IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre  1983,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata del vino "Rosso di Montalcino" ed e' stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 4
novembre 1991 con il quale e' stato  modificato  il  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine controllata in questione;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati intesa ad ottenere
altre  modifiche  del  disciplinare  di  produzione   sopra   citato,
relativamente  alla  piattaforma  ampelografica e ad alcune modalita'
relative al processo produttivo del vino;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata "Rosso  di  Montalcino"  formulata  dal  Comitato
stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 26 del 1 febbraio
1996;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la
proposta di disciplinare  di  produzione  sopra  citati  relativa  ad
alcune modalita' del processo produttivo del vino;
  Considerato che il Comitato ha ritenuto opportuno di non accogliere
l'istanza sopra citata;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica  del
disciplinare di  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  "Rosso  di  Montalcino"  in  conformita'  alla  proposta
formulata dal citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del citato  regolamento  20  aprile  1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che
le denominazioni di origine controllata  vengano  riconosciute  ed  i
relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione del vino a denominazione di origine
controllata  "Rosso  di  Montalcino"  approvato   con   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  25  novembre  1983  e  successivamente
modificato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4
novembre  1991 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto  le  cui  disposizioni entreranno in vigore a decorrere dalla
vendemmia 1996.