IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  Piano  generale dei trasporti, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  10  aprile  1986  ed
aggiornato  con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto
1991;
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
  Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994, n. 373, che, in
attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata,  ha
disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello  stesso  articolo  e  tra  i  quali  figura incluso il Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET);
  Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge
30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia
di trasporti rapidi di massa;
  Vista  la  propria  delibera  in  data 20 novembre 1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  8  dell'11  gennaio
1996,  con  la  quale  sono stati approvati i programmi di intervento
predisposti ai  sensi  degli  articoli  1-4  della  citata  legge  n.
211/1992  ed  assegnate  le  risorse  recate dall'art. 9 della stessa
legge;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n.  199,  che,  al
comma  1,  rifinanzia  l'art.  9 della richiamata legge n.  211/1992,
autorizzando a  tal  fine  per  l'anno  1997  un  limite  di  impegno
trentennale  di 100 miliardi; mentre, al comma 2, modifica il termine
per la presentazione della progettazione esecutiva;
  Vista la nota n. 05379 del 23 aprile 1996, con la quale il Ministro
dei trasporti e della navigazione trasmette la  proposta  di  riparto
delle  risorse di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 199/1996,
formulata di intesa con il  Sottosegretario  di  Stato  per  le  aree
urbane,  Roma capitale e Giubileo 2000, rappresentando l'opportunita'
di utilizzare nel contempo le disponibilita' stanziate  per  le  aree
depresse per il finanziamento di interventi relativi a dette aree;
  Vista  la  nota  n.  380  del  7  maggio 1996 con la quale la Cassa
depositi e prestiti sviluppa  conteggi  in  merito  all'utilizzo  dei
fondi di cui al piu' volte citato decreto-legge n. 199/1996;
  Considerato  che  questo  Comitato,  nella  citata  delibera del 20
novembre 1995, aveva gia' dettato prime indicazioni  in  merito  alle
modalita'   di   utilizzo   di   risorse  che  risultassero  comunque
disponibili in prosieguo per il finanziamento di ulteriori interventi
di sistemi di trasporto rapido di  massa  e  di  tramvie  veloci,  in
particolare  ponendo  l'onere  di  pervenire alla stipula di apposito
accordo di programma a carico dei  soggetti  che  avevano  presentato
distinti  progetti configuranti soluzioni alternative per un medesimo
problema di mobilita' e  prevedendo  la  possibilita'  di  presentare
documentazione  integrativa  per  i  soggetti  che  avevano  proposto
interventi nell'occasione non ammessi  a  contributo,  ma  ricompresi
nella graduatoria della Commissione di alta vigilanza;
  Preso  atto  che la Commissione di alta vigilanza, nella seduta del
15 aprile 1996, ha proceduto ad un ulteriore esame dei progetti sulla
base  della  documentazione  integrativa  trasmessa  ai  sensi  della
richiamata  delibera,  tra  l'altro  formulando  per  taluni progetti
specifiche prescrizioni di ordine tecnico;
  Preso  atto  delle  indicazioni  fornite  dal  comune di Venezia in
ordine al costo della tratta che viene ammessa a finanziamento con la
presente delibera;
  Ritenuto  di  confermare,  per  il  riparto  delle  risorse  recate
dall'art. 1 del decreto-legge n. 199/1996, i criteri adottati ai fini
del  precedente riparto e specificati nelle premesse della richiamata
delibera del 20 novembre 1995;
  Ritenuto, in particolare, di fissare il contributo a  carico  delle
suddette  risorse in misura non superiore al 50% del costo originario
dell'intervento ovvero in misura  non  superiore  all'importo  a  suo
tempo   richiesto   dall'Ente   interessato,  se  inferiore  a  detta
percentuale, tenendo conto, da un lato, della necessita'  di  evitare
