IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980,  n.  930,
nella  quale  l'aeroporto  di  Lametia  Terme e' inserito nella terza
classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;
  Vista la legge 2 dicembre 1991,  n.  384,  recante  modifiche  alla
legge 23 dicembre 1980, n. 930;
  Vista  la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione
civile, ha richiesto, ai sensi dell'art.  1,  comma  6-quater,  della
legge  3  agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi
dell'aeroporto  di  Lametia  Terme  dalla  terza  alla  seconda,  per
consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;
  Considerato  che  le  dotazioni  antincendi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco  dislocate  sull'aeroporto  di  Lametia  Terme  sono
adeguate alla classe richiesta;
  Visto  l'art.  1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale
il Ministro dell'interno e'  delegato  ad  apportare  modifiche  alla
classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;
                              Decreta:
  Ai  fini  del  servizio  antincendi  aeroportuale,  l'aeroporto  di
Lametia Terme e' inserito nella terza classe della tabella A allegata
alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.
   Roma, 22 giugno 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO