Lo scrivente Dipartimento, al fine di chiarire a tutti gli operatori le modalita' per ottenere l'autorizzazione all'acquisto dei prodotti intermedi precisa quanto segue: fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 16 novembre 1993, si comunica che questa amministrazione e' in procinto di emanare i provvedimenti di autorizzazione di cui sopra, limitatamente alle aziende zootecniche e/o impianti di allevamento per i quali le regioni abbiano gia' provveduto a comunicare l'elenco aggiornato degli attestati di idoneita' rilasciati dalle aziende AA.SS.LL. competenti per territorio. Tale elenco verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si informa che i titolari delle aziende zootecniche e/o impianti di allevamento gia' in possesso di detto attestato di idoneita' nel frattempo possono continuare ad acquistare i prodotti intermedi. Inoltre si richiama quanto esplicitato dalla circolare n. 1 del 23 gennaio 1996 "Applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1993 concernente attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita', e successive modificazioni". In particolare, si fa riferimento a quanto riportato alla voce "Autorizzazioni", punto 1.2, lettera B: "l'utilizzazione di P.I. e' consentita alle aziende zootecniche che abbiano inoltrato domanda al Ministero della sanita' compilata conformemente a quanto indicato nell'allegato 2 al decreto ministeriale 16 novembre 1993, corredata dall'attestato di idoneita' rilasciato dal Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio o della richiesta di attestato di idoneita' inoltrata allo stesso servizio veterinario, secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale". A tal proposito si sollecitano i servizi veterinari delle AA.SS.LL. ad effettuare quanto piu' sollecitamente possibile, i sopralluoghi alle aziende che ne abbiano fatto richiesta e ad inviare informativa sugli esiti alla regione di competenza ed allo scrivente Dipartimento.