IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 aprile 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche; Ritenuta la necessita' di modificare la denominazione del diploma universitario in "analista chimico-biologico", indicata nel citato decreto ministeriale 31 gennaio 1992, con quella approvata dal Consiglio universitario nazionale di diploma universitario in "analisi chimicobiologiche"; Sentiti i pareri del Consiglio nazionale dei chimici e dell'ordine nazionale dei biologi; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXV-bis del medesimo, la tabella XXV-ter, relativa al corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario in analisi chimico-biologiche. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo' rilasciare l'anzidetto diploma universitario in analisi chimico-biologiche. Dopo la tabella XXV-bis, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXV-ter, relativa al diploma universitario in analisi chimico-biologiche. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 1996 Il Ministro: SALVINI Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1996 Registro n. 1 Universita', foglio n. 63