Con decreto ministeriale n. I/2/1635/96  del  29  aprile  1996  al
commissario  governativo  delegato  al  servizio  di  riscossione dei
tributi per la provincia di Napoli e' concessa  dilazione,  ai  sensi
dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 7.197.627.306,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  50%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo  per il commissario governativo l'obbligo di esperire
tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico  e  di
provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per la Campania, sezione
staccata di Napoli, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/1603/96  del 29 aprile 1996 al
titolare della concessione del servizio di  riscossione  dei  tributi
per  la provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi dell'art.
62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1997, del
versamento delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  116.470.098.293,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 60% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata  di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.
   Con decreto ministeriale n. I/2/1597/96  del  29  aprile  1996  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dei tributi
per la provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi dell'art.
62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1997, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   9.231.874.565,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 50% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata di Bergamo, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/1607/96  del 29 aprile 1996 al
titolare della concessione del servizio di  riscossione  dei  tributi
per  la  provincia di Lecco e' concessa dilazione, ai sensi dell'art.
62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1997, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   1.793.303.250,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 50% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata  di  Como,  dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.