IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1 agosto 1986, n. 430, recante "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria"; Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante "Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria"; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, concernente "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69"; Vista la lettera raccomandata a.r. prot. n. 424981 del 18 marzo 1996, ricevuta in data 25 marzo 1996, con la quale e' stato contestato, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, alla societa' "Gennaio 90 S.r.l.", avente sede legale in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, di avere svolto l'attivita' propria di societa' fiduciaria senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e con la quale e' stato assegnato il termine di quindici giorni dalla ricezione delle contestazioni per far pervenire proprie osservazioni al riguardo; Vista la memoria difensiva datata 9 aprile 1996, pervenuta il 16 aprile 1996, con la quale la Gennaio 90 S.r.l. ha fatto presente: di essersi costituita per svolgere l'attivita' di "acquisto, vendita, permuta di partecipazioni azionarie nonche' di quote di societa' a responsabilita' limitata e di valori mobiliari in genere .."; di essere stata iscritta con atto 6 maggio 1993, prot. 006731 dell'Ufficio italiano cambi nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1991, n. 197; che siffatta iscrizione e' dovuta alla decisione di destinare il risultato della propria attivita' alla soddisfazione risarcitoria .. dei clienti della I.F.L. S.p.a. in l.c.a. assistiti dal Comitato Gennaio 85, per cui la societa' opera a tutti gli effetti come una no profit society; di avere svolto l'attivita' di assunzione di partecipazioni pur iscrivendo le partecipazioni assunte tra i propri conti d'ordine con un unico atto di acquisizione .. relativo alla nota transazione "Cottolengo", motivo della costituzione della societa' stessa; che non esiste agli atti della societa' e non esiste in alcun luogo un atto o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico per la societa' di amministrare le partecipazioni assunte per conto di terzi; che non e' antigiuridico e non costituisce illecito l'iscrivere alcune poste tra i conti d'ordine al fine di rendere noto ai terzi che entrano in rapporto con la societa' che essi non devono fare affidamento sulla capacita' patrimoniale della societa' per via delle partecipazioni perche' il consiglio di amministrazione in rispetto della volonta' dei soci ha gia' destinato i beni appostati ad uno scopo diverso dall'assunzione di impegni garantiti da quei beni; che dagli atti sociali risulta che le partecipazioni sono di esclusiva proprieta' della societa'; Constatato che: la societa' stessa, nei bilanci relativi agli esercizi 1993 e 1994, ha dichiarato: "La societa' non possiede partecipazioni proprie ma detiene nell'interesse dei creditori partecipazioni, iscritte fra i conti d'ordine, essendo impegnati a ripartire fra gli ex fiducianti I.F.L. il provento dell'eventuale realizzo" ed inoltre: "Come noto, ma riteniamo utile ripeterlo, le azioni e le quote intestate alla nostra societa' non daranno luogo a proventi, in quanto siamo contrattualmente impegnati a riversare quanto incassato, al netto delle pure spese di gestione della societa', a favore degli ex fiducianti"; la societa' medesima ha ripetutamente evidenziato che le partecipazioni ad essa intestate non sono di sua pertinenza dal momento che vengono appostate nei conti d'ordine e non nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale; Ritenuto: che l'attivita' rilevante, ai fini dell'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, non e' tanto quella che risulta dall'atto costitutivo, bensi' quella svolta di fatto; che di fatto la societa' Gennaio 90 S.r.l. ha acquisito la proprieta' ed e' stata intestataria delle partecipazioni rinvenienti dalla "transazione Cottolengo/Comitato Gennaio 85" ed ha esercitato i relativi diritti sociali a nome proprio e nel dichiarato interesse dei terzi gia' fiducianti dell'I.F.L. S.p.a. in l.c.a.; che la mera intestazione dei titoli partecipativi (azioni e quote di societa' di capitali) sia avvenuta a titolo fiduciario si constata dalla appostazione delle relative partecipazioni fra i conti d'ordine nel bilancio della societa'; Vista la ulteriore comunicazione in data 23 aprile 1990, con la quale il legale incaricato dalla Gennaio 90 S.r.l. ha reso noto che: le partecipazioni possedute dalla Gennaio 90 S.r.l. sono state interamente cedute ad una societa' fiduciaria; la Gennaio 90 S.r.l. non e' la fiduciante della societa' fiduciaria; Ritenuto, inoltre, che: con la lettera del 23 aprile 1996 il legale della Gennaio 90 S.r.l. ha dichiarato - senza documentare l'affermazione - che "le partecipazioni possedute dalla societa' Gennaio 90 S.r.l. sono state interamente cedute ad una societa' fiduciaria" non meglio precisata; tale atto di disposizione, se compiuto, avente per oggetto titoli dichiaratamente di terzi si pone quale ulteriore manifestazione di attivita' gestoria di beni altrui, senza per di piu', che risulti il previo consenso degli effettivi proprietari, e cio' indipendentemente dai profili non trasparenti dell'annunciata operazione; cosi' che l'apertura della procedura concorsuale si appalesa vieppiu' necessaria per consentire il conseguimento delle finalita' di tempestiva tutela sottese al disposto di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27; che le ragioni addotte nella memoria in data 9 aprile 1996 non paiono idonee a ritenere non applicabile nella specie il disposto dell'art. 3-bis piu' volte citato e quanto comunicato in data 23 aprile 1996 conferma ulteriormente le contestazioni mosse; che pertanto devono confermarsi le circostanze oggetto di contestazione nella ministeriale prot. n. 424981 del 18 marzo 1996; Decreta: 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, la societa' Gennaio 90 S.r.l., avente sede legale in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, codice fiscale 10041580159, costituita in data 12 aprile 1990 con atto a rogito notaio dott. Carlo Corso, rep. n. 39991/3570, iscritta nel registro delle imprese di Milano in data 19 febbraio 1996, reg. n. 304812, iscritta nel registro ditte della CCIAA di Milano al n. 1337871 in data 30 maggio 1990, e' posta in liquidazione coatta amministrativa. 2. E' nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Franchini, nato a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944, domiciliato in Milano alla via Lentasio n. 9. 3. Il presente decreto sara' comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. 4. Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso. 5. Il presente decreto sara' pubblicato nela Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 1996 Il Ministro: BERSANI