IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Lametia Terme e' inserito nella terza classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930; Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-quater, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Lametia Terme dalla terza alla seconda, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo; Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Lametia Terme sono adeguate alla classe richiesta; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno e' delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge; Decreta: Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Lametia Terme e' inserito nella terza classe della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930. Roma, 22 giugno 1996 Il Ministro: NAPOLITANO