IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.    360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  e  alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni  interessati,  la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti  a  persone  non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data
28 dicembre 1995, n. 1176;
  Vista la nota della prefettura di Messina in data 15 febbraio 1996,
949/1312/GAB;
  Visto  il parere favorevole della regione siciliana n. 141, in data
23 marzo 1996;
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  15  luglio  1996 al 31 agosto 1996 e' vietato l'afflusso sulle
isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone
non stabilmente residenti nel comune stesso con le seguenti deroghe:
    A) Alicudi - Stromboli e Panarea: veicoli  adibiti  al  trasporto
merci;
    B)  Lipari  -  Vulcano  e  Filicudi: veicoli adibiti al trasporto
merci; caravan e auto-caravan al servizio di soggetti che  dimostrino
di avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti; veicoli a
servizio  di  soggetti  che  risultano in possesso di abitazione o di
prenotazione alberghiera, extralberghiera o in casa  privata  per  il
periodo minimo di tre giorni.