Nel  riportare  qui di seguito il testo dell'annesso al protocollo
sopramenzionato,  la  cui  ratifica e' stata autorizzata con legge 11
dicembre  1985,  n.  763,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  303 del 27 dicembre 1985, si comunica che lo
stesso,  cosi' come emendato il 3 novembre 1993, e' entrato in vigore
per l'Italia dal 1 marzo 1994.


---->  Vedere Testo in lingua da Pag. 27 a Pag. 41 della G.U.  <----


  PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO
  1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI
                           INTERNAZIONALI
                           (PROTOCOLLO I)
                              ANNESSO I
              REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IDENTIFICAZIONE
                 (come emendato il 3 novembre 1993)
                     Copia certificata conforme
Articolo 1 - Disposizioni generali
1. Le  regole  di questo Annesso relative all'identificazione attuano
   le  disposizioni  pertinenti  delle  Convenzioni  di Ginevra e del
   Protocollo;   esse   mirano  ad  agevolare  l'identificazione  del
   personale,  del  materiale, delle unita', dei mezzi di trasporto e
   delle  installazioni  protette  dalle Convenzioni di Ginevra e dal
   Protocollo.
2. Queste  regole  non  istituiscono, in quanto tali, un diritto alla
   protezione. Tale diritto e' disciplinato dagli articoli pertinenti
   delle Convenzioni e del Protocollo.
3. Le  autorita'  competenti  possono, con riserva delle disposizioni
   pertinenti   delle   Convenzioni  di  Ginevra  e  del  Protocollo,
   regolamentare in qualsiasi momento l'utilizzazione, lo spiegamento
   e  l'illuminazione  di  segni  e  segnali  distintivi,  nonche' la
   possibilita' di individuarli.
4. Le  Altre Parti Contraenti ed in particolare le Parti al conflitto
   sono invitate in ogni tempo a stabilire di comune accordo segnali,
   mezzi  o  sistemi  supplementari  o  differenti  che migliorino la
   possibilita'   di   identificare   e   di   sfruttare   pienamente
   l'evoluzione tecnologica in questo settore.
                   CAPITOLO I - CARTE D'IDENTITA'
Articolo 2 - Carta d'identita' del personale sanitario e religioso
                         civile e permanente
1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e
   permanente,  prevista  all'articolo 18 paragrafo 3 del Protocollo,
   dovrebbe:
a) recare  il  segno distintivo ed essere di dimensioni tali da poter
   essere messa in tasca;
b) essere fatta di una materia la piu' duratura possibile
c) essere  redatta  nella  lingua  nazionale  o ufficiale ed inoltre,
   quando opportuno, nella lingua locale della regione interessata;
d) indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza
   di  questa  data, la sua eta' al momento del rilascio della carta)
   nonche' il suo numero d'immatricolazione se esiste;
e) indicare  in quale qualita' il titolare ha diritto alla protezione
   delle Convenzioni e del Protocollo;
f) portare  la  fotografia  del  titolare  nonche'  la  sua  firma  o
   l'impronta del suo pollice, o entrambi;
g) recare il bollo e la firma dell'autorita' competente;
h) indicare la data di emissione e di scadenza della carta;
i) indicare  per  quanto  possibile, il gruppo sanguigno del titolare
   sul verso della carta.
2. La  carta d'identita' deve essere uniforme per tutto il territorio
   di  ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, essere
   dello  stesso  tipo  per  tutte le Parti al conflitto. Le Parti al
   conflitto  possono ispirarsi al modello della figura 1 in un'unica
   lingua.  All'inizio  delle ostilita', le Parti al conflitto devono
   trasmettersi  a  vicenda  un  esemplare della carta d'identita' da
   esse  utilizzata  quando questa carta differisce dal modello della
   figura  1.  La carta d'identita' e' rilasciata se possibile in due
   esemplari,   uno   dei  quali  essendo  conservato  dall'autorita'
   emittente,  che dovrebbe mantenere il controllo delle carte che ha
   rilasciato.
3. In  nessun  caso  il  personale  sanitario  e  religioso, civile e
   permanente puo' essere sprovvisto di carta d'identita'. In caso di
   perdita  di  una  carta,  il  titolare  ha  diritto di ottenere un
   duplicato.
Articolo 3 Carta d'identita' del personale sanitario e religioso
                        civile e temporaneo.
1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e
   temporaneo  dovrebbe  per quanto possibile essere analoga a quella
   prevista  all'articolo  2  del  presente  Regolamento. Le Parti al
   conflitto possono ispirarsi del modello della Figura 1.
2. Quando  le circostanze precludono il rilascio di carte d'identita'
   analoghe   a   quella   descritta   all'articolo  2  del  presente
   Regolamento,   al   personale  sanitario  e  religioso,  civile  e
   temporaneo,  questo personale puo' ricevere un certificato firmato
   dall'autorita'  competente  indicante che la persona alla quale e'
   rilasciato  e'  distaccata  in  quanto  personale  temporaneo,  ed
   indicante  se possibile la durata di questo distacco ed il diritto
   del  titolare  a  portare il segno distintivo. Il certificato deve
   indicare  il  nome  e  la data di nascita del titolare (oppure, in
   mancanza  di  questa data, la sua eta' al momento del rilascio del
   certificato),  la  funzione  del  titolare  nonche'  il suo numero
   d'immatricolazione se ne ha uno. Il certificato deve recare la sua
   firma o l'impronta del pollice o entrambi.
                              RECTO