forme   di   sperequazione   rispetto  ai  soggetti  beneficiari  dei
precedenti finanziamenti e considerando, d'altro lato,  le  finalita'
della  ricordata  previsione  di  documentazione  integrativa, intesa
all'ottimizzazione, anche sotto il profilo finanziario, dei  progetti
presentati;
  Ritenuto  di  non  procedere,  per  il momento, all'assegnazione di
contributi a progetti che  hanno  formato  oggetto  di  richieste  di
integrazione  progettuale  o  per  i  quali  sono  in corso ulteriori
approfondimenti istruttori;
  Ritenuto peraltro di pervenire ad un primo riparto della  quota  di
risorse  riservata  alle  aree  metropolitane  sia  in considerazione
dell'urgenza di adottare misure  di  razionalizzazione  del  traffico
urbano   intese   a   risolvere   i  problemi  di  congestione  e  di
inquinamento, che - come  evidenziato  nella  precedente  delibera  -
assumono  particolare  rilevanza in dette aree, sia in relazione alla
circostanza che le risorse  disponibili  consentono  di  coprire  con
sufficiente grado di adeguatezza le relative esigenze finanziarie si'
che   eventuali   modifiche   della   graduatoria,  conseguenti  agli
approfondimenti  istruttori  di  cui  sopra,  non  pregiudicherebbero
l'ammissione  a contributo dei progetti attualmente classificatisi ai
primi posti della nuova graduatoria redatta dalla Commissione di alta
vigilanza;
  Ritenuto, nella  logica  esposta,  di  ammettere  a  finanziamento,
nell'ordine,  solo  gli interventi che, nella graduatoria per le aree
metropolitane, precedono gli interventi per i  quali  debbono  essere
effettuati ulteriori adempimenti istruttori;
  Ritenuto  di  dettare prescrizioni intese ad assicurare uniformita'
nella fase attuativa delle delibere  sinora  assunte  in  materia  da
questo Comitato e ritenuto, in tale contesto, di prevedere meccanismi
intesi  a garantire la funzionalita' dei progetti dal cui costo siano
stati stralciati gli oneri relativi alle infrastrutture di sosta, per
una piu' pertinente imputazione sulle risorse all'uopo preordinate;
  Udita  la  relazione  del  Sottosegretario  ai  trasporti  ed  alla
navigazione  e  del Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma
Capitale e Giubileo 2000;
                              Delibera:
1. Finanziamento di interventi a carico dei fondi di cui all'art. 1,
   comma 1, del decreto-legge n. 199/1996.
  1.1.  Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992,
i programmi di intervento di cui al  prospetto  allegato,  che  forma
parte  integrante  della  presente  delibera:  a  detti  programmi e'
destinata annualmente una quota delle disponibilita' di cui  all'art.
1,  comma  1,  del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, nella misura
massima indicata nella colonna 2 dell'allegato stesso e per la durata
di 30 anni a decorrere dal 1997.
  L'approvazione definitiva degli interventi resta  subordinata  alla
trasmissione,  da parte del comune interessato, di una documentazione
dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate  per  assicurare
la copertura del costo residuo. La documentazione dovra' pervenire al
Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente  delibera.
I  soggetti  proponenti  interventi che includono la realizzazione di
parcheggi  devono  individuare  e  comunicare  al  citato  Dicastero,
tempestivamente  e  comunque  non  oltre  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente delibera in Gazzetta Ufficiale, il costo
della realizzazione di  detti  parcheggi,  da  stralciare  dal  costo
totale   dell'investimento  finanziabile  ai  sensi  della  legge  n.
211/1992.
  In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi
e prestiti i contributi saranno ceduti, direttamente e  per  l'intero
periodo previsto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione alla
Cassa  stessa,  che  provvedera'  a concedere agli enti beneficiari i
relativi mutui di importo pari al valore attuale dei contributi cosi'
ceduti, calcolato applicando un tasso di  sconto  pari  al  tasso  di
interesse vigente per i mutui di detta Cassa.
