IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito  nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  38  e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  concernente  la  riduzione del Fondo
sanitario nazionale per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
province autonome a partire dall'anno 1990;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto  l'art.  34,  comma  3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il  quale
dispone,  tra  l'altro,  che  la  regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale  nei rispettivi territori senza nessun
apporto   a   carico   del   bilancio   dello   Stato,    utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse
attribuiti   dall'art.  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  n.
502/1992,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   e,   ad
integrazione, le risorse dei propri bilanci;
  Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  4  agosto  1995,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 16  settembre  1995,
concernente  l'autorizzazione  del  Governo  alla  sottoscrizione dei
testi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
comparto  "Sanita'",  esclusa l'area medica ed i dirigenti, contratto
poi sottoscritto in data 1 settembre 1995;
  Visto l'art. 2, comma 12, della legge 28  dicembre  1995,  n.  550,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996), il  quale  dispone,
tra  l'altro,  che  le  somme  relative  al finanziamento degli oneri
contrattuali del personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
ricomprese  nella quota capitaria determinata in sede di riparto alle
regioni del Fondo sanitario nazionale;
  Vista la propria deliberazione in data 13  marzo  1995,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1995
con la quale, tra l'altro, sono state accantonate delle somme per far
fronte  agli  oneri conseguenti al rinnovo del predetto contratto nel
comparto sanita';
  Vista la propria deliberazione in data odierna, con la  quale,  nel
ripartire  tra  le  regioni  la  quota  di  parte  corrente pari a L.
33.474.137.000.000 e' stata indicata in L. 2.654.370.000.000 la somma
per il finanziamento  degli  oneri  relativi  ai  contratti  ed  alle
convenzioni per l'anno 1996;
  Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 21 marzo 1996;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  Stato-regioni in data 4 marzo
1996;
                              Delibera:
  1.  A  valere  sulle  residue  disponibilita'  del  Fondo sanitario
nazionale 1995, parte corrente, e'  assegnata  complessivamente  alle
regioni  la  somma  di L. 707.104.000.000, per il finanziamento degli
oneri contrattuali e delle convenzioni di  cui  all'allegata  tabella
A), che fa parte integrante della presente deliberazione.
  Il  Ministro  del tesoro provvedera' all'erogazione delle quote non
appena saranno stipulati e resi esecutivi i relativi contratti  e  le
convenzioni.
  2.  A  valere  sulle  disponibilita'  del Fondo sanitario nazionale
1996, parte corrente, e' assegnata alle regioni, per il finanziamento
degli  oneri  contrattuali   e   convenzionali   la   somma   di   L.
2.654.370.000.000.
  Detto importo e' ripartito tra le regioni interessate come indicato
nell'allegata  tabella  B)  che  fa  parte  integrante della presente
deliberazione.
  Il Ministro del tesoro provvedera' all'erogazione  immediata  della
quota  relativa  al  contratto  del  personale di cui alla colonna a)
della predetta tabella, in quanto gia' perfezionato, ed eroghera'  le
restanti  quote  non  appena  saranno  stipulati e resi esecutivi gli
altri contratti e le convenzioni.
   Roma, 24 aprile 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
 Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 165