IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31  dicembre
1993,  con  il  quale  si  e'  proceduto  alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge  24  dicembre
1993, n. 537;
  Visto  il  proprio provvedimento 18 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 1995, con il quale e' stata
prorogata al 30 giugno 1996  la  possibilita'  di  dispensazione,  in
regime  di Servizio sanitario nazionale, delle specialita' medicinali
elencate nella nota 37, da parte di strutture pubbliche e di farmacie
aperte al pubblico;
  Ritenuto di dover prorogare al 30 giugno 1997  la  possibilita'  di
dispensazione in farmacia delle specialita' medicinali elencate nella
nota 37;
  Vista  la  propria deliberazione assunta nella seduta del 27 maggio
1996;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Fino al 30 giugno 1997, le specialita'  medicinali  elencate  nella
nota  37  dell'allegato  al  provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1994, n. 94, nonche' tutte  le
altre  specialita'  successivamente  classificate  nella fascia A con
nota 37, possono essere dispensate, in regime di  Servizio  sanitario
nazionale,  dalle  farmacie  aperte  al pubblico, in alternativa alla
dispensazione da parte delle strutture pubbliche.