AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121".
Il D.L. n. 121/1996, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1996).
                               Art. 1.
  1.  Al  secondo  comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  come
modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto
1993,  n.  277,  e  dall'articolo  2, comma 1, lettera e), n. 2), del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente:
  "L'elettore  deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che
sia avvicinato da alcuno, votare tracciando,  con  la  matita,  sulla
scheda  per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo
segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e  nome
del  candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi
e, sulla scheda per la scelta della lista  un  solo  segno,  comunque
apposto,  nel  rettangolo  contenente il contrassegno ed il cognome e
nome  del  candidato  o  dei  candidati  corrispondenti  alla   lista
prescelta".
  2.  L'articolo  14  del  testo  unico delle leggi recanti norme per
l'elezione  del  Senato  della  Repubblica,  approvato  con   decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14.  -  1.  Il voto si esprime tracciando, con la matita, un
solo  segno,  comunque  apposto,   nel   rettangolo   contenente   il
contrassegno  ed  il  cognome  e  nome  del candidato prescelti. Sono
vietati altri segni o indicazioni".
(( 2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle   ))
(( leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, ))
(( approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e'  ))
(( aggiunto il seguente:                                           ))
(( " 4 -bis.       La scheda elettorale per l'elezione uninominale ))
(( nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in ))
(( lingua italiana ed in lingua francese".                         ))
          Riferimenti normativi:
             - L'art. 58 del testo unico delle  leggi  recanti  norme
          per  l'elezione  della  Camera  dei deputati, approvato con
          D.P.R. n.    361/1957,  come  modificato,  da  ultimo,  dal
          decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art.   58.   -   Riconosciuta   l'identita'   personale
          dell'elettore,  il  presidente  stacca  il  tagliando   dal
          certificato  elettorale comprovante l'esercizio del diritto
          di voto, da conservarsi in  apposito  plico,  estrae  dalle
          rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del
          candidato  del  collegio  uninominale  e  una scheda per la
          scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei  seggi  in
          ragione    proporzionale   e   le   consegna   all'elettore
          opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.
             L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli  e,
          senza  che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con
          la matita, sulla scheda per l'elezione  del  candidato  nel
          collegio  uninominale  un solo segno, comunque apposto, nel
          rettangolo contenente  il  cognome  e  nome  del  candidato
          preferito  ed  il contrassegno o i contrassegni relativi e,
          sulla scheda per la  scelta  della  lista  un  solo  segno,
          comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno
          ed  il  cognome  e  nome  del  candidato  o  dei  candidati
          corrispondenti alla lista  prescelta.  Sono  vietati  altri
          segni  o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le schede
          secondo le linee in esse tracciate e chiuderle.  Di  queste
          operazioni  il  presidente  gli  da' preventive istruzioni,
          astenendosi da ogni esemplificazione.
             Compiuta l'operazione di voto,  l'elettore  consegna  al
          presidente  la  scheda  chiusa  e  la matita. Il presidente
          constata la chiusura della scheda e,  ove  questa  non  sia
          chiusa,  invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
          in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
          bollo, e pone la scheda stessa nell'urna.
             Uno dei membri dell'ufficio accerta  che  l'elettore  ha
          votato,  apponendo  la propria firma accanto al nome di lui
          nella apposita colonna della lista sopraindicata.
             Le  schede  mancanti  di  bollo  o  della  firma   dello
          scrutatore  non sono poste nell'urna, e gli elettori che le
          abbiano presentate  non  possono  piu'  votare.  Esse  sono
          vidimate  immediatamente  dal  presidente  e  da almeno due
          scrutatori ed allegate al processo  verbale,  il  quale  fa
          anche  menzione  speciale degli elettori che, dopo ricevuta
          la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
             Le  disposizioni  di cui ai commi terzo, quarto e quinto
          si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato
          nel collegio uninominale sia per le schede  per  la  scelta
          della  lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
          proporzionale".
             - L'art. 11 del testo unico delle  leggi  recanti  norme
          per  l'elezione  del Senato della Repubblica, approvato con
          D.Lgs. n.    533/1993,  come  sopra  modificato,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  11.  -  1. L'ufficio elettorale regionale, appena
          scaduto il  termine  stabilito  per  la  presentazione  dei
          ricorsi  o,  nel  caso in cui sia stato presentato ricorso,
          appena   ricevuta   la   comunicazione   della    decisione
          dell'ufficio   centrale   nazionale,   compie  le  seguenti
          operazioni:
               a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi  alla
          presenza  dei  delegati  appositamente convocati, il numero
          d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi.  I  nominativi
          dei  candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati
          sulle schede di votazione  e  sul  manifesto  di  cui  alla
          lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
               b)  assegna  per ciascun collegio un numero d'ordine a
          ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;
               c)  comunica  ai  delegati  le  definitive   decisioni
          adottate;
               d)  procede,  per  ciascun  collegio,  per mezzo della
          prefettura nel cui  ambito  ha  sede  l'ufficio  elettorale
          circoscrizionale: 1) alla stampa delle schede di votazione,
          recanti   le   generalita'  dei  candidati  ed  i  relativi
          contrassegni; i quali devono essere riprodotti sulle schede
          medesime  con  i  colori  depositati  presso  il  Ministero
          dell'interno  ai  sensi dell'articolo 8; 2) alla stampa del
          manifesto  con  il  nome  dei  candidati,  con  i  relativi
          contrassegni  e  numero d'ordine ed all'invio del manifesto
          ai sindaci dei comuni  del  collegio,  i  quali  ne  curano
          l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici
          entro  il  quindicesimo  giorno  antecedente  quello  della
          votazione.
             2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni
          saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto
          secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.
             3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo
          e colore  per  ogni  collegio,  sono  fornite  a  cura  del
          Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali
          del  modello  descritto  nelle  tabelle  A  e B allegate al
          presente decreto e riproducono le generalita' dei candidati
          ed i contrassegni secondo l'ordine di cui alla  lettera  a)
          del comma 1.
             4.  Le  schede  devono  pervenire agli uffici elettorali
          debitamente piegate.
             4-bis. La scheda elettorale per  l'elezione  uninominale
          nel   collegio  della  Valle  d'Aosta  deve  recare  doppie
          diciture in lingua italiana ed in lingua francese".