IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre  1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  effettuare  operazioni   di   indebitamento,   anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto  l'art  9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237,  con
il  quale  si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro
del esoro e' determinata ogni  caratteristica,  clausola  accessoria,
condizione,  modalita'  di  emissione e di collocamento dei titoli da
emettere in lire, in ECU, o in altre valute;
  Visto altresi' il comma 3 del medesimo art.  9  e  l'art.  1  della
legge  27  ottobre  1993, n. 432, come modificato con decreto-legge 8
gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge  6  marzo  1996,  n.  110,
riguardanti  l'utilizzo  dei  titoli  di Stato in sede di alienazione
delle partecipazioni dello Stato;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20
giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 62.951 miliardi;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n.  372,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra
l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi  di
capitale;
  Visto  l'art.  3 della citata legge 27 ottobre 1993, n. 432, con il
quale sono stati individuati i conferimenti al "Fondo di ammortamento
dei titoli di Stato";
  Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, convertito  nella  legge  30
luglio  1994,  n.  474,  recante  "Norme  per  l'accelerazione  della
procedura di dismissione di partecipazioni del Ministero  del  tesoro
in societa' per azioni", ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 che
prevede  le  modalita'  di  alienazione delle partecipazioni detenute
dallo Stato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
aprile  1995 che ha previsto che la dismissione delle azioni dell'INA
S.p.a. detenute dal  Tesoro  potra'  avvenire  sia  mediante  offerta
pubblica sia mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
giugno 1996 che ha precisato che l'alienazione delle azioni  dell'INA
S.p.a.  detenute  dal  Tesoro  sara'  effettuata  in tutto o in parte
mediante emissione, destinata ad investitori istituzionali italiani o
esteri, di titoli di  Stato  convertibili  o  scambiabili  in  azioni
dell'INA;
  Considerato  che  il  Tesoro e' attualmente titolare del 31,08% del
capitale  dell'INA  S.p.a.,  escludendo  le   azioni   vincolate   da
attribuirsi gratuitamente agli aventi diritto, che hanno aderito alla
prima offerta di vendita dell'INA S.p.a.
  Ritenuto  pertanto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di
mercato, e ai fini della dismissione delle suddette  azioni  dell'INA
di  proprieta'  del  Tesoro, procedere ad una emissione, suddivisa in
due tranches denominate in lire e dollari USA, di  titoli  poliennali
sui mercati internazionali (i titoli), della durata di cinque anni, a
tasso   fisso,   che  potranno  essere  accettati  in  pagamento  per
l'acquisto delle azioni medesime;
  Vista altresi' la delibera del Ministro del tesoro di concerto  con
il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica e del
Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  del  9
novembre  1995,  confermata  in  data  4 giugno 1996, con la quale e'
stato conferito l'incarico di  Global  Coordinator  del  collocamento
all'Istituto  mobiliare  italiano S.p.a. ("IMI") e alla Goldman Sachs
International (Goldman Sachs);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta un'emissione sui mercati internazionali di  titoli  del
Tesoro,  fino  ad un ammontare massimo corrispondente al valore delle
azioni dell'INA S.p.a. di proprieta' del Tesoro maggiorato del premio
di conversione  di  cui  al  successivo  art.  2,  suddivisa  in  due
tranches, alle condizioni di seguito descritte:
  Prima tranche in lire:
   decorrenza: 28 giugno 1996;
   durata:  5  anni,  con  rimborso  il  28  giugno  2001,  in  unica
soluzione, salvo quanto previsto ai successivi articoli 2 e 3;
   prezzo di emissione: 100%;
   tasso di interesse annuo: tra il 6,50% ed il 7%, pagabile in  rate
semestrali  posticipate  a  partire dal 28 dicembre 1996 e fino al 28
giugno 2001;
   commissione di sottoscrizione, garanzia e collocamento: 2%.
  Seconda tranche in dollari USA:
   decorrenza: 28 giugno 1996;
   durata:  5  anni,  con  rimborso  il  28  giugno  2001,  in  unica
soluzione, salvo quanto previsto ai successivi articoli 2 e 3;
   prezzo di emissione: 100%;
   tasso  di interesse annuo: tra il 5% ed il 5.50%, pagabile in rate
semestrali posticipate a partire dal 28 dicembre 1996 e  fino  al  28
giugno 2001;
   commissione di sottoscrizione, garanzia e collocamento: 2%.
  L'importo  in  dollari statunitensi verra' stabilito sulla base del
tasso di cambio lira/dollaro statunitense fissato alle  ore  12,  ora
locale, il 20 giugno 1996 dalla Federal Reserve Bank of New York.
  L'importo   delle   suddette   tranches   e  le  condizioni  finali
dell'emissione verranno determinati, mediante  apposito  decreto,  al
termine  del  periodo  di  raccolta,  sulla base dell'andamento degli
ordini.
  L'ammontare di entrambe le tranches potra' essere aumentato fino ad
un massimo del 15%, con le modalita' stabilite dall'accordo di cui al
successivo art. 8.