IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto  30  ottobre  1933,  n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16
novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge  3  aprile  1979,  n.
103;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad assumere il  patrocinio  dell'E.Di.S.U.  (Ente  regionale  per  il
diritto allo studio universitario) di Caserta;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              Decreta:
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza e la difesa  dell'E.Di.S.U.  (Ente  regionale  per  il
diritto  allo  studio universitario) di Caserta, nei giudizi attivi e
passivi avanti le autorita'  giudiziarie,  i  collegi  arbitrali,  le
giurisdizioni amministrative e speciali.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste  dalla  normativa  vigente  e  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 2 maggio 1996
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                        e Ministro del tesoro
                                DINI
Il Ministro di grazia e giustizia
                             CAIANIELLO