IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito con modificazioni nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 recante fra l'altro disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposte; Visto l'art. 1-bis, comma 1, della citata legge, il quale stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992 si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno 1996, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Visto il comma 2 del citato art. 1-bis, il quale stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992 si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Visto il comma 3 del citato art. 1-bis, con il quale si prevedono le modalita' di calcolo del rimborso nel caso sia stato notificato avviso di accertamento e nel contempo si dispone per l'effettuazione del rimborso dell'80% limitatamente ai crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi; Visto il comma 4 del citato art. 1-bis, con il quale si prevede che il 70% dell'importo stanziato di lire 6.000 miliardi sia destinato in via prioritaria all'estinzione di crediti il cui ammontare complessivo non sia inferiore a lire 80 milioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1996, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che il taglio minimo unitario dei certificati di credito del Tesoro e' pari ad un milione di lire; Considerato che, nell'effettuazione dei rimborsi, si rende necessario tener conto delle diverse esigenze operative degli uffici I.V.A., rispetto a quelle degli altri uffici dell'amministrazione finanziaria e che, nell'ambito delle cennate diverse esigenze, si deve procedere dalle annualita' meno recenti via via a quelle piu' recenti; Considerato che, ai sensi dello stesso articolo 1-bis, commi 1 e 2, occorre determinare con decreto ministeriale le modalita' di presentazione della suddetta richiesta da parte dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, nonche' stabilire le procedure per la rilevazione dei crediti di cui sopra; Decreta: Art. 1. 1. I contribuenti e i sostituti d'imposta che intendono avvalersi della facolta' prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 1-bis del decreto- legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito con modificazioni nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, devono richiedere, con apposita domanda assoggettata all'imposta di bollo, l'estinzione mediante assegnazione di titoli di Stato dei crediti richiesti a rimborso risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale riguardanti periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992. 2. Nella considerazione che l'importo minimo di emissione dei titoli e' pari a lire un milione, non possono essere accolte le richieste di estinzione dei crediti qualora l'ammontare del credito, riferito ad ogni singola imposta, comprensivo di interessi, risulti d'importo inferiore all'indicato limite di un milione di lire. 3. Per i crediti il cui ammontare, comprensivo di interessi, risulti superiore a lire 80 milioni e non sia possibile l'assegnazione di certificati per pari capitale nominale, il predetto ammontare sara' arrotondato per eccesso al milione superiore ed i soggetti creditori dovranno versare in contanti l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli assegnati e quello del credito complessivo. Al contrario per i crediti il cui ammontare, complessivo di interessi, risulti inferiore a lire 80 milioni l'arrotondamento avverra' al milione inferiore e la differenza sara' oggetto di rimborso in via ordinaria da parte dell'ufficio competente. 4. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione. In caso di cessione del credito d'imposta effettuata entro il 30 giugno 1996, l'istanza per ottenere il rimborso in titoli di Stato va presentata direttamente dal cessionario; se effettuata successivamente, l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria ne dara' comunicazione alla Direzione centrale per la riscossione, unitamente agli estremi del codice ABI dell'ente creditizio mandatario incaricato dal cessionario.