IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 aprile 1985, n. 124, che autorizza la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ad assumere personale operaio con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato; Visto il comma 3 dell'art. 1 della predetta legge che stabilisce per il trattamento economico il recepimento di quello stabilito da un contratto collettivo nazionale di lavoro; Considerato, invece, che nulla viene indicato per quanto riguarda la parte normativa da applicarsi a detto personale; Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ritenne di dover recepire, in prima applicazione, nel 1986, il C.C.N.L. dei lavoratori addetti alle lavorazioni forestali, stipulato dallo S.N.E.B.I. e dalle organizzazioni sindacali di categoria, adattando la normativa predetta alle particolari condizioni giuridiche e tecniche dell'amministrazione forestale mediante un protocollo aggiuntivo stipulato tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le organizzazioni sindacali; Considerato che, successivamente, ad ogni scadenza del C.C.N.L. e del relativo protocollo aggiuntivo si e' proceduto mediante rinnovi con le identiche modalita'; Visto il protocollo del 22 gennaio 1986 per il recepimento del C.C.N.L. del 23 marzo 1984 degli operai forestali nelle parti compatibili con le norme che regolano l'attivita' della Gestione ex A.S.F.D.; Visto il rinnovo del protocollo in data 18 febbraio 1989 con le modifiche e gli aggiornamenti apportati in funzione delle innovazioni contenute nel successivo contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 marzo 1988, contenente, tra l'altro i profili e le declaratorie di mestiere del personale della Gestione ex A.S.F.D. assunto ai sensi delle leggi 12 aprile 1962, n. 205 e 5 aprile 1985, n. 124; Visto il successivo rinnovo del protocollo in data 12 dicembre 1991 per il recepimento del C.C.N.L. sottoscritto in data 13 giugno 1991 dall'U.N.C.E.M. e dalle organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UISBA-UIL, sempre riguardanti gli operai addetti ai lavori forestali; Visto l'ultimo C.C.N.L. sottoscritto in data 6 marzo 1995 dall'U.N.C.E.M. e dalle organizzazioni sindacali di categoria, sempre riguardante gli operai addetti ai lavori forestali; Ritenuto che si deve proseguire con le medesime procedure di recepimento a decorrere dal 1 gennaio 1995, per il trattamento economico e a decorrere dalla data del presente decreto per il recepimento della parte normativa; Visto il protocollo aggiuntivo sottoscritto dalle delegazioni ministeriali e sindacali in data 15 gennaio 1996; Decreta: Art. 1. Sono recepiti gli aumenti salariali a decorrere dal 1 gennaio 1995 cosi' come stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 6 marzo 1995, in Roma presso la sede dell'U.N.C.E.M. via Palestro, 30, dalla parte datoriale rappresentata dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani, dalla Federazione nazionale consorzi forestali e collettivita' locali, dall'Anca-Lega, dalla Federazione nazionale cooperative agricole e agroalimentari e Federlavoro e servizi e, per il Sindacati, della FLAI-CGIL, della FISBA-CISL e della UILA-UIL.