IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 22  dicembre  1973,  n.
903,  che  dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello
Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei  ministri  di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  Visto  l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio  1982,
n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo e' aumentato, a
decorrere  dal  1  gennaio  1982,  con la stessa periodicita' e nella
stessa  misura  dell'aumento  percentuale  che  ha  dato  luogo  alle
variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,  n.  54,
il  quale  stabilisce  un  contributo di lire 2 miliardi a favore del
Fondo  di  previdenza  del  clero  e  dei  ministri  di  culto  delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  Vista  la  lettera del 10 maggio 1994, prot. 27/9462, dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  -  Direzione  centrale  per  i
contributi  -  Ufficio  X,  con  la  quale  e'  stata  comunicata  la
percentuale di aumento delle pensioni;
  Accertato che la rivalutazione media  delle  pensioni  erogate  dal
Fondo  di  previdenza  del  clero  e  dei  ministri  di  culto  delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 4%  per
l'anno 1993;
  Considerato  che  nel  capitolo  3660 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  per  l'anno  1996
esistono le sufficienti disponibilita' finanziarie;
  Verificata   la  necessita'  di  indicare  nel  presente  atto  sia
l'ammontare del contributo ordinario, soggetto  a  rivalutazione,  di
cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.  791,
convertito,  con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n.  54,
sia l'ammontare del contributo fisso  di  lire  2  miliardi,  di  cui
all'art. 11 del medesimo decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;
                              Decreta:
  1.  Il  contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 1993, in lire 2 miliardi.
  2.  Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2,
della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1
gennaio 1993, da L. 9.081.691.468 a L. 9.444.959.127.
   Roma, 3 giugno 1996
                                          Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                                     TREU
Il Ministro del tesoro
         CIAMPI