Comandi L.R.M.
                                  Colevamiles
                                  Maricoleva
                                  Levamiles
                                  Distremiles
                                  Levamare
                                     e, per conoscenza:
                                  Presidenza  della Repubblica, Segr.
                                  affari militari
                                  Presidenza   del   Consiglio    dei
                                  Ministri
                                  Difesa Gabinetto
                                  Segr. part. SSS alla Difesa
                                  Segredifesa
                                  Ministero   degli   affari  esteri,
                                  D.G.E.A.S.  Uff.  VIII  (copie  per
                                  rappresentanze    diplomatiche    e
                                  consolari italiane all'estero)
                                  Ministero  dell'interno,  Direzione
                                  generale servizi civili
                                  Stamadifesa
                                  Statesercito
                                  Maristat
                                  Stataereo
                                  Superprocuramiles    (con   annesse
                                  copie per le procure militari della
                                  Repubblica)
                                  Cortmiles
                                  Procuragencortemiles
                                  Carabinieri Comando
                                  Leggidife
                                  Sottuffesercito
                                  Maripers
                                  Persaereo
                                  Contendife
                                  Prefetture
                                  Regiomiles
                                  Maridipart
                                  Marisicilia
                                  Marisardegna
                                  Aeroregioni
                                  Maricentro
  Sono pervenuti a questa Direzione generale vari  quesiti  da  parte
degli   organi   della   leva   e   del   reclutamento,   in   ordine
all'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 33 della  legge  26
dicembre 1981, n. 763, ai familiari a carico dei profughi.
  La scrivente, vista anche la nota 13/8-474 datata 6 luglio 1995 con
cui  la prefettura di Trieste ha prospettato al distretto militare di
Udine una soluzione interpretativa dell'art. 1 della  predetta  legge
in  combinato  disposto  con l'art. 1 della legge 15 ottobre 1991, n.
344,  difforme  da  quanto previsto nella circolare in oggetto, si e'
rivolta al Ministero dell'interno,  Direzione  generale  dei  servizi
civili, affinche' fornisse in proposito il proprio competente parere.
  Detto  Dicastero,  nella  risposta,  si  e'  attenuto ad un'analisi
ermeneutica della normativa in parola, basata su una recente sentenza
emanata sull'argomento  dal  Consiglio  di  Stato,  sentenza  che  si
contrappone  nettamente  al  precedente  orientamento  espresso dalla
giurisprudenza amministrativa di primo grado.
  L'Alto Consesso, infatti, ha negato l'esistenza di una categoria  a
se  stante  di  "familiari  a  carico", motivando tale asserzione con
l'illogita' di  una  disposizione  che  attribuisse  a  "persone  che
profughi  non  sono,  in quanto nate dopo molto tempo dopo il rientro
dei genitori in patria", il diritto a far valere  il  proprio  status
sine  die  e  che al contempo, di converso, concedesse ai profughi un
termine di  quattro  anni  per  la  presentazione  della  domanda  di
riconoscimento della qualifica, cosi' come previsto dall'art. 4 della
legge n. 763/1981.
  Il  Ministero  dell'interno, condividendo tale tesi, e' giunto alla
conclusione che solo "il formale riconoscimento  della  qualifica  di
profugo decretato dal prefetto legittimi l'interessato a richiedere i
benefici  di  cui  alla  legge  n. 763/1981" e cio', evidentemente, a
prescindere dal fatto che sia  familiare  a  carico  o  profugo  esso
stesso.
  Tutto  cio'  premesso e ritenendo che la circolare in oggetto debba
essere  armonizzata  con  l'interpretazione  fornita   dalle   citate
autorevoli  fonti, si chiarisce che destinatario del baneficio di cui
all'art. 33 della prefata  legge  e'  esclusivamente  il  giovane  in
possesso dell'attestazione prefettizia di profugo.
  Devono  quindi  intendersi abrogate le disposizioni della circolare
in questione incompatibili con il predetto criterio interpretativo.
  Si  precisa,  infine,  che  restano  salve   le   decisioni   e   i
provvedimenti  gia'  adottati  alla  data di ricezione della presente
circolare.
                                   Il direttore generale della leva
                                               DISTEFANO