     (spazio previsto per il nome del paese e dell'autorita' che
                        rilascia questa carta)
                        CARTA D'IDENTITA'
                sanitario PERMANENTE
per il personale civile
                  religioso TEMPORANEA
Nome  ...............................................................
 ....................................................................
Data  di nascita (o eta) ............................................
N. d'immatricolazione (eventuale) ...................................
Il titolare della presente carta e' protetto dalle Convenzioni di
Ginevra del 12 agosto 1949 e dal Protocollo addizionale delle
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione
delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I) in
qualita' di .........................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
Data di rilascio Carta N.
                                             Firma dell'autorita' che
                                                rilascia la carta
Data di
scadenza ............................................................

Fig. I: Modello di carta d'identita' (formato: 74 mm x 105 mm)
                        VERSO

Altezza Occhi Capelli

Altri segni distintivi o
informativi .........................................................
 ....................................................................
 ....................................................................

                        FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

        Bollo Firma o impronta del
                                               pollice del titolare
                                                     o entrambe

                   CAPITOLO II - SEGNO DISTINTIVO
Articolo 4 - Forma
Il segno  distintivo  (rosso su fondo bianco) deve essere altrettanto
   grande  di  quanto  richiesto  dalle  circostanze.  Le Altre Parti
   contraenti  possono  ispirarsi  per  la  forma  della croce, della
   mezzaluna o del leone e del sole, ai modelli della figura 2.


          ---->  Vedere FIGURA a Pag. 47 della G.U.  <----


         Figura 2: segni distintivi in rosso su fondo bianco
Articolo 5 - Utilizzazione
1- Il  segno  distintivo  e'  nella  misura  del possibile apposto su
   bandiere,  una superficie piana o in ogni altro modo adattata alla
   configurazione  del  terreno, in modo che sia visibile da tutte le
   direzioni  possibili  e  dal piu' lontano possibile, soprattutto a
   partire da grandi altitudini.
2. Di  notte  o  con  visibilita' ridotta, il segno distintivo potra'
   essere rischiarato o illuminato.
3. Il  segno  distintivo  puo'  essere costituito di materiali che lo
   rendono  riconoscibile  con mezzi di rilevamento tecnico. La parte
   rossa  dovrebbe essere dipinta su uno strato di apparecchiatura di
   colore  nero  alfine  di  facilitare  la  sua  identificazione, in
   particolare con strumenti ad infrarossi.
4. Il  personale  sanitario e religioso che svolge i suoi compiti sul
   campo  di  battaglia  deve  essere  equipaggiato  nella misura del
   possibile con copricapo ed indumenti muniti del segno distintivo.

