L'ISPETTORE GENERALE CAPO
            PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI DEL MINISTERO
           DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                           DI CONCERTO CON
                        IL DIRETTORE GENERALE
                    DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
        E DELLE IMPOSTE INDIRETTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE
                        IL DIRETTORE GENERALE
        DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA
      SANITA' PUBBLICA VETERINARIA DEL MINISTERO DELLA SANITA'
                        IL DIRETTORE GENERALE
             DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO
          DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che  istituisce
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
norme   per   la    razionalizzazione    dell'organizzazione    delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925,  n.  2033,
convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze  di  uso  agrario  e  di  prodotti  agrari, e l'art. 108 del
regolamento  per  l'esecuzione  dello  stesso  regio   decreto-legge,
approvato  con  regio  decreto  1  luglio  1926,  n.  1361,  i  quali
prescrivono che le analisi occorrenti  in  applicazione  delle  norme
contenute  nel  regio  decreto-legge  e nel regolamento di esecuzione
suddetti dovranno essere eseguite dai  laboratori  incaricati  con  i
metodi  di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il
Ministero delle finanze, il Ministero della sanita' ed  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327: "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.  283",
e  successive  modificazioni, in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
  Visto il  decreto  ministeriale  21  aprile  1986,  pubblicato  nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 229 del 2 ottobre 1986, con il quale sono stati approvati
i "Metodi  ufficiali  di  analisi  per  i  formaggi",  modificato  ed
integrato con il decreto ministeriale 1 luglio 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio
1994;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  del  14  novembre  1992,   n.
92/608/CE,  che  stabilisce  i metodi di riferimento da applicare per
l'analisi e la prova del latte trattato termicamente;
  Visti i decreti ministeriali 18 marzo 1994 e 19 settembre 1994  con
i   quali   e'   stato   fissato   un   valore  massimo  di  furosina
rispettivamente per il formaggio  mozzarella  e  gli  altri  formaggi
freschi    a    pasta    filata   e   per   il   latte   pastorizzato
perossidasi-positivo, per salvaguardare la genuinita' e  la  qualita'
di  tali  prodotti,  pubblicati  l'uno nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1994 e l'altro nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 1994;
  Ritenuto pertanto necessario ufficializzare il metodo analitico, di
cui  all'allegato  A al citato decreto ministeriale 18 marzo 1994, al
fine di consentire il controllo  quantitativo  del  precitato  valore
limite  di  furosina  legalmente  stabilito  per i formaggi freschi a
pasta filata e per il latte pastorizzato perossidasi-positivo;
  Ritenuto altresi' indispensabile porre a disposizione di tutti  gli
istituti  e  laboratori  pubblici  idonei  metodi  di  analisi per il
controllo del latte e  dei  formaggi,  perche'  le  analisi  da  essi
compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;
  Sentito  il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi
ufficiali di analisi per i prodotti  agrari  e  le  sostanze  di  uso
agrario  -  sottocommissione  per  i  formaggi  -  di  cui al decreto
ministeriale 11 febbraio 1981 e successive modificazioni, alla  quale
con  decreto  ministeriale 19 dicembre 1992 e' stato attribuito anche
l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi del prodotto agricolo
latte;
  Ritenuto  necessario  modificare  il  testo  del  metodo   per   la
determinazione della furosina di cui all'allegato A al citato decreto
ministeriale  18  marzo 1994, apportando le modifiche approvate dalla
citata  commissione  per  l'aggiornamento  dei  metodi  ufficiali  di
analisi;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  metodo  di  analisi  di  cui  all'allegato  A  al   decreto
ministeriale 18 marzo 1994, citato nelle premesse, e' approvato quale
metodo  ufficiale  per  la  "Determinazione  diretta  della  furosina
(e-furoilmetil-lisina) nel latte e nel formaggio", nella versione  di
cui al testo descritto nell'allegato al presente decreto.
  2.  Il  presente  metodo  non  si  applica  ai  formaggi e al latte
provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo.
  3. Tale metodo integra la raccolta dei metodi ufficiali di  analisi
di  cui  all'allegato  al  decreto ministeriale 21 aprile 1986 citato
nelle premesse, acquisendo il numero progressivo 28.