IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n.  526,  convertito  con
modificazioni nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 recante fra l'altro
disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposte;
   Visto  l'art.  1-bis,  comma  1,  della  citata  legge,  il  quale
stabilisce  che   all'estinzione   dei   crediti   risultanti   dalla
liquidazione  delle  dichiarazioni  dei redditi e delle dichiarazioni
annuali dell'imposta sul  valore  aggiunto  relative  ai  periodi  di
imposta  chiusi entro il 31 dicembre 1992 si provvede, qualora ne sia
fatta richiesta entro il 30 giugno  1996,  mediante  assegnazione  ai
creditori di titoli di Stato;
   Visto  il  comma  2 del citato art. 1-bis, il quale stabilisce che
all'estinzione  dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione   delle
dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta relative agli interessi e ad
altri redditi di capitale attinenti  ai  periodi  di  imposta  chiusi
entro il 31 dicembre 1992 si provvede, qualora ne sia fatta richiesta
entro  il  31  dicembre  1996,  mediante assegnazione ai creditori di
titoli di Stato;
   Visto il comma 3 del citato art. 1-bis, con il quale si  prevedono
le  modalita'  di  calcolo del rimborso nel caso sia stato notificato
avviso di accertamento e nel contempo si dispone per  l'effettuazione
del  rimborso  dell'80%  limitatamente  ai  crediti  emergenti  dalle
dichiarazioni dei redditi;
   Visto il comma 4 del citato art. 1-bis, con il  quale  si  prevede
che  il  70%  dell'importo  stanziato  di  lire  6.000  miliardi  sia
destinato  in  via  prioritaria  all'estinzione  di  crediti  il  cui
ammontare complessivo non sia inferiore a lire 80 milioni;
   Visto il decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1996, con il
quale  si  stabilisce, tra l'altro, che il taglio minimo unitario dei
certificati di credito del Tesoro e' pari ad un milione di lire;
   Considerato  che,  nell'effettuazione  dei  rimborsi,   si   rende
necessario  tener conto delle diverse esigenze operative degli uffici
I.V.A., rispetto a quelle  degli  altri  uffici  dell'amministrazione
finanziaria  e  che,  nell'ambito  delle cennate diverse esigenze, si
deve procedere dalle annualita' meno recenti via via  a  quelle  piu'
recenti;
   Considerato  che,  ai sensi dello stesso articolo 1-bis, commi 1 e
2, occorre determinare  con  decreto  ministeriale  le  modalita'  di
presentazione  della  suddetta  richiesta da parte dei contribuenti e
dei sostituti  d'imposta,  nonche'  stabilire  le  procedure  per  la
rilevazione dei crediti di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  I contribuenti e i sostituti d'imposta che intendono avvalersi
della facolta' prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 1-bis del  decreto-
legge  13  dicembre  1995, n. 526, convertito con modificazioni nella
legge 10 febbraio  1996,  n.  53,  devono  richiedere,  con  apposita
domanda  assoggettata  all'imposta  di bollo,   l'estinzione mediante
assegnazione di titoli di Stato  dei  crediti  richiesti  a  rimborso
risultanti  dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle
dichiarazioni  annuali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli  interessi  e  ad
altri redditi di capitale riguardanti periodi di imposta chiusi entro
il 31 dicembre 1992.
   2.  Nella  considerazione  che  l'importo  minimo di emissione dei
titoli e' pari a lire un  milione,  non  possono  essere  accolte  le
richieste  di estinzione dei crediti qualora l'ammontare del credito,
riferito ad ogni singola imposta, comprensivo di  interessi,  risulti
d'importo inferiore all'indicato limite di un milione di lire.
   3.  Per  i  crediti  il  cui  ammontare, comprensivo di interessi,
risulti  superiore  a  lire  80   milioni   e   non   sia   possibile
l'assegnazione di certificati per pari capitale nominale, il predetto
ammontare  sara'  arrotondato  per  eccesso al milione superiore ed i
soggetti   creditori   dovranno   versare   in   contanti   l'importo
corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli assegnati e
quello  del  credito  complessivo.  Al contrario per i crediti il cui
ammontare, complessivo di interessi,  risulti  inferiore  a  lire  80
milioni   l'arrotondamento   avverra'   al  milione  inferiore  e  la
differenza sara' oggetto  di  rimborso  in  via  ordinaria  da  parte
dell'ufficio competente.
   4.  In  caso  di  fusione  la domanda deve essere presentata dalla
societa' incorporante o risultante dalla fusione. In caso di cessione
del credito d'imposta effettuata entro il 30 giugno  1996,  l'istanza
per   ottenere   il   rimborso  in  titoli  di  Stato  va  presentata
direttamente  dal   cessionario;   se   effettuata   successivamente,
l'ufficio  dell'Amministrazione  finanziaria  ne  dara' comunicazione
alla Direzione centrale per la riscossione, unitamente  agli  estremi
del   codice  ABI  dell'ente  creditizio  mandatario  incaricato  dal
cessionario.