IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degi studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1994 di modifica all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in giurisprudenza; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 22 marzo 1995 acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 20 novembre 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli dal 18 al 28 relativi al corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli con conseguente spostamento della numerazione: Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE FACOLTA' E CORSI DI LAUREA Capo I - Facolta' di giurisprudenza Art. 18. - 1. Norme comuni. La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e il diploma di operatore giuridico d'impresa e il diploma di operatore della pubblica amministrazione. La durata del corso di laurea e' di 4 anni, quella del corso di diploma di 3 anni. Titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalla legge. I laureati in scienze politiche e in economia possono essere iscritti al terzo anno del corso di laurea, su conforme parere della facolta'; coloro che sono forniti di altra laurea possono essere iscritti al secondo anno di corso di laurea, su conforme parere della facolta'. Gli esami sostenuti nei corsi di diploma e quelli sostenuti nel corso di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente ai fini del conseguimento rispettivamente del dipoma di laurea o del diploma universitario su parere del consiglio di facolta' e nei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 2 e 3, della tabella III allegata al decreto ministeriale 11 febbraio 1994. Il consiglio di facolta' determina caso per caso quali fra gli esami superati per il conseguimento di altra laurea o diploma possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o del diploma di cui al comma 1. 2. Accesso al corso di laurea e di diploma. Il numero degli iscritti a ciasun anno di corso di laurea o di diploma puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentite le strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, le modalita' di accesso verranno stabilite dalla struttura didattica competente, nei limiti indicati dal regolamento didattico di Ateneo. Laurea in giurisprudenza Art. 19. - 1. Corso degli studi. Gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea in giurisprudenza hanno, se non specificato diversamente, struttura e durata annuale (60 ore). Le annualita' obbligatorie per tutti gli studenti al fine del conseguimento della laurea in giurisprudenza sono individuate nei settori scientifico-disciplinari come sottoriportato: una annualita' per ciascuno dei seguenti settori: N20X - Filosofia del diritto; N09X - Istituzioni di diritto pubblico; N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita'; N02X - Diritto privato comparato o N01X - Diritto privato; N19X - Storia del diritto italiano; N08X - Diritto costituzionale; N14X - Diritto internazionale; N07X - Diritto del lavoro; P01B - Politica economica o P01C - Scienze delle finanze; N04X - Diritto commerciale; N02X - Diritto privato comparato; N16X - Diritto processuale penale; N13X - Diritto tributario; due annualita' per ciascuno dei seguenti settori: N01X - Diritto privato; N17X - Diritto penale; N10X - Diritto amministrativo; N15X - Diritto processuale civile. Nel regolamento di facolta' verranno individuate le discipline attivate e le ulteriori precisazioni oltre all'anno di corso. E' attivato obbligatoriamente almeno un insegnamento annuale del settore scientifico-disciplinare N12X del diritto canonico e diritto ecclesiastico. Ai fini del conseguimento della laurea giurisprudenza gli studenti devono altresi' sostenere almeno 5 esami a scelta salvo autorizzazione diversa della competente autorita' didattica, fra le discipline attivate. Gli studenti presentano nei termini di legge o di regolamento le opzioni relative alle materie obbligatorie, previste alternativamente e a quelle a scelta. La mancata presentazione delle opzioni e delle scelte comporta l'automatica assegnazione di un piano di studi comprendente tutte le materie indicate fra quelle obbligatorie, comprese quelle alternative, e l'attribuzione di tre materie ulteriori, e cioe' l'insegnamento annuale obbligatorio del settore scientifico-disciplinare N12X del diritto canonico e diritto ecclesiastico e di due annualita' del settore scientifico-disciplinare N18X del diritto romano e diritti dell'antichita'. Tutti i corsi comportano un esame. E' data facolta' agli studenti di sostenere gli esami relativi a materie biennalizzate, alla fine dei due corsi. Sono discipline attivabili tutte quelle contenute nei settori scientifico disciplinari contraddistinti dalla lettera N (area giuridica), P (area economica) e Q (area sociologica) previsti dal decreto 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 e successive integrazioni e modificazioni. Gli insegnamenti che sono considerati alternativi ad altri e non sono stati scelti dallo studente come obbligatori possono essere sostenuti come esami a scelta. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio. 2. Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno cinque da lui scelti fra i complementari o i fondamentali alternativi non scelti come fondamentali per un totale di 26 annualita'. L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su un tema approvato dall'insegnante della materia. Ferrara, 12 giugno 1996 Il rettore: CONCONI