IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamento al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.  73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge 19 aprile 1990, n. 341,  recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto   il   decreto  ministeriale  31  gennaio  1992,  concernente
autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Uditi i pareri del  Consiglio  universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma  universitario in
analisi chimico-biologiche;
  Ritenuta la necessita' di modificare la denominazione  del  diploma
universitario  in  "analista  chimico-biologico", indicata nel citato
decreto ministeriale  31  gennaio  1992,  con  quella  approvata  dal
Consiglio   universitario   nazionale  di  diploma  universitario  in
"analisi chimicobiologiche";
  Sentiti i pareri del Consiglio nazionale dei chimici e  dell'ordine
nazionale dei biologi;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento didattico universitario e  di  aggiungere,  dopo  la
tabella  XXV-bis  del medesimo, la tabella XXV-ter, relativa al corso
di diploma universitario in analisi chimico-biologiche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario in analisi chimico-biologiche.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo'
rilasciare    l'anzidetto    diploma    universitario    in   analisi
chimico-biologiche.
  Dopo  la  tabella  XXV-bis,  annessa al citato decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXV-ter,  relativa  al  diploma
universitario in analisi chimico-biologiche.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 maggio 1996
                                                 Il Ministro: SALVINI
 Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1996
 Registro n. 1 Universita', foglio n. 63