IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto  l'art.  1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione   della   sezione   Zecca   nell'ambito    dell'Istituto
Poligrafico dello Stato;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto  l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la
coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative  anche
nei  tagli  da  lire  mille,  cinquemila,  diecimila, cinquantamila e
centomila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto ministeriale  14  luglio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995, concernente l'emissione
di  monete  d'argento  da  L. 1.000 commemorative del 50 anniversario
della morte di Pietro Mascagni;
  Visto il decreto ministeriale  2  ottobre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   245  del  19  ottobre  1995,  concernente
l'emissione le modalita' di cessione delle serie speciali  di  monete
millesimo 1995 nella versione "ordinaria" ed in quella "proof";
  Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500
"Caravelle",  inserite  nelle  serie   speciali   per   collezionisti
millesimo   1995,   da  aggiungersi  ai  contingenti  fissati  con  i
precedenti provvedimenti, e' stabilito in complessive lire 26.259.000
pari a n. 52.518 pezzi di cui:
   L. 22.279.000 pari a n. 44.558 pezzi, per le monete nella versione
"ordinaria";
   L. 3.980.000 pari a n. 7.960 pezzi, per le monete  nella  versione
"proof".