IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante: "Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente"; Vista la legge 4 dicembre 1990, n. 368, recante: "Riorganizzazione del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente"; Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 17 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996 con il quale l'on. Valerio Calzolaio e' stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che ha definito le competenze dei Ministri nell'ambito delle materie attribuite alle singole amministrazioni; Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata l'opportunita' di delegare al Sottosegretario di Stato, on. Valerio Calzolaio, talune di dette competenze spettanti al Ministro nelle materie attribuite dalle norme vigenti al Ministero dell'ambiente; Decreta: Art. 1. All'on. Sottosegretario di Stato on. Valerio Calzolaio sono delegate le seguenti attribuzioni: 1) le competenze generali in materia di ordinaria amministrazione del Ministero sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro, in caso di assenza o impedimento dello stesso; 2) autorizzazione ad incarichi di missione all'estero di rappresentanti del Ministero entro i limiti degli stanziamenti di bilancio; 3) risposta alle interrogazioni e agli atti di sindacato parlamentare; 4) presidenza, in caso di assenza o impedimento del Ministro, del consiglio di amministrazione del Ministero e del Consiglio nazionale per l'ambiente; 5) rappresentanza del Ministro con poteri deliberativi, in caso di assenza o impedimento dello stesso, nel comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, uniformandosi alle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro. 6) rappresentanza del Ministro, con poteri deliberativi, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, nelle competenti sedi internazionali, uniformandosi alle direttive che saranno impartite dal Ministro.