* Dal 1980 in poi nessun Stato utilizza piu' l'emblema del leone e
    del sole
                  CAPITOLO III - SEGNALI DISTINTIVI
Articolo 6 - Utilizzazione
1. Tutti  i  segnali distintivi menzionati in questo capitolo possono
   essere utilizzati dalle unita' e dai mezzi di trasporto sanitari.
2. Questi  segnali,  che sono a disposizione esclusiva delle unita' e
   dei  mezzi  di trasporto sanitari, non devono esser utilizzati per
   altri fini con riserva del segnale luminoso (vedere paragrafo 3 di
   seguito).
3. In  mancanza  di  un  accordo  speciale  tra le Parti al conflitto
   benche'   l'uso   di   luci  azzurre  lampeggianti  sia  riservato
   all'identificazione   di   veicoli,   battelli   ed   imbarcazioni
   sanitarie,  tuttavia  l'uso  di  questi segnali non e' vietato per
   altri veicoli, battelli o imbarcazioni
4. Le  aeronavi  sanitarie  temporanee  che per mancanza di tempo o a
   causa delle loro caratteristiche non possono essere contrassegnate
   con  il  segno  distintivo  possono  utilizzare i segni distintivi
   autorizzati nel presente Capitolo.
Articolo 7 - Segnale luminoso
1. Il  segnale  luminoso consistente in una luce azzurra lampeggiante
   come    definita    nel    Manuale    tecnico   di   navigabilita'
   dell'Organizzazione  dell'Aviazione  civile  internazionale (OACI)
   Doc.  9051,  e'  previsto  ad  uso  delle  aeronavi  sanitarie per
   segnalare la loro identita'. Nessun'altra aeronave puo' utilizzare
   questo  segnale.  Le  aeronavi  sanitarie  che  utilizzano la luce
   azzurra  dovrebbero  mostrarla  in  modo  tale  che questo segnale
   luminoso sia visibile sa tutte le direzioni possibili.
2. In  conformita'  con le disposizioni del Capitolo XIV, paragrafo 4
   del Codice internazionale di segnali dell'organizzazione marittima
   internazionale  (OMI),  le imbarcazioni protette dalle Convenzioni
   di  Ginevra  del  1949  e dal Protocollo dovrebbero mostrare una o
   piu' luci azzurre lampeggianti, visibili su tutto l'orizzonte.
3. I  veicoli  sanitari  dovrebbero  mostrare una o piu' luci azzurre
   lampeggianti  visibili  da piu' lontano che sia possibile. Le Alte
   Parti  contraenti  ed  in  particolare  le  Parti al conflitto che
   utilizzano luci di altri colori dovrebbero notificarlo.
4. Il colore azzurro raccomandato si ottiene quando il suo cromatismo
   si  trova  nei  limiti  del  diagramma cromatico della Commissione
   internazionale  dell'illuminazione  (CII) definita con le seguenti
   equazioni:
                limite dei verdi y = 0,065 + 0,805x
                limite dei bianchi y = 0,400 - x
                limite dei porpora x = 0,133 + 0,600y
La frequenza raccomandata dei lampeggiamenti luminosi azzurri e' di
    60 a 100 lampeggiamenti al minuto.
Articolo 8 - Segnale radio
1. Il  segnale  radio  consiste  in  un segnale di emergenza ed in un
   segnale   distintivo   come   descritti   nel   Regolamento  delle
   radiocomunicazioni   (RR   Articoli   40   e   N  40)  dell'Unione
   internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
2. Il  messaggio  radio,  preceduto  dai  segnali  d'emergenza  e dai
   segnali  distintivi di cui al paragrafo 1, e' emesso in inglese ad
   intervalli  appropriati,  su una o piu' delle frequenze previste a
   tal  fine  nel  Regolamento delle radiocomunicazioni, e contiene i
   seguenti elementi relativi ai trasporti sanitari:
        a) prefisso   di   appello   o   altri   mezzi   ammessi   di
