Lo scrivente dipartimento, al fine di chiarire a tutti gli operatori del settore la corretta utilizzazione dei prodotti intermedi precisa quanto segue. Per prodotti intermedi, previsti dall'art 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo1993, n. 90, si intendono i prodotti medicati ottenuti dalla miscelazione di una premiscela medicata autorizzata con uno o piu' mangimi. I prodotti intermedi possono contenere una quantita' di principio attivo medicamentoso fino a venti volte superiore il limite previsto per il mangime completo medicato indicato nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata. In ogni caso la loro percentuale minima di utilizzazione per la fabbricazione di mangimi medicati non puo' essere inferiore al 5%. Per quanto riguarda in particolare la medicazione del latte in polvere ricostituito si chiarisce che e' possibile utilizzare il medicinale veterinario prefabbricato autorizzato, come chiarito con nota, prot. n. 600.9/24315/AG.75/1399 del 13 aprile 1995, diramata alle regioni. In considerazione di quanto sopra non e' ipotizzabile l'uso di premiscele medicate ne' di prodotti intermedi da esse costituiti, per medicare il latte in polvere. Si ribadisce pertanto che non possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti intermedi gli ex integratori medicati, liquidi o in supporto idrosolubile, per i quali sia stato comunicato, con esito favorevole, il cambio di denominazione in medicinale veterinario prefabbricato da utilizzarsi in acqua da bere e in latte in polvere da ricostituire ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 e successiva modifica.