IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1991; Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET); Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di trasporti rapidi di massa; Vista la propria delibera in data 20 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1996, con la quale sono stati approvati i programmi di intervento predisposti ai sensi degli articoli 1-4 della citata legge n. 211/1992 ed assegnate le risorse recate dall'art. 9 della stessa legge; Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della richiamata legge n. 211/1992, autorizzando a tal fine per l'anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi; mentre, al comma 2, modifica il termine per la presentazione della progettazione esecutiva; Vista la nota n. 05379 del 23 aprile 1996, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette la proposta di riparto delle risorse di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 199/1996, formulata di intesa con il Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000, rappresentando l'opportunita' di utilizzare nel contempo le disponibilita' stanziate per le aree depresse per il finanziamento di interventi relativi a dette aree; Vista la nota n. 380 del 7 maggio 1996 con la quale la Cassa depositi e prestiti sviluppa conteggi in merito all'utilizzo dei fondi di cui al piu' volte citato decreto-legge n. 199/1996; Considerato che questo Comitato, nella citata delibera del 20 novembre 1995, aveva gia' dettato prime indicazioni in merito alle modalita' di utilizzo di risorse che risultassero comunque disponibili in prosieguo per il finanziamento di ulteriori interventi di sistemi di trasporto rapido di massa e di tramvie veloci, in particolare ponendo l'onere di pervenire alla stipula di apposito accordo di programma a carico dei soggetti che avevano presentato distinti progetti configuranti soluzioni alternative per un medesimo problema di mobilita' e prevedendo la possibilita' di presentare documentazione integrativa per i soggetti che avevano proposto interventi nell'occasione non ammessi a contributo, ma ricompresi nella graduatoria della Commissione di alta vigilanza; Preso atto che la Commissione di alta vigilanza, nella seduta del 15 aprile 1996, ha proceduto ad un ulteriore esame dei progetti sulla base della documentazione integrativa trasmessa ai sensi della richiamata delibera, tra l'altro formulando per taluni progetti specifiche prescrizioni di ordine tecnico; Preso atto delle indicazioni fornite dal comune di Venezia in ordine al costo della tratta che viene ammessa a finanziamento con la presente delibera; Ritenuto di confermare, per il riparto delle risorse recate dall'art. 1 del decreto-legge n. 199/1996, i criteri adottati ai fini del precedente riparto e specificati nelle premesse della richiamata delibera del 20 novembre 1995; Ritenuto, in particolare, di fissare il contributo a carico delle suddette risorse in misura non superiore al 50% del costo originario dell'intervento ovvero in misura non superiore all'importo a suo tempo richiesto dall'Ente interessato, se inferiore a detta percentuale, tenendo conto, da un lato, della necessita' di evitare forme di sperequazione rispetto ai soggetti beneficiari dei precedenti finanziamenti e considerando, d'altro lato, le finalita' della ricordata previsione di documentazione integrativa, intesa all'ottimizzazione, anche sotto il profilo finanziario, dei progetti presentati; Ritenuto di non procedere, per il momento, all'assegnazione di contributi a progetti che hanno formato oggetto di richieste di integrazione progettuale o per i quali sono in corso ulteriori approfondimenti istruttori; Ritenuto peraltro di pervenire ad un primo riparto della quota di risorse riservata alle aree metropolitane sia in considerazione dell'urgenza di adottare misure di razionalizzazione del traffico urbano intese a risolvere i problemi di congestione e di inquinamento, che - come evidenziato nella precedente delibera - assumono particolare rilevanza in dette aree, sia in relazione alla circostanza che le risorse disponibili consentono di coprire con sufficiente grado di adeguatezza le relative esigenze finanziarie si' che eventuali modifiche della graduatoria, conseguenti agli approfondimenti istruttori di cui sopra, non pregiudicherebbero l'ammissione a contributo dei progetti attualmente classificatisi ai primi posti della nuova graduatoria redatta dalla Commissione di alta vigilanza; Ritenuto, nella logica esposta, di ammettere a finanziamento, nell'ordine, solo gli interventi che, nella graduatoria per le aree metropolitane, precedono gli interventi per i quali debbono essere effettuati ulteriori adempimenti istruttori; Ritenuto di dettare prescrizioni intese ad assicurare uniformita' nella fase attuativa delle delibere sinora assunte in materia da questo Comitato e ritenuto, in tale contesto, di prevedere meccanismi intesi a garantire la funzionalita' dei progetti dal cui costo siano stati stralciati gli oneri relativi alle infrastrutture di sosta, per una piu' pertinente imputazione sulle risorse all'uopo preordinate; Udita la relazione del Sottosegretario ai trasporti ed alla navigazione e del Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000; Delibera: 1. Finanziamento di interventi a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 199/1996. 