L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA DEL MINISTERO DELLA SANITA' IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327: "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283", e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 1986, con il quale sono stati approvati i "Metodi ufficiali di analisi per i formaggi", modificato ed integrato con il decreto ministeriale 1 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1994; Vista la decisione del Consiglio del 14 novembre 1992, n. 92/608/CE, che stabilisce i metodi di riferimento da applicare per l'analisi e la prova del latte trattato termicamente; Visti i decreti ministeriali 18 marzo 1994 e 19 settembre 1994 con i quali e' stato fissato un valore massimo di furosina rispettivamente per il formaggio mozzarella e gli altri formaggi freschi a pasta filata e per il latte pastorizzato perossidasi-positivo, per salvaguardare la genuinita' e la qualita' di tali prodotti, pubblicati l'uno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1994 e l'altro nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 1994; Ritenuto pertanto necessario ufficializzare il metodo analitico, di cui all'allegato A al citato decreto ministeriale 18 marzo 1994, al fine di consentire il controllo quantitativo del precitato valore limite di furosina legalmente stabilito per i formaggi freschi a pasta filata e per il latte pastorizzato perossidasi-positivo; Ritenuto altresi' indispensabile porre a disposizione di tutti gli istituti e laboratori pubblici idonei metodi di analisi per il controllo del latte e dei formaggi, perche' le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati; Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione per i formaggi - di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 e successive modificazioni, alla quale con decreto ministeriale 19 dicembre 1992 e' stato attribuito anche l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi del prodotto agricolo latte; Ritenuto necessario modificare il testo del metodo per la determinazione della furosina di cui all'allegato A al citato decreto ministeriale 18 marzo 1994, apportando le modifiche approvate dalla citata commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. 1. Il metodo di analisi di cui all'allegato A al decreto ministeriale 18 marzo 1994, citato nelle premesse, e' approvato quale metodo ufficiale per la "Determinazione diretta della furosina (e-furoilmetil-lisina) nel latte e nel formaggio", nella versione di cui al testo descritto nell'allegato al presente decreto. 2. Il presente metodo non si applica ai formaggi e al latte provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. 3. Tale metodo integra la raccolta dei metodi ufficiali di analisi di cui all'allegato al decreto ministeriale 21 aprile 1986 citato nelle premesse, acquisendo il numero progressivo 28.