IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306,  recante:  "Regolamento  per  l'organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente";
  Vista  la legge 4 dicembre 1990, n. 368, recante: "Riorganizzazione
del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento  ambientale
del Ministero dell'ambiente";
  Visto  il  regio  decreto  10  luglio  1924,  n. 1100, e successive
modificazioni;
  Visto   il   regio   decreto   17   novembre   1923,    n.    2440,
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996 con
il quale l'on. Valerio Calzolaio e' stato nominato Sottosegretario di
Stato del Ministero dell'ambiente;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, recante:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421",
che  ha definito le competenze dei Ministri nell'ambito delle materie
attribuite alle singole amministrazioni;
  Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata l'opportunita' di delegare al Sottosegretario di Stato,
on. Valerio  Calzolaio,  talune  di  dette  competenze  spettanti  al
Ministro  nelle  materie  attribuite dalle norme vigenti al Ministero
dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'on.  Sottosegretario  di  Stato  on.  Valerio  Calzolaio   sono
delegate le seguenti attribuzioni:
   1)  le competenze generali in materia di ordinaria amministrazione
del Ministero sulla base delle direttive  che  saranno  impartite  di
volta  in  volta dal Ministro, in caso di assenza o impedimento dello
stesso;
   2)  autorizzazione  ad  incarichi  di   missione   all'estero   di
rappresentanti  del  Ministero  entro  i limiti degli stanziamenti di
bilancio;
   3)  risposta  alle  interrogazioni  e  agli  atti   di   sindacato
parlamentare;
   4)  presidenza, in caso di assenza o impedimento del Ministro, del
consiglio di amministrazione del Ministero e del Consiglio  nazionale
per l'ambiente;
   5) rappresentanza del Ministro con poteri deliberativi, in caso di
assenza  o  impedimento  dello stesso, nel comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) e nei  comitati  istituzionali
delle  autorita'  di  bacino di rilievo nazionale, uniformandosi alle
direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro.
   6)  rappresentanza  del Ministro, con poteri deliberativi, in caso
di assenza o di  impedimento  dello  stesso,  nelle  competenti  sedi
internazionali,  uniformandosi  alle  direttive che saranno impartite
dal Ministro.