1.1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, i programmi di intervento di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante della presente delibera: a detti programmi e' destinata annualmente una quota delle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, nella misura massima indicata nella colonna 2 dell'allegato stesso e per la durata di 30 anni a decorrere dal 1997. L'approvazione definitiva degli interventi resta subordinata alla trasmissione, da parte del comune interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del costo residuo. La documentazione dovra' pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera. I soggetti proponenti interventi che includono la realizzazione di parcheggi devono individuare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera in Gazzetta Ufficiale, il costo della realizzazione di detti parcheggi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992. In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti i contributi saranno ceduti, direttamente e per l'intero periodo previsto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione alla Cassa stessa, che provvedera' a concedere agli enti beneficiari i relativi mutui di importo pari al valore attuale dei contributi cosi' ceduti, calcolato applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa. 1.2. Come specificato al punto precedente le quote di contributo indicate nell'allegato prospetto sono da intendere come limiti massimi. Gli importi definitivi saranno quantificati, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 1, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il costo totale dell'intervento dovra' ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonche' l'IVA. Prima che si pervenga all'approvazione della progettazione esecutiva il citato Dicastero verifichera' l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente: l'eventuale esito negativo della verifica e comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvedera' a comunicare al CIPE i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle economie eventualmente conseguite anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi. 1.3. I soggetti beneficiari dei contributi, che in sede di definizione del progetto esecutivo - anche attraverso gare pubbliche - conseguano una riduzione del costo totale dell'investimento relativo al sistema rapido di massa prescelto a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o dell'adozione di project financing, possono trattenere il 50% della riduzione della corrispondente quota di contributo dello Stato gia' destinata, da portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine i contributi dello Stato vengono indicati, nella colonna 4 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al costo dell'investimento. Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi resteranno acquisite allo Stato. 1.4. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari. 1.5. Con successiva delibera questo Comitato provvedera' a ripartire le ulteriori risorse disponibili a valere sul limite di impegno previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 199/1996, nonche' le quote di contributo non ancora assegnate a carico dell'art. 9 della legge n. 211/1992. Ai fini di cui sopra, il Ministero dei trasporti e della navigazione, qualora non sia gia' pervenuta al medesimo documentazione integrativa ritenuta congrua, provvedera', entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, a comunicare ai soggetti che hanno presentato progetti non ancora ammessi a contributo, ma utilmente collocati in graduatoria, eventuali prescrizioni di ordine tecnico formulate dalla commissione di alta vigilanza ed i soggetti stessi dovranno adeguare, nei successivi sessanta giorni, la progettazione di massima a dette prescrizioni. 2. Disposizioni generali. 2.1. I soggetti beneficiari di contributi a carico della legge n. 211/1992 per interventi che includono infrastrutture di sosta dovranno, in sede di presentazione della progettazione esecutiva, confermare la realizzazione dei parcheggi e documentare le fonti individuate per la copertura del relativo costo. Si applicano le disposizioni di cui al punto 1.2 della presente delibera e le analoghe disposizioni delle delibere precedentemente adottate in materia da questo Comitato in ordine all'onere di accertamento dell'effettiva esistenza delle coperture finanziarie da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' in ordine alle conseguenze di eventuali esiti negativi di tale accertamento. 2.2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvedera' a riferire a questo Comitato sullo stato di attuazione del programma di interventi di cui alle delibere finora assunte entro il 31 dicembre di ogni anno e sino alla completa realizzazione del programma stesso. Nell'occasione ed al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro complessivo di valutazione in relazione al ruolo programmatorio ad esso rimesso dalla normativa vigente, il predetto Ministro riferira' anche sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' sulle ulteriori misure che ritenga sia necessario adottare. Roma, 8 maggio 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 24 giugno 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 203