IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95; Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, e' stato nominato sub-commissario governativo; Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale e' stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza; Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo e' stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza; Atteso che con con la predetta ordinanza n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, e' stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori; Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa; Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, e' stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto; Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori "Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano"; Atteso che l'ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato "ente" e' stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'"ente" medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995; Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'"ente" quale quale soggetto attuatore dell'intervento in parola; Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 50.000.000.000 e' finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera A), su contabilita' speciale di Tesoreria intestata a "Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica"; Atteso che il predetto importo e' disponibile sulla citata contabilita' speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia; Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilita' speciale da alimentare con girofondi dalla contabilita' speciale n. 1690/3 sopra menzionata: "Presidente E.A.F. per Riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano"; Atteso che tale contabilita' speciale e' stata attivata con il n. 1702/0; Atteso che su tale contabilita' verranno riversate, a valere sulla contabilita' speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato; Atteso che titolare di detta contabilita' e', ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'"ente"; Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici e' stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24; Atteso che l'"ente" ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici l'istruttona finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, i sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto "preliminare" dell'intervento "Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano" per un importo complessivo di L. 50.000.000.000 ed il progetto "definitivo" "Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 1 lotto" per un importo di L. 12.944.496.695; Atteso che sul progetto preliminare e sul progetto "definitivo" primo lotto dell'opera predetta si e' espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 232, reso nell'adunanza del 29 maggio 1996, con la raccomandazione: "che, nel capitolato speciale d'appalto del progetto definitivo, sia consentito all'impresa aggiudicataria di elaborare il progetto esecutivo entro un termine piu' lungo rispetto alle attuali previsioni"; Atteso che l'"ente" in ottemperanza a quanto raccomandato dal comitato tecnico amministrativo regionale, ha provveduto a modificare la durata per l'espletamento della progettazione esecutiva, da parte dell'impresa aggiudicataria, da trenta a quarantacinque giorni; Atteso che, su richiesta dell'"ente", con ordinanza del sub-commissario governativo n. 33 del 10 aprile 1996, in deroga al disposto di cui al comma 1), lettera b), dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, l'"ente" stesso e' stato autorizzato a derogare al disposto di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui e' consentito l'appalto della progettazione definitiva qualora sia prevalente la componente impiantistica; Vista la nota n. 8826, in data 18 giugno 1996, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, a conclusione dell'istruttoria, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo una copia del progetto "preliminare" dell'opera di che trattasi, e del progetto "definitivo" del primo lotto, unitamente al citato voto favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale n. 232; Atteso che, con riferimento al computo dell'I.V.A. sulle spese generali, il quadro economico del progetto preliminare diverge da quello relativo al progetto definitivo del primo lotto, come riportati nel parere espresso dal C.T.A.R. con il voto n. 232 del 29 maggio 1996; Atteso che l'assessorato dei lavori pubblici con nota n. 3320 del 5 marzo 1996, in riscontro a specifica richiesta dell'"ente" ha precisato che, in attesa di modificazioni normative al riguardo relativamente ai criteri di calcolo dell'I.V.A. sulle spese generali forfettizzate, resta fermo il consolidato indirizzo interpretativo della Regione riguardo all'art. 24 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 44, consistente nel ritenere l'I.V.A. sulle spese generali ricompresa nell'importo forfettario delle spese generali stesse; Ritenuto di dover approvare il progetto preliminare dell'opera di che trattasi per l'importo complessivo di L. 50.000.000.000 ed il progetto definitivo del primo lotto, per l'importo complessivo di L. 12.944.496.695 sui quali ha espresso il proprio parere il C.T.A.R. con voto n. 232 del 29 maggio 1996; Atteso che, per quanto attiene all'imputazione dell'I.V.A. sulle spese generali, il quadro economico relativo al progetto definitivo inerente al primo lotto, e' coerente con i consolidati indirizzi operativi della regione in materia quali risultano confermati con la predetta nota dell'assessorato regionale dei lavori pubblici n. 3320 del 5 marzo 1996; Atteso che, sul punto, il quadro economico del progetto definitivo del primo lotto costituisce variazione del quadro economico del progetto preliminare che reca una diversa modalita' di imputazione dell'I.V.A. sulle spese generali; Atteso che, analoga variazione verra' apportata in sede di approvazione dei progetti definitivi dei successivi lotti dell'opera di che trattasi; Atteso pertanto, che all'approvazione dei progetti in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la piu' volte citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 all'art. 6, lettera A9; Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione dei progetti dell'intervento sopra citato e, nel contempo, all'affidamento della realizzazione del primo lotto all'"ente" previsto dal programma quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995; Ordina: Art. 1. Approvazione del progetto e procedure ablative 1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, sono approvati: il progetto "preliminare" dei lavori di "Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano" dell'importo complessivo di L. 50.000.000.000; il progetto "definitivo" dei lavori di "Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano primo lotto" dell'importo complessivo di L. 12.944.496.695 cosi' ripartito: A) Lavori a base d'asta ......................... L. 9.621.975.362 -------------- B) Somme a disposizione: B1 Espropriazioni ................................ L. 125.762.875 B2 Imprevisti .................................... " 518.580.365 B3 Spese generali ................................ " 850.002.774 B4 I.V.A. 19% di A ............................... " 1.828.175.319 -------------- L. 3.322.521.333 ---------------- Importo del progetto. . . L. 12.944.496.695 2. I lavori di cui al progetto "definitivo" approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. 3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono cosi' fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento: espropriazioni: inizio entro mesi 24; espropriazioni: compimento entro mesi 60; lavori: inizio entro mesi 24; lavori: compimento entro mesi 30. 4. Essendo le opere del primo lotto dell'intervento, ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza. 5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'"ente", dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.