Nel riportare qui di seguito il testo dell'annesso al protocollo sopramenzionato, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge 11 dicembre 1985, n. 763, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 27 dicembre 1985, si comunica che lo stesso, cosi' come emendato il 3 novembre 1993, e' entrato in vigore per l'Italia dal 1 marzo 1994. ----> Vedere Testo in lingua da Pag. 27 a Pag. 41 della G.U. <---- PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI (PROTOCOLLO I) ANNESSO I REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IDENTIFICAZIONE (come emendato il 3 novembre 1993) Copia certificata conforme Articolo 1 - Disposizioni generali 1. Le regole di questo Annesso relative all'identificazione attuano le disposizioni pertinenti delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo; esse mirano ad agevolare l'identificazione del personale, del materiale, delle unita', dei mezzi di trasporto e delle installazioni protette dalle Convenzioni di Ginevra e dal Protocollo. 2. Queste regole non istituiscono, in quanto tali, un diritto alla protezione. Tale diritto e' disciplinato dagli articoli pertinenti delle Convenzioni e del Protocollo. 3. Le autorita' competenti possono, con riserva delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo, regolamentare in qualsiasi momento l'utilizzazione, lo spiegamento e l'illuminazione di segni e segnali distintivi, nonche' la possibilita' di individuarli. 4. Le Altre Parti Contraenti ed in particolare le Parti al conflitto sono invitate in ogni tempo a stabilire di comune accordo segnali, mezzi o sistemi supplementari o differenti che migliorino la possibilita' di identificare e di sfruttare pienamente l'evoluzione tecnologica in questo settore. CAPITOLO I - CARTE D'IDENTITA' Articolo 2 - Carta d'identita' del personale sanitario e religioso civile e permanente 1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e permanente, prevista all'articolo 18 paragrafo 3 del Protocollo, dovrebbe: a) recare il segno distintivo ed essere di dimensioni tali da poter essere messa in tasca; b) essere fatta di una materia la piu' duratura possibile c) essere redatta nella lingua nazionale o ufficiale ed inoltre, quando opportuno, nella lingua locale della regione interessata; d) indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza di questa data, la sua eta' al momento del rilascio della carta) nonche' il suo numero d'immatricolazione se esiste; e) indicare in quale qualita' il titolare ha diritto alla protezione delle Convenzioni e del Protocollo; f) portare la fotografia del titolare nonche' la sua firma o l'impronta del suo pollice, o entrambi; g) recare il bollo e la firma dell'autorita' competente; h) indicare la data di emissione e di scadenza della carta; i) indicare per quanto possibile, il gruppo sanguigno del titolare sul verso della carta. 2. La carta d'identita' deve essere uniforme per tutto il territorio di ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, essere dello stesso tipo per tutte le Parti al conflitto. Le Parti al conflitto possono ispirarsi al modello della figura 1 in un'unica lingua. All'inizio delle ostilita', le Parti al conflitto devono trasmettersi a vicenda un esemplare della carta d'identita' da esse utilizzata quando questa carta differisce dal modello della figura 1. La carta d'identita' e' rilasciata se possibile in due esemplari, uno dei quali essendo conservato dall'autorita' emittente, che dovrebbe mantenere il controllo delle carte che ha rilasciato. 3. In nessun caso il personale sanitario e religioso, civile e permanente puo' essere sprovvisto di carta d'identita'. In caso di perdita di una carta, il titolare ha diritto di ottenere un duplicato. Articolo 3 Carta d'identita' del personale sanitario e religioso civile e temporaneo. 1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo dovrebbe per quanto possibile essere analoga a quella prevista all'articolo 2 del presente Regolamento. Le Parti al conflitto possono ispirarsi del modello della Figura 1. 