IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degi studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  dell'11  febbraio
1994  di modifica all'ordinamento didattico universitario relativo al
corso di laurea in giurisprudenza;
  Vista la proposta di modifica allo  statuto  formulata  dal  senato
accademico,  nella  seduta  del  22  marzo  1995  acquisiti  i pareri
favorevoli del  consiglio  della  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 20 novembre
1995;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara,  approvato  con
il  decreto  indicato  in  premessa, e' ulteriormente modificato come
appresso:
  Gli  articoli  dal  18  al  28  relativi  al  corso  di  laurea  in
giurisprudenza  sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli con
conseguente spostamento della numerazione:
                  Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE
                ALLE VARIE FACOLTA' E CORSI DI LAUREA
                 Capo I - Facolta' di giurisprudenza
  Art. 18. - 1. Norme comuni.
  La   facolta'   di   giurisprudenza   conferisce   la   laurea   in
giurisprudenza  e  il  diploma  di operatore giuridico d'impresa e il
diploma di operatore della pubblica amministrazione.
  La durata del corso di laurea e' di 4 anni,  quella  del  corso  di
diploma di 3 anni.
  Titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalla legge.
  I  laureati  in  scienze  politiche  e  in  economia possono essere
iscritti al terzo anno del corso di laurea, su conforme parere  della
facolta';  coloro  che  sono  forniti  di altra laurea possono essere
iscritti al secondo anno di corso di laurea, su conforme parere della
facolta'.
  Gli esami sostenuti nei corsi di diploma  e  quelli  sostenuti  nel
corso  di  laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente ai fini
del conseguimento rispettivamente del dipoma di laurea o del  diploma
universitario  su  parere  del  consiglio  di  facolta'  e nei limiti
stabiliti dall'art. 3, comma 2 e 3, della  tabella  III  allegata  al
decreto ministeriale 11 febbraio 1994.
  Il  consiglio  di  facolta'  determina  caso per caso quali fra gli
esami superati per il conseguimento di altra laurea o diploma possono
essere  convalidati  ai  fini  del  conseguimento  della  laurea   in
giurisprudenza o del diploma di cui al comma 1.
  2. Accesso al corso di laurea e di diploma.
  Il  numero  degli  iscritti  a  ciasun anno di corso di laurea o di
diploma puo' essere  stabilito  annualmente  dal  senato  accademico,
sentite  le  strutture  didattiche  competenti,  in base alle risorse
disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili,   le  modalita'  di  accesso  verranno  stabilite  dalla
struttura didattica competente, nei limiti indicati  dal  regolamento
didattico di Ateneo.
                      Laurea in giurisprudenza
  Art. 19. - 1. Corso degli studi.
  Gli  insegnamenti  impartiti  nel corso di laurea in giurisprudenza
hanno, se non specificato diversamente, struttura  e  durata  annuale
(60 ore).
  Le  annualita'  obbligatorie  per  tutti  gli  studenti al fine del
conseguimento della laurea in  giurisprudenza  sono  individuate  nei
settori scientifico-disciplinari come sottoriportato:
   una annualita' per ciascuno dei seguenti settori:
    N20X - Filosofia del diritto;
    N09X - Istituzioni di diritto pubblico;
    N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita';
    N02X - Diritto privato comparato o N01X - Diritto privato;
    N19X - Storia del diritto italiano;
    N08X - Diritto costituzionale;
    N14X - Diritto internazionale;
    N07X - Diritto del lavoro;
    P01B - Politica economica o P01C - Scienze delle finanze;
    N04X - Diritto commerciale;
    N02X - Diritto privato comparato;
    N16X - Diritto processuale penale;
    N13X - Diritto tributario;
   due annualita' per ciascuno dei seguenti settori:
    N01X - Diritto privato;
    N17X - Diritto penale;
    N10X - Diritto amministrativo;
    N15X - Diritto processuale civile.
  Nel  regolamento  di  facolta'  verranno  individuate le discipline
attivate e le ulteriori precisazioni oltre all'anno di corso.
  E' attivato obbligatoriamente almeno un  insegnamento  annuale  del
settore  scientifico-disciplinare N12X del diritto canonico e diritto
ecclesiastico.
  Ai fini del conseguimento della laurea giurisprudenza gli  studenti
devono   altresi'   sostenere   almeno   5   esami   a  scelta  salvo
autorizzazione diversa della competente autorita' didattica,  fra  le
discipline attivate.
  Gli  studenti  presentano  nei termini di legge o di regolamento le
opzioni relative alle materie obbligatorie, previste alternativamente
e a quelle a scelta. La mancata presentazione delle opzioni  e  delle
scelte  comporta  l'automatica  assegnazione  di  un  piano  di studi
comprendente tutte  le  materie  indicate  fra  quelle  obbligatorie,
comprese   quelle   alternative,  e  l'attribuzione  di  tre  materie
ulteriori,  e  cioe'  l'insegnamento annuale obbligatorio del settore
scientifico-disciplinare  N12X  del  diritto   canonico   e   diritto
ecclesiastico     e     di     due     annualita'     del     settore
scientifico-disciplinare  N18X   del   diritto   romano   e   diritti
dell'antichita'.
  Tutti i corsi comportano un esame.
  E'  data  facolta'  agli studenti di sostenere gli esami relativi a
materie biennalizzate, alla fine dei due corsi.
  Sono discipline  attivabili  tutte  quelle  contenute  nei  settori
scientifico   disciplinari  contraddistinti  dalla  lettera  N  (area
giuridica), P (area economica) e Q (area  sociologica)  previsti  dal
decreto  12  aprile  1994 e 6 maggio 1994 e successive integrazioni e
modificazioni.
  Gli insegnamenti che sono considerati alternativi ad  altri  e  non
sono  stati  scelti  dallo  studente  come obbligatori possono essere
sostenuti come esami a scelta.
  La facolta' assicura l'insegnamento delle  materie  giuridiche  che
costituiscono  oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle
professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio.
  2. Esame di laurea.
  Per essere ammesso all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  avere
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e in almeno cinque da lui scelti fra i complementari o i
fondamentali alternativi non scelti come fondamentali per  un  totale
di 26 annualita'.
  L'esame  di  laurea  consiste nella discussione orale, in seduta di
laurea,  di  una  dissertazione  scritta   su   un   tema   approvato
dall'insegnante della materia.
   Ferrara, 12 giugno 1996
                                                  Il rettore: CONCONI