IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 28 dicembre 1995, n. 1176; Vista la nota della prefettura di Messina in data 15 febbraio 1996, 949/1312/GAB; Visto il parere favorevole della regione siciliana n. 141, in data 23 marzo 1996; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Dal 15 luglio 1996 al 31 agosto 1996 e' vietato l'afflusso sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune stesso con le seguenti deroghe: A) Alicudi - Stromboli e Panarea: veicoli adibiti al trasporto merci; B) Lipari - Vulcano e Filicudi: veicoli adibiti al trasporto merci; caravan e auto-caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti; veicoli a servizio di soggetti che risultano in possesso di abitazione o di prenotazione alberghiera, extralberghiera o in casa privata per il periodo minimo di tre giorni.