IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il proprio provvedimento 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 1995, con il quale e' stata prorogata al 30 giugno 1996 la possibilita' di dispensazione, in regime di Servizio sanitario nazionale, delle specialita' medicinali elencate nella nota 37, da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico; Ritenuto di dover prorogare al 30 giugno 1997 la possibilita' di dispensazione in farmacia delle specialita' medicinali elencate nella nota 37; Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 27 maggio 1996; Dispone: Art. 1. Fino al 30 giugno 1997, le specialita' medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1994, n. 94, nonche' tutte le altre specialita' successivamente classificate nella fascia A con nota 37, possono essere dispensate, in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico, in alternativa alla dispensazione da parte delle strutture pubbliche.