           identificazione;
        b) posizione;
        c) numero e tipo;
        d) itinerario prescelto;
        e) durata durante il tragitto e ora prevista di partenza e di
           arrivo, a seconda dei casi;
        f) ogni  altra  informazione  come  l'altitudine del volo, le
           frequenze   radioelettriche  per  le  vigilie,  le  lingue
           utilizzate,  i  modi  ed  i  codici  di tali sistemi radar
           secondari di sorveglianza.
3. Per  agevolare  le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nonche'
   quelle  di  cui  agli articoli 22, 23 e 25 a 31 del Protocollo, le
   Altre Parti contraenti, le Parti ad un conflitto o una delle Parti
   ad un conflitto possono definire, in conformita' con la tabella di
   ripartizione  delle  bande di frequenza che figura nel Regolamento
   delle  radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale
   delle  telecomunicazioni,  e pubblicare le frequenze nazionali che
   selezionano  per  queste  comunicazioni.  Tali  frequenze dovranno
   essere      notificate     all'Unione     internazionale     delle
   telecomunicazioni in conformita' con la procedura approvata da una
   Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.
Articolo 9 - Identificazione con mezzi elettronici
1. Il   sistema  di  radar  secondario  di  sorveglianza  (SSR)  come
   specificato  all'Annesso  10  della  Convenzione  di Chicago del 7
   dicembre   1944   relativo   all'Aviazione  civile  internazionale
   periodicamente aggiornato, puo' essere utilizzato per identificare
   e  seguire  il  percorso  di  un'aeronave sanitaria. Il modo ed il
   codice SSR da riservare all'uso esclusivo delle aeronavi sanitarie
   deve  essere  definite dalle Alte Parti contraenti, dalle Parti al
   conflitto  o  da  una  delle  Parti al conflitto, agenti di comune
   accordo    o    isolatamente,   secondo   procedure   raccomandate
   dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
2. Ai  fini  dell'identificazione  e della localizzazione, i mezzi di
   trasporto sanitario protetti possono utilizzare risponditori radar
   normalizzati  aeronautici e/o risponditori SAR (search and rescue)
   marittimi.
I trasporti sanitari protetti dovrebbero poter essere identificati da
   altre  navi  o  aeronavi  provviste di radar di sorveglianza (SSR)
   mediante  il codice emesso da un risponditore radar, ad esempio in
   modo 3/A, installato a bordo di tali trasporti sanitari.
Il codice  emesso  dal  risponditore  radar  del trasporto sanitario,
   dovrebbe  essere assegnato dalle autorita' competenti e notificato
   alle Parti in conflitto.
3. I  trasporti  sanitari possono essere identificati dai sottomarini
   grazie all'emissione di segnali acustici sottomarini appropriati.
Il segnale  acustico  sottomarino deve essere costituito dal prefisso
   d'appello   della   nave   (o   ogni   altro   mezzo  riconosciuto
   d'identificazione dei trasporti sanitari) preceduto dal gruppo YYY
   emesso  in  codice morse su una frequenza acustica appropriata, ad
   esempio 5kHz.
Le Parti   al   conflitto   che   intendono   utilizzare  il  segnale
   d'identificazione   acustico   sottomarino   sopra   descritto  lo
   indicheranno   il   prima   possibile  alle  Parti  interessate  e
   confermeranno la frequenza utilizzata, notificando l'impiego delle
   loro navi-ospedale.
4. Le  Parti  al  conflitto  possono,  mediante  un accordo speciale,
