IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 commemorative del 50 anniversario della morte di Pietro Mascagni; Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1995, concernente l'emissione le modalita' di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1995 nella versione "ordinaria" ed in quella "proof"; Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110; Decreta: Art. 1. Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 "Caravelle", inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1995, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, e' stabilito in complessive lire 26.259.000 pari a n. 52.518 pezzi di cui: L. 22.279.000 pari a n. 44.558 pezzi, per le monete nella versione "ordinaria"; L. 3.980.000 pari a n. 7.960 pezzi, per le monete nella versione "proof".