2. Quando le circostanze precludono il rilascio di carte d'identita' analoghe a quella descritta all'articolo 2 del presente Regolamento, al personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, questo personale puo' ricevere un certificato firmato dall'autorita' competente indicante che la persona alla quale e' rilasciato e' distaccata in quanto personale temporaneo, ed indicante se possibile la durata di questo distacco ed il diritto del titolare a portare il segno distintivo. Il certificato deve indicare il nome e la data di nascita del titolare (oppure, in mancanza di questa data, la sua eta' al momento del rilascio del certificato), la funzione del titolare nonche' il suo numero d'immatricolazione se ne ha uno. Il certificato deve recare la sua firma o l'impronta del pollice o entrambi. RECTO (spazio previsto per il nome del paese e dell'autorita' che rilascia questa carta) CARTA D'IDENTITA' sanitario PERMANENTE per il personale civile religioso TEMPORANEA Nome ............................................................... .................................................................... Data di nascita (o eta) ............................................ N. d'immatricolazione (eventuale) ................................... Il titolare della presente carta e' protetto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dal Protocollo addizionale delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I) in qualita' di ......................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Data di rilascio Carta N. Firma dell'autorita' che rilascia la carta Data di scadenza ............................................................ Fig. I: Modello di carta d'identita' (formato: 74 mm x 105 mm) VERSO Altezza Occhi Capelli Altri segni distintivi o informativi ......................................................... .................................................................... .................................................................... FOTOGRAFIA DEL TITOLARE Bollo Firma o impronta del pollice del titolare o entrambe CAPITOLO II - SEGNO DISTINTIVO Articolo 4 - Forma Il segno distintivo (rosso su fondo bianco) deve essere altrettanto grande di quanto richiesto dalle circostanze. Le Altre Parti contraenti possono ispirarsi per la forma della croce, della mezzaluna o del leone e del sole, ai modelli della figura 2. ----> Vedere FIGURA a Pag. 47 della G.U. <---- Figura 2: segni distintivi in rosso su fondo bianco Articolo 5 - Utilizzazione 1- Il segno distintivo e' nella misura del possibile apposto su bandiere, una superficie piana o in ogni altro modo adattata alla configurazione del terreno, in modo che sia visibile da tutte le direzioni possibili e dal piu' lontano possibile, soprattutto a partire da grandi altitudini. 2. Di notte o con visibilita' ridotta, il segno distintivo potra' essere rischiarato o illuminato. 3. Il segno distintivo puo' essere costituito di materiali che lo rendono riconoscibile con mezzi di rilevamento tecnico. La parte rossa dovrebbe essere dipinta su uno strato di apparecchiatura di colore nero alfine di facilitare la sua identificazione, in particolare con strumenti ad infrarossi. 4. Il personale sanitario e religioso che svolge i suoi compiti sul campo di battaglia deve essere equipaggiato nella misura del possibile con copricapo ed indumenti muniti del segno distintivo. * Dal 1980 in poi nessun Stato utilizza piu' l'emblema del leone e del sole CAPITOLO III - SEGNALI DISTINTIVI Articolo 6 - Utilizzazione 1. Tutti i segnali distintivi menzionati in questo capitolo possono essere utilizzati dalle unita' e dai mezzi di trasporto sanitari. 2. Questi segnali, che sono a disposizione esclusiva delle unita' e dei mezzi di trasporto sanitari, non devono esser utilizzati per altri fini con riserva del segnale luminoso (vedere paragrafo 3 di seguito). 