   adottare tra di loro, per loro proprio uso, un sistema elettronico
   analogo  per  identificare  i  veicoli sanitari ed i battelli e le
   imbarcazioni sanitarie.
                     CAPITOLO IV - COMUNICAZIONI
articolo 10 - Radiocomunicazioni
1. Il   segnale   d'urgenza   ed   il   segnale  distintivo  previsti
   dall'articolo   8   potranno   precedere   le   radiocomunicazioni
   appropriate  delle  unita'  sanitarie  e  dei  mezzi  di trasporto
   sanitario   ai  fini  dell'applicazione  delle  procedure  attuate
   secondo gli articoli 22, 23 e 25 a 31 del Protocollo.
2. I  trasporti  sanitari cui si riferiscono gli articoli 40 (Sezione
   II,  n. 3209) e N. 40 (Sezione III, N. 3214) del Regolamento delle
   radiocomunicazioni dell'UIT possono inoltre utilizzare per le loro
   comunicazioni  i sistemi di comunicazione via satellite secondo le
   disposizioni  degli  articoli 37, N 37 e 50 di quest'ultimo per il
   servizio mobile via satellite.
Articolo 11 - Uso di codici internazionali
Le unita'   ed   i  mezzi  di  trasporto  sanitario  possono  inoltre
   utilizzare   i   codici   ed   i   segnali  stabiliti  dall'Unione
   internazionale    delle   telecomunicazioni,   dall'Organizzazione
   dell'Aviazione   civile   internazionale   e   dall'Organizzazione
   marittima  internazionale.  In  tal  caso  i  codici  ed i segnali
   saranno  utilizzati  secondo  le  norme,  le prassi e le procedure
   stabilite da queste Organizzazioni.
Articolo 12 - Altri mezzi di comunicazione
Quando  una  radiocomunicazione bilaterale non e' possibile, potranno
   essere utilizzati i segnali previsti dal Codice internazionale dei
   segnali  adottato  dall'Organizzazione  marittima internazionale o
   nell'Annesso   pertinente  della  Convenzione  di  Chicago  del  7
   dicembre   1944   relativa  all'Aviazione  civile  internazionale,
   periodicamente aggiornata.
Articolo 13 - Piani di volo
Gli accordi  e  le  notifiche  relative  ai  piani  di  volo  di  cui
   all'articolo  29  del  Protocollo  debbono,  per quanto possibile,
   essere     formulati     secondo     le     procedure    stabilite
   dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
Articolo  14  -  Segnali  e  procedure  per  l'intercettazione  delle
   aeronavi sanitarie
Se un'aeronave  intercettatrice  e'  utilizzata  per  identificare un
   aeronave  sanitaria  in  volo,  o  per  ingiungere  alla stessa di
   atterrare  in  applicazione degli articoli 30 e 31 del Protocollo,
   dovrebbero  essere  utilizzate,  dall'aeronave  intercettatrice  e
   dall'aeronave     sanitaria,     le     procedure     normalizzate
   d'intercettazione  visiva  e  via  radio  prescritte all'Annesso 2
   della  Convenzione  di  Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione
   civile internazionale periodicamente aggiornata
                   CAPITOLO V - PROTEZIONE CIVILE
Articolo 15 - Carta di identita'
La carta  di  identita'  del personale della protezione civile di cui
   all'articolo  66,  paragrafo  3,  del  Protocollo, e' disciplinata
   dalle   disposizioni   pertinenti  dell'articolo  2  del  presente
   Regolamento.
2. La  carta d'identita' del personale della protezione civile potra'
   conformarsi al modello rappresentato alla figura 3.
3. Se  il  personale della protezione civile e' autorizzato a portare
   armi   leggere   individuali,   le  carte  d'identita'  dovrebbero
   menzionarlo.
                              RECTO

