L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del presidente della regione Sicilia  28  febbraio
1979, n. 70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Visti  i  decreti  n. 5207 del 16 marzo 1992, n. 5830 del 29 giugno
1992, n. 7022 del 13 ottobre 1993 e n. 5566 del 7 aprile 1994, con  i
quali,  al fine di procedere alla pianificazione paesistica dell'area
denominata  "La  Gurna",  in  localita'  Fondachello,  ricadente  nei
territori  comunali  di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, detta area,
come meglio individuata nei  summenzionati  provvedimenti,  e'  stata
dichiarata  temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art.
5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino  all'approvazione
del  piano  territoriale  paesistico  e,  comunque,  giusta quanto da
ultimo disposto con decreto n. 5566/1994, pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della regione siciliana n. 20 del 23 aprile 1994, fino al 2
maggio 1996;
  Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;
  Considerato  che  la  zona  in argomento non e' ancora sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane  l'esigenza  di  proteggere   il
territorio  meglio  descritto nei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992 e
n. 7022 dei 13 ottobre 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia,
quali il  vincolo  di  temporanea  immodificabilita',  come  all'uopo
richiesto  dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di
Catania con nota n. 4663 del 4 marzo 1996;
  Ritenuto,  in  particolare,  che  permane  il  grave   rischio   di
interventi  indiscriminati,  non  incompatibili  con  le destinazioni
urbanistiche del vigente strumento, idonei ad  alterare  i  connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato  che questo assessorato ha attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo  le  previsioni  e   le
metodiche  del  piano  di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28
dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre  1993,
registro 3, foglio 351;
  Rilevato  che a tale scopo con decreto del presidente della regione
Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 e' stato  istituito  presso  questo
assessorato  il  comitato  tecnico scientifico, previsto dall'art. 24
del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di  approvazione  del
piano territoriale paesistico;
  Considerato   che   la   apposizione   di   un  termine  finale  al
provvedimento di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposta,  ferma
restando  la  condizione  risolutiva  della  approvazione  del  piano
territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto della  legge
19  novembre  1968,  n.  1187,  e dell'art. 1 della legge regionale 5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato per  quanto  sopra  espresso  che  sussistono  motivate
esigenze  per prorogare per un ulteriore anno l'efficacia del vincolo
di immodificabilita' temporanea adesso vigente  sull'area  denominata
"La  Gurna", territorio ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo
di Sicilia, meglio individuato nei decreti n. 5207 del 16 marzo  1992
e  n.  7022 del 13 ottobre 1993, preservandone l'aspetto naturale e i
valori estetico-ambientali ai fini  della  normazione  paesaggistica,
che e' in corso di redazione;
  Considerato   che   l'efficacia   temporale   di  detta  misura  di
salvaguardia e' stata gia' prorogata ai sensi del decreto n. 5566 del
7 aprile 1994, e che un'ulteriore proroga della sua scadenza non puo'
essere legittimamente adottata se non per un  ulteriore  periodo  non
superiore  ad  un  anno  e,  quindi,  per  una durata complessiva del
vincolo de quo non superiore al  quinquennio  dalla  sua  entrata  in
vigore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  prorogato  per  un ulteriore anno dalla data di sua scadenza il
vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5
della legge regionale n.  15/91,  sull'area  denominata  "La  Gurna",
territorio  ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia,
per effetto dei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  ufficiale  della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992,
cosi' come  integrato  con  decreto  n.  5830  del  29  giugno  1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della regione siciliana n. 33
dell'11 luglio 1992,  del  decreto  n.  7022  del  13  ottobre  1993,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56 del
20  novembre 1993 e del decreto n. 5566 del 7 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 20 del 23  aprile
1994, secondo le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali
contenuti   nei   suddetti  provvedimenti,  che  si  intendono  tutti
richiamati come parte integrante e sostanziale del presente decreto.