IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 25 maggio 1970, n.  364,  istitutiva  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale in agricoltura;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, corcernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  di  attuazione
della  direttiva  CEE  92/49/CEE  del  Consiglio  del 18 giugno 1992,
concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione  sulla
vita;
  Visto l'art. 127 del richiamato decreto legislativo n. 175/1995 che
stabilisce  le procedure per l'emanazione della normativa sostitutiva
dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, di
approvazione del regolamento recante norme  sostitutive  dell'art.  9
della  richiamata  legge  n. 185 del 1992, ed in particolare l'art. 2
che  stabilisce  procedure  e  modalita'  per  la  determinazione  di
parametri  per  la  concessione  del  contributo  statale  sui  premi
assicurativi;
  Visto il decreto di questo Ministero  del  3  luglio  1996  con  il
quale,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3, del richiamato decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,  sono  stati  individuati
gli  eventi,  le  colture e la garanzia ammissibili all'assicurazione
agevolata per il 1996;
  Ritenuto  di   provvedere   alla   determinazione   dei   parametri
contributivi per la individuazione della spesa assicurativa del 1996,
ammissibile a contributo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  i  parametri  contributivi, distinti per prodotto,
comune e garanzia, depositati in stampa  presso  questo  Ministero  -
Direzione  generale  per  le  politiche  agricole  ed agroindustriali
nazionali - Fondo di solidarieta' nazionale,  e  conservati  altresi'
nella  banca  dati  assicurativi  del  Sistema  informativo  agricolo
nazionale.