e superato i relativi esami. Lo studente deve inoltre avere svolto il lavoro di tesi di laurea. L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi ed in eventuali altre prove da svolgere con modalita' stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti. Il diploma di laurea riporta il titolo di laurea in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Norme transitorie e finali. Gli studenti che si sono iscritti con i vecchi ordinamenti possono completare gli studi previsti dai vecchi ordinamenti. Gli studenti dei vecchi ordinamenti possono optare per proseguire gli studi secondo il presente ordinamento chiedendo la convalida degli esami sostenuti fatte salve le differenze esistenti tra vecchio e nuovo ordinamento, e secondo modalita' stabilite dal consiglio di corso di laurea. Tale opzione puo' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di laurea in chimica. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto vale quanto previsto nella tabella XIX (decreto ministeriale 22 maggio 1995 - Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1995). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 1996 Il rettore: TECCE