  1.2.  Come  specificato  al punto precedente le quote di contributo
indicate  nell'allegato  prospetto  sono  da  intendere  come  limiti
massimi.  Gli  importi  definitivi  saranno  quantificati,  a seguito
dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto  delle
informazioni  relative  ai parcheggi di cui al punto 1, dal Ministero
dei trasporti e della navigazione. Il  costo  totale  dell'intervento
dovra' ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri
accessori,  nonche'  l'IVA.  Prima  che  si pervenga all'approvazione
della  progettazione  esecutiva  il  citato  Dicastero   verifichera'
l'effettiva  sussistenza  dei  cofinanziamenti  dichiarati  dall'ente
richiedente: l'eventuale esito negativo della verifica e comunque  la
mancata    approvazione    del   progetto   esecutivo   comporteranno
l'automatica caducazione del finanziamento statale. Il  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione  provvedera'  a comunicare al CIPE i
procedimenti istruttori conclusisi negativamente  ed  a  trasmettere,
nelle  altre  ipotesi,  i  relativi provvedimenti approvativi, con la
quantificazione delle  economie  eventualmente  conseguite  anche  in
relazione  allo  scomputo  degli oneri per gli interventi relativi ai
parcheggi.
  1.3.  I  soggetti  beneficiari  dei  contributi,  che  in  sede  di
definizione  del progetto esecutivo - anche attraverso gare pubbliche
-  conseguano  una  riduzione  del  costo  totale   dell'investimento
relativo  al sistema rapido di massa prescelto a seguito di mutamenti
nella tecnologia e/o  dell'adozione  di  project  financing,  possono
trattenere  il  50%  della  riduzione  della  corrispondente quota di
contributo dello Stato  gia'  destinata,  da  portare  in  detrazione
dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine i
contributi   dello   Stato   vengono   indicati,   nella   colonna  4
dell'allegato prospetto, in termini  percentuali  rispetto  al  costo
dell'investimento.
  Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della
gara  per  l'affidamento  dell'esecuzione degli interventi resteranno
acquisite allo Stato.
  1.4. Eventuali interessi di pre-ammortamento  resteranno  a  carico
dei soggetti beneficiari.
  1.5.   Con   successiva  delibera  questo  Comitato  provvedera'  a
ripartire le ulteriori risorse disponibili a  valere  sul  limite  di
impegno previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 199/1996,
nonche'  le  quote  di  contributo  non  ancora  assegnate  a  carico
dell'art. 9 della legge n. 211/1992.
  Ai  fini  di  cui  sopra,  il  Ministero  dei  trasporti  e   della
navigazione,   qualora   non   sia   gia'   pervenuta   al   medesimo
documentazione integrativa ritenuta congrua,  provvedera',  entro  15
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale, a comunicare ai  soggetti  che  hanno  presentato
progetti  non  ancora ammessi a contributo, ma utilmente collocati in
graduatoria, eventuali prescrizioni di ordine tecnico formulate dalla
commissione di alta vigilanza ed i soggetti stessi dovranno adeguare,
nei successivi sessanta giorni, la progettazione di massima  a  dette
prescrizioni.
  2. Disposizioni generali.
  2.1.  I  soggetti beneficiari di contributi a carico della legge n.
211/1992  per  interventi  che  includono  infrastrutture  di   sosta
dovranno,  in  sede  di  presentazione della progettazione esecutiva,
confermare la realizzazione dei  parcheggi  e  documentare  le  fonti
individuate  per  la  copertura  del  relativo costo. Si applicano le
disposizioni di cui  al  punto  1.2  della  presente  delibera  e  le
analoghe  disposizioni  delle  delibere  precedentemente  adottate in
materia da  questo  Comitato  in  ordine  all'onere  di  accertamento
dell'effettiva  esistenza  delle  coperture  finanziarie da parte del
Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' in  ordine  alle
conseguenze di eventuali esiti negativi di tale accertamento.
  2.2.  Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, anche sulla
base dei lavori della Commissione di alta  vigilanza,  provvedera'  a
riferire a questo Comitato sullo stato di attuazione del programma di
interventi  di  cui alle delibere finora assunte entro il 31 dicembre
di ogni anno e sino alla completa realizzazione del programma stesso.
  Nell'occasione ed al  fine  di  consentire  a  questo  Comitato  di
disporre  di  un  quadro  complessivo  di valutazione in relazione al
ruolo programmatorio ad esso  rimesso  dalla  normativa  vigente,  il
predetto  Ministro  riferira'  anche  sullo  stato  di attuazione del
programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle  ferrovie
in  gestione  governativa  previsto  dalla legge 22 dicembre 1986, n.
910, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' sulle  ulteriori
misure che ritenga sia necessario adottare.
   Roma, 8 maggio 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 24 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 203