IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata, anche in deroga alle norme della contabilita' di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 57.685 miliardi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modifiche al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Attesa l'opportunita' di procedere ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale per l'ammontare di 2.000 milioni di dollari statunitensi, della durata di cinque anni, con opzione di rimborso anticipato al terzo anno, da parte dell'emittente, a tasso variabile; Vista la proposta n. 500166 del 3 giugno 1996 formulata dalla Direzione generale del tesoro; Considerato che l'offerta della Lehman Brothers e della Merrill Lynch & Co, in qualita' di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, e' risultata la piu' conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte: importo: 2.000 milioni di dollari statunitensi; durata: 5 anni; prezzo: 99,682%; tasso di interesse: variabile pari al LIBOR a tre mesi in dollari statunitensi meno uno spread pari allo 0,0625%, pagabile in rate trimestrali posticipate a partire dal 28 settembre 1996; commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,15%; spese: 200.000 dollari statunitensi; decorrenza: 28 giugno 1996; scadenza: 28 giugno 2001, salva la facolta' da parte del Tesoro di rimborsare anticipatamente il prestito interamente e non in parte, al valore nominale, alla scadenza di ogni pagamento trimestrale a partire dal 28 giugno 1999; netto ricavo: 1.990.440.000 dollari statunitensi.