IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con  regio  decreto  14  ottobre  1926,  n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Roma "La Sapienza",
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
   l'art.  3  del  titolo  XI  relativo al corso di laurea in chimica
della  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali   e'
sostituito dal seguente nuovo articolo:
  Art.  3  (Corso  di  laurea  in  chimica). - La durata del corso di
laurea  in  chimica  e'  di  5  anni,  articolati  in   un   triennio
propedeutico  di  base,  a  carattere  formativo,  ed  in  successivi
distinti indirizzi di durata biennale, di carattere  piu'  specifico,
sia per gli aspetti scientifici che applicativi.
  Sono istituiti i seguenti indirizzi:
   chimica analitica;
   chimica inorganica e dei materiali;
   chimica organica;
   chimica fisica;
   chimica dei sistemi biologici.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge.
  La didattica e' organizzata  annualmente  in  due  cicli  (indicati
convenzionalmente come semestri) della durata minima di 13 settimane.
L'intervallo  tra  i  due semestri deve essere almeno di 4 settimane.
Gli esami si  svolgono  al  termine  di  ciascun  semestre;  con  tre
sessioni per anno accademico: una nella pausa tra i due semestri, una
estiva  -  a  conclusione  del secondo semestre dell'anno - ed una di
recupero autunnale. Cio' nel rispetto di quanto stabilito  dal  testo
unico n. 1592 e dal R.S. n. 269/1938.
  L'attivita'  didattico-formativa  comporta  un totale di almeno 200
ore/anno di laboratorio, ed almeno 320 ore di lezione,  esercitazioni
numeriche,   dimostrazioni  o  seminari.  Lo  studente  deve  inoltre
svolgere un lavoro di  tesi  sperimentale,  di  regola  su  argomenti
attinenti l'indirizzo prescelto.
  I  corsi,  come  previsto  dall'art. 6, primo comma, della legge 18
marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, attivita'  di
laboratorio, a seconda della loro natura.
  I  corsi,  indicati  convenzionalmente  come  "annualita'"  sono in
numero di 25 per il triennio propedeutico e di 9 per  il  biennio  di
indirizzo, cosi' come piu' avanti specificato.
  I   corsi   possono   essere   monodisciplinari  od  integrati;  in
quest'ultimo caso il corso non puo' essere formato  da  piu'  di  due
moduli  didattici  coordinati:  resta  fermo che l'accertamento sara'
svolto da una commissione di esame di cui fan parte tutti  i  docenti
del corso integrato.
  Il profitto dei corsi verra' verificato accorpando il contenuto dei
corsi  stessi  all'interno  delle  differenti aree secondo criteri di
continuita' temporale: sono allo scopo delegati i consigli  di  corso
di  laurea  ed  il consiglio di facolta'. Il numero complessivo degli
esami deve essere compreso tra 23 e 27.
  Il corso di insegnamento e' di almeno  70  ore  di  cui  almeno  20
dedicate  alle esercitazioni: il corso di laboratorio e' di almeno 90
ore di attivita' didattica.
  Lo studente deve infine superare l'esame di  laurea,  che  consiste
nella  discussione  della tesi sperimentale. Il consiglio di corso di
laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri e puo'
indicare le propedeuticita'. Durante il primo  triennio  lo  studente
deve  dimostrare la conoscenza pratica di almeno una lingua straniera
di rilevanza scientifica. Le modalita' di accertamento sono  definite
dal corso di laurea.
  Nell'ambito  del  biennio,  il  consiglio  di  corso di laurea puo'
definire combinazioni di  corsi  opzionali,  che  rispondono  ad  una
logica  di  natura  culturale,  in  modo  da  costituire orientamenti
all'interno dei singoli indirizzi.
  Ai sensi dell'art. 2 della  legge  11  dicembre  1962,  n.  910,  e
dell'art.  4  della  legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo'
presentare un  piano  di  studio  diverso  da  quelli  consigliati  e
previsti   dal  manifesto  degli  studi,  purche'  nell'ambito  delle
discipline attivate e nel rispetto del numero dei  corsi  relativo  a
ciascuna  area,  nonche'  del  rapporto  tra  i corsi di lezione e di
laboratorio. Il consiglio di corso di laurea valutera' la  congruita'
del   piano  di  studio  proposto  dallo  studente  in  relazione  al
conseguimento  degli  obiettivi  didattico-formativi   previsti   dal
presente ordinamento.
                        TRIENNIO PROPEDEUTICO
  L'attivita'  didattica  del triennio e' articolata in aree ciascuna
comprendente le annualita' appresso indicate.
  A) Area matematica:
   sono obbligatorie tre annualita' afferenti ai settori: A01A - A01B
- A01C - A02A - A02B - A03X - A04A.
  B) Area fisica:
   sono obbligatorie 3 annualita' appartenenti al settore B01A, delle
quali una di laboratorio.
  C) Area chimica:
   sono obbligatorie le seguenti annualita':
    n. 4 chimica analitica C01A;
    n. 4 chimica fisica C02X;
    n. 4 chimica inorganica C03A;
    n. 4 chimica organica C05X,
delle 16 annualita', almeno 8 devono essere di laboratorio;
    n. 1 annualita' nel settore E05A (chimica biologica).
  Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare  ed  a  sostenere  i
relativi  esami  di  due  corsi opzionali, scelti tra quelli attivati
nella facolta' e presenti nei  raggruppamenti  che  iniziano  con  le
lettere A, B, C, D o E.
  Allo  studente che ha superato tutti gli esami di profitto previsti
per  il  triennio  viene  rilasciato  a  richiesta   un   certificato
attestante  il  completamento degli studi propedeutici alla laurea in
chimica.
  I corsi ed i  laboratori  possono  essere  svolti,  per  necessita'
didattiche,  in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo
sara' sostenuto alla fine della seconda parte.
  La conoscenza della lingua straniera sara' verificata attraverso un
colloquio verbalizzato da una commissione nominata dal preside  della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
                               BIENNIO
  E'  consentita  l'iscrizione al quarto anno anche in difetto di due
esami del triennio, i quali devono essere sostenuti prima  di  quelli
del biennio.
  Ciascun   indirizzo   e'   caratterizzato   da   due   insegnamenti
fondamentali con i relativi corsi di laboratorio e  da  cinque  corsi
opzionali  che  possono  essere  scelti tra quelli attivati presso il
corso di laurea in chimica, o presso  altri  corsi  di  laurea  della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Indirizzo: chimica analitica.
  I  corsi  fondamentali sono quattro del settore C01A, due dei quali
devono essere di laboratorio.
Indirizzo: chimica fisica.
  I corsi fondamentali sono quattro del settore C02X, due  dei  quali
devono essere di laboratorio.
Indirizzo: chimica inorganica e dei materiali.
  I  corsi  fondamentali sono quattro del settore C03X, due dei quali
devono essere di laboratorio.
Indirizzo: chimica organica:
  I corsi fondamentali sono quattro del settore C05X, due  dei  quali
devono essere di laboratorio.
Indirizzo: chimica dei sistemi biologici.
  Gli   studenti  che  intendono  seguire  questo  indirizzo,  devono
sostenere, quali opzionali del  triennio  due  corsi  a  scelta  tra:
biologia generale (E02C-E13X) - biologia molecolare (E04B) - genetica
(E11X)  -  microbiologia generale (E12X) - biologia cellulare (E12X -
E02B).
  I corsi fondamentali sono quattro, due del settore C02X, dei  quali
uno  di  laboratorio  e  due  del  settore  C05X,  dei  quali  uno di
laboratorio.
  Gli insegnamenti opzionali nel numero di 5, devono  appartenere  ad
uno o piu' settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, G ed I.
  Nel  manifesto  degli  studi  verranno  indicati  gli  insegnamenti
opzionali  attivati.  Lo  studente  puo'   scegliere,   quali   corsi
opzionali,  i  fondamentali di un altro indirizzo. In questo caso, il
corso di laboratorio costituisce corso distinto, sostituisce un corso
opzionale e da' luogo ad un esame (con relativa votazione) distinto.
  Il consiglio di corso  di  laurea  puo'  predisporre  pacchetti  di
insegnamenti  opzionali  (piani  di  studio  consigliati)  in modo da
costituire orientamenti all'interno  dell'indirizzo;  tali  pacchetti
vengono pubblicati nel manifesto annuale.
Prova di accertamento unica.
  Il  preside  della  facolta', per le prove di accertamento previste
per i corsi del triennio propedeutico  e  del  biennio  di  indirizzo
costituisce   le   relative   commissioni  degli  esami  di  profitto
utilizzando i docenti dei corsi relativi secondo le  norme  dell'art.
160  del  testo  unico  n.  1592/1933  e  dell'art.  42  del  R.S. n.
1269/1938.
Esame e diploma di laurea.
  Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo  studente  deve
aver  seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dal
consiglio di corso di laurea e superato i relativi esami. Lo studente
deve inoltre avere svolto il lavoro di tesi di laurea.
  L'esame di laurea consiste  nella  discussione  della  tesi  ed  in
eventuali  altre  prove  da  svolgere  con  modalita'  stabilite  dal
consiglio di corso di  laurea,  in  applicazione  delle  disposizioni
vigenti.
  Il diploma di laurea riporta il titolo di laurea in chimica, mentre
il   relativo  certificato  rilasciato  al  laureato  fara'  menzione
dell'indirizzo seguito.
Norme transitorie e finali.
  Gli studenti che si sono iscritti con i vecchi ordinamenti  possono
completare gli studi previsti dai vecchi ordinamenti.
  Gli  studenti  dei vecchi ordinamenti possono optare per proseguire
gli studi secondo il  presente  ordinamento  chiedendo  la  convalida
degli esami sostenuti fatte salve le differenze esistenti tra vecchio
e  nuovo  ordinamento, e secondo modalita' stabilite dal consiglio di
corso di laurea. Tale opzione  puo'  essere  esercitata  fino  ad  un
termine pari alla durata legale del corso di laurea in chimica.
  Per  quanto  non  esplicitamente indicato nel presente statuto vale
quanto previsto nella tabella XIX  (decreto  ministeriale  22  maggio
1995 - Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1995).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 giugno 1996
                                                    Il rettore: TECCE