     (spazio previsto per il nome del paese e dell'autorita' che
                        rilascia questa carta)
                        CARTA D'IDENTITA'
              del personale della protezione civile
Nome ................................................................
 ....................................................................
Data  di nascita (o eta) ............................................
N. d'immatricolazione (eventuale) ...................................
Il titolare della presente carta e' protetto dalle Convenzioni di
  Ginevra del 12 agosto 1949 e dal Protocollo addizionale dalle
  Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione
  delle Vittime di conflitti armati internazionali
(Protocollo I) in qualita' di .......................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
Data di rilascio Carta N.
                                             Firma dell'autorita' che
                                                rilascia la carta
Data di scadenza ....................................................

Fig. 3: Modello di carta d'identita' del personale della protezione
   civile (formato: 74 mm x 105 mm)
                        VERSO

Altezza Occhi Capelli
Altri segni distintivi o
informativi .........................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
Detenzione di armi ..................................................

                        FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

        Bollo Firma o impronta del
                                               pollice del titolare
                                                     o entrambe

Articolo 16 - Segno distintivo internazionale
1. Il   segno   distintivo  internazionale  della  protezione  civile
   previsto  all'articolo  66,  paragrafo  4,  del  Protocollo  e' un
   triangolo  equilatero  blu su fondo arancio. E' rappresentato alla
   figura 4 seguente:


          ---->  Vedere FIGURA a Pag. 54 della G.U.  <----


              Figura 4: Triangolo blu su fondo arancio
2. Si raccomanda:
a) se  il  triangolo  e' apposto su una bandiera, sul bracciale o sul
   dorsale,  che la bandiera, il bracciale o il dorsale costituiscano
   il fondo arancio;
b) che  uno  dei  vertici del triangolo sia rivolto verso l'altro, in
   verticale;
c) che  nessuno  dei  vertici del triangolo tocchi il bordo del fondo
   arancio.
3. Il  segno  distintivo  internazionale  deve essere della grandezza
   richiesta  dalle  circostanze.  Il segno deve per quanto possibile
   essere  apposto  su bandiere o su una superficie piana visibili da
   tutte le direzioni possibili e da piu' lontano che sia possibile.
   Con  riserva di istruzioni dell'autorita' competente, il personale
   della  protezione civile deve essere equipaggiato nella misura del
   possibile  con  copricapo ed indumenti muniti del segno distintivo
   internazionale. Di notte, o con visibilita' ridotta, il segno puo'
   essere  rischiarato  o  illuminato; potra' inoltre essere fatto di
   materiali  che  lo  rendano  riconoscibile  dai  mezzi  tecnici di
   rilevamento.
CAPITOLO VI - OPERE ED INSTALLAZIONI CONTENENTI FORZE PERICOLOSE
Articolo 17 - Segno speciale internazionale
1. Il  segno  speciale internazionale per le opere e le installazioni
   contenenti forze pericolose, previsto al paragrafo 7 dell'articolo
   56 del Protocollo consiste in un gruppo di tre cerchi arancio vivo
   di  uguale dimensione disposti su uno stesso asse, la distanza tra
   i cerchi essendo uguale al raggio, secondo la figura 5 di seguito.
2. Il  segno deve essere della grandezza richiesta dalle circostanze.
   Il  segno, quando e' apposto su un'ampia superficie, potra' essere
   ripetuto altrettanto spesso quanto richiesto dalle circostanze.
   Nella  misura  del  possibile,  deve  essere apposto su bandiere o
   superfici  piane  in modo da essere visibile da tutte le direzioni
   possibil visibile da tutte sia possibile.
3. Su  una  bandiera,  la distanza tra i limiti esterni del segno e i
   lati adiacenti della bandiera sara' uguale al raggio dei cerchi.
   La bandiera sara' rettangolare ed il fondo bianco.
4. Di  notte,  o  con  visibilita'  ridotta,  il  segno potra' essere
   rischiarato o illuminato; potra' inoltre essere fatto di materiali
   che lo rendano riconoscibile dai mezzi tecnici di rilevamento.
Figura   5:   Segno   speciale  internazionale  per  le  opere  e  le
   installazioni che contengono forze pericolose.


          ---->  Vedere FIGURA a Pag. 55 della G.U.  <----


Certifico che il testo precedente e' la copia conforme dell'Annesso I
   del  Protocollo  addizionale  I alle Convenzioni di Ginevra del 12
   agosto  1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti
   armati  internazionali  come  emendato  il  30 novembre 1993 ed in
   vigore sotto questa forma dal 1 marzo 1994.
Berna, il 7 marzo 1996
                               per il
                     Dipartimento Federale degli
                            Affari Esteri
                               (Gamma)
                         Capo della Sezione
                     dei trattati internazionali