3. In mancanza di un accordo speciale tra le Parti al conflitto benche' l'uso di luci azzurre lampeggianti sia riservato all'identificazione di veicoli, battelli ed imbarcazioni sanitarie, tuttavia l'uso di questi segnali non e' vietato per altri veicoli, battelli o imbarcazioni 4. Le aeronavi sanitarie temporanee che per mancanza di tempo o a causa delle loro caratteristiche non possono essere contrassegnate con il segno distintivo possono utilizzare i segni distintivi autorizzati nel presente Capitolo. Articolo 7 - Segnale luminoso 1. Il segnale luminoso consistente in una luce azzurra lampeggiante come definita nel Manuale tecnico di navigabilita' dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI) Doc. 9051, e' previsto ad uso delle aeronavi sanitarie per segnalare la loro identita'. Nessun'altra aeronave puo' utilizzare questo segnale. Le aeronavi sanitarie che utilizzano la luce azzurra dovrebbero mostrarla in modo tale che questo segnale luminoso sia visibile sa tutte le direzioni possibili. 2. In conformita' con le disposizioni del Capitolo XIV, paragrafo 4 del Codice internazionale di segnali dell'organizzazione marittima internazionale (OMI), le imbarcazioni protette dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Protocollo dovrebbero mostrare una o piu' luci azzurre lampeggianti, visibili su tutto l'orizzonte. 3. I veicoli sanitari dovrebbero mostrare una o piu' luci azzurre lampeggianti visibili da piu' lontano che sia possibile. Le Alte Parti contraenti ed in particolare le Parti al conflitto che utilizzano luci di altri colori dovrebbero notificarlo. 4. Il colore azzurro raccomandato si ottiene quando il suo cromatismo si trova nei limiti del diagramma cromatico della Commissione internazionale dell'illuminazione (CII) definita con le seguenti equazioni: limite dei verdi y = 0,065 + 0,805x limite dei bianchi y = 0,400 - x limite dei porpora x = 0,133 + 0,600y La frequenza raccomandata dei lampeggiamenti luminosi azzurri e' di 60 a 100 lampeggiamenti al minuto. Articolo 8 - Segnale radio 1. Il segnale radio consiste in un segnale di emergenza ed in un segnale distintivo come descritti nel Regolamento delle radiocomunicazioni (RR Articoli 40 e N 40) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). 2. Il messaggio radio, preceduto dai segnali d'emergenza e dai segnali distintivi di cui al paragrafo 1, e' emesso in inglese ad intervalli appropriati, su una o piu' delle frequenze previste a tal fine nel Regolamento delle radiocomunicazioni, e contiene i seguenti elementi relativi ai trasporti sanitari: a) prefisso di appello o altri mezzi ammessi di identificazione; b) posizione; c) numero e tipo; d) itinerario prescelto; e) durata durante il tragitto e ora prevista di partenza e di arrivo, a seconda dei casi; f) ogni altra informazione come l'altitudine del volo, le frequenze radioelettriche per le vigilie, le lingue utilizzate, i modi ed i codici di tali sistemi radar secondari di sorveglianza. 3. Per agevolare le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nonche' quelle di cui agli articoli 22, 23 e 25 a 31 del Protocollo, le Altre Parti contraenti, le Parti ad un conflitto o una delle Parti ad un conflitto possono definire, in conformita' con la tabella di ripartizione delle bande di frequenza che figura nel Regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, e pubblicare le frequenze nazionali che selezionano per queste comunicazioni. Tali frequenze dovranno essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni in conformita' con la procedura approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni. Articolo 9 - Identificazione con mezzi elettronici 1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR) come specificato all'Annesso 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativo all'Aviazione civile internazionale periodicamente aggiornato, puo' essere utilizzato per identificare e seguire il percorso di un'aeronave sanitaria. Il modo ed il codice SSR da riservare all'uso esclusivo delle aeronavi sanitarie deve essere definite dalle Alte Parti contraenti, dalle Parti al conflitto o da una delle Parti al conflitto, agenti di comune accordo o isolatamente, secondo procedure raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. 2. Ai fini dell'identificazione e della localizzazione, i mezzi di trasporto sanitario protetti possono utilizzare risponditori radar normalizzati aeronautici e/o risponditori SAR (search and rescue) marittimi. I trasporti sanitari protetti dovrebbero poter essere identificati da altre navi o aeronavi provviste di radar di sorveglianza (SSR) mediante il codice emesso da un risponditore radar, ad esempio in modo 3/A, installato a bordo di tali trasporti sanitari. Il codice emesso dal risponditore radar del trasporto sanitario, dovrebbe essere assegnato dalle autorita' competenti e notificato alle Parti in conflitto. 