IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 1961, con il quale ai sensi della citata legge n. 1497/1939 e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico la Valle del Mugnone, sita nell'ambito dei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze; Vista la nota n. 18422 del 10 maggio 1994 con la quale il comune di Sesto Fiorentino ha richiesto la rettifica del suddetto decreto ministeriale del 6 novembre 1961 rilevando che dalla descrizione della zona indicata nel predetto atto risulta assoggettata a vincolo anche una porzione del territorio del suddetto comune che non risulta invece menzionato; Considerato che, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Prato e Pistoia, riesaminato il suddetto decreto ministeriale a seguito della richiesta del relativo comune, con nota n. 15126 del 21 giugno 1994, ha comunicato che per mero errore materiale la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nel redigere l'elenco dei beni da sottoporre alle disposizioni di vincolo di cui al verbale dell'adunanza dell'11 novembre 1959, ha omesso di menzionare il comune di Sesto Fiorentino, ed ha verificato che effettivamente una porzione di territorio di tale comune risulta descritta nella perimetrazione della Valle del Mugnone indicata nell'atto; Rilevata pertanto la necessita' di procedere ad una rettifica del suddetto decreto ministeriale; Decreta: Il decreto ministeriale 6 novembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 1961, e' cosi' rettificato: nell'intitolazione, nelle premesse e nel dispositivo dopo le parole "la Valle del Mugnone, sita nei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze" e' aggiunta la parola "Sesto Fiorentino". La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Prato e Pistoia, provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto, venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 3 gennaio 1996 Il Ministro: PAOLUCCI Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1996 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 88