AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 13 novembre 1995, n.
471, 8 gennaio 1996, n. 12, e  12  marzo  1996,  n.  117".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  9
del 12 gennaio 1996, n. 60 del 12 marzo 1996, e n. 109 dell'11  marzo
1996).
                               Art. 1.
(( 1. Il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo          ))
(( 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e'          ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
(( "6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a        ))
(( decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna                 ))
(( amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli       ))
(( uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, ))
(( comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996".                    ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 57 del D.Lgs. n. 29/1993
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), come  sostituito  dall'art.
          25  del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato dal
          decreto qui pubblicato:
             "Art.    57   (Attribuzione   temporanea   di   mansioni
          superiori). - 1. Per obiettive  esigenze  di  servizio,  il
          prestatore   di  lavoro  puo'  essere  adibito  a  mansioni
          immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza  di  posto
          in  organico,  per  un periodo non superiore a tre mesi dal
          verificarsi della vacanza, salva possibilita' di attribuire
          le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre
          mesi  ulteriori  della  vacanza  stessa;  b)  nel  caso  di
          sostituzione   di   altro   dipendente   con  diritto  alla
          conservazione del posto per tutto il  periodo  di  assenza,
          tranne quello per ferie.
             2.  Nel  caso  di  assegnazione a mansioni superiori, il
          dipendente   ha   diritto    al    trattamento    economico
          corrispondente  all'attivita'  svolta  per  il  periodo  di
          espletamento  delle  medesime.  Per  i  dipendenti  di  cui
          all'art.  2,  comma  2,  in deroga all'art. 2103 del codice
          civile l'esercizio temporaneo  di  mansioni  superiori  non
          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle
          stesse.
             3. L'assegnazione alle mansioni superiori  e'  disposta,
          con  le  procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal
          dirigente preposto all'unita' organizzativa presso  cui  il
          dipendente  presta servizio, anche se in posizione di fuori
          ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando
          la  responsabilita'  disciplinare  del  dirigente   stesso.
          Qualora  l'utilizzazione  del dipendente per lo svolgimento
          di mansioni superiori sia disposta per sopperire a  vacanze
          dei  posti di organico, contestualmente alla data in cui il
          dipendente  e'  assegnato  alle  predette  mansioni  devono
          essere  avviate  le  procedure  per  la copertura dei posti
          vacanti.
             4.  Non  costituisce  esercizio  di  mansioni  superiori
          l'attribuzione  di alcuni soltanto dei compiti propri delle
          mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.
             5.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli
          incarichi   di  presidenza  di  istituto  secondario  e  di
          direzione  dei  conservatori  e  delle  accademie   restano
          disciplinati  dalla  legge  14  agosto  1971,  n.    821, e
          dall'art.  2,  terzo  comma,  del  regio  decreto-legge   2
          dicembre  1935,  n.  2081,  convertito dalla legge 16 marzo
          1936, n. 498.
             6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a
          decorrere   dalla   data   di   emanazione,   in   ciascuna
          amministrazione, dei provvedimenti di  ridefinizione  degli
          uffici  e  delle piante organiche di cui agli articoli 30 e
          31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996.
             7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio  1993,
          n. 247, nonche' l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
          10 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti
          connessi  al  conferimento  e  allo svolgimento di mansioni
          superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse".
             - Si riporta il testo vigente degli articoli 30 e 31 del
          medesimo decreto, soprarichiamati:
             "Art.  30  (Individuazione di uffici e piante organiche;
          gestione delle risorse  umane).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche   individuano   i   propri   uffici   e,   previa
          informazione alle rappresentanze sindacali di cui  all'art.
          45,  comma  8, definiscono le relative piante organiche, in
          funzione delle finalita' indicate all'art. 1,  comma  1,  e
          sulla  base  dei  criteri di cui all'art. 5. Esse curano la
          ottimale distribuzione delle risorse  umane  attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale.