3. I trasporti sanitari possono essere identificati dai sottomarini grazie all'emissione di segnali acustici sottomarini appropriati. Il segnale acustico sottomarino deve essere costituito dal prefisso d'appello della nave (o ogni altro mezzo riconosciuto d'identificazione dei trasporti sanitari) preceduto dal gruppo YYY emesso in codice morse su una frequenza acustica appropriata, ad esempio 5kHz. Le Parti al conflitto che intendono utilizzare il segnale d'identificazione acustico sottomarino sopra descritto lo indicheranno il prima possibile alle Parti interessate e confermeranno la frequenza utilizzata, notificando l'impiego delle loro navi-ospedale. 4. Le Parti al conflitto possono, mediante un accordo speciale, adottare tra di loro, per loro proprio uso, un sistema elettronico analogo per identificare i veicoli sanitari ed i battelli e le imbarcazioni sanitarie. CAPITOLO IV - COMUNICAZIONI articolo 10 - Radiocomunicazioni 1. Il segnale d'urgenza ed il segnale distintivo previsti dall'articolo 8 potranno precedere le radiocomunicazioni appropriate delle unita' sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario ai fini dell'applicazione delle procedure attuate secondo gli articoli 22, 23 e 25 a 31 del Protocollo. 2. I trasporti sanitari cui si riferiscono gli articoli 40 (Sezione II, n. 3209) e N. 40 (Sezione III, N. 3214) del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT possono inoltre utilizzare per le loro comunicazioni i sistemi di comunicazione via satellite secondo le disposizioni degli articoli 37, N 37 e 50 di quest'ultimo per il servizio mobile via satellite. Articolo 11 - Uso di codici internazionali Le unita' ed i mezzi di trasporto sanitario possono inoltre utilizzare i codici ed i segnali stabiliti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e dall'Organizzazione marittima internazionale. In tal caso i codici ed i segnali saranno utilizzati secondo le norme, le prassi e le procedure stabilite da queste Organizzazioni. Articolo 12 - Altri mezzi di comunicazione Quando una radiocomunicazione bilaterale non e' possibile, potranno essere utilizzati i segnali previsti dal Codice internazionale dei segnali adottato dall'Organizzazione marittima internazionale o nell'Annesso pertinente della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'Aviazione civile internazionale, periodicamente aggiornata. Articolo 13 - Piani di volo Gli accordi e le notifiche relative ai piani di volo di cui all'articolo 29 del Protocollo debbono, per quanto possibile, essere formulati secondo le procedure stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. Articolo 14 - Segnali e procedure per l'intercettazione delle aeronavi sanitarie Se un'aeronave intercettatrice e' utilizzata per identificare un aeronave sanitaria in volo, o per ingiungere alla stessa di atterrare in applicazione degli articoli 30 e 31 del Protocollo, dovrebbero essere utilizzate, dall'aeronave intercettatrice e dall'aeronave sanitaria, le procedure normalizzate d'intercettazione visiva e via radio prescritte all'Annesso 2 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale periodicamente aggiornata CAPITOLO V - PROTEZIONE CIVILE Articolo 15 - Carta di identita' La carta di identita' del personale della protezione civile di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del Protocollo, e' disciplinata dalle disposizioni pertinenti dell'articolo 2 del presente Regolamento. 2. La carta d'identita' del personale della protezione civile potra' conformarsi al modello rappresentato alla figura 3. 3. Se il personale della protezione civile e' autorizzato a portare armi leggere individuali, le carte d'identita' dovrebbero menzionarlo. RECTO (spazio previsto per il nome del paese e dell'autorita' che rilascia questa carta) CARTA D'IDENTITA' del personale della protezione civile Nome ................................................................ .................................................................... Data di nascita (o eta) ............................................ N. d'immatricolazione (eventuale) ................................... Il titolare della presente carta e' protetto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dal Protocollo addizionale dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle Vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I) in qualita' di ....................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Data di rilascio Carta N. Firma dell'autorita' che rilascia la carta Data di scadenza .................................................... Fig. 3: Modello di carta d'identita' del personale della protezione civile (formato: 74 mm x 105 mm) VERSO Altezza Occhi Capelli Altri segni distintivi o informativi ......................................................... .................................................................... .................................................................... Detenzione di armi .................................................. FOTOGRAFIA DEL TITOLARE Bollo Firma o impronta del pollice del titolare o entrambe Articolo 16 - Segno distintivo internazionale 1. Il segno distintivo internazionale della protezione civile previsto all'articolo 66, paragrafo 4, del Protocollo e' un triangolo equilatero blu su fondo arancio. E' rappresentato alla figura 4 seguente: ----> Vedere FIGURA a Pag. 54 della G.U. <---- Figura 4: Triangolo blu su fondo arancio 2. Si raccomanda: a) se il triangolo e' apposto su una bandiera, sul bracciale o sul dorsale, che la bandiera, il bracciale o il dorsale costituiscano il fondo arancio; b) che uno dei vertici del triangolo sia rivolto verso l'altro, in verticale; c) che nessuno dei vertici del triangolo tocchi il bordo del fondo arancio. 3. Il segno distintivo internazionale deve essere della grandezza richiesta dalle circostanze. Il segno deve per quanto possibile essere apposto su bandiere o su una superficie piana visibili da tutte le direzioni possibili e da piu' lontano che sia possibile. Con riserva di istruzioni dell'autorita' competente, il personale della protezione civile deve essere equipaggiato nella misura del possibile con copricapo ed indumenti muniti del segno distintivo internazionale. Di notte, o con visibilita' ridotta, il segno puo' essere rischiarato o illuminato; potra' inoltre essere fatto di materiali che lo rendano riconoscibile dai mezzi tecnici di rilevamento. CAPITOLO VI - OPERE ED INSTALLAZIONI CONTENENTI FORZE PERICOLOSE Articolo 17 - Segno speciale internazionale 1. Il segno speciale internazionale per le opere e le installazioni contenenti forze pericolose, previsto al paragrafo 7 dell'articolo 56 del Protocollo consiste in un gruppo di tre cerchi arancio vivo di uguale dimensione disposti su uno stesso asse, la distanza tra i cerchi essendo uguale al raggio, secondo la figura 5 di seguito. 2. Il segno deve essere della grandezza richiesta dalle circostanze. Il segno, quando e' apposto su un'ampia superficie, potra' essere ripetuto altrettanto spesso quanto richiesto dalle circostanze. Nella misura del possibile, deve essere apposto su bandiere o superfici piane in modo da essere visibile da tutte le direzioni possibil visibile da tutte sia possibile. 3. Su una bandiera, la distanza tra i limiti esterni del segno e i lati adiacenti della bandiera sara' uguale al raggio dei cerchi. La bandiera sara' rettangolare ed il fondo bianco. 4. Di notte, o con visibilita' ridotta, il segno potra' essere rischiarato o illuminato; potra' inoltre essere fatto di materiali che lo rendano riconoscibile dai mezzi tecnici di rilevamento. Figura 5: Segno speciale internazionale per le opere e le installazioni che contengono forze pericolose. ----> Vedere FIGURA a Pag. 55 della G.U. <---- Certifico che il testo precedente e' la copia conforme dell'Annesso I del Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali come emendato il 30 novembre 1993 ed in vigore sotto questa forma dal 1 marzo 1994. Berna, il 7 marzo 1996 per il Dipartimento Federale degli Affari Esteri (Gamma) Capo della Sezione dei trattati internazionali