L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del presidente della regione Sicilia 28 febbraio 1979, n. 70; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Visti i decreti n. 5207 del 16 marzo 1992, n. 5830 del 29 giugno 1992, n. 7022 del 13 ottobre 1993 e n. 5566 del 7 aprile 1994, con i quali, al fine di procedere alla pianificazione paesistica dell'area denominata "La Gurna", in localita' Fondachello, ricadente nei territori comunali di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, detta area, come meglio individuata nei summenzionati provvedimenti, e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, giusta quanto da ultimo disposto con decreto n. 5566/1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 20 del 23 aprile 1994, fino al 2 maggio 1996; Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato; Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica; Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992 e n. 7022 dei 13 ottobre 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilita', come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 4663 del 4 marzo 1996; Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico; Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro 3, foglio 351; Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 e' stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico; Considerato che la apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato e' imposta, ferma restando la condizione risolutiva della approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie; Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno l'efficacia del vincolo di immodificabilita' temporanea adesso vigente sull'area denominata "La Gurna", territorio ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, meglio individuato nei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992 e n. 7022 del 13 ottobre 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione; Considerato che l'efficacia temporale di detta misura di salvaguardia e' stata gia' prorogata ai sensi del decreto n. 5566 del 7 aprile 1994, e che un'ulteriore proroga della sua scadenza non puo' essere legittimamente adottata se non per un ulteriore periodo non superiore ad un anno e, quindi, per una durata complessiva del vincolo de quo non superiore al quinquennio dalla sua entrata in vigore; Decreta: Art. 1. E' prorogato per un ulteriore anno dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area denominata "La Gurna", territorio ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, per effetto dei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992, cosi' come integrato con decreto n. 5830 del 29 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 33 dell'11 luglio 1992, del decreto n. 7022 del 13 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56 del 20 novembre 1993 e del decreto n. 5566 del 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 20 del 23 aprile 1994, secondo le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali contenuti nei suddetti provvedimenti, che si intendono tutti richiamati come parte integrante e sostanziale del presente decreto.