IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  e  alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni  interessati,  la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti  a  persone  non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  del  consiglio comunale di Ustica (Palermo) in
data 6 marzo 1996, n. 7;
  Vista la nota della regione siciliana in data  6  aprile  1996,  n.
163;
  Atteso  che  con  nota  in  data  2  gennaio  1996,  n. 5, e' stato
sollecitato il parere della prefettura di Palermo peraltro non ancora
pervenuto;
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  1  agosto  1996  al  31  agosto  1996  e'  vietato  l'afflusso
sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a  persone  non
stabilmente  residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di
cui agli articoli successivi.