IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo  complessivo  di
30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;
  Visto  il  citato  comma  1  che  autorizza  le  regioni e province
autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di  mutuo  con
la  BEI,  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti e con gli Istituti ed
aziende di  credito  all'uopo  abilitati,  per  il  finanziamento  di
progetti  di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della
spesa ammissibile, secondo  le  modalita'  stabilite  da  ultimo  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita' in data 23 settembre 1993;
  Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993,  n.  396,  convertito  dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia  sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni
alla procedura prevista dall'art.  20  della  legge  n.  67/1988  per
l'approvazione  dei progetti di investimento ricompresi nel Programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  1  dicembre  1995,  n.   509,
convertito  dalla  legge  31  gennaio  1996  n.  34, che ha fissato i
termini entro i quali le regioni, le province autonome  di  Trento  e
Bolzano  e  gli  enti  di  cui  all'art.  4, comma 15, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, debbono  approvare  e  presentare  al  CIPE  i
progetti  del  Programma  nazionale  straordinario di investimenti in
sanita';
  Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro della sanita' in data  10  febbraio  1994  -
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4
marzo 1994 - con la  quale  vengono  indicate  le  procedure  che  le
regioni,  le  province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui
all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  devono
seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi
del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla
legge n. 492/1993;
  Vista  la  propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre  1989  con  la  quale
sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province
autonome   di   Trento  e  Bolzano  possono  contrarre  nel  triennio
1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti  dallo
stesso  art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in
3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
  Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990  -  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990
-   con   la   quale   e'  stato  approvato  il  Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991;
  Viste  le  istanze  presentate  in  conformita'  alla   sopracitata
circolare  dalla  regione Piemonte per il finanziamento di interventi
compresi nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;
  Viste  le deliberazioni di giunta della regione Piemonte n. 51-5815
del 5 febbraio 1996 e n. 83-5986 del 12 febbraio 1996, con  le  quali
sono    stati   rispettivamente   approvati   i   progetti   relativi
all'ampliamento dei  servizi  speciali  di  diagnosi  e  cura  presso
l'ospedale  civile di Susa (Torino) e la realizzazione di una RSA per
anziani in Varisella (Torino),  subordinatamente  all'osservanza,  da
parte  delle rispettive aziende sanitarie, delle prescrizioni apposte
dal comitato regionale per le opere pubbliche con pareri in  data  23
ottobre 1995 e 4 gennaio 1996;
  Ritenuto,  pertanto,  di  ammettere  al  finanziamento  i  predetti
interventi, subordinando l'autorizzazione alla concessione del  mutuo
da  parte  del  Ministero  del tesoro all'avvenuta ottemperanza delle
prescrizioni del comitato regionale per le opere pubbliche;
  Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17
dicembre 1986, n. 878 al  nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti   pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e  della
programmazione economica  in  materia  di  verifica  sullo  stato  di
realizzazione  delle  opere  previste  da  programmi  di investimento
pubblico;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  A valere sulle autorizzazioni di spesa di  cui  all'art.  20  della
legge  11  marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i seguenti
progetti della regione Piemonte:
   Azienda sanitaria 5 - Ampliamento dei servizi speciali di diagnosi
e cura dell'ospedale civile di Susa (Torino).
  Il mutuo a carico dello Stato, al netto della quota del 5% a carico
della regione, ammonta a 5.937 milioni di lire.
  La regione Piemonte comunichera' al Ministero del tesoro,  al  fine
di  ottenere  l'autorizzazione alla contrazione del mutuo, l'avvenuta
ottemperanza  alle  seguenti  prescrizioni  da   parte   dell'Azienda
sanitaria 5:
    a)   dovranno   essere   comunque  scrupolosamente  osservate  le
prescrizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile  1978,  n.  384,  concernente norme di attuazione dell'art. 27
della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in
materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici;
    b) prima dell'indizione della  gara  di  appalto,  il  capitolato
speciale  di  appalto  dovra'  essere  opportunamente  adeguato  alla
normativa  vigente  e  il  progetto  dovra'   essere   opportunamente
verificato  per  quanto  attiene  al  decreto-legge  n.  626/1994  e,
inoltre, se del caso, dovra' essere modificato il quadro economico di
spesa in relazione  all'applicazione  del  decreto-legge  n.  41/1995
convertito  con  modificazioni  dalla legge n. 85/1995, in materia di
aliquote IVA;
   Azienda sanitaria 6 - Realizzazione di  una  RSA  per  anziani  in
Varisella  (Torino).  Il  mutuo  a carico dello Stato, al netto della
quota del 5% a carico della regione, ammonta a 4.560 milioni di lire.
  La regione Piemonte comunichera' al Ministero del tesoro,  al  fine
di  ottenere  l'autorizzazione alla contrazione del mutuo, l'avvenuta
ottemperanza  alle  seguenti  prescrizioni  da   parte   dell'Azienda
sanitaria 6:
    a)  dovra'  essere  redatto il documento relativo all'analisi dei
prezzi, sulla base di quanto indicato nella Circolare del  presidente
della giunta regionale, prot. 5/pre del 1 marzo 1995;
    b)  per  quanto  attiene  le  sistemazioni  esterne dovra' essere
richiesto un ulteriore parere agli organi competenti;
    c)  dovranno  essere  comunque   scrupolosamente   osservate   le
prescrizioni  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, concernente norme  di  attuazione  dell'art.  27
della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in
materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici;
    d)  prima  dell'indizione  della  gara  di appalto, il capitolato
speciale  di  appalto  dovra'  essere  opportunamente  adeguato  alla
normativa   vigente   e  il  progetto  dovra'  essere  opportunamente
verificato  per  quanto  attiene  al  decreto-legge  n.  626/1994  e,
inoltre, se del caso, dovra' essere modificato il quadro economico di
spesa  in  relazione  all'applicazione  del decreto-legge n. 41/1995,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 85/1995, in  materia  di
aliquote IVA.
  Restano  a  carico  della  regione  Piemonte gli eventuali maggiori
oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.
  Il nucleo ispettivo per la  verifica  degli  investimenti  pubblici
procedera'  alle  verifiche  di  competenza, informando il CIPE della
regolare attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 24 aprile 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
 Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 168