Lo  scrivente  Dipartimento,  al  fine  di  chiarire  a  tutti gli
operatori le modalita' per ottenere l'autorizzazione all'acquisto dei
prodotti intermedi precisa quanto segue:
    fermo restando quanto disposto dall'art. 6,  commi  3  e  4,  del
decreto  ministeriale  16  novembre  1993,  si  comunica  che  questa
amministrazione  e'  in  procinto  di  emanare  i  provvedimenti   di
autorizzazione  di  cui sopra, limitatamente alle aziende zootecniche
e/o impianti di allevamento per  i  quali  le  regioni  abbiano  gia'
provveduto  a  comunicare  l'elenco  aggiornato  degli  attestati  di
idoneita'  rilasciati  dalle   aziende   AA.SS.LL.   competenti   per
territorio.
   Tale  elenco  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Si informa che i titolari delle aziende zootecniche  e/o  impianti
di  allevamento  gia' in possesso di detto attestato di idoneita' nel
frattempo possono continuare ad acquistare i prodotti intermedi.
   Inoltre si richiama quanto esplicitato dalla circolare n. 1 del 23
gennaio 1996 "Applicazione del decreto ministeriale 16 novembre  1993
concernente  attuazione  della  direttiva  n. 90/167/CEE con la quale
sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul  mercato
ed  utilizzazione  dei mangimi medicati nella Comunita', e successive
modificazioni".
   In particolare, si fa riferimento a  quanto  riportato  alla  voce
"Autorizzazioni",  punto  1.2, lettera B: "l'utilizzazione di P.I. e'
consentita alle aziende zootecniche che abbiano inoltrato domanda  al
Ministero  della  sanita'  compilata  conformemente a quanto indicato
nell'allegato 2 al decreto ministeriale 16 novembre  1993,  corredata
dall'attestato di idoneita' rilasciato dal Servizio veterinario della
U.S.L.  competente  per  territorio o della richiesta di attestato di
idoneita' inoltrata allo stesso servizio veterinario, secondo  quanto
previsto nell'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale".
   A   tal  proposito  si  sollecitano  i  servizi  veterinari  delle
AA.SS.LL. ad  effettuare  quanto  piu'  sollecitamente  possibile,  i
sopralluoghi alle aziende che ne abbiano fatto richiesta e ad inviare
informativa  sugli esiti alla regione di competenza ed allo scrivente
Dipartimento.