IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
   Vista  la  legge  5 aprile 1985, n. 124, che autorizza la gestione
conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le  foreste
demaniali   del   Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  ad  assumere  personale  operaio  con  contratto  a  tempo
determinato e a tempo indeterminato;
   Visto  il  comma 3 dell'art. 1 della predetta legge che stabilisce
per il trattamento economico il recepimento di quello stabilito da un
contratto collettivo nazionale di lavoro;
   Considerato, invece, che nulla viene indicato per quanto  riguarda
la parte normativa da applicarsi a detto personale;
   Considerato  che  il  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste
ritenne di dover  recepire,  in  prima  applicazione,  nel  1986,  il
C.C.N.L. dei lavoratori addetti alle lavorazioni forestali, stipulato
dallo  S.N.E.B.I.  e  dalle  organizzazioni  sindacali  di categoria,
adattando  la  normativa   predetta   alle   particolari   condizioni
giuridiche  e  tecniche  dell'amministrazione  forestale  mediante un
protocollo aggiuntivo stipulato tra il Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste e le organizzazioni sindacali;
   Considerato  che, successivamente, ad ogni scadenza del C.C.N.L. e
del relativo protocollo aggiuntivo si e' proceduto  mediante  rinnovi
con le identiche modalita';
   Visto  il  protocollo  del  22 gennaio 1986 per il recepimento del
C.C.N.L. del  23  marzo  1984  degli  operai  forestali  nelle  parti
compatibili  con  le norme che regolano l'attivita' della Gestione ex
A.S.F.D.;
   Visto il rinnovo del protocollo in data 18 febbraio  1989  con  le
modifiche e gli aggiornamenti apportati in funzione delle innovazioni
contenute nel successivo contratto collettivo nazionale di lavoro del
30 marzo 1988, contenente, tra l'altro i profili e le declaratorie di
mestiere  del  personale della Gestione ex A.S.F.D.  assunto ai sensi
delle leggi 12 aprile 1962, n. 205 e 5 aprile 1985, n. 124;
   Visto il successivo rinnovo del protocollo  in  data  12  dicembre
1991  per  il recepimento del C.C.N.L. sottoscritto in data 13 giugno
1991 dall'U.N.C.E.M.  e  dalle  organizzazioni  sindacali  FLAI-CGIL,
FISBA-CISL  e  UISBA-UIL,  sempre  riguardanti  gli operai addetti ai
lavori forestali;
   Visto  l'ultimo  C.C.N.L.  sottoscritto  in  data  6  marzo   1995
dall'U.N.C.E.M. e dalle organizzazioni sindacali di categoria, sempre
riguardante gli operai addetti ai lavori forestali;
   Ritenuto  che  si  deve  proseguire  con  le medesime procedure di
recepimento a decorrere  dal  1  gennaio  1995,  per  il  trattamento
economico  e  a  decorrere  dalla  data  del  presente decreto per il
recepimento della parte normativa;
   Visto il  protocollo  aggiuntivo  sottoscritto  dalle  delegazioni
ministeriali e sindacali in data 15 gennaio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono recepiti gli aumenti salariali a decorrere dal 1 gennaio 1995
cosi'  come  stabiliti  dal  contratto collettivo nazionale di lavoro
sottoscritto  in  data  6  marzo  1995,  in  Roma  presso   la   sede
dell'U.N.C.E.M. via Palestro, 30, dalla parte datoriale rappresentata
dall'Unione   nazionale   comuni,   comunita',  enti  montani,  dalla
Federazione nazionale  consorzi  forestali  e  collettivita'  locali,
dall'Anca-Lega,  dalla  Federazione  nazionale cooperative agricole e
agroalimentari e Federlavoro e servizi e,  per  il  Sindacati,  della
FLAI-CGIL, della FISBA-CISL e della UILA-UIL.