             2. Per la ridefinizione  degli  uffici  e  delle  piante
          organiche  si procede periodicamente, e comunque a scadenza
          triennale, secondo  il  disposto  dell'art.  6  in  base  a
          direttive   emanate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto  con  il  Ministero  del  tesoro. Restano salve le
          disposizioni vigenti per  la  determinazione  delle  piante
          organiche  del  personale  degli  istituti e scuole di ogni
          ordine e grado e delle istituzioni educative".
             "Art. 31 (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  e
          determinazione  delle  piante  organiche  in  sede di prima
          applicazione del presente decreto).
          - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le
          amministrazioni pubbliche procedono:
               a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
          circoscrizione provinciale e per sedi di servizio,  nonche'
          per  qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando
          le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie,  non  di
          ruolo,  fuori  ruolo,  comando,  distacco e con contratto a
          tempo determinato e a tempo parziale;
               b) alla formulazione di una proposta di  ridefinizione
          dei  propri uffici e delle piante organiche in relazione ai
          criteri di cui all'art. 5, ai carichi  di  lavoro,  nonche'
          alla  esigenza  di integrazione per obiettivi delle risorse
          umane e materiali, evitando  le  eventuali  duplicazioni  e
          sovrapposizioni  di  funzioni  ed al fine di conseguire una
          riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
          conseguenza,  delle  dotazioni  organiche   del   personale
          dirigenziale,  in  misura non inferiore al dieci per cento,
          riservando un  contingente  di  dirigenti  per  l'esercizio
          delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
               c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di  realizzare,  anche  con  riferimento  ai principi ed ai
          criteri fissati nel titolo I del  presente  decreto  ed  in
          particolare  negli  articoli  4,  5 e 7, una piu' razionale
          assegnazione  e  distribuzione  dei   posti   delle   varie
          qualifiche  per  ogni singola unita' scolastica, nel limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle.
             2. Sulla base  di  criteri  definiti,  previo  eventuale
          esame   con   le   confederazioni   sindacali  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, di  cui  all'art.  45,
          comma  8,  e  secondo  le  modalita' di cui all'art. 10, le
          amministrazioni pubbliche determinano i carichi  di  lavoro
          con   riferimento  alla  quantita'  totale  di  atti  e  di
          operazioni per unita' di personale  prodotti  negli  ultimi
          tre  anni,  ai tempi standard di esecuzione delle attivita'
          e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso,  in
          rapporto   alla   domanda   espressa   e   potenziale.   Le
          amministrazioni  informano  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale, di cui
          all'art. 45, comma 8, sulla  applicazione  dei  criteri  di
          determinazione dei carichi di lavoro.
             3.  Le  rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono
          trasmesse,  anche  separatamente,   alla   Presidenza   del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e al Ministero  del  tesoro  entro  centocinquanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
          modalita' e nei limiti previsti  dall'art.  6  quanto  alle
          amministrazioni   statali,   comprese   le   aziende  e  le
          amministrazioni anche ad  ordinamento  autonomo,  e  con  i
          provvedimenti   e   nei  termini  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
             5. In caso di inerzia, il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa  diffida,  assume  in  via sostitutiva le
          iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui  ai
          commi 1 e 3.
             6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le
          amministrazioni  pubbliche  fintanto  che  non  siano state
          approvate le proposte di cui al comma 1.  Per  il  1993  si
          applica  l'art.  7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
          corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera  a).
          Sono  fatti  salvi  i contratti previsti dall'art. 36 della
          legge 20 marzo 1975, n. 70,  e  dall'art.  23  dell'accordo
          sindacale  reso  esecutivo dal decreto del Presidente della
          Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
             6-bis.   Fino alla revisione delle  tabelle  di  cui  al
          comma  1,  lettera  c),  e'  consentita l'utilizzazione nei
          provveditorati  agli  studi  di  personale  amministrativo,
          tecnico    ed   ausiliario   della   scuola   in   mansioni
          corrispondenti alla qualifica di  appartenenza;  le  stesse
          utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli
          studi   fino   al  limite  delle  vacanze  nelle  dotazioni
          organiche degli uffici scolastici provinciali,  sulla  base
          di  criteri  definiti  previo  esame  con le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10
          e, comunque, con precedenza nei  confronti  di  chi  ne  fa
          richiesta".